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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14341/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14341/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. COSTARINO SILVIA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
01/01/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...] Per_2
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi e vivranno separati nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, impegnandosi a garantire ai figli e la più serena crescita psico-affettiva; Per_1 Per_2
AFFIDA i figli e in modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare Per_1 Per_2 autonomamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di natura ordinaria, mentre le decisioni di maggiore interesse e tutti gli atti di straordinaria amministrazione nel loro interesse dovranno essere presi di comune accordo tra le parti;
DÀ ATTO che nella casa familiare di GL (TO), corso Gaetano Salvemini n. 53, in locazione, rimarrà il signor;
la GN reperirà diversa abitazione nella quale si Parte_2 Pt_1 trasferirà non appena ne avrà la disponibilità;
DISPONE che i figli e trascorreranno con i genitori tempi paritari secondo le modalità Per_1 Per_2 di cui infra pur mantenendo residenza anagrafica col padre presso l'abitazione familiare;
DISPONE che salvo diversi accordi le parti terranno con sé i figli secondo il seguente schema a settimane alterne: - Settimana 1: il lunedì dall'uscita da scuola e il martedì con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina con la madre;
il mercoledì dall'uscita da scuola e il giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina con il padre e dall'uscita di scuola del venerdì al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina successivo con la madre;
- Settimana 2: il lunedì dall'uscita da scuola e il martedì con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina con il padre;
il mercoledì dall'uscita da scuola e il giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina con la madre e dall'uscita di scuola del venerdì al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina successivo con il padre;
- durante le festività natalizie i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni la prima o la seconda settimana (dal 24 al 31 dicembre di ogni anno e dal 01 al 06 gennaio) alternando anche ogni anno la vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché alternando il 31 dicembre ed il 01 gennaio di ogni anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro da alternarsi ogni anno;
- durante le vacanze estive e Per_1 Per_2 trascorreranno con ciascun genitore un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i bambini trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma e parimenti col padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà; - tutti gli altri ponti e festività con ciascun genitore ad anni alterni;
DISPONE che ciascun genitore, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di sé, provveda al loro mantenimento diretto, alla cura, all'educazione ed all'istruzione. Stante il regime di collocamento pagina 2 di 3 paritario dei figli e la disparità reddituale tra le parti, il signor corrisponderà mensilmente Parte_2 alla GN , un contributo al mantenimento per i figli, con funzione perequativa, di € 280,00 Pt_1 (€ 140,00 per ogni figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sino all'indipendenza economica degli stessi;
DISPONE che le spese straordinarie per i figli, mediche non coperte dal SSN, sportive, culturali e ludico ricreative, spese tutte necessitate o previamente concordate e/o documentate, saranno sostenute al 50 % tra i genitori secondo le modalità indicate nel “Protocollo d'Intesa” in uso presso l'intestato Tribunale, che qui si intende espressamente richiamato. I costi della mensa scolastica saranno divisi al 50 % tra i genitori;
DÀ ATTO che l'Assegno Unico sarà percepito al 50 % tra le parti come per legge così come saranno ripartite al 50% le detrazioni per i figli;
DÀ ATTO che l'applicazione delle condizioni di cui sopra, tanto in punto spese, quanto in punto regime di visita, avrà decorrenza dal momento del trasferimento della GN presso la Pt_1 nuova abitazione;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti;
di aver definito prima d'ora ogni questione patrimoniale e non avere nulla a che pretendere reciprocamente.”
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14341/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. COSTARINO SILVIA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
01/01/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...] Per_2
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi e vivranno separati nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, impegnandosi a garantire ai figli e la più serena crescita psico-affettiva; Per_1 Per_2
AFFIDA i figli e in modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare Per_1 Per_2 autonomamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di natura ordinaria, mentre le decisioni di maggiore interesse e tutti gli atti di straordinaria amministrazione nel loro interesse dovranno essere presi di comune accordo tra le parti;
DÀ ATTO che nella casa familiare di GL (TO), corso Gaetano Salvemini n. 53, in locazione, rimarrà il signor;
la GN reperirà diversa abitazione nella quale si Parte_2 Pt_1 trasferirà non appena ne avrà la disponibilità;
DISPONE che i figli e trascorreranno con i genitori tempi paritari secondo le modalità Per_1 Per_2 di cui infra pur mantenendo residenza anagrafica col padre presso l'abitazione familiare;
DISPONE che salvo diversi accordi le parti terranno con sé i figli secondo il seguente schema a settimane alterne: - Settimana 1: il lunedì dall'uscita da scuola e il martedì con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina con la madre;
il mercoledì dall'uscita da scuola e il giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina con il padre e dall'uscita di scuola del venerdì al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina successivo con la madre;
- Settimana 2: il lunedì dall'uscita da scuola e il martedì con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina con il padre;
il mercoledì dall'uscita da scuola e il giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina con la madre e dall'uscita di scuola del venerdì al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina successivo con il padre;
- durante le festività natalizie i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni la prima o la seconda settimana (dal 24 al 31 dicembre di ogni anno e dal 01 al 06 gennaio) alternando anche ogni anno la vigilia di Natale ed il giorno di Natale nonché alternando il 31 dicembre ed il 01 gennaio di ogni anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro da alternarsi ogni anno;
- durante le vacanze estive e Per_1 Per_2 trascorreranno con ciascun genitore un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i bambini trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma e parimenti col padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà; - tutti gli altri ponti e festività con ciascun genitore ad anni alterni;
DISPONE che ciascun genitore, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di sé, provveda al loro mantenimento diretto, alla cura, all'educazione ed all'istruzione. Stante il regime di collocamento pagina 2 di 3 paritario dei figli e la disparità reddituale tra le parti, il signor corrisponderà mensilmente Parte_2 alla GN , un contributo al mantenimento per i figli, con funzione perequativa, di € 280,00 Pt_1 (€ 140,00 per ogni figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sino all'indipendenza economica degli stessi;
DISPONE che le spese straordinarie per i figli, mediche non coperte dal SSN, sportive, culturali e ludico ricreative, spese tutte necessitate o previamente concordate e/o documentate, saranno sostenute al 50 % tra i genitori secondo le modalità indicate nel “Protocollo d'Intesa” in uso presso l'intestato Tribunale, che qui si intende espressamente richiamato. I costi della mensa scolastica saranno divisi al 50 % tra i genitori;
DÀ ATTO che l'Assegno Unico sarà percepito al 50 % tra le parti come per legge così come saranno ripartite al 50% le detrazioni per i figli;
DÀ ATTO che l'applicazione delle condizioni di cui sopra, tanto in punto spese, quanto in punto regime di visita, avrà decorrenza dal momento del trasferimento della GN presso la Pt_1 nuova abitazione;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti;
di aver definito prima d'ora ogni questione patrimoniale e non avere nulla a che pretendere reciprocamente.”
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3