Sentenza breve 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 14/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Coscarella e Eugenio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Castrolibero, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Maria Vaticano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Petrolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- “Doc. Principale – Class. 6.4 – Copia Documento- Graduatoria Definitiva per l’Assegnazione di Alloggi di ERP L.R. n. 32/1996 con mod. e integr. L.R. 57/2017 nel Comune di Castrolibero”, adottato dalla Commissione Circondariale Assegnazione Alloggi Cosenza dell’ATERP, pubblicato con avviso del -OMISSIS- nell’Albo Pretorio, del bando e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso anche non comunicato o notificato e di cui la ricorrente non sia conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castrolibero e dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
Premesso che:
- la ricorrente ha proposto ricorso contro la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Castrolibero (CS) ai sensi della L.R. n. 32/1996, art. 13, di cui al provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, sostenendo che, essendo in possesso sia dei requisiti soggettivi sia di quelli oggettivi (assenza di titolarità in capo alla richiedente di diritti su beni immobili e reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l’assegnazione degli alloggi di ERP contemplati dalla L.R. n. 32/1996), tanto alla data di emanazione del bando di concorso quanto nel corso del procedimento amministrativo, ne è stata illegittimamente esclusa.
Considerato che:
- nel costituirsi l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, in persona del Commissario straordinario in carica, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
- nel costituirsi il Comune di Castrolibero ha eccepito invece, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, risultanti dalla graduatoria definitiva pubblicata sul sito dell’ATERP e, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva essendo l’unico soggetto legittimato, in caso di impugnazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, la Commissione prevista dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; nel merito ha chiesto in ogni caso rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Ritenuto che:
-preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune di Castrolibero avendo la parte omesso di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
L’eccezione è fondata.
Nel giudizio amministrativo, la qualifica di controinteressati, ai quali deve essere notificato il ricorso, a pena d'inammissibilità, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., va riconosciuta a quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente. I controinteressati, per essere qualificati tali, non devono essere (necessariamente) nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell'atto stesso (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2015, n. 5362).
Per quanto di interesse il collegio rileva che nella impugnata graduatoria i soggetti beneficiari del punteggio e, quindi, controinteressati sono identificati mediante il numero del protocollo e la data di deposito delle rispettive domande. Trattasi di elementi che rendono gli stessi controinteressati agevolmente identificabili attraverso il ricorso allo strumento dell’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Conseguentemente, avendo omesso la ricorrente la notifica almeno ad uno dei controinteressati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v. anche TAR Calabria, I, n. 1506/2022; TAR Lombardia, IV, n. 1516/2024), con conseguente assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della “ ragione più liquida ” (Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745), non potendo il difetto essere ritenuto sanabile in virtù dell’istanza di notifica per pubblici proclami, pur presente in calce al ricorso dell’istante.
La soluzione in rito della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.