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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4939/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Trentola - Ducenta, alla via Alighieri n. 15, presso lo studio dell'avv.
GI SA, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
CP_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “- accertare e dichiarare l'inesistenza del CP_1 presunto indebito di euro complessivo 19.519,56 per una arbitraria iscrizione Gestione
Commercianti dal 2016 AL 2021; - per l'effetto dichiarare annullabile/nulla l'iscrizione nella gestione Commercianti del sig. da parte della sede DI AVERSA con Parte_1 CP_1 matricola 2751504310 delle predette missive da parte dell' nonché dell'intero procedimento CP_1 di riscossione;
- per l'effetto dichiarare la nullità degli avvisi di addebiti per contributi
[...]
per gli anni dal 2016 AL 2021; - dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto CP_2 impugnato nei confronti del ricorrente e, pertanto, dichiarare nulli e/o annullabili le comunicazioni degli avvisi di addebito 18.01.2024 – 23.01.2024 relativamente al presunto indebito di euro 19.519,56 (diciannovemilacinquecentodiciannove/56); Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio ai sensi del D.M.55/2014 e ss. mod., con distrazione al sottoscritto difensore antistatario”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato iscritto alla gestione commercianti in difetto dei requisiti di legge;
b) Che gli avvisi di addebito sono illegittimi.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi la nullità del CP_1 ricorso ed in subordine la sua infondatezza.
Nelle note di trattazione scritte le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è nullo e deve essere quindi rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È noto che “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile
l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/07/2018, n.19009).
Nell'ambito delle dispute che nel corso del tempo hanno impegnato la giurisprudenza e la dottrina lavoristica in relazione alla possibilità di addivenirsi a sentenze di rito per nullità del ricorso, l'orientamento appena riportato rappresenta un punto di arrivo sicuro, essendo stato a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Se infatti vi è incertezza – e grande dibattito, anche tra la giurisprudenza di legittimità e di merito – quanto alla possibilità di fare applicazione delle ipotesi di sanatoria previste dall'art. 164
c.p.c. in relazione alla nullità della citazione anche in relazione alle ipotesi di nullità del ricorso, nessun dubbio sussiste quanto alla necessità di pronunciare una sentenza di nullità del ricorso in relazione alle ipotesi in cui non sia proprio possibile comprendere il contenuto dell'atto introduttivo depositato.
Tale orientamento – significativamente – è affermato anche da quanti sono favorevoli, in via generale, alla sanatoria del ricorso.
Tale sanatoria, tuttavia, deve risultare possibile, deve esservi un atto integrabile, dovendo invece trovare nuovamente spazio la pronuncia di nullità ove non sia in nessun modo possibile salvaguardare l'atto introduttivo del giudizio per l'assoluta impossibilità di ricostruire il petitum e la causa petendi.
Ebbene, tale è la situazione oggetto del presente giudizio. In tal senso, infatti, il ricorrente cita in giudizio l' , ma risultano carenti gli elementi CP_1 essenziali della domanda: parte ricorrente propone una domanda di accertamento negativo di un indebito, che tuttavia non è mai citato nel corso del giudizio. Allo stesso modo non sono mai citati gli avvisi di addebito a cui parte ricorrente fa riferimento nelle conclusioni del ricorso e nelle note di trattazione scritta, avendo il ricorrente solamente allegato tali avvisi di addebito come documenti, senza nulla dedurre specificamente in ricorso, con la conseguenza ulteriore che l' non ha CP_1 approntato alcuna difesa.
A fronte delle gravissime carenze del ricorso introduttivo, quindi, deve inevitabilmente essere dichiarata la nullità del ricorso, per l'impossibilità di ricostruire il petitum e le ragioni della domanda proposta.
Nulla per le spese a fronte della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4939/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Trentola - Ducenta, alla via Alighieri n. 15, presso lo studio dell'avv.
GI SA, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
CP_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “- accertare e dichiarare l'inesistenza del CP_1 presunto indebito di euro complessivo 19.519,56 per una arbitraria iscrizione Gestione
Commercianti dal 2016 AL 2021; - per l'effetto dichiarare annullabile/nulla l'iscrizione nella gestione Commercianti del sig. da parte della sede DI AVERSA con Parte_1 CP_1 matricola 2751504310 delle predette missive da parte dell' nonché dell'intero procedimento CP_1 di riscossione;
- per l'effetto dichiarare la nullità degli avvisi di addebiti per contributi
[...]
per gli anni dal 2016 AL 2021; - dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto CP_2 impugnato nei confronti del ricorrente e, pertanto, dichiarare nulli e/o annullabili le comunicazioni degli avvisi di addebito 18.01.2024 – 23.01.2024 relativamente al presunto indebito di euro 19.519,56 (diciannovemilacinquecentodiciannove/56); Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio ai sensi del D.M.55/2014 e ss. mod., con distrazione al sottoscritto difensore antistatario”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato iscritto alla gestione commercianti in difetto dei requisiti di legge;
b) Che gli avvisi di addebito sono illegittimi.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi la nullità del CP_1 ricorso ed in subordine la sua infondatezza.
Nelle note di trattazione scritte le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è nullo e deve essere quindi rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È noto che “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile
l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/07/2018, n.19009).
Nell'ambito delle dispute che nel corso del tempo hanno impegnato la giurisprudenza e la dottrina lavoristica in relazione alla possibilità di addivenirsi a sentenze di rito per nullità del ricorso, l'orientamento appena riportato rappresenta un punto di arrivo sicuro, essendo stato a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Se infatti vi è incertezza – e grande dibattito, anche tra la giurisprudenza di legittimità e di merito – quanto alla possibilità di fare applicazione delle ipotesi di sanatoria previste dall'art. 164
c.p.c. in relazione alla nullità della citazione anche in relazione alle ipotesi di nullità del ricorso, nessun dubbio sussiste quanto alla necessità di pronunciare una sentenza di nullità del ricorso in relazione alle ipotesi in cui non sia proprio possibile comprendere il contenuto dell'atto introduttivo depositato.
Tale orientamento – significativamente – è affermato anche da quanti sono favorevoli, in via generale, alla sanatoria del ricorso.
Tale sanatoria, tuttavia, deve risultare possibile, deve esservi un atto integrabile, dovendo invece trovare nuovamente spazio la pronuncia di nullità ove non sia in nessun modo possibile salvaguardare l'atto introduttivo del giudizio per l'assoluta impossibilità di ricostruire il petitum e la causa petendi.
Ebbene, tale è la situazione oggetto del presente giudizio. In tal senso, infatti, il ricorrente cita in giudizio l' , ma risultano carenti gli elementi CP_1 essenziali della domanda: parte ricorrente propone una domanda di accertamento negativo di un indebito, che tuttavia non è mai citato nel corso del giudizio. Allo stesso modo non sono mai citati gli avvisi di addebito a cui parte ricorrente fa riferimento nelle conclusioni del ricorso e nelle note di trattazione scritta, avendo il ricorrente solamente allegato tali avvisi di addebito come documenti, senza nulla dedurre specificamente in ricorso, con la conseguenza ulteriore che l' non ha CP_1 approntato alcuna difesa.
A fronte delle gravissime carenze del ricorso introduttivo, quindi, deve inevitabilmente essere dichiarata la nullità del ricorso, per l'impossibilità di ricostruire il petitum e le ragioni della domanda proposta.
Nulla per le spese a fronte della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo