Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice TI dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29548 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza del 3.10.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via degli Parte 1 Scipioni 268/a, presso lo studio dell'avv. Antonio Di lulio, che la rappresenta e difende come da procura in atti opponente
E
CP 1 elett.te dom.to in Roma, viale Carso 14, presso lo studio dell'avv. Giacomo Straffi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.2024 i procuratori delle parti così concludevano: parte opponente come da atto di opposizione e da prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; l'opposta come da comparsa di risposta e da prima memoria ex art. 183 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.4.2022 la Parte 1 (in prosieguo solo Pt 1 ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3124/2022, notificato il 17.3.2022, emesso ad istanza di CP 1 per la
somma di € 144.000,00 oltre accessori a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza svolta.
Parte opponente contestava la sussistenza dell'avverso credito nonché il quantum della somma richiesta e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Nel costituirsi tempestivamente in data 27.1.2023 CP_1 contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese.
Con ordinanza del 13.3.2023 veniva rigettata l'istanza del CP 1 i concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
Con ordinanza del 28.9.2023 venivano disattese le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita osservare che le parti in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale del
3.10.2024) non hanno reiterato le richieste istruttorie (già disattese con l'ordinanza del 28.9.2023) che pertanto devono ritenersi abbandonate.
Ciò posto l'opposizione della Pt 1 merita solo parziale accoglimento.
La pretesa di pagamento dell'opposto trova fondamento nei contratti di collaborazione del 1.2.2014 e del
1.1.2018 (questo risolto a far data dal 30.4.2021) con i quali la Pt 1 si obbligava al pagamento forfettario di una somma annuale predeterminata quale corrispettivo delle prestazioni di consulenza fornite dal prof. CP 1
Nessuna efficacia vincolante fra le parti assume invece l'accordo transattivo del 5.11.2019, che è stato poi pacificamente risolto a seguito del mancato verificarsi delle condizioni alle quali era subordinato. Invero all'art. 5 di detto accordo transattivo le parti espressamente danno atto che la determinazione del credito di cui al punto 1 "non costituisce riconoscimento del debito" della Pt 1 nè remissione del debito da parte del CP 1
Nell'atto di opposizione la Pt 1 ha contestato l'an e il quantum dell'avversa pretesa di cui al ricorso monitorio,
deducendo tra l'altro che non risultava dimostrato l'effettivo adempimento dell'attività professionale svolta dal
CP_1
A fronte di tale contestazione il convenuto opposto, nel costituirsi, ha prodotto documentazione non specificamente contestata (sub. 7) dalla quale si evince che il CP 1 ha prestato attività di consulenza,
specialmente come c.t. di parte in una serie di cause proposte contro la Pt 1 anche quale di gerente del Karol
Wojtyla Hospital.
In particolare risulta che all'opposto sono stati trasmessi via mail (dai legali della Pt 1) una serie di documenti relativi al contenzioso in essere e deve ragionevolmente presumersi che detta documentazione sia stata esaminata dal professionista, al quale non risulta essere stato mai contestato un qualche inadempimento.
Inoltre risultano prodotti stralci di alcune relazioni di parte o pareri redatti dal CP 1 nonché stralci di atti giudiziari dai quali risulta la nomina del CP 1 ome CTP nonchè la sua presenza alle operazioni peritali.
Tale attività risulta posta in essere dall'opposto in favore della Pt 1 anche quale gerente del Karol Wojtyla
Hospital persino dopo il 1.1.2018 (trattandosi comunque di contenzioso introdotto precedentemente o per fatti pregressi); ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza - dedotta dall'opponente - per cui a far data dal 1.1.2018 la Pt 1 avrebbe ceduto a terzi il ramo di azienda costituito dalla casa di cura Karol Wojtyla
Hospital. In ogni caso l'obbligazione contrattuale era stata assunta pur sempre dall'opponente con i richiamati contratti di consulenza e, quindi, la Pt 1 è tenuta al relativo pagamento.
Tuttavia la documentazione allegata dall'opposto comprova lo svolgimento di attività, da parte sua,
limitatamente agli anni 2015-2016-2017-2018-2019 e 2020, ma non anche per il 2014 e per i primi mesi del
2021.
-Orbene posto che il primo contratto prevedeva un corrispettivo annuo di € 36.000,00 e il secondo dal 1.1.2018
un corrispettivo annuo di € 18.000,00 (oltre IVA che non risulta richiesta nel ricorso monitorio) - ne consegue che in forza del primo rapporto (per gli anni 2015/2017) può essere riconosciuta la somma richiesta di CP 1 i
€ 84.000,00 (che è addirittura inferiore al corrispettivo annuale pattuito) e in virtù del secondo rapporto (per gli anni 2018/2020) la somma di € 54.000,00 (18.000,00 x 3) per un totale dovuto di € 138.000,00.
-in parziale accoglimento della domanda monitoria Atteso quanto innanzi va revocata l'opposta ingiunzione e la società opponente va condannata al pagamento della somma di € 138.000,00 oltre gli interessi legali
―
come già riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto e non oggetto di specifica contestazione.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento ridotto della pretesa di pagamento del CP 1
si ravvisano giustificati motivi per compensare per un quinto fra le parti le spese processuali, dovendo gravare per la soccombenza sull'opponente il pagamento dei restanti 4/5 liquidati d'ufficio (in mancanza di notula)
come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato n. 3124/2022 e condanna la Parte 1 a pagare a CP 1 la somma di € 138.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) dichiara compensate per un quinto tra le parti le spese processuali - determinate per l'intero in € 14.100,00
per compensi ed € 406,50 per esborsi - e condanna la Parte 1 al pagamento, in favore della parte opposta, dei restanti 4/5 che liquida in € 11.280,00 per 4/5 compensi ed € 325,20 per 4/5 esborsi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 16 gennaio 2025
Presidente della Sezione - Giudice TI
(dr. Giampiero Barrasso)