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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4087/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 4087/2023
TRA
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TA) il 20/02/1984 e residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. ALESSIA POSA (C.F. ) C.F._2
- ricorrente -
1 E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_3
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.4.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2 Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio rassegna le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di Pt_2
n.6014919200020 (2022/900177) presentata dal dott.
[...]
in data 1 marzo 2022, con conseguente diritto del Parte_1
ricorrente al beneficio richiesto dalla data di presentazione della domanda sino al 13 settembre 2022, data di assunzione dello stesso nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle finanze;
2)
Conseguentemente condannare l' Controparte_2
a riconoscere e corrispondere al
[...]
ricorrente quanto dovuto a titolo di Dis-coll per il periodo indicato o altro periodo che risulti conforme a giustizia, per un importo comunque non inferiore ad € 7.983,10 o altro comunque conforme a giustizia, oltre interessi, rivalutazione e ogni altra indennità dovuta per legge in ragione della posizione assunta, così come determinati ex lege al saldo effettivo;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Va premesso che la presente causa viene decisa secondo il principio della “ragione più liquida” che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
Va altresì premesso che è irrilevante in questa sede l'iter amministrativo della domanda proposta in data 13.9.2022 posto
3 che pacificamente “il giudice previdenziale, per una scelta di politica legislativa risalente all'epoca della riforma processuale ex lege 533/73, è investito soltanto della cognizione sul rapporto, del quale deve garantire lo svolgimento conforme a legge, senza potestà giurisdizionale demolitoria dei provvedimenti e degli atti di gestione dell'ente pubblico (assicurativo o comunque competente).
Questo criterio generale trova plurime conferme nella casistica e nella prassi giurisprudenziale, se è vero che il giudice previdenziale non annulla il provvedimento di revoca di un trattamento di invalidità civile, quando all'esito dell'istruttoria tutela il diritto del beneficiario di continuare a goderne senza soluzione di continuità, emettendo una pronuncia di condanna a pagare i ratei maturati medio tempore e quelli futuri;
non annulla il verbale ispettivo, quando accerta che l'INAIL pretende a torto un premio maggiore;
non annulla il provvedimento di cancellazione o l'elenco anagrafico, quando riconosce che un bracciante agricolo ha diritto di conservare l'iscrizione ai fini assicurativi;
etc….” (cfr. Corte di
Appello di Bari Sentenza n. 887/2019). Ne consegue l'irrilevanza ai fini di causa di eventuali carenze motivatorie degli atti impugnati, attenendo la presente controversia esclusivamente alla verifica giudiziale della sussistenza o meno del rivendicato diritto della parte ricorrente all'accesso alla prestazione reclamata
Pt_2
Ebbene, la materia in questione è disciplinata dall'art.15 d.lgs.
22/2015, che così testualmente prevede: Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Dis-Coll. “1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di
4 disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata Pt_2
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La e' rapportata al reddito imponibile ai fini Pt_2
previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La rapportata al reddito medio mensile come Pt_2
determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base
5 della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la e' pari al 75 per cento del Pt_2
predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.
La non puo' in ogni caso superare l'importo massimo Pt_2
mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La e' corrisposta mensilmente per un numero di Pt_2
mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La non puo' Pt_2
in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della non sono riconosciuti Pt_2
i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all , in via CP_1
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro .
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda .
6 10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo
1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della
DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la e' sospesa d'ufficio, sulla base delle Pt_2
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di che intraprenda un'attivita' Pt_2
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all CP_1
entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito
7 previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. La e' ridotta di un importo pari Pt_2
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione concernente il CP_1
reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale .
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n.
92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e
56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno
2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
8 applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da
51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento .
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno
2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti
9 dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis .
15-quater. L trasmette tempestivamente al Ministero del CP_1
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni . 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la si Pt_2
riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della è riconosciuta la Pt_2
contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della per l'anno in corso. A Pt_2
decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI (35,05%), cfr. Circolare numero 3 del 04-01-
2022 5. Nuova aliquota contributiva (L'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 - come integrato dall'articolo 1, comma
223, della legge di Bilancio 2022 – al comma 15-quinquies ha
10 altresì disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione Pt_2
nonché per gli amministratori e i sindaci di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015 (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI. 35,05%).
Tel essendo la disciplina applicabile alla presente fattispecie, si rileva che la parte ricorrente è carente del primo requisito di accesso alla prestazione richiesto dalla legge laddove al comma
1), la richiamata disposizione richiede testualmente l'esclusività della iscrizione alla Gestione prevedendo testualmente “….e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata…”. Tale condizione di accesso alla prestazione non sussistente nella presente fattispecie. Infatti, come si evince dall'estratto conto integrato intestato alla parte ricorrente, la parte stessa, oltre che alla gestione separata risulta, iscritta per attività libero professionale anche alla Cassa per gli anni 2021 e 2022 ma anche per anni precedenti. Oltretutto, tale circostanza è agevolmente evincibile anche dall'aliquota contributiva applicata nel versamento alla gestione separata in relazione alle suddette annualità laddove è stata applicata alla parte ricorrente l'aliquota del 24% (cfr. rendicontazione gestione separata anno 2021-2022 estratta dalle procedure telematizzate dell'Ente, allegata unitamente alle tabelle riferibili alle suddette annualità). Detta aliquota è prevista solamente in ipotesi di contestuale iscrizione anche ad altre gestioni, dovendo diversamente essere versata la contribuzione
11 sulla base della diversa aliquota del 34,23% (importo variabile anno per anno) (cfr. circolare 115 del 2017 punto 2,1 allegata laddove si legge “La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell'individuare i destinatari della prestazione DISCOLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata. Al riguardo, si osserva che per l'accertamento di tale requisito è necessario verificare l'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:- 32,72% ( aliquota poi aggiornata per gli anni successivi), cui deve aggiungersi l'aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
24% (importo rimasto fisso ed applicato alla parte ricorrente) per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie…”). Tale circostanza preclude la possibilità di accesso alla prestazione rivendicata, essendo espressamente previsto per l'accesso alla prestazione, come detto, l'iscrizione in via esclusiva alla gestione separata. Sul punto si veda anche quanto disposto dalla circolare n.115 del 2017 punto 2,1 laddove si legge “La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell'individuare i destinatari della prestazione DISCOLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata. Al riguardo, si osserva che per l'accertamento di tale requisito è necessario verificare l'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:- 32,72% (poi successiva elevata di anno in anno), cui deve aggiungersi l'aliquota aggiuntiva dello
0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche
12 obbligatorie…”. Dunque, la parte ricorrente, oltre a difettare del requisito di legge della esclusività nella iscrizione alla gestione separata, è anche carente del requisito contributivo richiesto dalla legge che postula necessariamente l'applicazione della aliquota contributiva piena prevista solo per quanti siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La novità della controversia e la natura interpretativa delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 25.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 4087/2023
TRA
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TA) il 20/02/1984 e residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. ALESSIA POSA (C.F. ) C.F._2
- ricorrente -
1 E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_3
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.4.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2 Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio rassegna le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di Pt_2
n.6014919200020 (2022/900177) presentata dal dott.
[...]
in data 1 marzo 2022, con conseguente diritto del Parte_1
ricorrente al beneficio richiesto dalla data di presentazione della domanda sino al 13 settembre 2022, data di assunzione dello stesso nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle finanze;
2)
Conseguentemente condannare l' Controparte_2
a riconoscere e corrispondere al
[...]
ricorrente quanto dovuto a titolo di Dis-coll per il periodo indicato o altro periodo che risulti conforme a giustizia, per un importo comunque non inferiore ad € 7.983,10 o altro comunque conforme a giustizia, oltre interessi, rivalutazione e ogni altra indennità dovuta per legge in ragione della posizione assunta, così come determinati ex lege al saldo effettivo;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Va premesso che la presente causa viene decisa secondo il principio della “ragione più liquida” che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
Va altresì premesso che è irrilevante in questa sede l'iter amministrativo della domanda proposta in data 13.9.2022 posto
3 che pacificamente “il giudice previdenziale, per una scelta di politica legislativa risalente all'epoca della riforma processuale ex lege 533/73, è investito soltanto della cognizione sul rapporto, del quale deve garantire lo svolgimento conforme a legge, senza potestà giurisdizionale demolitoria dei provvedimenti e degli atti di gestione dell'ente pubblico (assicurativo o comunque competente).
Questo criterio generale trova plurime conferme nella casistica e nella prassi giurisprudenziale, se è vero che il giudice previdenziale non annulla il provvedimento di revoca di un trattamento di invalidità civile, quando all'esito dell'istruttoria tutela il diritto del beneficiario di continuare a goderne senza soluzione di continuità, emettendo una pronuncia di condanna a pagare i ratei maturati medio tempore e quelli futuri;
non annulla il verbale ispettivo, quando accerta che l'INAIL pretende a torto un premio maggiore;
non annulla il provvedimento di cancellazione o l'elenco anagrafico, quando riconosce che un bracciante agricolo ha diritto di conservare l'iscrizione ai fini assicurativi;
etc….” (cfr. Corte di
Appello di Bari Sentenza n. 887/2019). Ne consegue l'irrilevanza ai fini di causa di eventuali carenze motivatorie degli atti impugnati, attenendo la presente controversia esclusivamente alla verifica giudiziale della sussistenza o meno del rivendicato diritto della parte ricorrente all'accesso alla prestazione reclamata
Pt_2
Ebbene, la materia in questione è disciplinata dall'art.15 d.lgs.
22/2015, che così testualmente prevede: Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Dis-Coll. “1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di
4 disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata Pt_2
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La e' rapportata al reddito imponibile ai fini Pt_2
previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La rapportata al reddito medio mensile come Pt_2
determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base
5 della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la e' pari al 75 per cento del Pt_2
predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.
La non puo' in ogni caso superare l'importo massimo Pt_2
mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La e' corrisposta mensilmente per un numero di Pt_2
mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La non puo' Pt_2
in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della non sono riconosciuti Pt_2
i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all , in via CP_1
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro .
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda .
6 10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo
1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della
DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la e' sospesa d'ufficio, sulla base delle Pt_2
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di che intraprenda un'attivita' Pt_2
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all CP_1
entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito
7 previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. La e' ridotta di un importo pari Pt_2
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione concernente il CP_1
reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale .
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n.
92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e
56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno
2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
8 applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da
51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento .
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno
2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti
9 dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis .
15-quater. L trasmette tempestivamente al Ministero del CP_1
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni . 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la si Pt_2
riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della è riconosciuta la Pt_2
contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della per l'anno in corso. A Pt_2
decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI (35,05%), cfr. Circolare numero 3 del 04-01-
2022 5. Nuova aliquota contributiva (L'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 - come integrato dall'articolo 1, comma
223, della legge di Bilancio 2022 – al comma 15-quinquies ha
10 altresì disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione Pt_2
nonché per gli amministratori e i sindaci di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015 (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI. 35,05%).
Tel essendo la disciplina applicabile alla presente fattispecie, si rileva che la parte ricorrente è carente del primo requisito di accesso alla prestazione richiesto dalla legge laddove al comma
1), la richiamata disposizione richiede testualmente l'esclusività della iscrizione alla Gestione prevedendo testualmente “….e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata…”. Tale condizione di accesso alla prestazione non sussistente nella presente fattispecie. Infatti, come si evince dall'estratto conto integrato intestato alla parte ricorrente, la parte stessa, oltre che alla gestione separata risulta, iscritta per attività libero professionale anche alla Cassa per gli anni 2021 e 2022 ma anche per anni precedenti. Oltretutto, tale circostanza è agevolmente evincibile anche dall'aliquota contributiva applicata nel versamento alla gestione separata in relazione alle suddette annualità laddove è stata applicata alla parte ricorrente l'aliquota del 24% (cfr. rendicontazione gestione separata anno 2021-2022 estratta dalle procedure telematizzate dell'Ente, allegata unitamente alle tabelle riferibili alle suddette annualità). Detta aliquota è prevista solamente in ipotesi di contestuale iscrizione anche ad altre gestioni, dovendo diversamente essere versata la contribuzione
11 sulla base della diversa aliquota del 34,23% (importo variabile anno per anno) (cfr. circolare 115 del 2017 punto 2,1 allegata laddove si legge “La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell'individuare i destinatari della prestazione DISCOLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata. Al riguardo, si osserva che per l'accertamento di tale requisito è necessario verificare l'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:- 32,72% ( aliquota poi aggiornata per gli anni successivi), cui deve aggiungersi l'aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
24% (importo rimasto fisso ed applicato alla parte ricorrente) per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie…”). Tale circostanza preclude la possibilità di accesso alla prestazione rivendicata, essendo espressamente previsto per l'accesso alla prestazione, come detto, l'iscrizione in via esclusiva alla gestione separata. Sul punto si veda anche quanto disposto dalla circolare n.115 del 2017 punto 2,1 laddove si legge “La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell'individuare i destinatari della prestazione DISCOLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata. Al riguardo, si osserva che per l'accertamento di tale requisito è necessario verificare l'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:- 32,72% (poi successiva elevata di anno in anno), cui deve aggiungersi l'aliquota aggiuntiva dello
0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche
12 obbligatorie…”. Dunque, la parte ricorrente, oltre a difettare del requisito di legge della esclusività nella iscrizione alla gestione separata, è anche carente del requisito contributivo richiesto dalla legge che postula necessariamente l'applicazione della aliquota contributiva piena prevista solo per quanti siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La novità della controversia e la natura interpretativa delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 25.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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