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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 485/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 485/2016 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_5 C.F._5 come da procura in calce all'atto di citazione , dall'Avv. ARMODIO MIGALI, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Via Alessandro Turco, n. 12, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._6 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta , unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati STEFANO AMATO e MASSIMO MOSCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Soverato
(CZ), alla Via Panoramica, n. 7
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: contratto preliminare di permuta pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'adito giudice, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta reietta, così deci dere: 1) Dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di permuta stipul ato in data 21/3/2007, tra il convenuto CP_1
ed il dante causa degli odierni attori, per inadempimento del convenuto
[...] ed in applicazione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto;
2)
Ovvero accertare e dic hiarare la risoluzione del predetto preliminare per grave inadempimento di;
3) Condannare co nseguentemente Controparte_1 CP_1
all'immediato rilascio del terreno oggetto del preliminare oltre al
[...] risarcimento dei danni pari ad euro 250 .000,00 oltre euro 30.000,00 per ogni anno di ulteriore occupazione del terreno a decorrere dalla data di notifica del presente atto di citazione;
4) Condannare, in ogni caso, al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio .»;
Parte convenuta: «Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle parti per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
Nel merito
Accertare e dichiarare che parte convenuta ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattualmente assunti nel contratto del 21.3.07 per tutti i motivi esposti nel presente atto con esborso di somme, fermo restando che parte degli obblighi assunti non sono stati eseguiti in quanto non sono in tervenuti gli atti amministrativi prodromici agli stessi e la cui mancata emissione non è dipesa da responsabilità dell'Ing. ; Accertare e dichiarare che gli odierni attori CP_1 sono stati posti a conoscenza degli atti amministrativi necessari per con sentire
l'esecuzione da parte dell'Ing. FA degli ulteriori obblighi contrattuali accettandoli;
Accertare e dichiarare che le parti attrici non avrebbero potuto dare esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti in quanto non ancora eredi del de cuius sig. ovvero in quanto, in ogni caso, la Persona_1 voltura dei beni oggetto del contratto sono intervenuti solo nel corso del 2015;
Rigettare, per l'effetto, la domanda degli odierni attori in quanto infondata sia in fatto che in diritto ovvero non provata p er tutti i motivi esposti in atti.
Condannare le parti attrici al pagamento delle spese e competenze di lite oltre
I.V.A., C.P.A. e maggiorazione come per legge da distrarsi in favore degli od ierni procuratori ex art. 93 c.p.c. »
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] convenivano in giudizio , Parte_5 Controparte_1 esponendo: che, con contratto preliminare stipulato in data 21/3/2007,
e avevano promesso di cedere in Persona_1 Parte_5 permuta all'odierno convenuto la proprietà di un terreno sito in Santa Maria di Catanzaro, località Fondo Cricelli, a fronte dell'obbligo assunto dall'Ing.
di realizzare delle unità immobiliari, trasferendo alla controparte il CP_1
25% dei fabbricati che avrebbe dovuto costruire sulle predett e aree;
che si impegnava a consegnare ai coniugi – Controparte_1 Pt_1 Pt_5 le unità immobiliari “nei tempi tecnici strettamente necessari per la redazione dei progetti, l'ottenimento delle autorizzazioni di legge e il tempo legale di costruzione, che sarà quello massimo consentito dal permesso di costruire, a condizione che il terreno promesso per la vendita sia svincolato dagli Usi Civici”; che l'art. 6 del contratto preliminare in esame prevedeva il trasferimento immediato della disponibilità materiale dei predetti terreni, che il trasferimento della proprietà degli stessi al sar ebbe avvenuto CP_1 solo dopo la delibazione regionale in relazione allo svincolo dagli us i civici e che il s'impegnava, contestualmente al trasferimento della propr ietà, CP_1
a rilasciare una fideiussione assicurativa aziona bile alla prima presentazione a favore della controparte;
che il terreno oggetto di contratto era stata affrancato dagli usi civici ma che, nonostante i ripetuti solleciti, i lavori non erano stati iniziati né era stata rilasciata a favore degli attori la polizza fideiussoria prevista dall'art. 6 del contratto;
che gli odierni attori, eredi di nelle more deceduto, con raccomandata del Persona_1
19/2/2015, avevano comunicato al FA la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa pre vista dal contratto, invitando lo al rilascio immediato del terreno.
Gli attori imputavano alla condotta omissiva o tardiva di la Controparte_1 mancata conclusione dell'iter amministrativo volto all'ottenimento del pagina 3 di 15 permesso di costruire, la mancata esecuzione dei lavori, nonché il mancato rilascio della fideiussione, nonostante i ripetuti solleciti ed una formale convocazione dinanzi al notaio a cui il convenuto non aveva aderito.
Deducevano inoltre che il ave va più volte variato il progetto e aveva CP_1 chiesto al una variazione del piano di lottizzaz ione senza il CP_2 preventivo consenso dei proprietari.
Sulla scorta delle esposte deduzioni, gli attori chiedevano dichiararsi la risoluzione del preliminare di permuta - in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del predetto contratto ovvero per grave inadempimento del convenuto – ordinando per l'effetto al CP_1
l'immediato rilascio dei terreni oggetto del la convenzione, con condanna al risarcimento del danno subito per il mancato godimento dei fabbricat i che il convenuto avrebbe dovuto realizzare e trasferire agli stessi nonché dei terreni oggetto di permuta.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di legittimatio ad causam e di legittimazione attiva degli attori, atteso che gli stessi, pur essendo estranei al contratto (non avendo , , ed sottoscritto lo stesso, Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 mentre la signora era intervenuta nel contratto quale coniu ge in Pt_5 regime di comunione legale con il de cuius, ) avrebbero Persona_1 agito nel presente giudizio in proprio e non in qualità di eredi di Per_1
e che, inoltre, era emerso che vi era stata solo la dichiarazione di
[...] successione in data 24.2.2010 e una successiva voltura catastale in data
18.6.2015 a favore degli attori , adempimenti insufficienti al fine dell'assunzione della qualità di eredi in mancanza di accettazione dell'eredità.
Contestava le deduzioni avversarie, evidenziando innanzitutto come le parti contrattuali non avevano indicato un ter mine per la realizzazione delle opere pattuite ma avevano previsto che il le avrebbe dovute CP_1 completare nel termine indicato dal permesso di costruire.
Rilevava inoltre: che i terreni oggetto di lottizzazione potevano d ivenire edificabili solo attraverso una complessa attività tecnico-amministrativa di pagina 4 di 15 lottizzazione del comparto;
che le particelle oggetto del contratto di permuta ricadevano in due distinte aree del PRG d el Comune di Catanzaro, ovvero C1
e B3, che prescrivono differenti modalità procedurali per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edi lizie;
quanto all'area ricadente nella Z.T.O. C1, che si era reso necessario creare un sub-comparto comprendente tutte l e particelle di quella zona e che le pretese del per la realizzazione di CP_2 un'area mercatale, oltre a ritardare la pratica edilizia , avevano stravolto sensibilmente le potenzialità edificatorie del comparto;
che, per quanto riguarda le particelle in zona B3, il era venuto a conoscenza che la CP_1 particella 591 era soggetta al vincolo di inedificabilità in quanto area adibita a verde pubblico attrezzato sin dal 1999, circostanza di cui i sign ori Pt_1 erano o dovevano essere a conoscenza.
Ripercorso l'iter procedurale svolto in relazione ad entrambi i comparti, il evidenziava: in relazione alla zona C1, che lo svincolo da gli usi civici CP_1 dei terreni oggetto di permuta era termina to nel 2009 e che non era possibile ipotizzare la data in cui sarebbero state rilasciate le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, anche in consider azione delle incertezze sorte a seguito dell'approvazione del Q.T.R.P. Calabria;
quanto invece alla zona B3, che il tempo necessario per l'acquisizione del relativo permesso di costruire era subordinato, oltre agli adempimenti comunali, anche all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Sovraintendenza ai Beni
Ambientali, a quella per il passo carrabile da parte del Settore Patrimonio del Comune di Catanzaro e a quella della Regione Calabria per l'espianto degli alberi d'ulivo.
Negava, pertanto, un inadempimento imputabile e rileva nte, deducendo che si sarebbe verificata un'impossibilità temporanea della prestazione dipendente da caso fortuito o fo rza maggiore. Infine, deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla controparte, evidenziando, non solo l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio, ma anche che gli odierni attori avessero eseguito la voltura catastale solo nel 2015 e che, dunque, fino a quel momento, non fossero nella possibilità di disporre dei terreni oggetto di permuta.
pagina 5 di 15 In forza di tali allegazioni, parte convenuta domandava il rigetto delle domande avversarie, previo accertamento dell'adempimento da parte del
FA di tutti gli obblighi contrattual mente assunti con il preliminare del
21.3.2007 e della non imputabilità allo stesso del ritardo dovuto al mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 23.09.2024, fissata con la modalità della
“trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via del tutto preliminare, va destituita di fondamento l'eccezione di nullità della procura sollevata da parte attrice in comparsa con clusionale.
Nel caso di specie, la procura rilasciata ai difensori del convenuto è redatta in calce alla comparsa di costituzione e risposta: tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il presente procedimento anche se non contiene un espresso riferimento al giudizio da promuovere.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di legittimazione attiva degli attori, sull'assunto che gli stessi non sono parti del contratto preliminare di perm uta, che avrebbero agito in proprio e non in qualità di eredi e che, in ogni caso, non avrebbero provato l'effettiva assunzione di tale qualità.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, disattesa.
Ed invero, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno espressamente dichiarato, nell'atto di citazione, di agire in qualità di eredi del defunto mentre Persona_1 Parte_5 contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, ha stipulato personalmente il contratto preliminare del 21.03.2007 oggetto della domanda di risoluzione.
Inoltre, giova rammentare che, “posto che integrano accettazione tacita di
pagina 6 di 15 eredità gli atti incompatibili co n la volontà di rinunciare all 'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione dell a qualità di erede” e se è vero che la presentazione della denuncia di successione non determina accettazione di eredità, “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi
(Cass. Sez. 6-2 30-4-2021 n. 11478 Rv. 661054-01 e precedenti ivi richiamati).” (Cass. Civ., sez. II, 18/04/2024, n.10544).
Nel caso di specie, non solo è incontroverso che gli attori abbiano eseguit o una voltura catastale pro-quota dei beni appartenenti al de cuius Per_1
, ma la stessa proposizione del presente giudizio può essere
[...] considerata quale tacita accettazione di eredità , atteso che la domanda spiegata “ha natura di atto dispositivo dei diritti ereditari, dal momento che implica la volontà da parte del chiamato di risolvere il contratto preliminare pendente al momento della apertura d ella successione e quindi
l'esercizio di un potere che non ha alcuna finalità conservativa del patrimonio del de cuius ma che presuppone, necessariamente, l'assunzione di una posizione contrattuale, in altre parole la successione del chiamato nella posizione del(la) de cuius e quindi l'assunzione implicita della qualità di erede.” (cfr. Cass. civ., sez. II, 18/09/2023, n.26690). Per le ragioni esposte, l'eccezione spiegata va rigettata.
Venendo al merito, gli attori hanno proposto nei confronti di CP_1
domanda di accertamento della risoluzion e del contratto
[...] preliminare di permuta stipul ato in data 21.03.2007 in vir tù dell'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del contratto e, in subordine, domanda di risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento del convenuto.
pagina 7 di 15 La domanda attorea di risoluzione ex art. 1456 c.c. è infondata e non merita accoglimento.
Si rammenta che la domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. si differ enzia dalla domanda di risoluzione proposta ai sensi dell'art. 1453 c.c. innanzitutto per il petitum: nel primo caso, si richiede u na pronuncia dichiarativa, mentre nel secondo una sentenza costitutiva. Inoltre, nella risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, mentre nella cl ausola risolutiva espressa è la mera violazione della specifica previsione contrattuale.
Come noto, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte senza doverne provare l'importanza, sulla scorta della mera dichiarazione di volersi avvalere della clausola, previo accertamento della verificazione del fatto che costituisce oggetto della stessa.
Nella fattispecie, all'art. 7 del contratto preliminare in atti, è previsto: “le parti di comune accordo stabiliscono, in modo essenziale, che la presente opzione è vincolata dall'obbligo che l'Ing. dovrà Controparte_1 consegnare e trasferire con atto pubblico ai signori e Persona_1 [...]
, per loro o per persona o per società da nominare, le Parte_5 unità immobiliari pattuite negli articoli precedenti, nelle quantità e modalità concordate;
in caso di mancato rispetto di tale impegno da parte dell'Ing. , il presente contratto può, a discrezione dei Controparte_1 signori e , essere scio lto ed annullato Persona_1 Parte_5
o modificato, in tutto o in parte, in proporzione esatta a quanto degli impegni assunti è stato disattes o”.
Orbene, sebbene gli attori abbiano manifestato l'intenzione di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa – inoltrando al FA lettera raccomandata datata 19.2.2015 – non sussiste prova dell'inadempimento lamentato.
All'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio – le cui risultanze peritali questo Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologic o - il C.T.U., approfondendo le indagini pagina 8 di 15 attraverso un sopralluogo presso i luoghi di causa e l'accesso presso gli Enti competenti, ha determinato le cause che hanno provocato la mancata conclusione dell'iter amministrativo volto all'ottenimento del permesso di costruire.
È stato appurato che la richiesta di affrancazione dagli usi civici delle particelle oggetto di permuta in località fondo Cricelli era stata presentata non molto tempo dopo l'atto di permuta, in data 21/12/2007, ma che successivamente a tale istanza erano emerse una serie di problematiche . In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che:
- per quanto riguarda le particelle oggetto di permuta in zona C1 , durante la procedura di formazione del subcomparto utile alla predisposizione del Piano di Lottizzazione , il Settore Edilizia del
Comune di Catanzaro comunicava “la sospensione della richiesta di autorizzazione del subcomparto in zona C1+F2 per mancata legittimazione dagli usi civici della particella n. 69 Fg. 82, per difformità nella consistenza, e per la particella 598 Fg 82, sub 2 di cui non risulta perfezionato il condono .”- particelle non oggetto del contratto di permuta ma pur sempre presenti nelle aree del subcomparto;
- “In aggiunta alla complicata sequenza degli eventi nel giugno 2013 il
Controparte_3
con nota prot 46833 informa sia il Sig.
[...] Parte_1 che l'Ing , del fatto che parti delle aree di cui all'Istanza di CP_1
Autorizzazione n.35910 (per la formazione del subcomparto) e del
PDC n.32495 del 14/04/2013, necessitano di una Conferenza di
Servizi, relativamente all'allocazione di un'area mercatale per il quartiere Santa Maria proprio nelle aree oggetto di lottizzazione, indicendo una Conferenza di Servizi in data 12/06/2013”, determinando la sospensione della pratica di affrancazione dagli usi civici;
- “Da tale data in poi la parte resistente ha subito notevoli ritardi in quanto nel frattempo con la sua pubblicazione del 15/05/2013 era
pagina 9 di 15 intervenuto il QTRP Calabria che (secondo gli atti di causa) ha imposto alcune prescrizioni non chiare nell'immediatezza nemmeno alla stessa Regione Calabria e ai suoi tecnici, tanto da portare il progettista alla richiesta di chiarimenti in merito alla applicabilità del predetto QTRP e delle sue prescrizioni su un comparto la cui richiesta di trasformazione era anteriore al 2015.”;
- In relazione, invece, all'iter burocratico relativo alle particelle oggetto di permuta ricadenti in zona B3, il Settore Urbanistico comunicava con molto ritardo al che la particella 591 è classificata come “verde CP_1 pubblico” e che, pertanto, non è utilizzabile ai fini edificatori e, nel
2013, la Conferenza di Servi zi interessava anche le aree insistenti in zona B3 del PRG, determinando la sospensione della formazione del subcomparto;
- Alcune particelle risultavono anc ora gravate sia dal vincolo di cui alla legge n. 1677 del 16 giugno 1927, sia dal vincolo ambientale di cui all'art 142 co.1 Dlgs 42/2004 (cfr. pp. 12 e ss. dell'elaborato peritale depositato in data 31.10.2023, “In merito ai tempi dilunga ti si rammenta inoltre la richiesta di integrazione del 26 marzo 2015 al
PDC trasmesse con racc. a/r dal Comune di Catanzaro prot. 25389 del 26 /03/2015 all'ing FA e tecnici, per la subordinazione del
PdC al Nulla Osta Paesaggistico, autorizzazione ad un passo carraio
e autorizzazione all'espianto di alberi di ulivo. ”).
Il consulente ha concluso sottolineando che, seppur l'iter utile al perfezionamento del contratto di permu ta non è stato completato, “Non si rilevano particolari errori tecnici o procedurali, né negligenze dell'ing.
FA” e che, in relazione alla tempestività degli interventi del costruttore, i “tempi trascorsi dal contratto di permuta all'inizio del giudizio non sono da ritenersi anomali rispetto alle modalità di trasmissione e protocollazione degli atti e istanze prodotti da privati nei confronti della P.A. rispetto agli anni in cui sono svolti i fatti”, considerata l'estrema lentezza della macchina burocratica dei diversi enti coinvolti nel processo e la mancanza di comunicazione efficace tra gli stessi (cfr. p. 18
pagina 10 di 15 dell'integrazione peritale depositata in data 31.10.2023).
Per quanto riguarda le censure sollevate dalle parti processuali, si ritiene che la perizia dia adeguatamente conto, non solo del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte, ma anche del superamento dei rilievi critici sollevati dalle stesse.
In considerazione della ricostruzione dei fatti operata, ritiene questo
Giudice che nella condotta di non si ravvisi un Controparte_1 inadempimento imputabile, dovendosi il mancato ottenimento dei provvedimenti autorizzativi favorevoli volti alla realizzazione del progetto edilizio e dunque la mancata realizzazione delle opere pattuite ricondurre ai tempi dell'iter amministrativo.
Deve invece accogliersi, in quanto fondata, la domanda di risoluzione per inadempimento.
Sul punto, si rammenta che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazi one della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto modificativo (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Inoltre, perché possa pronunciarsi la risoluzione, occorre che l'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della parte, non sia di scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
Nel caso in esame, gli attori hanno dedotto che il , non solo non ha CP_1 iniziato ed ultimato i lavori (condotta che non concreta inadempimento imputabile, per quanto già osservato), ma che ha altresì variato più volte il progetto e chiesto al una variazione del piano di lottizzazione se nza CP_2 il preventivo consenso dei proprietari e che, inoltre, non ha rilasciato la fideiussione assicurativa a favore dei proprietari dei terreni, così come previsto nell'art.6 del contratto.
Quanto alle variazioni del progetto e del piano di lottizzazione senza il pagina 11 di 15 consenso dei signori , l'allegazione, oltre ad apparire Parte_6 pressoché generica, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, il teste, Arch. - della cui attendibilità non Testimone_1 vi è motivo di dubitare – ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver curato la progettazione del piano di lottizzazione e del progetto edilizio per conto del e che: “i Sigg.ri CP_1 Parte_6 hanno partecipato al procedimento r elativo alla lottizzazione nell'ambito del quale sono stati addirittura convocati dal , Controparte_4 in quanto il aveva intenzione di variare il piano di lottizzazione CP_2 già predisposto al fine di realizzare un'area mercatale. Aggiungo che, successivamente, avendo i Sigg.ri e deciso di ottemperare Pt_1 CP_1 alle richieste del ho dovuto variare il progetto del piano di CP_2 lottizzazione e, in quell'occasione, ho convocato presso il mio studio il Sig.
, in qualità di rappresentante di tutti i Signori Parte_1 Parte_7 per fargli firmare gli elaborati progettuali di variante da inoltrare
[...] al non ha, però, sottoscritto nulla… Preciso che i CP_2 Parte_1
Sigg.ri volevano essere sempre informati e coinvolti dal Caraf fa Pt_1 nel procedimento, per come ho avuto modo di riscont rare…” (cfr. verbale dell'udienza del 19.10.2017).
Il teste ha riferito inoltre di aver partecipato a diversi incontri , avvenuti tra i coniugi e l'Ing. , di aggiornamento sullo stato Parte_6 CP_1 delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e che nel corso della esecuzione del contratto, al fine di individuare l'area mercatale, era stata indetta una conferenza di servizi tra i tecnici comunali, la proprietà
e l'Ing. FA, circostanza che trova altresì conferma Parte_8 nella relazione peritale, nella parte in cui il C.T.U. dà conto de lla comunicazione da parte del Comune de lla rilevata necessità di indire una
Conferenza di Servizi (nota prot. 46833 de l 2013 del Settore Urbanistica e
Pianificazione Territoriale del Comune di Catanzaro) e dell'avvenuta indizione della Conferenza stessa.
Non è dunque revocabile in dubbio che i signori fossero Parte_6
pagina 12 di 15 stati adeguatamente informati della variazion e del progetto originario e che avessero prestato il loro consenso a tali modifiche.
Quanto invece al mancato rilascio della polizza fideiussoria, l'art. 6 del contratto preliminare di permuta prevede espressamente che il CP_1 avrebbe dovuto rilasciare una fideiussione assicurativa contestual mente al trasferimento della proprietà dei terreni oggetto di permuta in suo favore, che sarebbe avvenuta a seguito della Deliberazione regionale di svincolo dagli usi civici.
Ebbene, il mancato rilascio della poli zza fideiussoria è una circostanza incontroversa tra le parti .
In relazione all'affrancazione, il consulente tecnico d'ufficio ha appurato che i terreni di cui al contratto preliminare di permuta sono stati affrancati sin dal 2009, ma alcune particelle sono state affrancate solo nel 2013, dopo la definizione di alcune procedure che avevano viziato l'iter.
Si rammenta che la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. deve valutarsi in concreto, sia sul piano oggettivo – così da appurare se l'inadempimento abbia inciso sensibilmente sull'economia complessiva dell'assetto di interessi divisato dalle parti – sia sul piano soggettivo – in modo da verificare se e come il comportamento delle parti possa, n onostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata, attenuare il giudizio di gravità.
Nel caso concreto, il non aver adempiuto all'obbligazione di rilasciare la polizza fideiussoria per un tempo considerev ole (tenuto conto dell'avvenuta completa affrancazione dei terreni nel 2013) senz'altro integra un grave inadempimento, avendo tale condotta determinato un'alterazione oggettiva del rapporto, in quanto, a fronte del trasferimento della titolarità dei terreni in favore del , la posizione dei promissari acquirenti degli immobili CP_1 da costruire, in mancanza del rilascio del la fideiussione, si rivela particolarmente svantaggiata, avendo già trasferito la proprietà dei terren i e non essendosi invece l'effetto traslativo ancora prodotto in loro favore.
Per le ragioni esposte, il contratto di permuta de quo vertitur va dichiarato risolto per grave inadempimento di , il quale deve essere Controparte_1
pagina 13 di 15 conseguentemente condannato all'immediato rilascio dei terreni oggetto del contratto preliminare.
Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'occupazione dei terreni oggetto del preliminare di permuta.
Manca, infatti, nel caso di specie, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata perduta, atteso che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento (Cass . civ., S.U., n. 33645 del 15 novembre 2022).
Ed infatti, se è vero che il danno da mancato godimento del bene immobile può agevolmente essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, cionondimeno tale alleggerimento proba torio non può esonerare dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati.
Nel caso in esame, gli attori non hanno allegato la concreta possibilità di godimento persa a causa della condotta della controparte, di talchè, stante il mancato adempimento al suddetto onere assertivo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di , e Controparte_1 considerate la natura, il valore ( indeterminabile), la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali , oltre rimborso spese vive pari ad € 796,33 (C.U. + marca da bollo + spese di notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le medesime ragioni, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda di risoluzione per inadempimento di CP_1
pagina 14 di 15 e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto preliminare di CP_1 permuta del 21.03.2007, stipulato tra e i signori Controparte_1
e ; Persona_1 Parte_5
2) CONDANNA a rilasciare immediatamente, in favore Controparte_1 degli attori, gli immobili oggetto del contratto preliminare di permuta del 21.03.2007, ubicati nel Comune di Catanzaro, alla frazione Santa
Maria di Catanzaro, località “fondo Cricelli”, identificati al foglio di mappa n. 82, particelle nn. 71, 72, 453, 458, 462, 464, 466, 471, 591,
599, 602, 609, 610, 611, 612, 613, 614;
3) RIGETTA la domanda risarcitoria;
4) CONDANNA al pagamento, in favore degli attori, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 796,33, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A;
5) PONE definitivamente le spese di C.T.U. , come liquidate con separato decreto, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catanzaro, lì 02/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 485/2016 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_5 C.F._5 come da procura in calce all'atto di citazione , dall'Avv. ARMODIO MIGALI, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Via Alessandro Turco, n. 12, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._6 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta , unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati STEFANO AMATO e MASSIMO MOSCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Soverato
(CZ), alla Via Panoramica, n. 7
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: contratto preliminare di permuta pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'adito giudice, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta reietta, così deci dere: 1) Dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di permuta stipul ato in data 21/3/2007, tra il convenuto CP_1
ed il dante causa degli odierni attori, per inadempimento del convenuto
[...] ed in applicazione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto;
2)
Ovvero accertare e dic hiarare la risoluzione del predetto preliminare per grave inadempimento di;
3) Condannare co nseguentemente Controparte_1 CP_1
all'immediato rilascio del terreno oggetto del preliminare oltre al
[...] risarcimento dei danni pari ad euro 250 .000,00 oltre euro 30.000,00 per ogni anno di ulteriore occupazione del terreno a decorrere dalla data di notifica del presente atto di citazione;
4) Condannare, in ogni caso, al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio .»;
Parte convenuta: «Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle parti per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
Nel merito
Accertare e dichiarare che parte convenuta ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattualmente assunti nel contratto del 21.3.07 per tutti i motivi esposti nel presente atto con esborso di somme, fermo restando che parte degli obblighi assunti non sono stati eseguiti in quanto non sono in tervenuti gli atti amministrativi prodromici agli stessi e la cui mancata emissione non è dipesa da responsabilità dell'Ing. ; Accertare e dichiarare che gli odierni attori CP_1 sono stati posti a conoscenza degli atti amministrativi necessari per con sentire
l'esecuzione da parte dell'Ing. FA degli ulteriori obblighi contrattuali accettandoli;
Accertare e dichiarare che le parti attrici non avrebbero potuto dare esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti in quanto non ancora eredi del de cuius sig. ovvero in quanto, in ogni caso, la Persona_1 voltura dei beni oggetto del contratto sono intervenuti solo nel corso del 2015;
Rigettare, per l'effetto, la domanda degli odierni attori in quanto infondata sia in fatto che in diritto ovvero non provata p er tutti i motivi esposti in atti.
Condannare le parti attrici al pagamento delle spese e competenze di lite oltre
I.V.A., C.P.A. e maggiorazione come per legge da distrarsi in favore degli od ierni procuratori ex art. 93 c.p.c. »
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] convenivano in giudizio , Parte_5 Controparte_1 esponendo: che, con contratto preliminare stipulato in data 21/3/2007,
e avevano promesso di cedere in Persona_1 Parte_5 permuta all'odierno convenuto la proprietà di un terreno sito in Santa Maria di Catanzaro, località Fondo Cricelli, a fronte dell'obbligo assunto dall'Ing.
di realizzare delle unità immobiliari, trasferendo alla controparte il CP_1
25% dei fabbricati che avrebbe dovuto costruire sulle predett e aree;
che si impegnava a consegnare ai coniugi – Controparte_1 Pt_1 Pt_5 le unità immobiliari “nei tempi tecnici strettamente necessari per la redazione dei progetti, l'ottenimento delle autorizzazioni di legge e il tempo legale di costruzione, che sarà quello massimo consentito dal permesso di costruire, a condizione che il terreno promesso per la vendita sia svincolato dagli Usi Civici”; che l'art. 6 del contratto preliminare in esame prevedeva il trasferimento immediato della disponibilità materiale dei predetti terreni, che il trasferimento della proprietà degli stessi al sar ebbe avvenuto CP_1 solo dopo la delibazione regionale in relazione allo svincolo dagli us i civici e che il s'impegnava, contestualmente al trasferimento della propr ietà, CP_1
a rilasciare una fideiussione assicurativa aziona bile alla prima presentazione a favore della controparte;
che il terreno oggetto di contratto era stata affrancato dagli usi civici ma che, nonostante i ripetuti solleciti, i lavori non erano stati iniziati né era stata rilasciata a favore degli attori la polizza fideiussoria prevista dall'art. 6 del contratto;
che gli odierni attori, eredi di nelle more deceduto, con raccomandata del Persona_1
19/2/2015, avevano comunicato al FA la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa pre vista dal contratto, invitando lo al rilascio immediato del terreno.
Gli attori imputavano alla condotta omissiva o tardiva di la Controparte_1 mancata conclusione dell'iter amministrativo volto all'ottenimento del pagina 3 di 15 permesso di costruire, la mancata esecuzione dei lavori, nonché il mancato rilascio della fideiussione, nonostante i ripetuti solleciti ed una formale convocazione dinanzi al notaio a cui il convenuto non aveva aderito.
Deducevano inoltre che il ave va più volte variato il progetto e aveva CP_1 chiesto al una variazione del piano di lottizzaz ione senza il CP_2 preventivo consenso dei proprietari.
Sulla scorta delle esposte deduzioni, gli attori chiedevano dichiararsi la risoluzione del preliminare di permuta - in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del predetto contratto ovvero per grave inadempimento del convenuto – ordinando per l'effetto al CP_1
l'immediato rilascio dei terreni oggetto del la convenzione, con condanna al risarcimento del danno subito per il mancato godimento dei fabbricat i che il convenuto avrebbe dovuto realizzare e trasferire agli stessi nonché dei terreni oggetto di permuta.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di legittimatio ad causam e di legittimazione attiva degli attori, atteso che gli stessi, pur essendo estranei al contratto (non avendo , , ed sottoscritto lo stesso, Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 mentre la signora era intervenuta nel contratto quale coniu ge in Pt_5 regime di comunione legale con il de cuius, ) avrebbero Persona_1 agito nel presente giudizio in proprio e non in qualità di eredi di Per_1
e che, inoltre, era emerso che vi era stata solo la dichiarazione di
[...] successione in data 24.2.2010 e una successiva voltura catastale in data
18.6.2015 a favore degli attori , adempimenti insufficienti al fine dell'assunzione della qualità di eredi in mancanza di accettazione dell'eredità.
Contestava le deduzioni avversarie, evidenziando innanzitutto come le parti contrattuali non avevano indicato un ter mine per la realizzazione delle opere pattuite ma avevano previsto che il le avrebbe dovute CP_1 completare nel termine indicato dal permesso di costruire.
Rilevava inoltre: che i terreni oggetto di lottizzazione potevano d ivenire edificabili solo attraverso una complessa attività tecnico-amministrativa di pagina 4 di 15 lottizzazione del comparto;
che le particelle oggetto del contratto di permuta ricadevano in due distinte aree del PRG d el Comune di Catanzaro, ovvero C1
e B3, che prescrivono differenti modalità procedurali per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edi lizie;
quanto all'area ricadente nella Z.T.O. C1, che si era reso necessario creare un sub-comparto comprendente tutte l e particelle di quella zona e che le pretese del per la realizzazione di CP_2 un'area mercatale, oltre a ritardare la pratica edilizia , avevano stravolto sensibilmente le potenzialità edificatorie del comparto;
che, per quanto riguarda le particelle in zona B3, il era venuto a conoscenza che la CP_1 particella 591 era soggetta al vincolo di inedificabilità in quanto area adibita a verde pubblico attrezzato sin dal 1999, circostanza di cui i sign ori Pt_1 erano o dovevano essere a conoscenza.
Ripercorso l'iter procedurale svolto in relazione ad entrambi i comparti, il evidenziava: in relazione alla zona C1, che lo svincolo da gli usi civici CP_1 dei terreni oggetto di permuta era termina to nel 2009 e che non era possibile ipotizzare la data in cui sarebbero state rilasciate le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, anche in consider azione delle incertezze sorte a seguito dell'approvazione del Q.T.R.P. Calabria;
quanto invece alla zona B3, che il tempo necessario per l'acquisizione del relativo permesso di costruire era subordinato, oltre agli adempimenti comunali, anche all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Sovraintendenza ai Beni
Ambientali, a quella per il passo carrabile da parte del Settore Patrimonio del Comune di Catanzaro e a quella della Regione Calabria per l'espianto degli alberi d'ulivo.
Negava, pertanto, un inadempimento imputabile e rileva nte, deducendo che si sarebbe verificata un'impossibilità temporanea della prestazione dipendente da caso fortuito o fo rza maggiore. Infine, deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla controparte, evidenziando, non solo l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio, ma anche che gli odierni attori avessero eseguito la voltura catastale solo nel 2015 e che, dunque, fino a quel momento, non fossero nella possibilità di disporre dei terreni oggetto di permuta.
pagina 5 di 15 In forza di tali allegazioni, parte convenuta domandava il rigetto delle domande avversarie, previo accertamento dell'adempimento da parte del
FA di tutti gli obblighi contrattual mente assunti con il preliminare del
21.3.2007 e della non imputabilità allo stesso del ritardo dovuto al mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 23.09.2024, fissata con la modalità della
“trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via del tutto preliminare, va destituita di fondamento l'eccezione di nullità della procura sollevata da parte attrice in comparsa con clusionale.
Nel caso di specie, la procura rilasciata ai difensori del convenuto è redatta in calce alla comparsa di costituzione e risposta: tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il presente procedimento anche se non contiene un espresso riferimento al giudizio da promuovere.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di legittimazione attiva degli attori, sull'assunto che gli stessi non sono parti del contratto preliminare di perm uta, che avrebbero agito in proprio e non in qualità di eredi e che, in ogni caso, non avrebbero provato l'effettiva assunzione di tale qualità.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, disattesa.
Ed invero, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno espressamente dichiarato, nell'atto di citazione, di agire in qualità di eredi del defunto mentre Persona_1 Parte_5 contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, ha stipulato personalmente il contratto preliminare del 21.03.2007 oggetto della domanda di risoluzione.
Inoltre, giova rammentare che, “posto che integrano accettazione tacita di
pagina 6 di 15 eredità gli atti incompatibili co n la volontà di rinunciare all 'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione dell a qualità di erede” e se è vero che la presentazione della denuncia di successione non determina accettazione di eredità, “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi
(Cass. Sez. 6-2 30-4-2021 n. 11478 Rv. 661054-01 e precedenti ivi richiamati).” (Cass. Civ., sez. II, 18/04/2024, n.10544).
Nel caso di specie, non solo è incontroverso che gli attori abbiano eseguit o una voltura catastale pro-quota dei beni appartenenti al de cuius Per_1
, ma la stessa proposizione del presente giudizio può essere
[...] considerata quale tacita accettazione di eredità , atteso che la domanda spiegata “ha natura di atto dispositivo dei diritti ereditari, dal momento che implica la volontà da parte del chiamato di risolvere il contratto preliminare pendente al momento della apertura d ella successione e quindi
l'esercizio di un potere che non ha alcuna finalità conservativa del patrimonio del de cuius ma che presuppone, necessariamente, l'assunzione di una posizione contrattuale, in altre parole la successione del chiamato nella posizione del(la) de cuius e quindi l'assunzione implicita della qualità di erede.” (cfr. Cass. civ., sez. II, 18/09/2023, n.26690). Per le ragioni esposte, l'eccezione spiegata va rigettata.
Venendo al merito, gli attori hanno proposto nei confronti di CP_1
domanda di accertamento della risoluzion e del contratto
[...] preliminare di permuta stipul ato in data 21.03.2007 in vir tù dell'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del contratto e, in subordine, domanda di risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento del convenuto.
pagina 7 di 15 La domanda attorea di risoluzione ex art. 1456 c.c. è infondata e non merita accoglimento.
Si rammenta che la domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. si differ enzia dalla domanda di risoluzione proposta ai sensi dell'art. 1453 c.c. innanzitutto per il petitum: nel primo caso, si richiede u na pronuncia dichiarativa, mentre nel secondo una sentenza costitutiva. Inoltre, nella risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, mentre nella cl ausola risolutiva espressa è la mera violazione della specifica previsione contrattuale.
Come noto, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte senza doverne provare l'importanza, sulla scorta della mera dichiarazione di volersi avvalere della clausola, previo accertamento della verificazione del fatto che costituisce oggetto della stessa.
Nella fattispecie, all'art. 7 del contratto preliminare in atti, è previsto: “le parti di comune accordo stabiliscono, in modo essenziale, che la presente opzione è vincolata dall'obbligo che l'Ing. dovrà Controparte_1 consegnare e trasferire con atto pubblico ai signori e Persona_1 [...]
, per loro o per persona o per società da nominare, le Parte_5 unità immobiliari pattuite negli articoli precedenti, nelle quantità e modalità concordate;
in caso di mancato rispetto di tale impegno da parte dell'Ing. , il presente contratto può, a discrezione dei Controparte_1 signori e , essere scio lto ed annullato Persona_1 Parte_5
o modificato, in tutto o in parte, in proporzione esatta a quanto degli impegni assunti è stato disattes o”.
Orbene, sebbene gli attori abbiano manifestato l'intenzione di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa – inoltrando al FA lettera raccomandata datata 19.2.2015 – non sussiste prova dell'inadempimento lamentato.
All'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio – le cui risultanze peritali questo Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologic o - il C.T.U., approfondendo le indagini pagina 8 di 15 attraverso un sopralluogo presso i luoghi di causa e l'accesso presso gli Enti competenti, ha determinato le cause che hanno provocato la mancata conclusione dell'iter amministrativo volto all'ottenimento del permesso di costruire.
È stato appurato che la richiesta di affrancazione dagli usi civici delle particelle oggetto di permuta in località fondo Cricelli era stata presentata non molto tempo dopo l'atto di permuta, in data 21/12/2007, ma che successivamente a tale istanza erano emerse una serie di problematiche . In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che:
- per quanto riguarda le particelle oggetto di permuta in zona C1 , durante la procedura di formazione del subcomparto utile alla predisposizione del Piano di Lottizzazione , il Settore Edilizia del
Comune di Catanzaro comunicava “la sospensione della richiesta di autorizzazione del subcomparto in zona C1+F2 per mancata legittimazione dagli usi civici della particella n. 69 Fg. 82, per difformità nella consistenza, e per la particella 598 Fg 82, sub 2 di cui non risulta perfezionato il condono .”- particelle non oggetto del contratto di permuta ma pur sempre presenti nelle aree del subcomparto;
- “In aggiunta alla complicata sequenza degli eventi nel giugno 2013 il
Controparte_3
con nota prot 46833 informa sia il Sig.
[...] Parte_1 che l'Ing , del fatto che parti delle aree di cui all'Istanza di CP_1
Autorizzazione n.35910 (per la formazione del subcomparto) e del
PDC n.32495 del 14/04/2013, necessitano di una Conferenza di
Servizi, relativamente all'allocazione di un'area mercatale per il quartiere Santa Maria proprio nelle aree oggetto di lottizzazione, indicendo una Conferenza di Servizi in data 12/06/2013”, determinando la sospensione della pratica di affrancazione dagli usi civici;
- “Da tale data in poi la parte resistente ha subito notevoli ritardi in quanto nel frattempo con la sua pubblicazione del 15/05/2013 era
pagina 9 di 15 intervenuto il QTRP Calabria che (secondo gli atti di causa) ha imposto alcune prescrizioni non chiare nell'immediatezza nemmeno alla stessa Regione Calabria e ai suoi tecnici, tanto da portare il progettista alla richiesta di chiarimenti in merito alla applicabilità del predetto QTRP e delle sue prescrizioni su un comparto la cui richiesta di trasformazione era anteriore al 2015.”;
- In relazione, invece, all'iter burocratico relativo alle particelle oggetto di permuta ricadenti in zona B3, il Settore Urbanistico comunicava con molto ritardo al che la particella 591 è classificata come “verde CP_1 pubblico” e che, pertanto, non è utilizzabile ai fini edificatori e, nel
2013, la Conferenza di Servi zi interessava anche le aree insistenti in zona B3 del PRG, determinando la sospensione della formazione del subcomparto;
- Alcune particelle risultavono anc ora gravate sia dal vincolo di cui alla legge n. 1677 del 16 giugno 1927, sia dal vincolo ambientale di cui all'art 142 co.1 Dlgs 42/2004 (cfr. pp. 12 e ss. dell'elaborato peritale depositato in data 31.10.2023, “In merito ai tempi dilunga ti si rammenta inoltre la richiesta di integrazione del 26 marzo 2015 al
PDC trasmesse con racc. a/r dal Comune di Catanzaro prot. 25389 del 26 /03/2015 all'ing FA e tecnici, per la subordinazione del
PdC al Nulla Osta Paesaggistico, autorizzazione ad un passo carraio
e autorizzazione all'espianto di alberi di ulivo. ”).
Il consulente ha concluso sottolineando che, seppur l'iter utile al perfezionamento del contratto di permu ta non è stato completato, “Non si rilevano particolari errori tecnici o procedurali, né negligenze dell'ing.
FA” e che, in relazione alla tempestività degli interventi del costruttore, i “tempi trascorsi dal contratto di permuta all'inizio del giudizio non sono da ritenersi anomali rispetto alle modalità di trasmissione e protocollazione degli atti e istanze prodotti da privati nei confronti della P.A. rispetto agli anni in cui sono svolti i fatti”, considerata l'estrema lentezza della macchina burocratica dei diversi enti coinvolti nel processo e la mancanza di comunicazione efficace tra gli stessi (cfr. p. 18
pagina 10 di 15 dell'integrazione peritale depositata in data 31.10.2023).
Per quanto riguarda le censure sollevate dalle parti processuali, si ritiene che la perizia dia adeguatamente conto, non solo del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte, ma anche del superamento dei rilievi critici sollevati dalle stesse.
In considerazione della ricostruzione dei fatti operata, ritiene questo
Giudice che nella condotta di non si ravvisi un Controparte_1 inadempimento imputabile, dovendosi il mancato ottenimento dei provvedimenti autorizzativi favorevoli volti alla realizzazione del progetto edilizio e dunque la mancata realizzazione delle opere pattuite ricondurre ai tempi dell'iter amministrativo.
Deve invece accogliersi, in quanto fondata, la domanda di risoluzione per inadempimento.
Sul punto, si rammenta che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazi one della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto modificativo (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Inoltre, perché possa pronunciarsi la risoluzione, occorre che l'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della parte, non sia di scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
Nel caso in esame, gli attori hanno dedotto che il , non solo non ha CP_1 iniziato ed ultimato i lavori (condotta che non concreta inadempimento imputabile, per quanto già osservato), ma che ha altresì variato più volte il progetto e chiesto al una variazione del piano di lottizzazione se nza CP_2 il preventivo consenso dei proprietari e che, inoltre, non ha rilasciato la fideiussione assicurativa a favore dei proprietari dei terreni, così come previsto nell'art.6 del contratto.
Quanto alle variazioni del progetto e del piano di lottizzazione senza il pagina 11 di 15 consenso dei signori , l'allegazione, oltre ad apparire Parte_6 pressoché generica, non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, il teste, Arch. - della cui attendibilità non Testimone_1 vi è motivo di dubitare – ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver curato la progettazione del piano di lottizzazione e del progetto edilizio per conto del e che: “i Sigg.ri CP_1 Parte_6 hanno partecipato al procedimento r elativo alla lottizzazione nell'ambito del quale sono stati addirittura convocati dal , Controparte_4 in quanto il aveva intenzione di variare il piano di lottizzazione CP_2 già predisposto al fine di realizzare un'area mercatale. Aggiungo che, successivamente, avendo i Sigg.ri e deciso di ottemperare Pt_1 CP_1 alle richieste del ho dovuto variare il progetto del piano di CP_2 lottizzazione e, in quell'occasione, ho convocato presso il mio studio il Sig.
, in qualità di rappresentante di tutti i Signori Parte_1 Parte_7 per fargli firmare gli elaborati progettuali di variante da inoltrare
[...] al non ha, però, sottoscritto nulla… Preciso che i CP_2 Parte_1
Sigg.ri volevano essere sempre informati e coinvolti dal Caraf fa Pt_1 nel procedimento, per come ho avuto modo di riscont rare…” (cfr. verbale dell'udienza del 19.10.2017).
Il teste ha riferito inoltre di aver partecipato a diversi incontri , avvenuti tra i coniugi e l'Ing. , di aggiornamento sullo stato Parte_6 CP_1 delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e che nel corso della esecuzione del contratto, al fine di individuare l'area mercatale, era stata indetta una conferenza di servizi tra i tecnici comunali, la proprietà
e l'Ing. FA, circostanza che trova altresì conferma Parte_8 nella relazione peritale, nella parte in cui il C.T.U. dà conto de lla comunicazione da parte del Comune de lla rilevata necessità di indire una
Conferenza di Servizi (nota prot. 46833 de l 2013 del Settore Urbanistica e
Pianificazione Territoriale del Comune di Catanzaro) e dell'avvenuta indizione della Conferenza stessa.
Non è dunque revocabile in dubbio che i signori fossero Parte_6
pagina 12 di 15 stati adeguatamente informati della variazion e del progetto originario e che avessero prestato il loro consenso a tali modifiche.
Quanto invece al mancato rilascio della polizza fideiussoria, l'art. 6 del contratto preliminare di permuta prevede espressamente che il CP_1 avrebbe dovuto rilasciare una fideiussione assicurativa contestual mente al trasferimento della proprietà dei terreni oggetto di permuta in suo favore, che sarebbe avvenuta a seguito della Deliberazione regionale di svincolo dagli usi civici.
Ebbene, il mancato rilascio della poli zza fideiussoria è una circostanza incontroversa tra le parti .
In relazione all'affrancazione, il consulente tecnico d'ufficio ha appurato che i terreni di cui al contratto preliminare di permuta sono stati affrancati sin dal 2009, ma alcune particelle sono state affrancate solo nel 2013, dopo la definizione di alcune procedure che avevano viziato l'iter.
Si rammenta che la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. deve valutarsi in concreto, sia sul piano oggettivo – così da appurare se l'inadempimento abbia inciso sensibilmente sull'economia complessiva dell'assetto di interessi divisato dalle parti – sia sul piano soggettivo – in modo da verificare se e come il comportamento delle parti possa, n onostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata, attenuare il giudizio di gravità.
Nel caso concreto, il non aver adempiuto all'obbligazione di rilasciare la polizza fideiussoria per un tempo considerev ole (tenuto conto dell'avvenuta completa affrancazione dei terreni nel 2013) senz'altro integra un grave inadempimento, avendo tale condotta determinato un'alterazione oggettiva del rapporto, in quanto, a fronte del trasferimento della titolarità dei terreni in favore del , la posizione dei promissari acquirenti degli immobili CP_1 da costruire, in mancanza del rilascio del la fideiussione, si rivela particolarmente svantaggiata, avendo già trasferito la proprietà dei terren i e non essendosi invece l'effetto traslativo ancora prodotto in loro favore.
Per le ragioni esposte, il contratto di permuta de quo vertitur va dichiarato risolto per grave inadempimento di , il quale deve essere Controparte_1
pagina 13 di 15 conseguentemente condannato all'immediato rilascio dei terreni oggetto del contratto preliminare.
Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'occupazione dei terreni oggetto del preliminare di permuta.
Manca, infatti, nel caso di specie, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata perduta, atteso che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento (Cass . civ., S.U., n. 33645 del 15 novembre 2022).
Ed infatti, se è vero che il danno da mancato godimento del bene immobile può agevolmente essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, cionondimeno tale alleggerimento proba torio non può esonerare dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati.
Nel caso in esame, gli attori non hanno allegato la concreta possibilità di godimento persa a causa della condotta della controparte, di talchè, stante il mancato adempimento al suddetto onere assertivo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di , e Controparte_1 considerate la natura, il valore ( indeterminabile), la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi €
7.052,00 a titolo di compensi professionali , oltre rimborso spese vive pari ad € 796,33 (C.U. + marca da bollo + spese di notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le medesime ragioni, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda di risoluzione per inadempimento di CP_1
pagina 14 di 15 e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto preliminare di CP_1 permuta del 21.03.2007, stipulato tra e i signori Controparte_1
e ; Persona_1 Parte_5
2) CONDANNA a rilasciare immediatamente, in favore Controparte_1 degli attori, gli immobili oggetto del contratto preliminare di permuta del 21.03.2007, ubicati nel Comune di Catanzaro, alla frazione Santa
Maria di Catanzaro, località “fondo Cricelli”, identificati al foglio di mappa n. 82, particelle nn. 71, 72, 453, 458, 462, 464, 466, 471, 591,
599, 602, 609, 610, 611, 612, 613, 614;
3) RIGETTA la domanda risarcitoria;
4) CONDANNA al pagamento, in favore degli attori, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 796,33, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A;
5) PONE definitivamente le spese di C.T.U. , come liquidate con separato decreto, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catanzaro, lì 02/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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