Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1088/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Como, pubblicata in data 19.4.2024, est. Bignami, promossa da
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Novi ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso lo studio del difensore in Milano, via Giovanni Cantoni n. 5A
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Ferruccio Felice ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Como, via Dante Alighieri n. 20 appellato e appellante in via incidentale in data 8/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per la : Parte_1
“in riforma della sentenza n. 63/2024,
Nel merito in via preliminare, come esposto al cpv. 03 dei motivi di appello, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Como, (RGL n.
506/2022) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'appellato di chiedere ed ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia,
[...]
sulla base della gravata sentenza, oltre Parte_1
interessi dal dovuto al saldo;
- in via principale, come esposto al cpv. 02 dei motivi di appello, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Como (RGL n. 506/2022), assolvere l'appellante dalle domande dell'appellato; accertare e dichiarare infondate le domande di rideterminazione dell'ammontare del trattamento pensionistico con conseguente condanna al rimborso di quanto già percepito da
[...]
sulla base della gravata sentenza, oltre interessi dal Parte_1
dovuto al saldo;
- in via subordinata e riconvenzionale, come esposto al cpv. 05 dei motivi di appello, rigettare tutte le domande di rideterminazione dell'ammontare del trattamento pensionistico perché infondate in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare inefficaci ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione a
[...]
e del calcolo della misura della Parte_2 pensione, gli anni per i quali non è stata pagata l'integrale contribuzione e per l'effetto, ricalcolare la decorrenza e l'emolumento pensionistico condannando l'appellato alla restituzione, in favore di Parte_1 dell'indebito percepito nella misura che sarà ritenuta dovuta, all'esito dell'espletata
CTU e comunque, al pagamento, sempre in favore di Parte_1
delle differenze contributive dovute, in conseguenza della
[...] rivalutazione del limite di reddito nella misura che sarà determinata all'esito della
CTU, con ricalcolo dell'emolumento pensionistico;
- in ulteriore subordine e riconvenzionale, come esposto al cpv. 04 dei motivi di appello, in caso di diniego dell'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata la contribuzione dovuta, accertare e dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico deve considerare solo i redditi per i quali è stata versata la contribuzione non prescritta e per l'effetto quantificare la diversa somma da determinarsi all'esito di
CTU da compensare con quanto già versato dalla stessa
[...]
, condannando l'avv. al rimborso delle Parte_1 CP_1
pag. 2/15 maggiori somme percepite sulla base della gravata sentenza, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in gradato subordine, nel caso in cui il giudice ritenga di dovere ritenere validi gli anni nel limite della contribuzione effettivamente versata, confermare la correttezza dei conteggi di per il calcolo della Parte_1 pensione erogata e ricalcolare il trattamento, con somme da quantificare all'esito di
CTU, considerando esclusivamente gli anni per i quali la maggiorazione contributiva non è prescritta, da compensare con quanto già versato dalla stessa
[...] in favore dell'avv. condannando Parte_1 CP_1
quest'ultimo al rimborso delle maggiori somme percepite sulla base della gravata sentenza, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In via istruttoria disporsi CTU contabile volta a (i) determinare, in caso di accoglimento delle domande dell'appellato, in relazione alla rideterminazione della rivalutazione dei redditi, con le modalità e la decorrenza da questi chieste, le somme dovute alla
[...]
a titolo di contributi non versati e le somme omesse e Parte_3 non prescritte, nonché l'indebito pensionistico derivante dalla dichiarata inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni per i quali non risulta integrale il versamento della contribuzione dovuta e la stessa contribuzione è prescritta;
(ii) confermare, nel caso in cui il giudice ritenga di dovere ritenere validi gli anni nel limite della contribuzione effettivamente versata, la correttezza dei conteggi di Parte_3
, per il calcolato della pensione erogata e ricalcolare il trattamento
[...]
considerando esclusivamente gli anni per i quali la maggiorazione contributiva non è prescritta, quantificando l'ammontare della predetta contribuzione ancora dovuta alla medesima;
Parte_3
In ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese per entrambi i gradi di giudizio”;
per : CP_1
“in riforma della sentenza n. 63/2024
Rigettare in toto le domande dell'appellante;
pag. 3/15 in parziale riforma dell'appellata sentenza condannare l'appellante al pagamento a favore dell'avv. dell'importo di euro 17.784,26, somma pari all'importo CP_1
non considerato in primo grado in forza della ritenuta prescrizione;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 63/2024, in parziale accoglimento delle domande formulate nel ricorso ex art. 442 c.p.c. dall'avv. nei confronti della CP_1 [...]
Contr
(di seguito anche solo , il Tribunale di Como ha Parte_1 così statuito: “accerta il diritto di alla riliquidazione della pensione CP_1
previa rivalutazione dei redditi a partire dal 1980 sulla base della svalutazione del
21,10% verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/1981, del
16,30% per il periodo 1981/1982, del 15,00% per il periodo 1982/1983, e secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia.
Dichiara la prescrizione delle differenze sui ratei pensionistici maturati antecedentemente al decennio dalla messa in mora del 22 novembre 2021, e per l'effetto, condanna la resistente a corrispondere a l'importo dovuto a CP_1
titolo di differenze pensionistiche tra percepito e dovuto, importo calcolato per il periodo da dicembre 2011 sino alla data della presente decisione, pari ad euro
57.236,92, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”.
Con la medesima sentenza il Tribunale di Como ha respinto la domanda riconvenzionale con cui CN aveva chiesto la condanna del ricorrente al pagamento dei maggiori contributi derivanti dalla rivalutazione del reddito pensionabile sollecitata dal ricorrente e ha posto a carico della resistente le spese di lite del grado.
Contr Avverso la sentenza ha proposto appello la
Con il primo motivo di appello la ha criticato la decisione di prime cure per avere Pt_1
erroneamente accertato il diritto all'applicazione per l'anno 1980 del tasso di rivalutazione del 21,1% in luogo del 18,7% applicato dalla Parte_1
Richiamati gli artt. 15, 16 e 27 della legge n. 576/1980, l'appellante ha sostenuto di aver correttamente impiegato, in sede di prima rivalutazione dei redditi, “la variazione Istat relativa agli anni 1980/1981 (ex art. 15, che prevede che per la prima applicazione dell'art. 16 si faccia riferimento all'indice medio annuo dell'anno di entrata in vigore pag. 4/15 della legge, vale a dire il 1980), variazione rilevata (e rilevabile) per la prima volta nel corso dell'anno 1982 (solo in tale anno comunicata dall'Istat, posto che la variazione, per definizione non può che essere rilevata successivamente all'anno di riferimento) con decorrenza dal 01.01.1983”.
Nella prospettiva del gravame, inoltre, il Tribunale aveva trascurato che la aveva Pt_1
operato nel rispetto del D.M. 30 settembre 1982, con cui si era stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla
[...]
a favore degli Avvocati e dei Procuratori sono aumentate in Parte_1
misura pari al 18,7% del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della legge stessa”.
Ad avviso dell'appellante, l'erronea interpretazione del quadro normativo operata dal primo giudice risultava anche dalla motivazione della «sentenza n. 8684/96 della
Suprema Corte di Cassazione (menzionata nella sentenza n. 63/2024 a pag.4), confermata dalle sentenze emesse – dalle Sezioni Unite della stessa Suprema Corte – n.
7281/2004 e nn. 7270/2004, 7279/2004 e 7282/2004, tutte decisioni che, pur affrontando la questione della prima rivalutazione delle pensioni, e non specificamente la problematica attinente alla rivalutazione dei redditi di cui all'art. 2, co. 2, trattano, comunque, questioni strettamente connesse a quest'ultima. Al riguardo, infatti, la
Suprema Corte (sentenza n. 8684/96) precisa che “[...] 1) la legge 576/80 disciplina le pensioni di vecchiaia che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, le pensioni, cioè, che maturano dall'01/01/1982 (art. 26 primo comma); ….3) per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge 576/80 e, quindi, per la prima rivalutazione delle pensioni disciplinate da questa legge, e cioè maturate non prima del 1982, si deve fare riferimento agli indici di svalutazione relativi all'anno rispettivamente precedente (sia pure, per la prima volta, in applicazione del medesimo art. 16, con effetto dall'01/01/1983) [...]”. Le ulteriori sentenze nn. 7270/2004,
7279/2004, 7281/2004 e 7282/2004, rese come già detto a Sezioni Unite (richiamate fin dal primo atto difensivo), hanno, a loro volta, affermato che “[...] la rivalutazione della pag. 5/15 pensione erogata dall'01/01/1982, che viene effettuata dal 1° gennaio 1983, avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980 e, quindi, dell'indice precedente all'anno di prima erogazione che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente [...]”».
Sotto altro profilo, l'appellante ha evidenziate che gli artt. 15, 16, 26 ed anche l'art. 27 della legge n. 576/80 regolamentano in modo “unitario” le pensioni e i contributi e che
«questo aspetto “sinergico” tra la rivalutazione pensioni e contributi è dovuto al fatto che nulla ricevendo l'appellante, in termini di contributo, da parte dello Stato e dalla collettività in generale, non vi può essere “divergenza” fra la decorrenza (e importo) della rivalutazione annuale delle pensioni e dei contributi, nel senso che ad ogni rivalutazione delle pensioni deve corrispondere (con la stessa decorrenza e percentuale) – e la legge lo prevede - analoga rivalutazione della contribuzione, al fine di assicurare i bilanci in equilibrio. Come più volte rappresentato dall'appellante non
è legittimo, né ragionevole, uno scollamento tra decorrenza e importo della rivalutazione delle pensioni, rispetto a decorrenza e importo della rivalutazione dei redditi (e tetto) e dei contributi (in pratica, la base pensionabile che si identifica con la base reddituale)».
Contr Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo alla richiesta di rideterminazione del quantum del trattamento pensionistico.
A dire dell'appellante, come si prescrive il diritto dell'ente previdenziale di chiedere modifiche o revisioni al trattamento pensionistico in dieci anni dal suo riconoscimento, parimenti si deve dichiarare prescritto il diritto di revisione in favore del professionista.
Contr Con il terzo motivo di appello la ha lamentato la violazione dell'art. 2 della legge n. 576/1980 e l'erroneo rigetto della propria domanda riconvenzionale. Contr A dire di la ritenuta insussistenza di qualsivoglia debito contributivo, a carico dell'appellato, per la parte del reddito pensionabile rivalutata rimasta “scoperta” in allora, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a concludere, coerentemente, che nel calcolo del rateo di pensione dovesse prendersi in considerazione solo la componente di reddito coperta dalla corrispondente contribuzione.
pag. 6/15 A dire dell'appellante, vige, infatti, «un principio di automatismo, che implica la medesima decorrenza delle diverse variazioni previste nella Legge n. 576/80 sulla base dell'indice calcolato dall'Istat e che riguarda tutti gli elementi che compongono la previdenza forense: pensioni e contributi. Nel conteggio del trattamento pensionistico, il primo Giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di e considerare, in caso Pt_1
di prescrizione, solo la parte di reddito coperta dalla corrispondente contribuzione versata dal professionista: in caso di contribuzione non prescritta andava disposto il versamento della contribuzione dovuta, così come, sul punto, si è pronunciata anche la stessa Cassazione richiamata dal Giudice che in ordine al conteggio della pensione precisa che deve essere preso “come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo».
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto inefficaci, ai fini pensionistici, le annualità non integralmente coperte dalla corrispondente contribuzione.
Il primo giudice avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto non sussistere una debenza contributiva sul “nuovo” e maggiore massimale per fatto e colpa di ciò Pt_1
nonostante, considerando detto maggior reddito utile ai fini del conteggio del riconosciuto nuovo rateo. Diversamente da quanto statuito dal Tribunale, l'art. 2, comma 1, L. 576/80 subordina espressamente la concessione della pensione di vecchiaia all'effettiva contribuzione, espressione quest'ultima da intendere come “contribuzione integrale”. Evidenzia che in tal modo l'avv. avrebbe ottenuto un vantaggio atteso CP_1 che “sul massimale eccedente la rivalutazione originariamente eseguita da , a Pt_1
fronte della rivalutazione disposta secondo i parametri indicati dalla sentenza oggi impugnata, non è stata versata la corrispondente contribuzione, per cui, a prescindere dalle responsabilità, manca la corrispondenza con la contribuzione.”
Con memoria difensiva depositata e notificata in data 10/1/2025 l'avv. si CP_1
è costituito, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e proponendo a propria volta appello incidentale avverso l'indicata sentenza.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza impugnata con riguardo al riconoscimento del diritto alla rivalutazione del reddito pensionabile e al rigetto della pag. 7/15 domanda riconvenzionale, l'appellato ha auspicato che la Corte di Appello decidesse in consapevole contrasto con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27609 del 2024.
Con il proprio appello incidentale, ha invece censurato la sentenza di CP_1 primo grado, per aver il primo giudice erroneamente inteso l'eccezione di prescrizione formulata dalla come relativa non solo al diritto del professionista Pt_1 all'accertamento del diritto alla diversa modalità di calcolo del proprio trattamento pensionistico, conforme alle regole dettate dalla legge di riferimento, bensì anche al diritto di credito relativo ai ratei pensionistici maturati antecedentemente al decennio calcolato a ritroso dalla data di richiesta alla di ricalcolo della pensione. Pt_1
Al contrario, a dire del pensionato, la non aveva proposto alcuna eccezione di Pt_1
prescrizione del diritto del professionista di ottenere la condanna della stessa al pagamento dei ratei non corrisposti.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra CP_1
trascritte.
Con ordinanza del 21.1.2025 la Corte ha assegnato alle parti termine per l'elaborazione di conteggi sulla scorta dell'insegnamento di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 27609 del 2024.
Alla successiva udienza dell'8.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello proposto da è parzialmente fondato. CP_1
Con riguardo ad alcuni dei temi posti dal primo motivo di appello soccorre il richiamo ex art. 118 disp. att c.p.c. alla sentenza n. 660/2024 di questa Corte (di questo stesso estensore, ). Persona_1
Ed infatti, i rilievi critici esposti nel primo motivo dell'appello principale relativamente al diritto di ad ottenere l'applicazione del coefficiente invocato «devono CP_1
(…) essere disattesi, in continuità con quanto più volte ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, si vedano le sentenze nn. 506/24, 311/2024, 185/2024), oltre che della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 16585/2023). Con la sentenza n. 16585/2023- confermando la decisione con cui questa Corte aveva rilevato “che la regola dettata dall'art. 27, comma 4 della legge citata [L. n. 576 del 1980], secondo cui per la prima rivalutazione delle pensioni si doveva fare riferimento all'indice medio pag. 8/15 annuo relativo all'anno di entrata in vigore della stessa legge, dettava un criterio generale, valido anche per le pensioni maturate dopo il 1982, così come affermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. n.7281 del 2004) e che tale criterio di rivalutazione valeva tanto per i redditi quanto per le pensioni;
a ciò faceva conseguire che i redditi del 1980 dovevano essere rivalutati con riferimento all'indice dell'anno precedente
(1979-1980), pari al 21%, contrariamente a quanto sostenuto dalla , la quale Pt_1
faceva riferimento ad un indice più basso”- la Suprema Corte di Cassazione ha infatti enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di pensioni a carico della Pt_1
[... previdenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di Parte_3
adeguamento introdotto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 16 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione anteriore al momento di maturazione del diritto”. La Suprema Corte ha anche chiarito, per un verso, che “tale principio, applicato ad una fattispecie precedente alla entrata in vigore della L. n. 141 del 1992 di modifica della L. n.576 del 1980, art. 16, è stato ripreso anche con riferimento al nuovo testo dell'art. 16 (il quale, peraltro, differisce dal precedente testo solo nella parte in cui sostituisce al decreto interministeriale la delibera del consiglio di amministrazione della , quale provvedimento contenente le variazioni degli importi delle pensioni); Pt_1
in base a tale ricostruzione, il Supremo Collegio è giunto ad affermare che, non facendo riferimento alcuno all'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, il sistema contenesse effettivamente un vuoto relativamente alla quantificazione del reddito pensionabile, lacuna che le stesse Sezioni Unite sono intervenute a colmare, disponendo che, poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di siffatta esigenza di attualizzazione si terrà conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dall'
pag. 9/15 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto;
quindi la Corte ha introdotto siffatto correttivo per via interpretativa, onde far sì che il vuoto normativo non ridondasse ingiustamente a carico del professionista, pensionatosi nel 1980; nel caso in esame, è, pertanto, pienamente legittima la conclusione cui è giunto il giudice dell'appello, nel disporre che la rivalutazione della pensione maturata nel 1980 debba fondarsi sugli indici di rivalutazione del 1979, e non sui più bassi indici che la
[...]
avrebbe preteso di applicare alla fattispecie”; per altro verso, ha escluso che Pt_1 potesse assumere rilievo, per concludere nel senso voluto dall'Ente, la circostanza che l'azione della fosse conforme alle previsioni del sopra menzionato decreto Pt_1 ministeriale, posto che “non persuade l'argomento secondo il quale il giudice di merito dovesse tenere presenti i criteri seguiti dal in punto rivalutazione del redditi CP_3
imponibili e delle pensioni;
il giudice, infatti, non è vincolato all'atto amministrativo e può disapplicarlo ove lo ritenga non conforme alla legge a sensi della L. n. 2248 del
1865, artt. 4 e 5, all. E;
tanto è accaduto nel caso di specie quanto alla rivalutazione dei redditi”».
Parimenti da respingere sono il secondo motivo di appello principale e l'unico motivo di appello incidentale, entrambi concernenti le statuizioni relative alla prescrizione.
Risulta infatti del tutto condivisibile la valutazione di infondatezza espressa dal primo
Contr giudice con riguardo all'eccezione di prescrizione formulata dalla con riferimento alla domanda di riliquidazione della pensione.
Sul punto, questo Collegio condivide e fa proprie le motivazioni della sentenza n.
311/2024, Pres. est. Pattumelli, che di seguito si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
«Il primo motivo di gravame, mediante il quale la ha lamentato l'omessa Pt_1 pronuncia, ad opera del TRIBUNALE, sull'eccezione di prescrizione, dalla stessa Co avanzata con riferimento alle posizioni degli avv.ti in ragione del decorso del
“decennio di revisione”, fissato dall'art. 20 della legge n. 576/1980, va – ad avviso del
Collegio – disatteso. Trattasi, infatti, di norma non pertinente rispetto alla domanda di riliquidazione avanzata dagli avvocati pensionati, in quanto volta a disciplinare, limitandoli, i tempi di esercizio del potere di rettifica dei contributi versati dal professionista da parte della . (…) Viceversa, questa stessa Corte ha più volte Pt_1 ritenuto “imprescrittibile l'azione di mero accertamento del diritto a pensione, anche pag. 10/15 alla luce della sua rilevanza costituzionale ex art. 38 Cost., ferma l'estinzione che colpisce – invece – i singoli ratei” (C.d'App. Milano, Sez. Lavoro, sent. n. 907/22; conf. sent. n. 15/2022), in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n.
71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n.
203)” (così Cass.
4.1.2022 n. 123)».
Per quanto possa occorrere, si rileva che è altresì corretta la declaratoria di prescrizione decennale relativa agli (eventuali) arretrati maturati nel decennio antecedente la costituzione in mora del 22.11.2021, posto che la relativa eccezione risultava essere stata formulata dalla al paragrafo 3 della memoria difensiva di primo grado. Pt_1
Sono invece fondati, pur nei soli limiti che di seguito si precisano, i residui temi posti con il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello.
È pacifico che l'avv. sia stato ammesso al trattamento di pensione per cui è causa CP_1 con decorrenza dall'1.10.2006 e che solo in data 22.11.2021 egli abbia chiesto – per la prima volta - il ricalcolo della pensione ed il pagamento dei conseguenti arretrati.
Contr Quanto alla solo con la costituzione nel giudizio di primo grado, effettuata in data
12.1.2023, essa ha per la prima volta chiesto all'avv. , per l'ipotesi di CP_1 accoglimento delle domande da quest'ultimo svolte con riguardo all'individuazione del coefficiente di rivalutazione dei redditi, il pagamento delle differenze contributive conseguenti all'applicazione di tale, superiore, coefficiente;
solo in data 12.1.2023, quindi, la ha interrotto la prescrizione concernente le pretese differenze Pt_1
contributive.
Premessi tali dati di fatto, va evidenziato che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
27609/2024 già citata, ha accolto il motivo di ricorso con il quale, in una controversia Contr analoga alla presente, la aveva censurato la decisione di questa Corte territoriale per “violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 10 l. n.576/80, per avere la Corte
pag. 11/15 riliquidato il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980”.
Nell'accogliere detta censura, in quel giudizio la Suprema Corte di Cassazione ha così motivato: “Va premesso che, ai sensi del combinato disposto degli artt.16, co.3 e 27, ult. co. l. n.576/80, la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 operava non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo (art.10 l.
n.576/80). Quindi, a decorrere dal 1980, in base all'art.16 si ebbe un correlato aumento della contribuzione dovuta (tramite la rivalutazione dei redditi su cui applicare l'aliquota contributiva). È pacifico che tale maggiorazione contributiva non fu applicata dalla e che, dunque, per tutti gli anni di anzianità successivi al 1980 Pt_1
e fino al pensionamento, si ebbe una contribuzione solo parziale. Ciò nonostante, la
Corte d'appello ha riliquidato la pensione parametrandola a una ipotetica contribuzione piena, come se non vi fosse stata omissione contributiva. In tal modo, la
Corte ha violato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12,
Cass.7621/15, Cass.15643/18) secondo cui la parziale contribuzione, se non vale ad azzerare l'anzianità, incide comunque sul calcolo dell'ammontare della pensione, la quale va commisurata alla sola contribuzione effettivamente versata, escludendosi ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, poiché il principio di automatismo della prestazione vige per il lavoro dipendente ma è inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti”.
In ossequio alla funzione nomofilattica esercitata con tale pronuncia dalla Suprema
Corte di Cassazione, questo Collegio reputa di doversi adeguare al principio di diritto così espresso, con la conseguenza che la domanda di rideterminazione dell'ammontare della pensione svolta dall'avv. , diversamente da quanto ritenuto dal primo CP_1
giudice, dovrà essere respinta.
Risulta infatti prescritto il diritto della CN a richiedere, e comunque a ricevere, le maggiori somme a titolo di contributi (soggettivi) astrattamente dovute dall'avv. CP_1
in conseguenza della rivalutazione della soglia di reddito funzionale all' individuazione della percentuale applicabile per la determinazione del contributo soggettivo, secondo il meccanismo di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma quarto, e dell'art. 10 della pag. 12/15 legge n. 576/1980 (così l'art. 16, rubricato “Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”, ai commi 1 e 4: “Gli importi delle pensioni erogate dalla sono Pt_1
aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero della Pt_1
giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. (…) 4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle
100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo”; così l'art. 10, rubricato “Contributo soggettivo”, ai commi 1 e 2: “Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla e di ogni iscritto Pt_1
agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000 (…)”).
Di conseguenza, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico formulata dall'avv. CP_1
non potrà che essere respinta, in quanto – come affermato dalla Suprema Corte-
l'ammontare della pensione va commisurato alla sola contribuzione effettivamente versata. Nel caso di specie detta contribuzione non può essere incrementata per essere spirato il termine di prescrizione decennale (si deve, infatti, considerare decennale la prescrizione per ogni differenza contributiva che non risulti ancora estinta a tal titolo alla data di entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 66 della legge n. 247/12, avendo chiarito la Suprema Corte con riguardo alla norma suddetta, che “non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate pag. 13/15 secondo il regime precedente”: cfr. Cass. Sent. n. 6729/2013); risulta pertanto corretto, per queste ragioni, il rigetto della domanda riconvenzionale della Pt_1
In tal senso depongono del resto anche i conteggi elaborati dalla CN (che l'avv. CP_1
ha contestato non negli approdi aritmetici, ma solo nei presupposti di diritto ad essi sottesi), che hanno comprovato che, sulla scorta dei contributi effettivamente versati (e versabili ad oggi), l'ammontare del trattamento pensionistico in godimento al pensionato risulta corretto.
Per queste ragioni, assorbito ogni altro profilo di gravame, in riforma della sentenza n.
63/2024 del Tribunale di Como, le domande formulate da nei confronti di CP_1
nel ricorso ex Parte_1
art. 442 c.p.c. devono essere respinte.
Va accolta la domanda restitutoria formulata dalla (precisata, in ordine al Pt_1
quantum, nelle note depositate dall'appellante in data 28.2.2025, senza eccezioni sul punto da parte di ), domanda tesa a recuperare le somme erogate all'avv. CP_1
in forza della decisione di primo grado. CP_1
A tale proposito, si ritiene applicabile anche nel presente caso il principio secondo cui
«La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. 6, 2.3.2009 n. 1164, con riguardo al rapporto tra amministrazione e dipendente). Quanto, poi, alle ritenute e versamenti fiscali erroneamente disposti dall'amministrazione quale sostituto di imposta, l'amministrazione può provvedere alla richiesta di rimborso direttamente nei confronti del fisco, allorché ne sussistano le condizioni (in termini, Cons. Stato, Comm.
Spec, 5 febbraio 2001)» (così Cass. Sez. L, 2/02/2012 n. 1464; Cass. Sez. L, 25/07/2018
n. 19735).
L'appellato va quindi condannato alla restituzione della somma netta percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata dei soli interessi legali dalla data pag. 14/15 di intervenuto pagamento (sulla decorrenza degli interessi dalla data della ricezione del pagamento da parte dell'accipiens cfr. Cass. 17/12/2010 n. 25589).
Attesa l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alle questioni interpretative oggetto di causa, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
In riforma della sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Como, respinge le domande formulate da nei confronti di CP_1 Parte_1
nel ricorso ex art. 442 c.p.c.;
[...]
condanna a restituire a CP_1 Parte_1
la somma netta di euro 46.051,78, oltre interessi legali;
[...]
compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Milano, 8/04/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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