Articolo 20 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 19Articolo 21
Versione
12 ottobre 1980
Art. 20. Controllo delle comunicazioni

La cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni,la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari,limitatamente agli ultimi dieci anni. La cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all' articolo 17 ,quinto comma,ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1980
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