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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2691/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. ) con sede legale in Scafati 84018 (SA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Cavalcavia Prete n. 1, in persona dr. nella qualità di Parte_2 amministratore unico, rapp.to e difeso dagli avv. Donatello Esposito ( e Gemma Trombetta ( ), giusta C.F._1 C.F._2 procura allegata al presente atto (all. 1), e con i medesimi elett.te dom.to presso i rispettivi domicili digitali REGINDE,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. e C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), Controparte_4 C.F._6
tutti rapp.ti e difesi, in forza di singole procure annesse nel fascicolo del P.C.T., dall'avv. Arturo d'Albero (cod. fisc.: ), presso il cui studio, C.F._7 sito in Marigliano, al Corso Umberto I n. 53, hanno fissato domicilio elettivo (P.E.C.: Email_1
(APPELLATI)
NONCHE' contro
[. in persona del l.r.p.t.. Controparte_5
in persona l.r.p.t. Controparte_6
Appellati -non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro –– n. 4040/2024, pubbl. il 20/09/2024, all'esito del giudizio r.g. n. 6560/2023.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 14.10.2024 la società in epigrafe indicata proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro , che così aveva statuito :
“condanna la società a risarcire il danno patito dai lavoratori Parte_1 ricorrenti da quantificarsi nelle retribuzioni spettanti dal 2.1.2018 al 30.4.2022, tenuto conto dell'inquadramento dei ricorrenti e Controparte_3 Controparte_4 nel livello II B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali e dell'inquadramento dei ricorrenti e Controparte_1 [...] nel livello IV B del suddetto CCNL, oltre agli interessi legali sulle singole CP_2 somme spettanti, annualmente rivalutate, dalla maturazione al saldo;
- rigetta la domanda diretta alla condanna della società al Parte_1 pagamento della contribuzione previdenziale;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
€7.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- dichiara che sulla controversia tra i ricorrenti e la è cessata la Controparte_5 materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra i ricorrenti e la Controparte_5
L'appellante ha affidato il gravame a 5 motivi di doglianza, lamentando : 1) La violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. - Inopponibilità alla Parte_1 delle sentenze rese in danno della e della spa Parte_3 Pt_4
2) La violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale - l'esatta interpretazione della norma - Insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 6 CCNL: lavoratori “non in forza” effettivamente presso le precedenti appaltatrici . 3) L'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 6 CCNL: mancanza della risoluzione dei rapporti di lavoro in capo alla CP_7
4)La violazione art. 41 Cost. - L'armonizzazione della clausola sociale con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d'impresa e con l'art. 41 Cost., e la sua esatta interpretazione ed applicazione.
5) La violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. - Inopponibilità alla Parte_1 delle sentenze rese in danno della e della spa Parte_3 CP_8
Erronea determinazione della natura del presunto danno e della sua quantificazione – Omesso esame di istanze istruttorie – Omessa valutazione dell'aliunde percipiendum – Erronea indicazione della decorrenza del risarcimento.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell' impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dai ricorrenti ,con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si sono costituiti solo i lavoratori in epigrafe indicati. Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Con atto depositato telematicamente in data 12.5.2025, i difensori di parte appellante dichiaravano di rinunciare al mandato.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Premesso che, in caso di rinuncia al mandato, l'avvocato è tenuto a garantire la prosecuzione dell'assistenza fino alla nomina di un nuovo difensore e che la rinuncia non ha effetto immediato nei confronti della controparte fino alla sostituzione del difensore , nella fattispecie all'odierno vaglio , trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
La definizione in rito del giudizio induce a compensare tra le parti tutte le spese del grado.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 3.7.2025
Il consigliere estensore rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2691/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. ) con sede legale in Scafati 84018 (SA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Cavalcavia Prete n. 1, in persona dr. nella qualità di Parte_2 amministratore unico, rapp.to e difeso dagli avv. Donatello Esposito ( e Gemma Trombetta ( ), giusta C.F._1 C.F._2 procura allegata al presente atto (all. 1), e con i medesimi elett.te dom.to presso i rispettivi domicili digitali REGINDE,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. e C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), Controparte_4 C.F._6
tutti rapp.ti e difesi, in forza di singole procure annesse nel fascicolo del P.C.T., dall'avv. Arturo d'Albero (cod. fisc.: ), presso il cui studio, C.F._7 sito in Marigliano, al Corso Umberto I n. 53, hanno fissato domicilio elettivo (P.E.C.: Email_1
(APPELLATI)
NONCHE' contro
[. in persona del l.r.p.t.. Controparte_5
in persona l.r.p.t. Controparte_6
Appellati -non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro –– n. 4040/2024, pubbl. il 20/09/2024, all'esito del giudizio r.g. n. 6560/2023.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 14.10.2024 la società in epigrafe indicata proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro , che così aveva statuito :
“condanna la società a risarcire il danno patito dai lavoratori Parte_1 ricorrenti da quantificarsi nelle retribuzioni spettanti dal 2.1.2018 al 30.4.2022, tenuto conto dell'inquadramento dei ricorrenti e Controparte_3 Controparte_4 nel livello II B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali e dell'inquadramento dei ricorrenti e Controparte_1 [...] nel livello IV B del suddetto CCNL, oltre agli interessi legali sulle singole CP_2 somme spettanti, annualmente rivalutate, dalla maturazione al saldo;
- rigetta la domanda diretta alla condanna della società al Parte_1 pagamento della contribuzione previdenziale;
- condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1
€7.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- dichiara che sulla controversia tra i ricorrenti e la è cessata la Controparte_5 materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra i ricorrenti e la Controparte_5
L'appellante ha affidato il gravame a 5 motivi di doglianza, lamentando : 1) La violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. - Inopponibilità alla Parte_1 delle sentenze rese in danno della e della spa Parte_3 Pt_4
2) La violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale - l'esatta interpretazione della norma - Insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 6 CCNL: lavoratori “non in forza” effettivamente presso le precedenti appaltatrici . 3) L'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 6 CCNL: mancanza della risoluzione dei rapporti di lavoro in capo alla CP_7
4)La violazione art. 41 Cost. - L'armonizzazione della clausola sociale con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d'impresa e con l'art. 41 Cost., e la sua esatta interpretazione ed applicazione.
5) La violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. - Inopponibilità alla Parte_1 delle sentenze rese in danno della e della spa Parte_3 CP_8
Erronea determinazione della natura del presunto danno e della sua quantificazione – Omesso esame di istanze istruttorie – Omessa valutazione dell'aliunde percipiendum – Erronea indicazione della decorrenza del risarcimento.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell' impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure dai ricorrenti ,con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si sono costituiti solo i lavoratori in epigrafe indicati. Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Con atto depositato telematicamente in data 12.5.2025, i difensori di parte appellante dichiaravano di rinunciare al mandato.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Premesso che, in caso di rinuncia al mandato, l'avvocato è tenuto a garantire la prosecuzione dell'assistenza fino alla nomina di un nuovo difensore e che la rinuncia non ha effetto immediato nei confronti della controparte fino alla sostituzione del difensore , nella fattispecie all'odierno vaglio , trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
La definizione in rito del giudizio induce a compensare tra le parti tutte le spese del grado.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 3.7.2025
Il consigliere estensore rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.