Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3706 del 2025, proposto da dell’Impresa Gielle di GI GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa e Martina Sofia Spreafico, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
nei confronti
Devi Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sansone e Arianna Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Sansone in Milano, via Alessandro Tadino n.2;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione dell'Amministrazione Comunale di Milano "del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio presenti negli stabili demaniali di proprietà del Comune di Milano" (Appalto misto n.43/2024 CIG: B50360EE8F - CUP: B41E22000110004) alla Impresa Devi Impianti Srl, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.7253/4.09.2025, comunicato alla Gielle di GI GA con Nota PEC del 5 settembre 2025 Prot. N. 528747/2024), ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.36/2023;
- per quanto occorra e nei limiti dell'interesse fatto valere, di ogni Verbale della procedura di gara quali: - i verbali della Commissione di Gara/Verbali nn.1/11.02.2025, 2/22.05.2025, 3/2.09.2025; - i verbali della Commissione Giudicatrice/Verbali nn.1/25.03.2025, 4/3.04.2025, 5/16.04.2025, 6/6.05.2025, 7/28.05.2025; i verbali della Commissione Giudicatrice dei costi della manodopera/Verbali nn.1/10.06.2025, 2/9.07.2025, 3/17.07.2025 e l'Atto conclusivo del RUP del 21.07.2024;
nonché, sempre in parte qua e nei limiti di interesse fatto valere, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale di Gara, per come applicato ed interpretato dall'Amministrazione del Comune di Milano, in relazione all'accertamento della sussistenza del costo integrale per la manodopera e alla verifica sulla sostenibilità economica complessiva dell'offerta dell'aggiudicatario;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto;
nonché per l'accertamento
del diritto della impresa ricorrente all'aggiudicazione in proprio favore, quindi alla sottoscrizione del contratto ed alla esecuzione del servizio, anche previa declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato medio tempore con la controinteressata, in subordine per il risarcimento per equivalente nella misura dell'utile, oltre ai danni da perdita di chance e per danno curriculare e di immagine da quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Devi Impianti s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NT NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Con DD dell’11.10.2024 e del 10.12.2024 il Comune di Milano ha indetto gara pubblica per l’appalto misto biennale del servizio di manutenzione e fornitura delle attrezzature antincendio presenti negli stabili demaniali di proprietà del Comune, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del valore di euro 1.488.899,63 oltre IVA, di cui € 2.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza da rischi d’interferenza (non soggetti a ribasso).
La graduatoria finale della gara ha visto al primo posto Devi Impianti s.r.l., con il punteggio complessivo di 72,68, e al secondo l’impresa individuale Gielle di GI GA, con punti 64,80.
A seguito di verifica di anomalia dell’offerta prima graduata, conclusa con esito favorevole, l’Amministrazione ha aggiudicato l’appalto a Devi Impianti, comunicando la decisione al concorrente secondo classificato con nota del 5.9.2025.
L’impresa GA promuove il presente ricorso avverso l’aggiudicazione, dopo che l’Amministrazione ha respinto le sue richieste di annullamento in autotutela. Formula i motivi di seguito esposti in sintesi.
1. L’offerta tecnica aggiudicataria ha ottenuto il punteggio complessivo di 64,88, di cui punti 30,88 riconosciuti per le modalità organizzative (precisamente: punti 16 per il sub criterio “modalità organizzative, operative e tecnologiche” e punti 14,88 per l’altro sub criterio “modalità organizzative operative relative alla gestione dei gruppi di pressurizzazione antincendio con o senza motopompa”). Tuttavia è omessa l’indicazione del costo della manodopera diversa da quella dedicata alla manutenzione ordinaria (presidio operativo). Infatti alla fornitura in opera di attrezzature antincendio l’offerta Devi dedica un personale diverso dalle unità di presidio, come richiesto dal capitolato, indicando un minimo di quindici unità da organizzare in squadre composte ciascuna da due risorse per i diversi compiti (estintori, reti idriche antincendio, ecc.), ma nella scomposizione economica dell’offerta non è rilevabile il costo delle risorse addette (costo che nella stima della stazione appaltante è preventivato in € 169.872,46 per cinque unità e 7.376 ore lavorate).
2. Altresì l’offerta Devi è carente per il costo di altre voci, quali la reperibilità, il direttore tecnico di commessa, il responsabile unico per l’appalto, il call center , il previsto team di anagrafica pubblicitaria. Manca infatti l’indicazione delle spese generali, nelle quali i suddetti costi potevano essere inseriti.
3. L’offerta Devi ha indicato per il presidio operativo dedicato alla manutenzione ordinaria una figura di operaio inquadrata al livello V (D.1) del contratto collettivo per gli studi professionali, al costo medio orario di € 21,82. L’art. 3 del disciplinare di gara contempla il contratto collettivo metalmeccanici e per il presidio operativo la figura dei tecnici manutentori qualificati, con particolari requisiti di qualificazione (quali maturata esperienza pluriennale nel settore, attestazioni di servizio e di idoneità, formazione/abilitazione DM 01.09.2021 “Decreto Controlli”, ecc…), inquadrabili al livello D.2, superiore per trattamento economico al liv. D.1 del contratto studi professionali. Dunque, a parte i requisiti di qualificazione, la figura di operaio inquadrata secondo il CCNL studi professionali riceve un trattamento deteriore a quello previsto dal disciplinare.
Le controparti (Comune e impresa aggiudicataria) si sono costituite in giudizio e hanno presentato memorie di controdeduzioni. Il Comune di Milano ha chiesto lo stralcio della relazione di consulenza depositata il 12.11.2025 da parte ricorrente, lamentando la violazione del principio di riservatezza degli atti processuali.
Le parti hanno presentato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
A. Va respinta la richiesta di stralcio del documento di stima di un consulente di lavoro, con relativo parere, allegato al fascicolo di causa da parte ricorrente con deposito del 12 novembre u.s.
La riservatezza degli atti processuali soggiace alle prevalenti esigenze difensive per le quali le parti possono depositare perizie e relazioni di consulenza redatte da tecnici e professionisti di fiducia, laddove per la redazione delle stesse è strumentale la conoscenza degli atti amministrativi e dei documenti di base.
B. Il primo motivo di ricorso deduce l’omessa esposizione nell’offerta aggiudicataria del costo di manodopera per il personale dedicato alla sistemazione delle forniture antincendio.
Il capitolato configura l’appalto in due macroaree: “Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio” e “Fornitura in opera di attrezzature antincendio”, prevedendo per la prima un importo massimo di € 970.380,80, in parte a corpo e in parte a misura, e per la seconda l’importo massimo di € 478.518,83 a misura. Riguardo alla sola manodopera la stazione appaltante stima per la prima macroarea il costo complessivo di € 593.787,47 e per la seconda il costo di € 169.872,46. Quest’ultimo è previsto dalla s.a. quale investimento per cinque addetti a tempo pieno e 7.376 ore complessive di lavoro definite dalla ripartizione di € 169.872,46 su un costo orario di € 23,03. Considerando 1.600 ore di lavoro per ogni unità, come previsto dalla tabella ministeriale, e le ore complessive si ottengono 4,61 unità (7.376/4,61 = 1.600).
Per la seconda macroarea l’offerta Devi propone, quale miglioria, un minimo di quindici addetti alla posa in opera delle forniture antincendio, da organizzare in squadre di due unità ciascuna (un caposquadra e un operaio) per i diversi tipi di fornitura. Tuttavia non ne indica il costo.
Secondo le disposizioni del capitolato la manodopera del presidio operativo per la manutenzione ordinaria (prima macroarea) deve essere diversa da quella dedicata alla posa in opera delle forniture (seconda macroarea).
Orbene, per la prima macroarea l’offerta tecnica Devi indica un presidio operativo di manutentori con una unità in più rispetto alle cinque preventivate dalla s.a. e ulteriori cinque tecnici manutentori dedicati a operazioni di revisione e collaudo e prove di tenuta statica e dinamica per gli impianti fissi, indicati come “risorse condivise”. Nell’offerta economica indica un costo di manodopera complessivo di € 876.173,91 per sette unità con qualifica di operaio e due con qualifica d’impiegato (inquadrati secondo il contratto collettivo metalmeccanici, ad eccezione di un operaio inquadrato con il CCNL studi professionali). Null’altro è indicato per la manodopera.
Le controparti sostengono che il predetto costo sia imputabile cumulativamente alla manodopera delle due macroaree. L’asserzione non è giustificata dalla menzionata regola del capitolato che esige la distinzione tra il personale di ciascuna macroarea e di conseguenza la scomposizione dei relativi costi, né dall’offerta tecnica aggiudicataria che per la manutenzione straordinaria e le forniture in opera (seconda macroarea) prevede un minimo di quindici risorse (le unità inquadrate e retribuite nella tabella A.1 dell’offerta economica Devi sono nove, non quindici più le risorse per la manutenzione ordinaria, né undici come affermato dalla Devi in memoria di controdeduzioni).
C. L’offerta economica Devi non appare dunque leggibile, trasparente e completa quanto alla definizione del costo di manodopera per la seconda macroarea. Essa perciò non può essere valutata.
Consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione, potendo essere assorbite le altre censure stante il carattere escludente e la fondatezza della prima esaminata dal Collegio.
D. Il ricorso va dunque accolto, con soccombenza anche per le spese come liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di aggiudicazione della gara.
Condanna in solido l’Amministrazione resistente e Devi Impianti s.r.l. a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) per le spese processuali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT NC, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NT NC |
IL SEGRETARIO