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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4612/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4612/2024
Oggi 11.12.2025, alle ore 14:00, innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
l'avv. ALESSIO RADICIONI in proprio;
nessuno per già contumace. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Radicioni precisa come da atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
La parte attrice dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
1 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4612/2024 promossa da:
AVV. ALESSIO RADICIONI, c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente C.F._1 domiciliato presso il proprio studio sito in Perugia, via Imbriani n. 9;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. Controparte_2 iva;
P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c..
CONCLUSIONI di parte attrice: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2024 SI Radicioni ha instaurato il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., a seguito dell'ordinanza del 21.10.2024, comunicata il 22.10.2024, emessa dal G.E., 3 nella persona della dott.ssa Rosa Lavanga, nel procedimento incidentale di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., dallo stesso promosso avverso il decreto di trasferimento emesso in seno alla procedura esecutiva n. 242/2019 R.G.E.I., con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarato ed accertato che il delegato alla vendita non ha rispettato il termine di pubblicità di 120 giorni indicato nell'ordinanza di vendita, dichiarare l'illegittimità del decreto di trasferimento numero 362 del 16 Giugno 2023 e conseguentemente annullarlo”.
Parte attrice, in particolare, a fondamento della domanda ha dedotto le seguenti circostanze: che, nell'ambito della procedura esecutiva n. 242/2019 R.G.E.I. promossa in suo danno, con ordinanza del 11.07.2022 il G.E. ha disposto procedersi alla vendita senza incanto del compendio pignorato;
che il bene oggetto di esecuzione è stato aggiudicato all'unico offerente in data 07.02.2023; di avere proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso il decreto di trasferimento notificato il 14.06.2023, deducendo l'irregolarità delle operazioni di vendita e, in particolare, il mancato rispetto, da parte del professionista delegato, del termine indicato dal G.E. in ordine alla durata della pubblicità determinato in 120 giorni, ed osservando come dalla stessa documentazione prodotta dal Delegato emergeva che la pubblicità avesse avuto una durata inferiore rispetto al termine di giorni 120 riportato nell'ordinanza di vendita;
che tali contestazioni sono state eccepite già con ricorso ex art. 591-ter c.p.c., rigettato dal G.E. con una valutazione erronea sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle indicazioni operative richiamate nel protocollo d'intesa n. 5263/2016, da ritenersi applicabile in quanto indicato nell'ordinanza di vendita, nonché tenuto conto delle stesse indicazioni di;
che, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Parte_1
G.E., non può verificarsi alcuno “scollamento” di giorni poiché, una volta inserito l'annuncio, il portale delle vendite pubbliche trasmette automaticamente e in tempo reale i dati dei lotti e delle relative aste ai siti internet indicati per la pubblicità; che, inoltre, in base al protocollo richiamato e alle indicazioni di Astalegale, il professionista delegato avrebbe dovuto provvedere ad inviare espressa richiesta di pubblicazione anche ad Astalegale, almeno 7 giorni prima della scadenza dei termini pubblicitari previsti in ordinanza;
che, quindi, se il Delegato avesse osservato le tempistiche indicate nel protocollo e le indicazioni fornite da , non si sarebbe verificato alcuno Parte_1
“scollamento” tra la richiesta di pubblicazione e l'effettiva durata della pubblicità; che da ciò consegue l'invalidità del decreto di trasferimento in quanto viziato ab origine da una non corretta osservanza delle condizioni di vendita e di pubblicità contenute nell'ordinanza di vendita.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 27.11.2024 è stata rilevata la nullità dell'atto di citazione e disposta la rinnovazione della sua notificazione, confermando l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 12.06.2025, mentre con successivo decreto ex art. 171-bis, comma 2, c.p.c., del 22.04.2025, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta oltre a trovare Controparte_1 conferma la celebrazione della predetta udienza nel giorno già fissato.
All'udienza del 12.06.2025, attesa la natura documentale del giudizio e l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza del 11.12.2025.
***
1.Prima di analizzare il merito della presente controversia, è opportuno rammentare la natura e la funzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. A tale riguardo si osserva che tale giudizio ha
4 ad oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano e ha una funzione meramente rescindente e non rescissoria (come da consolidata dottrina e giurisprudenza sul punto;
ex multis cfr. Cass. 3176/2002; Cass. 7657/2015 e, da ultimo, Cass. 24225/2019 che ha cassato, senza rinvio, la sentenza nella parte in cui non si era limitata alla pronuncia della nullità dell'ordinanza esecutiva opposta): più in particolare, le opposizione esecutive non tendono, come le impugnazioni, alla sostituzione di una pronuncia che si assume non conforme a diritto, da emettersi dal giudice dell'impugnazione, bensì all'esame da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere incidentale nelle varie fasi dell'esecuzione, con la conseguenza che il giudice del merito delle opposizioni deve limitarsi ad emettere una decisione che si limiti semplicemente ad accogliere o rigettare l'opposizione, non avendo anche il potere di sostituire con un proprio provvedimento l'atto contro il quale è diretta l'opposizione, potere che spetta esclusivamente al G.E., esclusivo titolare dei poteri ordinatori dell'esecuzione, il quale, preso atto e tenuto conto dell'eventuale emendazione del vizio del proprio provvedimento per effetto della sentenza, adotterà i conseguenti provvedimenti in sede esecutiva.
1.1 Pertanto, se, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, è riconosciuta l'illegittimità dell'atto, quest'ultimo verrà caducato, e, laddove la predetta caducazione non imponga la chiusura anticipata dell'esecuzione (si pensi al caso di dichiarazione di nullità del pignoramento che funge da presupposto dell'intera sequenza procedimentale, con esclusione della necessità di sostituzione dell'atto invalido) spetterà al giudice dell'esecuzione dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto assumere il provvedimento sostitutivo e/o assumere le determinazioni necessarie alla prosecuzione dell'esecuzione.
1.2 Calando i predetti principi al caso di specie, il Giudice del merito della presente opposizione agli atti esecutivi è chiamato allora a valutare se l'ordinanza del 21.10.2024, di rigetto dell'istanza di sospensione, sia o meno conforme alle norme, con eventuale accoglimento dell'opposizione e quindi annullamento del provvedimento opposto (il decreto di trasferimento).
2. Ciò premesso deve essere a questo punto vagliata la legittimità dell'ordinanza del G.E. del 21.10.2024 - emessa a fronte dell'opposizione agli atti esecutivi promossa avverso il decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva n. 242/2019 R.G.E.I. – con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata dall'odierno attore, sulla base della seguente motivazione: “… tanto premesso, l'opposizione appare inammissibile e l'istanza di sospensione infondata, avendo l'opponente non solo riproposto le medesime argomentazioni poste a sostegno del reclamo dinanzi al Collegio ma risultando anche l'opposizione al decreto di trasferimento fondata su vizi relativi ad atti precedenti la vendita, come tale tardiva”.
2.1 Ad avviso dell'adito Tribunale l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., spiegata da SI Radicioni è inammissibile e, pertanto, non può essere accolta.
Giova innanzitutto evidenziare che, in caso di opposizione avverso il decreto di trasferimento, possono essere dedotti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., soltanto i vizi propri dell'atto (attinenti, per esempio, al versamento del prezzo, al rispetto delle formalità previste dall'art. 585 c.p.c., al contenuto dell'atto) ovvero i vizi degli atti presupposti relativi alla fase della vendita che non sia stato possibile denunciare in precedenza, salvo che ricorra un'ipotesi di nullità insanabile del subprocedimento di vendita delegato tale da rendere il processo di
5 espropriazione inidoneo alla sua utile conclusione e da precludere, quindi, il trasferimento del bene, benché aggiudicato.
Ebbene, nel caso di specie, SI Radicioni, con la spiegata opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., non ha contestato affatto vizi propri del decreto di trasferimento, né si è doluto di illegittimità verificatasi nel subprocedimento di vendita che egli non avrebbe potuto eccepire precedentemente, né ha dedotto un vizio talmente grave ed eccezionale idoneo a configurare una nullità insanabile e, quindi, a determinare, l'improseguibilità del processo esecutivo per inidoneità dello stesso a raggiungere il suo scopo.
Parte attrice, infatti, si è limitata a riproporre nuovamente le medesime doglianze già formulate e rigettate sia dal G.E., in sede di reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione, sia dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto ex art. 591- ter c.p.c. (n. R.G. 2367/2023).
Pertanto, non essendo l'opposizione fondata su vizi propri del decreto di trasferimento né su vizi tali da sostanziarsi in una nullità insanabile, bensì su eccezioni e contestazioni già in precedenza sollevate e già vagliate, la spiegata opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., non può essere ritenuta ammissibile. Correttamente, quindi, il G.E., nel rigettare l'istanza di sospensione, ne ha rilevato l'inammissibilità.
3. Non si ravvisa la necessità di regolamentare le spese di lite, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma ,2 c.p.c., proposta da SI Radicioni;
2. nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17:30 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4612/2024
Oggi 11.12.2025, alle ore 14:00, innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
l'avv. ALESSIO RADICIONI in proprio;
nessuno per già contumace. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Radicioni precisa come da atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
La parte attrice dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
1 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4612/2024 promossa da:
AVV. ALESSIO RADICIONI, c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente C.F._1 domiciliato presso il proprio studio sito in Perugia, via Imbriani n. 9;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. Controparte_2 iva;
P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c..
CONCLUSIONI di parte attrice: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2024 SI Radicioni ha instaurato il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., a seguito dell'ordinanza del 21.10.2024, comunicata il 22.10.2024, emessa dal G.E., 3 nella persona della dott.ssa Rosa Lavanga, nel procedimento incidentale di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., dallo stesso promosso avverso il decreto di trasferimento emesso in seno alla procedura esecutiva n. 242/2019 R.G.E.I., con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarato ed accertato che il delegato alla vendita non ha rispettato il termine di pubblicità di 120 giorni indicato nell'ordinanza di vendita, dichiarare l'illegittimità del decreto di trasferimento numero 362 del 16 Giugno 2023 e conseguentemente annullarlo”.
Parte attrice, in particolare, a fondamento della domanda ha dedotto le seguenti circostanze: che, nell'ambito della procedura esecutiva n. 242/2019 R.G.E.I. promossa in suo danno, con ordinanza del 11.07.2022 il G.E. ha disposto procedersi alla vendita senza incanto del compendio pignorato;
che il bene oggetto di esecuzione è stato aggiudicato all'unico offerente in data 07.02.2023; di avere proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso il decreto di trasferimento notificato il 14.06.2023, deducendo l'irregolarità delle operazioni di vendita e, in particolare, il mancato rispetto, da parte del professionista delegato, del termine indicato dal G.E. in ordine alla durata della pubblicità determinato in 120 giorni, ed osservando come dalla stessa documentazione prodotta dal Delegato emergeva che la pubblicità avesse avuto una durata inferiore rispetto al termine di giorni 120 riportato nell'ordinanza di vendita;
che tali contestazioni sono state eccepite già con ricorso ex art. 591-ter c.p.c., rigettato dal G.E. con una valutazione erronea sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle indicazioni operative richiamate nel protocollo d'intesa n. 5263/2016, da ritenersi applicabile in quanto indicato nell'ordinanza di vendita, nonché tenuto conto delle stesse indicazioni di;
che, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Parte_1
G.E., non può verificarsi alcuno “scollamento” di giorni poiché, una volta inserito l'annuncio, il portale delle vendite pubbliche trasmette automaticamente e in tempo reale i dati dei lotti e delle relative aste ai siti internet indicati per la pubblicità; che, inoltre, in base al protocollo richiamato e alle indicazioni di Astalegale, il professionista delegato avrebbe dovuto provvedere ad inviare espressa richiesta di pubblicazione anche ad Astalegale, almeno 7 giorni prima della scadenza dei termini pubblicitari previsti in ordinanza;
che, quindi, se il Delegato avesse osservato le tempistiche indicate nel protocollo e le indicazioni fornite da , non si sarebbe verificato alcuno Parte_1
“scollamento” tra la richiesta di pubblicazione e l'effettiva durata della pubblicità; che da ciò consegue l'invalidità del decreto di trasferimento in quanto viziato ab origine da una non corretta osservanza delle condizioni di vendita e di pubblicità contenute nell'ordinanza di vendita.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 27.11.2024 è stata rilevata la nullità dell'atto di citazione e disposta la rinnovazione della sua notificazione, confermando l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 12.06.2025, mentre con successivo decreto ex art. 171-bis, comma 2, c.p.c., del 22.04.2025, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta oltre a trovare Controparte_1 conferma la celebrazione della predetta udienza nel giorno già fissato.
All'udienza del 12.06.2025, attesa la natura documentale del giudizio e l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza del 11.12.2025.
***
1.Prima di analizzare il merito della presente controversia, è opportuno rammentare la natura e la funzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. A tale riguardo si osserva che tale giudizio ha
4 ad oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano e ha una funzione meramente rescindente e non rescissoria (come da consolidata dottrina e giurisprudenza sul punto;
ex multis cfr. Cass. 3176/2002; Cass. 7657/2015 e, da ultimo, Cass. 24225/2019 che ha cassato, senza rinvio, la sentenza nella parte in cui non si era limitata alla pronuncia della nullità dell'ordinanza esecutiva opposta): più in particolare, le opposizione esecutive non tendono, come le impugnazioni, alla sostituzione di una pronuncia che si assume non conforme a diritto, da emettersi dal giudice dell'impugnazione, bensì all'esame da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere incidentale nelle varie fasi dell'esecuzione, con la conseguenza che il giudice del merito delle opposizioni deve limitarsi ad emettere una decisione che si limiti semplicemente ad accogliere o rigettare l'opposizione, non avendo anche il potere di sostituire con un proprio provvedimento l'atto contro il quale è diretta l'opposizione, potere che spetta esclusivamente al G.E., esclusivo titolare dei poteri ordinatori dell'esecuzione, il quale, preso atto e tenuto conto dell'eventuale emendazione del vizio del proprio provvedimento per effetto della sentenza, adotterà i conseguenti provvedimenti in sede esecutiva.
1.1 Pertanto, se, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, è riconosciuta l'illegittimità dell'atto, quest'ultimo verrà caducato, e, laddove la predetta caducazione non imponga la chiusura anticipata dell'esecuzione (si pensi al caso di dichiarazione di nullità del pignoramento che funge da presupposto dell'intera sequenza procedimentale, con esclusione della necessità di sostituzione dell'atto invalido) spetterà al giudice dell'esecuzione dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto assumere il provvedimento sostitutivo e/o assumere le determinazioni necessarie alla prosecuzione dell'esecuzione.
1.2 Calando i predetti principi al caso di specie, il Giudice del merito della presente opposizione agli atti esecutivi è chiamato allora a valutare se l'ordinanza del 21.10.2024, di rigetto dell'istanza di sospensione, sia o meno conforme alle norme, con eventuale accoglimento dell'opposizione e quindi annullamento del provvedimento opposto (il decreto di trasferimento).
2. Ciò premesso deve essere a questo punto vagliata la legittimità dell'ordinanza del G.E. del 21.10.2024 - emessa a fronte dell'opposizione agli atti esecutivi promossa avverso il decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva n. 242/2019 R.G.E.I. – con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata dall'odierno attore, sulla base della seguente motivazione: “… tanto premesso, l'opposizione appare inammissibile e l'istanza di sospensione infondata, avendo l'opponente non solo riproposto le medesime argomentazioni poste a sostegno del reclamo dinanzi al Collegio ma risultando anche l'opposizione al decreto di trasferimento fondata su vizi relativi ad atti precedenti la vendita, come tale tardiva”.
2.1 Ad avviso dell'adito Tribunale l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., spiegata da SI Radicioni è inammissibile e, pertanto, non può essere accolta.
Giova innanzitutto evidenziare che, in caso di opposizione avverso il decreto di trasferimento, possono essere dedotti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., soltanto i vizi propri dell'atto (attinenti, per esempio, al versamento del prezzo, al rispetto delle formalità previste dall'art. 585 c.p.c., al contenuto dell'atto) ovvero i vizi degli atti presupposti relativi alla fase della vendita che non sia stato possibile denunciare in precedenza, salvo che ricorra un'ipotesi di nullità insanabile del subprocedimento di vendita delegato tale da rendere il processo di
5 espropriazione inidoneo alla sua utile conclusione e da precludere, quindi, il trasferimento del bene, benché aggiudicato.
Ebbene, nel caso di specie, SI Radicioni, con la spiegata opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., non ha contestato affatto vizi propri del decreto di trasferimento, né si è doluto di illegittimità verificatasi nel subprocedimento di vendita che egli non avrebbe potuto eccepire precedentemente, né ha dedotto un vizio talmente grave ed eccezionale idoneo a configurare una nullità insanabile e, quindi, a determinare, l'improseguibilità del processo esecutivo per inidoneità dello stesso a raggiungere il suo scopo.
Parte attrice, infatti, si è limitata a riproporre nuovamente le medesime doglianze già formulate e rigettate sia dal G.E., in sede di reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso il verbale di aggiudicazione, sia dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto ex art. 591- ter c.p.c. (n. R.G. 2367/2023).
Pertanto, non essendo l'opposizione fondata su vizi propri del decreto di trasferimento né su vizi tali da sostanziarsi in una nullità insanabile, bensì su eccezioni e contestazioni già in precedenza sollevate e già vagliate, la spiegata opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., non può essere ritenuta ammissibile. Correttamente, quindi, il G.E., nel rigettare l'istanza di sospensione, ne ha rilevato l'inammissibilità.
3. Non si ravvisa la necessità di regolamentare le spese di lite, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma ,2 c.p.c., proposta da SI Radicioni;
2. nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17:30 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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