Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. 1111/2024
Oggi 28.04.2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, compare l'avv. Francesco Saverio Bertone per i ricorrenti.
Nessuno è presente per MIM.
L'avv. Bertone, a fronte dell'eccezione di nullità del ricorso, precisa che gli anni sono stati indicati nell'elenco dei documenti.
La giudice chiede al procuratore dei ricorrenti di indicare la data di notifica del ricorso, considerando che v'è eccezione di prescrizione relativamente a un anno scolastico e non è stata depositata la prova della notifica.
L'avv. Bertone precisa che la notifica è avvenuta il 31 marzo 2025.
Il procuratore dei ricorrenti discute oralmente la causa e richiama le conclusioni di merito contenute nel ricorso.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore della ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. Il procuratore della ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 1111/2024 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Saverio Bertone C.F._2
RICORRENTI contro
(C. F. ), rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso l'Uff. X – Ambito Territoriale di Milano RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
CP_
- Condannare il alla corresponsione della somma prevista annualmente dall'art. 1 comma 121 della l. 107/2015, per una somma pari a 5 annualità e complessivamente, € 2500,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, od alla diversa somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa, per ciascun ricorrente;
CP_
- Condannare il alla corresponsione della somma di cui ai punti precedenti anche a titolo di risarcimento del danno;
- Previa, occorrendo, disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 121 della l. 107/2015 e di ogni e qualsivoglia disposizione dell'ordinamento che si ponga in contrasto con il diritto vantato dai ricorrenti quali docenti a tempo determinato, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto relativamente alla pretesa per aa.ss. 2018/2019, 2019/2020.
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
RIGETTARE la pretesa per a.s.2024/2025 in quanto già riconosciuta per legge.
RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
RIGETTARE la richiesta di riconoscimento di accessori sulla somma pretesa e di cumulo di interessi e rivalutazione. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Controparte_1
Docente” con riferimento ad anni scolastici nei quali hanno lavorato come docenti a tempo determinato. Hanno depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro e di un estratto proveniente dall'amministrazione resistente (v. docc. da 1 a 10 allegati al ricorso); peraltro parte resistente non ha contestato la sussistenza dei rapporti di lavoro dei quali si discute. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nella recente ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di CP_1 cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, con esclusione degli anni 2018/2019 e 2019/2020 per i quali risulta fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente. Invero i contratti di cui si discute sono stati stipulati il 18 settembre 2018 e il 16 settembre 2019 quanto a e il primo Parte_1 settembre 2018 e il primo settembre 2019 quanto a . Da quelle date è, quindi, cominciato a Parte_2 decorrere il termine quinquennale di prescrizione che risulta compiuto al momento della notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio, avvenuta solo nel marzo 2025. Deve aggiungersi che parte ricorrente non ha dedotto né, men che meno, dimostrato, alcun atto interruttivo della prescrizione. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del 13.8.2022, con la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Infine, con riferimento al rimborso delle spese vive, va considerato il valore effettivo della causa e non quello, indeterminabile, dichiarato.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente” gli Parte_1 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente” per gli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
3) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 780,00 per compenso professionale e in € 49,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso il 28 aprile 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani