TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4445/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4445/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dall'Avv. Avv. Nicola Mini presso il cui studio in Siena, Via Dei Rossi n. 91, è elettivamente domiciliato
e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Giovanni Tironi, presso il cui studio in Torino, Via
Montecuccoli n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.1.2025, per l'Avv. Avv. Nicola Mini e per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Giovanni Tironi hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: “Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del 2 / 3
matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Castelnuovo GA il 31/05/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il predetto Comune nell'anno 2014 al n° 7, parte II, serie
A ed ordinare conseguentemente all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
dare atto che i coniugi hanno già definito tra loro i rapporti patrimoniali e quanto stabilito in sede di separazione, dando atto della reciproca rinunzia ad ogni forma di assegno;
dichiarare e confermare le condizioni già concordate ed attuate in sede di separazione.
Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso al rilascio del loro passaporto.”;
Pubblico Ministero: visto in data 28.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.11.2024, e Parte_1 Controparte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo GA (SI) il
31.5.2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il predetto Comune per l'anno 2014, n. 7, parte II, serie A, e che dal matrimonio non erano nati figli, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 987/23, pubblicata il 15.11.2023, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indiate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza 987/2023 del 15.11.2023 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti. 3 / 3
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , C.F._1 Controparte_1 C.F._2
celebrato in Castelnuovo GA (SI), in data 31.5.2014 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelnuovo GA per l'anno 2014 al n. 7, parte II, serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4445/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dall'Avv. Avv. Nicola Mini presso il cui studio in Siena, Via Dei Rossi n. 91, è elettivamente domiciliato
e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Giovanni Tironi, presso il cui studio in Torino, Via
Montecuccoli n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.1.2025, per l'Avv. Avv. Nicola Mini e per l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Giovanni Tironi hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: “Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del 2 / 3
matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Castelnuovo GA il 31/05/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il predetto Comune nell'anno 2014 al n° 7, parte II, serie
A ed ordinare conseguentemente all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
dare atto che i coniugi hanno già definito tra loro i rapporti patrimoniali e quanto stabilito in sede di separazione, dando atto della reciproca rinunzia ad ogni forma di assegno;
dichiarare e confermare le condizioni già concordate ed attuate in sede di separazione.
Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso al rilascio del loro passaporto.”;
Pubblico Ministero: visto in data 28.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.11.2024, e Parte_1 Controparte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo GA (SI) il
31.5.2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il predetto Comune per l'anno 2014, n. 7, parte II, serie A, e che dal matrimonio non erano nati figli, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 987/23, pubblicata il 15.11.2023, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indiate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza 987/2023 del 15.11.2023 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti. 3 / 3
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , C.F._1 Controparte_1 C.F._2
celebrato in Castelnuovo GA (SI), in data 31.5.2014 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelnuovo GA per l'anno 2014 al n. 7, parte II, serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi