Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 69/25, est. Dott.ssa Chiara Colosimo - cui è riunita la causa civile in grado d'appello avverso la medesima sentenza iscritta al n. RG 185/25 - discussa all'udienza collegiale del 15/5/25 e promossa
DA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in LA, Via Marco Aurelio, 24, rappresentata e difesa, in via tra loro anche disgiunta, in virtù di procura alle liti allegata telematicamente al ricorso in appello (All. A), dal Prof. Avv. Roberto Pessi, dal Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara e dal Prof. Avv. Raffaele Fabozzi, con domicilio eletto presso il loro studio, in LA, Corso Monforte n. 15
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. ); (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_2
; (c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ); (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
); (c.f. ); C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ; Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c.f. ; (c.f. ; C.F._8 Parte_9 C.F._9
(c.f. ); (c.f. Parte_10 C.F._10 Parte_11
; (c.f. ; e C.F._11 Parte_12 C.F._12
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati ai Parte_13 C.F._13 fini del presente procedimento in Bologna, Via Rizzoli n°7 presso e nello studio dell'Avv. Angela Lacarbonara, che li rappresenta, difende ed assistite in forza di procure alle liti allegate telematicamente al ricorso di primo grado
E CONTRO
(P. Iva , con sede legale in LA, Via Controparte_2 P.IVA_2
Gaetano Negri, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa, in via tra loro anche disgiunta, in Controparte_3 virtù di procura alle liti allegata telematicamente al ricorso in appello (All. A), dal Prof. Avv. Roberto Pessi, dal Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara e dal Prof. Avv. Raffaele Fabozzi, con domicilio eletto presso il loro studio, in LA, Corso Monforte n. 15
APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso in appello RG 179/25:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di LA, Sez. Lav., Dott.ssa Chiara Colosimo, n. 69/2025 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 13453/2024, pubblicata in data 14 gennaio 2025 e notificata in data 27 gennaio 2025, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
− in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della eccezione di prescrizione;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nel presente atto da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione “Vero è che”.
- ci si oppone alla richiesta formulata ex adverso in primo grado di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, poiché nel rito del lavoro l'istituto del libero interrogatorio delle parti consente al Giudice adito di acquisire dalle parti ogni utile chiarimento;
ad abundantiam, si rileva inoltre che tale richiesta è comunque inammissibile poiché verte su circostanze irrilevanti, valutative e generiche;
- ci si oppone alla richiesta di “esibizione e consegna di tutti i cedolini paga e di ogni alto documento relativo al rapporto di lavoro de quo per ogni singolo ricorrente” formulata in primo grado non essendoci contestazione sulla misura del superminimo assorbito, ed essendo una richiesta irrilevante ai fini della decisione della causa;
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , ” Testimone_1 Testimone_2
e come da memoria di costituzione RG 185/25:
“- In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso in appello, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si reiterano le istanze istruttorie avanzata in primo grado, qui di seguito riportate – omissis – “
PER GLI APPELLATI come da memoria di costituzione RG 179/25: CP
“Piaccia a Corte di Appello di LA, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le più opportune declaratorie nei confronti della resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 20127 Parte_1 LA alla Via Marco Aurelio n. 24 …..
Nel merito:
Rigettare, poiché inammissibile e/o infondato per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza emessa dal Tribunale di LA, sezione lavoro n. Parte_1 69/2025 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, Iva se dovuta, CPA, con distrazione in favore dello scrivente procuratore distrattario…
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale, richiesta in primo grado e non ammessa, sulla seguente posizione di prova:
a) “Vero che, sin dalla data della sua assunzione risalente agli anni 1990, ha Controparte_2 proceduto nei confronti dei propri dipendenti, ivi inclusi i ricorrenti, ad mi individuali in occasione degli aumenti retributivi intervenuti nelle date indicate ai punti 6 e 15 della narrativa del presente atto nonché conseguenti all'inquadramento nel superiore livello retributivo” (la posizione di prova viene formulata in senso positivo ai soli fini dell'ammissibilità). Indica a testimone il Sig. già dipendente di c/o Segreteria Regionale dello Testimone_3 Controparte_2 S.N.A.T.E.R. Veneto.
Solo occorrendo si chiede di ordinare alle resistenti l'esibizione e/o produzione ex art. 210 c.p.c. del Libro Unico del Lavoro e/o dei libri paga dei ricorrenti al fine di rilevare l'entità del sovraminimo di cui i medesimi beneficiavano dalla rispettiva data di assegnazione come indicato in atti alla data del presente ricorso. Ove occorra, si chiede ammettersi CTU contabile al fine di accertare e quantificare le somme trattenute mediante assorbimento dai sovraminimi individuali in danno di tutti i ricorrenti, a decorrere dal gennaio 2018 (busta paga febbraio 2018) e sino alla data della consulenza tecnica nonché al fine di accertare, attraverso l'esame delle buste paga prodotte in atti e/o la documentazione che si riterrà di acquisire, il mancato assorbimento dei sovraminimi in occasione di tutti i precedenti aumenti retributivi succedutesi nel tempo, anche conseguenti al superiore inquadramento.
e come da memoria di costituzione RG 185/25: CP
“Piaccia a Corte di Appello di LA, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le più opportune declaratorie nei confronti della resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2 20123 LA alla Via Gaetano Negri n. 1.
Nel merito:
Rigettare, poiché inammissibile e/o infondato per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza emessa dal Tribunale di LA, sezione lavoro n. CP_5 69/2025 e , per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, Iva se dovuta, CPA, con distrazione in favore dello scrivente procuratore distrattario
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale, richiesta in primo grado e non ammessa, sulla seguente posizione di prova: a) “Vero che, sin dalla data della sua assunzione risalente agli anni 1990, ha proceduto nei confronti dei propri dipendenti, ivi inclusi i ricorrenti, ad Controparte_2 assorbire i superminimi individuali in occasione degli aumenti retributivi intervenuti nelle date indicate ai punti 6 e 15 della narrativa del presente atto nonché conseguenti all'inquadramento nel superiore livello retributivo” (la posizione di prova viene formulata in senso positivo ai soli fini dell'ammissibilità). Indica a testimone il Sig. già dipendente di Testimone_3 Controparte_2 c/o Segreteria Regionale dello S.N.A.T.E.R. Veneto.
Solo occorrendo si chiede di ordinare alle resistenti l'esibizione e/o produzione ex art. 210 c.p.c. del Libro Unico del Lavoro e/o dei libri paga dei ricorrenti al fine di rilevare l'entità del sovraminimo di cui i medesimi beneficiavano dalla rispettiva data di assegnazione come indicato in atti alla data del presente ricorso. Ove occorra, si chiede ammettersi CTU contabile al fine di accertare e quantificare le somme trattenute mediante assorbimento dai sovraminimi individuali in danno di tutti i ricorrenti, a decorrere dal gennaio 2018 (busta paga febbraio 2018) e sino alla data della consulenza tecnica nonché al fine di accertare, attraverso l'esame delle buste paga prodotte in atti e/o la documentazione che si riterrà di acquisire, il mancato assorbimento dei sovraminimi in occasione di tutti i precedenti aumenti retributivi succedutesi nel tempo, anche conseguenti al superiore inquadramento”.
PER L'APPELLANTE INCIDENTALE come da ricorso in appello RG 185/25:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di LA, Sez. Lav., Dott.ssa Chiara Colosimo, n. 69/2025 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 13453/2024, pubblicata in data 14 gennaio 2025 e notificata in data 27 gennaio 2025, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
− in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della eccezione di prescrizione;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nel presente atto da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione “Vero è che”.
- ci si oppone alla richiesta formulata ex adverso in primo grado di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, poiché nel rito del lavoro l'istituto del libero interrogatorio delle parti consente al Giudice adito di acquisire dalle parti ogni utile chiarimento;
ad abundantiam, si rileva inoltre che tale richiesta è comunque inammissibile poiché verte su circostanze irrilevanti, valutative e generiche;
- ci si oppone alla richiesta di “esibizione e consegna di tutti i cedolini paga e di ogni alto documento relativo al rapporto di lavoro de quo per ogni singolo ricorrente” formulata in primo grado non essendoci contestazione sulla misura del superminimo assorbito, ed essendo una richiesta irrilevante ai fini della decisione della causa;
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , ” Testimone_1 Testimone_2
e come da memoria di costituzione RG 179/25:
“- In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso in appello, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si reiterano le istanze istruttorie avanzata in primo grado, qui di seguito riportate. - omissis – “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 69/25, in accoglimento del ricorso proposto da e dagli altri dodici CP_1 litisconsorti indicati in epigrafe - dipendenti di dalla date Controparte_2 rispettivamente indicate in forza di rapporti di lavoro ceduti a con Parte_1 decorrenza dall'1/7/24 ai sensi dell'art. 2112 c.c., che lamentavano l'illegittima riduzione a decorrere dal gennaio 2018 (busta paga febbraio 2018) da parte della datrice di lavoro del superminimo di cui fruivano da molti anni - così statuiva:
“accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti operati da a far data Controparte_2 da febbraio 2018, nelle buste paga dei ricorrenti, alla voce superminimo individuale.
Per l'effetto, condanna alla ricostituzione della predetta voce retributiva nella Parte_1 misura in godimento sino a gennaio 2018.
Condanna, inoltre, e – in solido tra loro – al pagamento, in Controparte_2 Parte_1 favore dei ricorrenti medesimi, di quanto medio tempore trattenuto sino al 30 giugno 2024, in misura di complessivi:
➢ € 3.690,00 lordi, quanto ad Parte_13
➢ € 4.000,00 lordi ciascuno, quanto a , , , CP_1 Parte_2 Parte_6 [...]
, , ed , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
➢ € 4.397,00 lordi ciascuno, quanto a e , Parte_3 Parte_4
➢ € 4.920,00 lordi ciascuno, quanto a , e Parte_5 Parte_11 Parte_12
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna, altresì, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle ulteriori somme Parte_1 trattenute tra l'1 luglio 2024 e il 31 ottobre 2024, in misura di complessivi:
➢ € 184,50 lordi, quanto ad Parte_13
➢ € 200,00 lordi ciascuno, quanto a , , , CP_1 Parte_2 Parte_6 [...]
, , ed Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
➢ € 209,40 lordi ciascuno, quanto a e , Parte_3 Parte_4
➢ € 246,00 lordi ciascuno, quanto a , , Parte_5 Parte_11 Parte_12
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna e – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 49,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Il giudice a quo precisava che al momento del riconoscimento del “sovraminimo individuale”, aveva specificato che lo stesso doveva Controparte_2 intendersi “as 6-29 ricorrenti); che dalle buste paga si evinceva che i suddetti emolumenti non avevano subito decurtazione alcuna sino al gennaio 2018, nonostante – negli anni – i lavoratori avessero ottenuto avanzamenti di livello, scatti di anzianità e aumenti dei minimi contrattuali (cfr. docc. 30-50 ricorrenti); e che i predetti non contestavano l'accordo istitutivo dell'elemento retributivo separato né, invero, la decisione - assunta dalle parti sociali con l'Accordo Sindacale del 23/11/17 - di non considerare l'elemento retributivo separato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e di quantificarlo già considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, tanto di origine legale quanto collettiva, sostenendo, invece, di aver diritto - in virtù di un uso aziendale consolidatosi negli anni - al non assorbimento del superminimo goduto sino al gennaio 2018.
Tanto premesso, richiamava, a fondamento della decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza dell'Ufficio n. 2091/22 (conf. Trib. MI n. 185/24; Trib. MI n. 3916/23; Trib. MI n. 672/23), che aveva accertato la non assorbibilità del sovraminimo in godimento ai dipendenti in forza di un uso aziendale che non poteva ritenersi derogato dal successivo Accordo Sindacale del 23/11/17, il quale non faceva alcun riferimento al superminimo in questione e che non conteneva nessun elemento teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale formatosi nel corso degli anni;
orientamento che aveva trovato piena – e reiterata - conferma nella giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di LA (CA MI n. 1088/23; conformi CA MI n. 781/23; n. 664/23; n. 263/23).
e hanno proposto separati appelli, affidandosi Parte_1 Controparte_2 alle medesime censure.
Con il primo motivo - “SULL'INSUSSISTENZA DI ALCUN USO AZIENDALE - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLE PRODUZIONI DOCUMENTALI“
- impugnano il capo con cui il Tribunale di LA ha dichiarato, in virtù di un presunto uso aziendale formatosi nel tempo, la non riassorbibilità della voce retributiva “AP/Sovraminimo individuale”.
Ribadiscono che il principio dell'assorbimento dei superminimi in occasione di adeguamenti retributivi deve ritenersi automaticamente e generalmente applicabile anche in assenza di una specifica pattuizione in tal senso, sicché occorre una volontà comune delle parti del rapporto di lavoro per escluderne – e non già per consentirne – l'applicazione (Cass. n. 10945/16; Cass. n. 7685/13):
“pertanto, per escludere il meccanismo dell'assorbimento occorrerebbe un vero e proprio accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento (non allegato e non provato dagli originari ricorrenti!)…
Ad abundantiam, si rileva ulteriormente che, secondo la giurisprudenza consolidata sopra richiamata il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è generalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto dalla contrattazione stessa ovvero dal datore di lavoro. Per dimostrare la natura non assorbibile del loro superminimo, dunque, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che il datore di lavoro aveva espressamente attribuito a quell'emolumento natura “non assorbibile, prova che, invece, incontrovertibilmente, non è stata fornita….
In conclusione, la circostanza che la Società abbia ritenuto di non procedere ad assorbire il superminimo in occasione di pregressi aumenti contrattuali è ininfluente – soprattutto se consideriamo che non era stata vietata per iscritto l'assorbibilità del superminimo – e comunque non può essere in alcun modo intesa quale volontà di rinunciare a una siffatta possibilità per il futuro, come si avrà modo di illustrare anche nel secondo motivo di appello.” Con il secondo motivo - “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVER RITENUTO
“SUPERABILE” L'USO AZIENDALE ASSERITAMENTE RILEVATO” - impugnano la sentenza n. 69/25 nella parte in cui il Tribunale di LA, richiamando un precedente della Corte meneghina, ha ravvisato la sussistenza di un uso aziendale e ne ha dichiarato la non revocabilità unilaterale da parte del datore di lavoro.
Invocano e producono giurisprudenza di merito secondo cui l'uso aziendale, in qualità di fonte eteronoma, opera come un contratto collettivo di livello aziendale, con la conseguenza che può essere derogato da fonti collettive (nazionali o aziendali) sopravvenute sia in senso migliorativo che peggiorativo: “In altre parole, la natura dell'uso aziendale, in quanto riconducibile nel novero delle c.d. fonti sociali, implica che per la successione dei contratti nel tempo, l'uso ben possa essere superato e travolto da una successiva pattuizione collettiva, quando lo stesso non è incorporato nel rapporto individuale e, pertanto, segue le sorti della contrattazione collettiva nel tempo.
Volendo sintetizzare, secondo tale recentissima giurisprudenza è legittima la scelta aziendale di assorbire il superminimo perché:
a) l'uso aziendale costituisce una fonte eteronoma, al pari della contrattazione collettiva di livello aziendale, come tale liberamente superabile per effetto di altri usi o di ulteriori pattuizioni contrattuali collettive sopravvenute;
b) di conseguenza in presenza di successivi aumenti contrattuali il datore di lavoro è libero di operare la decurtazione della somma, non essendo in alcun modo vincolato dal precedente uso aziendale per effetto del quale operava, invece, il cumulo…..
Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, l'uso aziendale rappresenta una fonte di regolamentazione del rapporto di lavoro contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo. Da ciò deriva che l'uso aziendale, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale……
L'uso aziendale, quindi, alla stregua di tutti i negozi giuridici (rectius: fonti sociali) privi di un termine di scadenza, può essere senz'altro disdettato unilateralmente da una delle parti contraenti. Non può, invece, ritenersi che il “vincolo” giuridico – pretesamente creato in ragione del reiterato e costante comportamento datoriale – possa assumere un carattere di perpetuità e intangibilità, sì da vincolare – per sempre – le parti del rapporto negoziale, pur in presenza di mutamenti significativi di alcune delle condizioni (e del contesto normativo positivo) che avevano contribuito alla creazione di quella prassi (e, dunque, alla formazione di quella fonte sociale Co eteronoma). La , quindi, in attuazione del summenzionato accordo del 23 novembre 2017 ha - legittimamente - disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo e dunque riducendo progressivamente quest'ultimo con gli aumenti successivi alla sottoscrizione dell'accordo, che ha fissato nuovi minimi tabellari e che ha introdotto l'emolumento definito ERS (elemento retributivo separato)”- Parte Per quanto attiene nel dettaglio all' sostengono che “contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi altra voce retributiva dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non essendoci peraltro alcun divieto in materia;
l'assenza di un divieto è confermata anche dalla giurisprudenza sui superminimi, che non specifica quali siano gli emolumenti della retribuzione assorbibili, così confermando la possibilità di assorbire il superminimo mediante qualsiasi voce economica”. Precisano, inoltre, che la “scelta operata dall' appellante di assorbire – a tutti i propri Pt_15 dipendenti, e dunque anche agli odierni appellati – i superminimi dagli stessi percepiti con gli aumenti dei minimi tabellari introdotti dall'Accordo del novembre 2017 è stata adottata in ragione del sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche aziendali (si pensi all'adozione di misure come la solidarietà cd. difensiva) e del contestuale cambiamento dello scenario economico e normativo dei rapporti di lavoro (derivante dall'introduzione di nuovi aumenti contrattuali) allo scopo, peraltro, di salvaguardare i livelli occupazionali e il perimetro aziendale, dunque per fini e con modalità del tutto legittime, in relazione alle quali, per tutto quanto compiutamente articolato nel presente ricorso in appello, si chiede l'annullamento della sentenza oggi impugnata.
Ciò posto, a differente conclusione non si addiverrebbe nemmeno accedendo alla – infondata – tesi avversaria secondo cui il comportamento aziendale (consistito nel concedere, con riferimento ai passati rinnovi contrattuali, il cumulo tra superminimi e aumenti tabellari) costituirebbe ormai un
“uso aziendale”, posto che rientrava comunque nel pieno diritto della società procedere alla
“disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale, ciò alla luce dei principi dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità e ivi richiamati, che, come visto, consentono a ciascuna delle parti di un rapporto negoziale a tempo indeterminato (qual è senz'altro un uso aziendale) di liberarsi dal vincolo obbligatorio in via unilaterale, senza che possa in alcun modo invocarsi la perpetuità di tale vincolo….
In buona sostanza, alla luce di tutto quanto detto risulta evidente che il fatto che la Società abbia a lungo rinunciato ad avvalersi della facoltà di compensare il superminimo causa con gli aumenti contrattuali successivamente introdotti non implichi la vigenza sine die del trattamento retributivo migliorativo, né tantomeno rende perpetuo il vincolo obbligatorio, alla luce della regula iuris - enunciata in tutte le massime riportate nel presente atto - per cui è legittimo l'assorbimento del superminimo in costanza di miglioramenti retributivi contemplati dalle fonti collettive, tranne che sia diversamente disposto…..”
Evidenziano, altresì, che “la “disdetta” dell'uso aziendale di mancato assorbimento è stata validamente attuata attraverso lo strumento della contrattazione collettiva (secondo l'orientamento seguito da Cass. 3296/2016 e Cass. 13816/2008 infatti l'uso aziendale è equiparabile al contratto collettivo aziendale anche sotto il profilo dell'eliminazione del trattamento di maggior favore introdotto con l'uso e quindi può essere derogato da fonti collettive sopravvenute sia in senso migliorativo che peggiorativo).
Ma se la disdetta dell'uso è avvenuta attraverso la stipula con le OO.SS. del nuovo accordo del 2017 – che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne ha implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale – allora non vi era la necessità di un'ulteriore comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo e la sentenza anche sotto tale profilo è errata e per effetto di ciò, se ne chiede l'annullamento.”
Con il terzo motivo - “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA CONDANNATO LA Co
A RICOSTITUIRE IL SUPERMINIMO FINO A GENNAIO 2018 NONCHÉ AL VERSAMENTO DELLE SOMME ASSORBITE DA 2018”- deducono che “Dall'accoglimento dei motivi di Pt_16 appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente, per tutte le ragioni nel I e nel II motivo di appello espressamente indicate, che qui espressamente si intendono riportate, anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado….”.
Infine, con il quarto motivo - “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DISATTESO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SPIEGATA DALLA SOCIETA”- impugnano la sentenza n. 69/25 nella parte in cui il Tribunale di LA ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado (“…preme a codesta difesa eccepire l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti asseritamente vantati dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione”), che ha precluso di limitare la condanna economica delle società.
Pur a conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 26246/22, secondo la quale la prescrizione dei crediti retributivi comincia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro), ad avviso degli attuali appellanti è maggiormente condivisibile l'orientamento di merito minoritario (cfr. Trib. Bari n. 2179/23), in forza del quale la prescrizione - almeno nei rapporti sottoposti alla disciplina di cui all'art. 18, legge n. 300/1970 - comincia a decorrere da quando sorge il diritto (dunque, già nel corso del rapporto di lavoro).
e gli altri dodici litisconsorti indicati in epigrafe, tutti ricorrenti in CP_1 primo grado, si sono regolarmente costituiti in entrambi i procedimenti.
Difendono la pronuncia impugnata, replicando puntualmente alle singole doglianze avversarie ed insistono per il rigetto dei gravami.
Resistono nel giudizio RG 175/25 e nel Controparte_2 Parte_1 giudizio RG 185/25, richiamando entrambe le società i motivi di gravame formulati nel rispettivo ricorso in appello.
Disposta la riunione dei due procedimenti tra loro connessi ex art. 335 c.p.c., all'udienza del 15/5/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della disposta riunione dei due procedimenti, operando il principio generale in forza del quale la prima impugnazione (RG n. 179/25) vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, l'appello principale successivo (RG n. 185/25) si converte in appello incidentale (cfr. Cass. n. 23457/18).
Ciò posto, sulla questione controversa la Corte di Appello di LA si è già pronunciata in diverse occasioni. In particolare, questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, la motivazione della sentenza n. 723/23, che ha affrontato le medesime problematiche ora devolute alla Corte territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame:
“…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750).
Tuttavia, nel caso di specie, detto onere è stato assolto dai lavoratori, ritenendo il Collegio che del tutto correttamente il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata. Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”).
La giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito).
Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134).
Nel caso di specie….. non ha tempestivamente e puntualmente contestato, nella CP_2 propria memoria di ce4ostituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. in particolare punti 4, 6,7, e 9 del ricorso;
cfr. ancora punti 16,17,18,19,20 del ricorso) circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam.
A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di OM (SIP spa)- la contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso CP_2 concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato.
si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso CP_2 aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare. Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso, si è limitata a ricordare come gravasse sull'avversario l'onere CP_2 di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, SIP spa prima, o poi, avesse Controparte_2 proceduto ad assorbimento.
Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui CP_2
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili). In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). CP_2
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1°.2.2018.
Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato Part
, non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una CP_2 scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale.
Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti.
La convinzione del Collegio in ordine alla ritenuta infondatezza del primo motivo di appello trova del resto conforto nella decisione assunta da questa Corte nella sentenza n. 263/2023 (est. Macaluso) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la cui condivisa motivazione di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Non risulta contestato che gli appellati, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di avere legittimamente provveduto al loro CP_2 assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi CP_2 accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, CP_2 quindi per un significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016. Inoltre nel corso del tempo si sono i sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
Quanto al secondo motivo di appello, esso è assorbito nella parte in cui è volto a censurare l'affermazione di non assorbibilità del superminimo in ragione della sua “eterogeneità” rispetto Part alla voce retributiva mentre va invece respinto nella parte in cui – in via subordinata- è teso a lamentare l'indebita locupletazione che sarebbe stata assicurata ai lavoratori tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado.
Quanto ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente “riduzione” del superminimo in Part importo corrispondente a quello dell' da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze Part retributive da calcolare sul presupposto che l' dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al 31.1.2018. Dal punto di vista aritmetico, correttamente il giudice ha liquidato gli importi rivendicati in ricorso, e ciò anche in applicazione del principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (così Cass.18/02/2011 n. 4051; Cass. 18/05/2015 n. 10116; Cass. 6/12/2017 n. 29236).
Nel caso di specie, in ordine al quantum, si è limitata ad una contestazione generica e CP_2 non accompagnata dall'indicazione degli importi che a suo dire sarebbero invece effettivamente dovuti.” (così CA MI n. 723/23, Pres. Picciau, est. . Per_1
L'orientamento sopra richiamato ha trovato avallo nella recentissima ordinanza n. 12477/25 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione formulati da Parte_17
[... Suprema Corte ha disatteso l'assunto di quest'ultima - secondo cui, ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo, si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto - alla luce “della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”; precisando che
“Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).”
La Corte di Cassazione ha poi riconosciuto la possibilità per la parte datoriale di
“disdettare” l'uso aziendale, in quanto “la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo”, chiarendo, però, che tale possibilità deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento: “Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro. “ (così Cass. n. 12477/25).
Per quanto attiene, invece, da ultimo, alla reiterata eccezione di prescrizione quinquennale, questa Corte è consolidata nell'affermare che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del decreto legislativo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. n. 26246/22).”
Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, applicabili anche al caso in esame, entrambi gli appelli devono essere rigettati e la sentenza impugnata integralmente confermata. Attesa l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito contrastanti - pure all'interno di questa Corte territoriale - le spese del grado vengono compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. all'esito della sentenza n. 77/18 C.C.
L'attuale appellante principale e l'attuale appellante incidentale sono tenute a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 69/25 del Tribunale di LA, che conferma.
Compensa le spese del grado.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante principale e dell'attuale appellante incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
LA, 15/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Picciau