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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.42/2025 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Musella, Parte_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mannelli, Controparte_1
provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte depositate il 30.5.2025, con il chiarimento contenuto nel decreto emesso dal Tribunale in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato il 10.1.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il Controparte_1 quale ha contratto matrimonio l'11.9.2017 nel Comune di Colli al Metauro.
si è costituito in giudizio. Controparte_1
In data 8.4.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione personale dei coniugi. Successivamente le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio l'11.9.2017 a Colli al Metauro (doc.1 della ricorrente).
La coppia non ha avuto figli. L'ultima residenza familiare è stata fissata a
Fano, in un immobile condotto in locazione (doc.3 e 4 della ricorrente).
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alla legge e all'ordine pubblico, con la precisazione che nel caso di specie non può parlarsi di assegnazione della casa familiare nel significato tecnico-giuridico previsto dall'art.337 sexies c.c. in quanto non ci sono figli minorenni o maggiorenni non autonomi;
il punto 3 delle condizioni concordate va inteso semplicemente nel senso che i coniugi concordano che nella casa condotta in locazione resterà ad abitare la ricorrente mentre il convenuto si è trasferito altrove.
Le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.42/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pagina 2 P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio l'11.9.2017 a Colli al Metauro;
[...]
2) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e di serena comunicazione;
3) nella casa coniugale sita a Fano, località Rosciano, via Strada di Mezzo
15, condotta in locazione, resterà ad abitare , con tutti gli Parte_1
arredi, corredi e i gatti;
4) i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in favore l'uno dell'altro;
5) le spese di causa sono compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 10 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.42/2025 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Musella, Parte_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mannelli, Controparte_1
provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte depositate il 30.5.2025, con il chiarimento contenuto nel decreto emesso dal Tribunale in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato il 10.1.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il Controparte_1 quale ha contratto matrimonio l'11.9.2017 nel Comune di Colli al Metauro.
si è costituito in giudizio. Controparte_1
In data 8.4.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione personale dei coniugi. Successivamente le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio l'11.9.2017 a Colli al Metauro (doc.1 della ricorrente).
La coppia non ha avuto figli. L'ultima residenza familiare è stata fissata a
Fano, in un immobile condotto in locazione (doc.3 e 4 della ricorrente).
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alla legge e all'ordine pubblico, con la precisazione che nel caso di specie non può parlarsi di assegnazione della casa familiare nel significato tecnico-giuridico previsto dall'art.337 sexies c.c. in quanto non ci sono figli minorenni o maggiorenni non autonomi;
il punto 3 delle condizioni concordate va inteso semplicemente nel senso che i coniugi concordano che nella casa condotta in locazione resterà ad abitare la ricorrente mentre il convenuto si è trasferito altrove.
Le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.42/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pagina 2 P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio l'11.9.2017 a Colli al Metauro;
[...]
2) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e di serena comunicazione;
3) nella casa coniugale sita a Fano, località Rosciano, via Strada di Mezzo
15, condotta in locazione, resterà ad abitare , con tutti gli Parte_1
arredi, corredi e i gatti;
4) i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in favore l'uno dell'altro;
5) le spese di causa sono compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 10 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3