Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
©N. R.G. 2732/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
2 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 13 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, è comparso per il ricorrente la parte personalmente e l'avv. Federico Scisca, in sostituzione dell'avv. Scisca Roberto.
L'avvocato rappresenta di aver versato nel fascicolo telematico prova della notifica a mezzo PEC del ricorso, produce estratto INIPEC alla data della notifica, e chiede che sia dichiarata la contumacia della convenuta.
Nessuno compare per parte resistente.
Il Giudice ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e pedissequo decreto dichiara la contumacia della società convenuta.
L'avv. Scisca discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2732/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SCISCA ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, RICORRENTE
contro
:
2 SEMPLIFICATA Controparte_1
(C.F./P.I. ), P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 30/10/2024, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, 2
[...]
Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
Condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 622,87 a titolo di T.F.R. maturato dal 01.01.2024 al 11.04.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Condannare al pagamento del compenso professionale di difesa da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Roberto Scisca.
2 è Controparte_1 rimasta contumace.
All'udienza del 13.03.2025 la causa è stata discussa e il Giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo, unitamente alla motivazione.
2 2) Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella documentazione contrattuale (doc. 1, 2 fascicolo ricorrente) e nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Si evince da detti documenti che il lavoratore è stato assunto con inquadramento nel livello C1, qualifica di operaio, CCNL . Pubblici Esercizi e mansioni di pizzaiolo.
Il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni “per giusta causa” alla data del 12.04.2024.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento del saldo del TFR maturato dal 1.01.2024 all'11.04.2024 ed evidenzia che il TFR maturato sino al 31.12.2023 è stato accertato con l'emissione del decreto ingiuntivo essendo il ricorrente in possesso solo della CU 2024. Non è invece in possesso della CU 2025.
La somma pretesa trova fondamento nella documentazione contrattuale (doc. 1, fascicolo ricorrente) e nel CCNL in atti (doc. 11, fascicolo ricorrente).
Il conteggio depositato appare correttamente formulato sulla base del contratto e delle disposizioni del CCNL di riferimento e del TFR liquidato sino al 31.12.2023.
3) A fronte dell'allegazione della ricorrente circa il mancato pagamento dell'importo di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.
Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente somma lorda di € 622,87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente la somma lorda di €622,87 a titolo di TFR maturato dal 01.01.2024 all' 11.04.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
3 Monza, 13/03/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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