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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1486/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IG MIHAELA (C.F. ) e l'avv. CUOCO MARZIA C.F._2
CARMINA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA A. C.F._3
MEUCCI 6 CASSANO D'ADDA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IG CP_1 C.F._4
MIHAELA (C.F. ) e dell'avv. CUOCO MARZIA CARMINA C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. MEUCCI 6 C.F._3
CASSANO D'ADDA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 8 Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 30.07.2010 in Romania e contraevano matrimonio. Parte_2 CP_1
1.1 Dall'unione sono nati i figli (25.10.2010), (13.05.2012) e Per_1 Per_2
(26.01.2017). Per_3
2. Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2024, e Parte_2 CP_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 01.08.2024.
3. All'udienza del 27.11.2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi. Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore per gli approfondimenti necessari, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25.03.2025.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, lettera a), del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi stessi: le parti, infatti, sono residenti in Italia a
Sondrio (SO) e la loro vita matrimoniale si è svolta prevalentemente su territorio italiano, tant'è vero che i figli sono tutti nati in Italia.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie la legge romena ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lett. c), del reg. U.E. n. 1259/2010, a norma del quale i pagina 2 di 8 coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle leggi espressamente indicate dal regolamento, fra le quali la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno cittadinanza romena). La legge romena, come documentato dalle parti (doc. 7), prevede che non sia necessario il previo ottenimento di un provvedimento di separazione per conseguire la pronuncia del divorzio, essendo unico presupposto per l'adozione di tale pronuncia rappresentato dalla constatazione che il matrimonio si è completamente e irrimediabilmente deteriorato, purché ciò non danneggi l'interesse dei figli minorenni nati all'interno del matrimonio, o non sia incompatibile con le norme di convivenza civile per altri motivi, o l'istanza non venga presentata da un coniuge cui è imputabile la responsabilità esclusiva del deterioramento del matrimonio, a meno che l'altro coniuge non acconsenta al divorzio o il suo rifiuto di acconsentire al divorzio sia, in tali circostanze, incompatibile con le norme di coesistenza civile.
Nel caso di specie, è evidente che il matrimonio si sia completamente ed irrimediabilmente deteriorato, anche perché i coniugi sono concordi nel richiedere la pronuncia di divorzio (scioglimento del matrimonio).
Il Tribunale ritiene, inoltre, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Infine, nulla osta all'applicazione della dell'esenzione di imposta ai sensi dell'art. 19 l.
74/1987 al trasferimento immobiliare concordato tra le parti, trovando tale disciplina di favore la propria ratio nella causa perequativo-compensativa dell'attribuzione patrimoniale in sede di divorzio, a prescindere dalla normativa da cui esso è disciplinato.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
pagina 3 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata in [...] il Parte_3
04.12.1980 e nato in [...] il [...], celebrato il 30.07.2010 in CP_1
Romania; prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
• La casa coniugale di proprietà del marito, ubicata nel comune di Sondrio in Via
Paribelli n.18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in Parte_3
ogni caso fino a quando gli stessi non avranno l'autonomia economica.
• Affidamento condiviso dei figli minorenni , e Persona_4 Persona_5 [...]
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per Per_6
gli atti di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre.
• I genitori si impegnano a che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
si impegnano altresì a garantire ai minori cura, istruzione, educazione ed assistenza morale nonché a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
• Le decisioni di maggiore interesse per i bambini, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni naturali degli stessi, nonché dell'ambiente di crescita dei minori, della loro migliore crescita e salute fisica.
• Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla CP_1
signora entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di € 1.500,00 Parte_3
(€ 500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
pagina 4 di 8 • I genitori contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio:
1) Spese mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche, protesi e comunque relative alla salute, compresi i "tickets";
2) Spese scolastiche, ossia rette, escluso il costo della mensa, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
3) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione
e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
4) Spese di custodia dei minori (baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne
e/o del genitore affidatario, in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili);
Le spese straordinarie se superiori, in un mese, al 10% dell'assegno di mantenimento per i figli, devono essere previamente concordate e successivamente documentate fra i coniugi, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili. Quanto sopra deve intendersi applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli naturali.
• Il padre potrà vedere e sentire i figli (anche tramite videochiamate) ogni giorno e potrà tenere con sé i minori nei fine settimana alternati con la madre. Il tutto salvo eventuali diversi accordi presi di tanto in tanto tra i genitori.
• Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno a partire dall'anno corrente ed in via alternata per quelli successivi con la madre dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività Pasquali
i minori trascorreranno Pasqua a partire dall'anno corrente ed in via alternata per quelli successivi con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre. Il tutto fatti pagina 5 di 8 salvi diversi accordi tra le parti, da comunicarsi e da approvarsi reciprocamente per iscritto entro la settimana precedente le festività.
• I figli trascorreranno le altre festività dell'anno (Carnevale, 25 aprile, 1° Maggio ecc.) ad anni alterni con ognuno dei genitori e varrà la medesima organizzazione anche per il giorno del compleanno di ognuno dei tre minori. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti.
• Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per la metà della durata delle stesse, tali periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme ai minori, unitamente ad un recapito telefonico.
• Con riferimento alla casa coniugale sita in via Paribelli n.18 a Sondrio (SO) di proprietà esclusiva del marito, i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione patrimoniale, chiedendo in relazione alla stessa, l'esenzione da ogni imposta ai sensi dell'art.19 L. n. 74/1987:
- il sig. si impegna a cedere alla sig.ra - che si CP_1 Parte_1
impegna ad accettare – la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:
o Appartamento ad uso abitativo al piano terra composto da atrio, cucina, soggiorno, bagno, disimpegno, camera e ulteriore bagno, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati censuari: foglio 54 mappale 269 sub.15, Via Paribelli n.18, piano T, Cat. A/3C Classe 5 vani 5,5
Superficie Catastale: mq 94, RC Euro 326,66;
o Vano ad uso autorimessa (box) in piano terra, distinto nel locale Catasto
Fabbricati con i seguenti dati censuari: foglio 54 mappale 324 sub.2,
Via Paribelli, piano T Cat. C/6 Classe 4 mq.15 Superficie Catastale mq.16 RC Euro 22,47;
o Area urbana adiacente il fabbricato accessorio succitato di cui al mappale 324 e l'area annessa al fabbricato sopraindicato di cui al pagina 6 di 8 mappale 269, nonché posta a sud degli stessi, adibita ad orto, distinta nel locale Catasto Fabbricati con i seguenti dati censuari: foglio 54 mappale 453, Via Paribelli SNC area urbana;
o La quota proporzionale in proprietà con riguardo a tutte le parti dell'interno fabbricato urbano principale di cui al mappale di foglio 54
n.269, da considerarsi comuni ai sensi dell'art.1117 c.civ., ivi inclusi:
l'area annessa all'edificio in oggetto su più lati, l'ingresso piano terra, le scale con il relativo vano, il casellino della pompa, il locale caldaia in piano terra con annesso servizio
- il tutto, a fronte dell'accollo da parte della sig.ra della Parte_3
residua parte del mutuo acceso presso la in data 2.10.2006 Controparte_2
per l'acquisto delle suddette unità immobiliari.
• I coniugi si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere atto notarile portante esecuzione degli accordi relativi alla casa coniugale entro un anno dalla pronuncia della sentenza.
• I coniugi concordano che tutte le spese relative a tale atto verranno sostenute da entrambi.
• I signori e concordano che il trasferimento della CP_1 Parte_3
piena proprietà in capo alla sig.ra come sopra indicato deve Parte_3
intendersi a scopo solutorio-compensativo con esclusione di qualsiasi volontà donativa rientrando tale trasferimento e tale intestazione nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, precisando che il trasferimento costituisca elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale in relazione al quale concordemente chiedono di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i relativi atti in applicazione dell'art.19, L.
n.74/1987 e in ossequio a quanto disposto dalla circolare n.2/E del 21.2.2014 dell'Agenzia delle Entrate.
pagina 7 di 8 • Con l'esatto adempimento degli impegni di cui sopra, le parti dichiarano di aver regolato e definito ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale discendente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
• I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ognuno provvederà al proprio mantenimento.
• La trascrizione dell'emananda sentenza presso i Servizi di Stato Civile dello Stato di cittadinanza dei coniugi, Romania, sarà a cura delle parti.
• Dopo lo scioglimento del matrimonio, la moglie manterrà il cognome dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IG MIHAELA (C.F. ) e l'avv. CUOCO MARZIA C.F._2
CARMINA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA A. C.F._3
MEUCCI 6 CASSANO D'ADDA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IG CP_1 C.F._4
MIHAELA (C.F. ) e dell'avv. CUOCO MARZIA CARMINA C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. MEUCCI 6 C.F._3
CASSANO D'ADDA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 8 Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 30.07.2010 in Romania e contraevano matrimonio. Parte_2 CP_1
1.1 Dall'unione sono nati i figli (25.10.2010), (13.05.2012) e Per_1 Per_2
(26.01.2017). Per_3
2. Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2024, e Parte_2 CP_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 01.08.2024.
3. All'udienza del 27.11.2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi. Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore per gli approfondimenti necessari, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25.03.2025.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, lettera a), del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi stessi: le parti, infatti, sono residenti in Italia a
Sondrio (SO) e la loro vita matrimoniale si è svolta prevalentemente su territorio italiano, tant'è vero che i figli sono tutti nati in Italia.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie la legge romena ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lett. c), del reg. U.E. n. 1259/2010, a norma del quale i pagina 2 di 8 coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle leggi espressamente indicate dal regolamento, fra le quali la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno cittadinanza romena). La legge romena, come documentato dalle parti (doc. 7), prevede che non sia necessario il previo ottenimento di un provvedimento di separazione per conseguire la pronuncia del divorzio, essendo unico presupposto per l'adozione di tale pronuncia rappresentato dalla constatazione che il matrimonio si è completamente e irrimediabilmente deteriorato, purché ciò non danneggi l'interesse dei figli minorenni nati all'interno del matrimonio, o non sia incompatibile con le norme di convivenza civile per altri motivi, o l'istanza non venga presentata da un coniuge cui è imputabile la responsabilità esclusiva del deterioramento del matrimonio, a meno che l'altro coniuge non acconsenta al divorzio o il suo rifiuto di acconsentire al divorzio sia, in tali circostanze, incompatibile con le norme di coesistenza civile.
Nel caso di specie, è evidente che il matrimonio si sia completamente ed irrimediabilmente deteriorato, anche perché i coniugi sono concordi nel richiedere la pronuncia di divorzio (scioglimento del matrimonio).
Il Tribunale ritiene, inoltre, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Infine, nulla osta all'applicazione della dell'esenzione di imposta ai sensi dell'art. 19 l.
74/1987 al trasferimento immobiliare concordato tra le parti, trovando tale disciplina di favore la propria ratio nella causa perequativo-compensativa dell'attribuzione patrimoniale in sede di divorzio, a prescindere dalla normativa da cui esso è disciplinato.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
pagina 3 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata in [...] il Parte_3
04.12.1980 e nato in [...] il [...], celebrato il 30.07.2010 in CP_1
Romania; prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
• La casa coniugale di proprietà del marito, ubicata nel comune di Sondrio in Via
Paribelli n.18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in Parte_3
ogni caso fino a quando gli stessi non avranno l'autonomia economica.
• Affidamento condiviso dei figli minorenni , e Persona_4 Persona_5 [...]
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per Per_6
gli atti di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre.
• I genitori si impegnano a che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
si impegnano altresì a garantire ai minori cura, istruzione, educazione ed assistenza morale nonché a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
• Le decisioni di maggiore interesse per i bambini, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni naturali degli stessi, nonché dell'ambiente di crescita dei minori, della loro migliore crescita e salute fisica.
• Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla CP_1
signora entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di € 1.500,00 Parte_3
(€ 500,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
pagina 4 di 8 • I genitori contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio:
1) Spese mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche, protesi e comunque relative alla salute, compresi i "tickets";
2) Spese scolastiche, ossia rette, escluso il costo della mensa, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
3) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione
e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
4) Spese di custodia dei minori (baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne
e/o del genitore affidatario, in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche / scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili);
Le spese straordinarie se superiori, in un mese, al 10% dell'assegno di mantenimento per i figli, devono essere previamente concordate e successivamente documentate fra i coniugi, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili. Quanto sopra deve intendersi applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli naturali.
• Il padre potrà vedere e sentire i figli (anche tramite videochiamate) ogni giorno e potrà tenere con sé i minori nei fine settimana alternati con la madre. Il tutto salvo eventuali diversi accordi presi di tanto in tanto tra i genitori.
• Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno a partire dall'anno corrente ed in via alternata per quelli successivi con la madre dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività Pasquali
i minori trascorreranno Pasqua a partire dall'anno corrente ed in via alternata per quelli successivi con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre. Il tutto fatti pagina 5 di 8 salvi diversi accordi tra le parti, da comunicarsi e da approvarsi reciprocamente per iscritto entro la settimana precedente le festività.
• I figli trascorreranno le altre festività dell'anno (Carnevale, 25 aprile, 1° Maggio ecc.) ad anni alterni con ognuno dei genitori e varrà la medesima organizzazione anche per il giorno del compleanno di ognuno dei tre minori. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti.
• Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per la metà della durata delle stesse, tali periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme ai minori, unitamente ad un recapito telefonico.
• Con riferimento alla casa coniugale sita in via Paribelli n.18 a Sondrio (SO) di proprietà esclusiva del marito, i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione patrimoniale, chiedendo in relazione alla stessa, l'esenzione da ogni imposta ai sensi dell'art.19 L. n. 74/1987:
- il sig. si impegna a cedere alla sig.ra - che si CP_1 Parte_1
impegna ad accettare – la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari:
o Appartamento ad uso abitativo al piano terra composto da atrio, cucina, soggiorno, bagno, disimpegno, camera e ulteriore bagno, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati censuari: foglio 54 mappale 269 sub.15, Via Paribelli n.18, piano T, Cat. A/3C Classe 5 vani 5,5
Superficie Catastale: mq 94, RC Euro 326,66;
o Vano ad uso autorimessa (box) in piano terra, distinto nel locale Catasto
Fabbricati con i seguenti dati censuari: foglio 54 mappale 324 sub.2,
Via Paribelli, piano T Cat. C/6 Classe 4 mq.15 Superficie Catastale mq.16 RC Euro 22,47;
o Area urbana adiacente il fabbricato accessorio succitato di cui al mappale 324 e l'area annessa al fabbricato sopraindicato di cui al pagina 6 di 8 mappale 269, nonché posta a sud degli stessi, adibita ad orto, distinta nel locale Catasto Fabbricati con i seguenti dati censuari: foglio 54 mappale 453, Via Paribelli SNC area urbana;
o La quota proporzionale in proprietà con riguardo a tutte le parti dell'interno fabbricato urbano principale di cui al mappale di foglio 54
n.269, da considerarsi comuni ai sensi dell'art.1117 c.civ., ivi inclusi:
l'area annessa all'edificio in oggetto su più lati, l'ingresso piano terra, le scale con il relativo vano, il casellino della pompa, il locale caldaia in piano terra con annesso servizio
- il tutto, a fronte dell'accollo da parte della sig.ra della Parte_3
residua parte del mutuo acceso presso la in data 2.10.2006 Controparte_2
per l'acquisto delle suddette unità immobiliari.
• I coniugi si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere atto notarile portante esecuzione degli accordi relativi alla casa coniugale entro un anno dalla pronuncia della sentenza.
• I coniugi concordano che tutte le spese relative a tale atto verranno sostenute da entrambi.
• I signori e concordano che il trasferimento della CP_1 Parte_3
piena proprietà in capo alla sig.ra come sopra indicato deve Parte_3
intendersi a scopo solutorio-compensativo con esclusione di qualsiasi volontà donativa rientrando tale trasferimento e tale intestazione nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, precisando che il trasferimento costituisca elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale in relazione al quale concordemente chiedono di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i relativi atti in applicazione dell'art.19, L.
n.74/1987 e in ossequio a quanto disposto dalla circolare n.2/E del 21.2.2014 dell'Agenzia delle Entrate.
pagina 7 di 8 • Con l'esatto adempimento degli impegni di cui sopra, le parti dichiarano di aver regolato e definito ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale discendente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
• I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ognuno provvederà al proprio mantenimento.
• La trascrizione dell'emananda sentenza presso i Servizi di Stato Civile dello Stato di cittadinanza dei coniugi, Romania, sarà a cura delle parti.
• Dopo lo scioglimento del matrimonio, la moglie manterrà il cognome dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 8 di 8