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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3137/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1264/2019 del Tribunale di Napoli Nord vertente
TRA
P.Iva: ), con sede legale alla Via San Rocco n. 476 Parte_1 P.IVA_1 in Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F. elettivamente domiciliata in Napoli in Piazza Giovanni Bovio C.F._1
n. 33 presso lo studio dell'Avv. Fulvio Ricca, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, iscritto all'Albo Controparte_1 delle Banche al n. 5555, società Capogruppo del , iscritto all'Albo Controparte_2 dei Gruppi Bancari, partita IVA N. , iscrizione al Registro delle Imprese di P.IVA_2
Torino e codice fiscale n. ed all'Albo delle Banche al n. 5361, capitale sociale P.IVA_3
€. 9.085.469.851,64 interamente versato, in persona del Dott. nella sua Persona_1 qualità di procuratore, a tanto autorizzato in forza di procura speciale per Notar
[...]
di Milano del 21.03.2019 rep.13795, racc. 42540, registrata all'Agenzia delle Per_2
Entrate di Milano (1° ufficio) il 25marzo 2019 al n. 9869 serie 1T, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47, presso lo studio dell'Avv.Gennaro Iollo (CF: – pec: , dal quale è C.F._2 Email_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute chiedendone il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2016 e chiedevano Parte_1 CP_3 al Tribunale di Napoli Nord di ingiungere a il pagamento della Parte_3 somma di E.26.470,51, deducendo la responsabilità della per aver pagato un CP_4 assegno circolare non trasferibile a persona diversa da quella risultante dal titolo.
I ricorrenti esponevano che
-la e la svolgevano attività di compravendita di materiali in Parte_1 CP_3 vari settori e che la società aveva contatti con la broker di CP_3 Persona_3
Palermo per varie compravendite e transazioni commerciali;
-all'inizio di novembre 2016 aveva proposto la compravendita di bibite da un suo Per_3 venditore nella persona di tale con la società e, in particolare, Persona_4 Controparte_5
l'acquisto di un lotto di bibite;
-di fronte a tale proposta , nella qualità di titolare della , aveva dato Controparte_6 CP_3 il consenso all'operazione alla broker , che a sua volta aveva inviato a mezzo e-mail Per_3 alla la fattura n. 804 del 9/11/2016 per euro 26.470,51 emessa dalla società CP_3
Controparte_5
- con un altro messaggio di posta elettronica la broker sosteneva che il pagamento Per_3 nella fattispecie doveva essere anticipato con l'avvenuta emissione di assegno circolare, perché l'operazione di compravendita doveva avvenire contestualmente (consegna merce e pagamento) e quindi necessitava acquisire certezza dell'incasso e chiedeva quindi la copia dell'assegno circolare per procedere alla compravendita;
-in data 9/11/2016 l'amministratore unico della nella persona di CP_3 CP_6
, aveva inviato alla a mezzo mail la fattura n. 804 del 9/11/2016
[...] Parte_1 emessa dalla società per euro 26.470,51, affinché quest'ultima potesse Controparte_5 richiedere alla sua banca l'emissione dell'assegno circolare di pari importo a favore della perché per accordi tra i due ricorrenti il pagamento lo doveva effettuare la Controparte_5
Parte_1
- in data 11/11/2016 aveva proceduto presso il Banco di Napoli filiale 682 Parte_2 di Marano di Napoli, ove vi era il conto della società a farsi emettere, Parte_1 prelevando la provvista dal conto societario, l'assegno circolare non trasferibile per euro
26.470,51 n.8301628334-12 dell'11/11/2016 intestato alla Controparte_5
-dopo aver ritirato l'assegno circolare dal Banco Napoli aveva inviato a , Controparte_6
a mezzo WhatsApp, una copia dell'assegno circolare non trasferibile per euro 26.470,51 n.
8301628334-12 dell'11/11/2016 emesso dal Banco di Napoli filiale 682 in Marano di Napoli, intestato alla Controparte_5
- a sua volta in data 11/11/2016 della a mezzo e-mail aveva Controparte_6 CP_3 trasmesso a copia del detto assegno circolare non trasferibile Persona_3 chiedendo, nel contempo, la conferma della consegna della merce;
- nonostante la conferma, la consegna della merce non era avvenuta;
si recava presso il Banco di Napoli 5-filiale di Marano di Napoli per versare Parte_2
l'assegno circolare non trasferibile n.8301628334-12 dell'11/11/2016 di euro 26.470,51, in originale, al fine di ottenerne il riaccredito;
- l'operazione di accredito veniva però immediatamente stornata, in quanto l'assegno circolare non trasferibile risultava già incassato con causale: “storno scrittura e descrizione movimento assegno n. 08301628334 versato/cambiato in data 22/11/2016 assegno già estinto presso Ufficio Postale”, da un soggetto diverso dall'intestatario dell'assegno.
Il Tribunale di Napoli Nord con decreto ingiuntivo n.172/2017 ingiungeva a Controparte_2 il pagamento della somma di euro 26.470,51, oltre interessi al tasso legale dal 23/11/2016.
Con atto notificato in data 20.2.2017 proponeva opposizione Parte_4 chiedendo in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Controparte_7
Par
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva della . nel merito
[...] Parte_6 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite.
L'opponente precisava che non aveva mai visionato il titolo estinto essendo la negoziazione avvenuta con il procedimento cd “check truncation” per cui l'unica ad avere la possibilità di verificare visivamente e tattilmente l'assegno era la banca negoziatrice ossia Controparte_7 che poteva così accertare l'esattezza del nominativo del beneficiario.
[...]
Par Eccepiva, inoltre, il concorso di colpa della società e della . ai sensi Parte_1 CP_8 dell'art. 1227 c.c. per aver incautamente trasmesso la fotocopia di un assegno circolare già emesso con la conseguente messa a disposizione di una serie di dati, poi utilizzati in maniera truffaldina ai fini della clonazione dell'assegno.
Si costituivano la e la che formulavano in via Parte_1 CP_3 riconvenzionale domanda di risarcimento per danni da mancato guadagno derivante dal mancato incasso dell'assegno circolare emesso da altra società, la di Controparte_9 euro 30.268,49, con una perdita di guadagno netto dall'11/11/2016 di euro 3.797,98, e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo e precisate le Controparte_7 conclusioni, con sentenza n.1264/2019 depositata in data 7.5.2019 il Tribunale di Napoli
Nord così provvedeva:
a) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal Banco di Napoli s.p.a. contro la
[...]
e integralmente l'opposizione proposta contro la e per l'effetto Parte_1 CP_3 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b ) accoglie parzialmente la azione di responsabilità formulata in sede monitoria dalla
[...]
e per l'effetto condanna il Banco di Napoli s.p.a. al pagamento in favore della Parte_1 della somma di euro 13.235,25 oltre alla rivalutazione secondo gli indici Parte_1
Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati dal 15/11/2016 fino al deposito della presente sentenza ed oltre agli interessi al tasso dell' 1% annuo dal 13/1/2017 fino al soddisfo sulla somma di cui sopra;
c) dichiara la inammissibilità della domanda risarcitoria riconvenzionale proposta dai creditori opposti;
d) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra il Banco di Napoli s.p.a. e la le spese del giudizio di opposizione. Parte_1
Riteneva il giudice di prime cure il difetto di legittimazione attiva della in quanto CP_3 solo la aveva fornito la provvista utile per l'emissione prima e il pagamento Parte_1 dopo dell'assegno circolare, e non esisteva alcun rapporto contrattuale tra il Banco di Napoli
s.p.a. e la;
l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni da mancato CP_3 guadagno formulato in via riconvenzionale dai creditori opposti, perché solo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, poteva proporre domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., mentre all'opposto era preclusa la proposizione di domande ulteriori rispetto a quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione, salvo il caso della "reconventio reconventionis", ex art. 183 c.p.c.; la responsabilità della Banca per aver autorizzato il pagamento della valuta senza aver chiesto preventivamente a il Controparte_7 nominativo del beneficiario che aveva portato l'assegno all'incasso; il concorso di colpa della ai sensi dell'art.1227 comma 1 c.c., affermando, quindi, la responsabilità Parte_1 di quest'ultima e del Banco di Napoli nella produzione dell'evento dannoso nella misura del
50% ciascuno.
Con atto notificato in data 27.6.2019 la proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, sostenendo l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che accoglieva solo parzialmente la domanda proposta, configurando un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Chiedeva dunque “1. riformarsi la sentenza n. 1264/201 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, depositata in data 07.05.2019, r.g.2676/2017, mai notificata, nei confronti della
[...]
2. per l'effetto confermare solo in favore della il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo numero 172/2017, emesso il 5/1/2017 dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, per un importo totale di euro 26.470,51 ovvero condannare Controparte_10 al pagamento integrale del suddetto importo oltre interessi commerciali dall'emissione
[...] dell'assegno circolare datato 11.11.2016; 3. vittoria del doppio grado delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali”.
Si costituiva che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Parte_3 dell'appello ex art.342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale, lamentando l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui affermava la responsabilità dell'Istituto Bancario nell'ambito della negoziazione di assegno circolare avvenuto mediante procedura di check truncation.
Chiedeva “1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) nel merito rigettare l'atto di appello infondato in fatto e in diritto;
3) accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza n 1264/19, nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità dell'istituto di credito, al fine di pervenire al definitivo accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
4) condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo dichiarata la contumacia della la quale, benchè CP_3 ritualmente citata, non si costituiva.
2. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art.342 c.p.c sollevata dall'appellata . Controparte_2
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n.27199; 30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un.
20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice di appello in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare
,in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
3. Tanto premesso e passando al merito, appare opportuno ripercorrere brevemente le fasi della vicenda che qui occupa. La e la acquistavano tramite la broker Parte_1 CP_3 Persona_3 un lotto di bibite dalla società Controparte_5
La broker Spataro chiedeva che il pagamento dovesse essere anticipato con l'emissione di assegno circolare, perché l'operazione di compravendita doveva avvenire contestualmente
(consegna merce e pagamento) e quindi necessitava acquisire certezza dell'incasso.
Chiedeva quindi la copia dell'assegno circolare per procedere alla compravendita.
La richiedeva alla sua banca, l'emissione di Parte_1 Parte_3 assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 26.470,51 a favore della CP_5
la cui copia trasmetteva a mezzo email e whatsapp a chiedendo
[...] Persona_3 al contempo la conferma della consegna della merce.
Nonostante la conferma, la merce non veniva consegnata.
Quindi, si recava presso il Banco di Napoli per versare l'assegno circolare Parte_2 non trasferibile, in originale, al fine di ottenerne il riaccredito;
l'operazione di accredito era però immediatamente stornata, in quanto l'assegno circolare non trasferibile risultava già incassato presso da un soggetto diverso dal beneficiario. Controparte_7
3.1 Ciò detto, ragioni di consequenzialità logica impongono di esaminare in via prioritaria l'appello incidentale spiegato da relativo alla responsabilità della Parte_3 banca emittente nell'ambito della negoziazione dell'assegno mediante la procedura di check truncation.
Nello specifico, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime Controparte_2 cure afferma la responsabilità di essa banca emittente l'assegno circolare per aver autorizzato il pagamento della valuta senza chiedere prima alla negoziatrice CP_7 il nominativo del beneficiario che lo aveva portato all'incasso, sostenendo che la banca emittente, in virtù della tipologia di negoziazione dell'assegno circolare mediante la procedura di check truncation, non ha potuto verificare il nominativo dell'intestatario, ma solo il numero, l'importo e la data di emissione.
Infatti, continua l'appellante incidentale, al momento della negoziazione dell'assegno non era ancora entrata in vigore la normativa che prevedeva la trasmissione da parte della banca negoziatrice anche del nominativo dell'intestatario dell'assegno circolare, per cui non si poteva pretendere dalla Banca emittente un ulteriore controllo del titolo consistente nella verifica del nome del beneficiario risultante dall'assegno. Altrimenti, la verifica, tramite operatore, della corrispondenza anche del nominativo del beneficiario avrebbe significato, di fatto, bloccare la normale operatività della procedura di check truncation e la stessa ratio di operatività di tale procedura (snellezza nei pagamenti da parte degli operatori bancari). Ne discende, conclude , che nessun profilo di responsabilità può Parte_3 riconoscersi in capo ad essa banca emittente.
3.1.1 Il motivo di gravame così articolato non è meritevole di accoglimento e l'appello incidentale va pertanto rigettato.
È pacifico che l'assegno circolare è stato negoziato mediante la procedura di check truncation che consente alla banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla banca trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa banca trattaria ed emittente (cfr.
Decreto MEF, 3 ottobre 2014, n. 205; Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016
e Circolare ABI Serie tecnica n. 5 del 22 marzo 2016).
La banca emittente, dunque, paga l'importo del titolo senza aver avuto la disponibilità materiale dello stesso (come avviene, invece, nel caso di procedura in “stanza di compensazione”), ma solo sulla base di tale flusso di dati.
L'adozione della procedura semplificata in questione agevola il processo di negoziazione, essendo finalizzata a soddisfare essenzialmente un'esigenza di economicità degli intermediari ma comporta, inevitabilmente, il rischio della mancata piena percezione delle difformità dei titoli negoziati rispetto agli originali.
Tuttavia, l'utilizzo di tale procedura non può incidere in alcun modo sugli obblighi di diligenza posti a carico dell'operatore bancario, sia essa banca negoziatrice o banca emittente, nello svolgimento di tale servizio.
Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 43 della Legge Assegni secondo comma, colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, intendendosi per “colui che paga” sia la banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia monetizzato in favore di costui, sia la banca emittente.
A questo punto giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale la diligenza della banca emittente o trattaria e di quella negoziatrice nel controllare la genuinità di un assegno deve essere valutata ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c., dovendo, quindi, essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere.
In particolare la Cassazione a Sezioni Unite ha fornito importanti puntualizzazioni in merito all'interpretazione dell'art. 43, co. 2, l. ass. (applicabile anche in tema di assegno circolare, ex art. 86 l. ass.), e ai suoi rapporti con la disciplina di diritto comune, contenuta nel combinato disposto degli artt. 1176, 1189 e 1992 c.c. ed ha affermato che la banca negoziatrice dell'assegno (bancario, di traenza o circolare) munito di clausola d'intrasferibilità, chiamata a rispondere del danno cagionato dal pagamento effettuato a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. (Cass. Sez. Un. 21/05/2018 n. 12477). A sostegno di tale conclusione, è stata richiamata la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza riguardante la responsabilità della banca, ne aveva escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi invece un'ipotesi di responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass, Sez. Un. 26/06/2007, n.14712).
Nel ribadire tale principio, la pronuncia della Suprema Corte ne ha evidenziato l'incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie di illecito extracontrattuale ed ha precisato che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
Tali principi valgono anche per la procedura di negoziazione dell'assegno mediante check truncation e si applicano anche alla banca emittente, atteso che il richiedente l'assegno circolare può invocare la violazione degli obblighi nascenti dal contratto tra l'emittente e il richiedente poiché il rapporto con la banca non si esaurisce con l'emissione del titolo ma si perpetua con la successiva fase dell'adempimento.
In conclusione, applicando i già indicati principi, sulla banca emittente e sulla banca negoziatrice grava l'onere di provare di essere esente da colpa per avere adottato, nel caso si tratti di richiesta del pagamento dell'assegno tramite la speciale procedura del check truncation, le cautele idonee alla prevenzione di eventuali falsi.
Ebbene, è provato documentalmente e incontestato tra le parti che l'assegno circolare per cui è causa non fu negoziato in favore dell'intestatario risultante dal titolo in originale, ossia della bensì di tale . Controparte_5 Persona_5 ben avrebbe potuto richiedere a il nominativo del beneficiario Controparte_2 CP_7 dell'assegno portato all'incasso e così facendo si sarebbe accorta immediatamente che il titolo portato all'incasso era in realtà un falso, perché il nominativo del beneficiario da esso risultante ( ) non coincideva con quello scritto sull'originale del titolo emesso Persona_5 da ( . Parte_3 Controparte_5
Invece, rimanendo inerte, la banca emittente ha implicitamente affermato di aver omesso tale verifica documentale, accettando il rischio di pagare a soggetto diverso dal beneficiario.
Quindi, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, ritiene la Corte che essa non ha osservato quella diligenza normale per un operatore del settore, posto che l'acquisizione della identità del nominativo del beneficiario assume un rilievo prioritario nel pagamento di un assegno circolare non trasferibile, né ha fornito la prova che neanche l'esame visivo del titolo avrebbe consentito di percepire la difformità dell'assegno presentato all'incasso rispetto all'originale.
L'appello incidentale deve essere pertanto rigettato.
3.2 Deve procedersi a questo punto all'esame dell'appello proposto dalla Parte_1 che articola complessa censura con la quale si duole della decisione del giudice di
[...] prime cure nella parte in cui ritiene sussistente il concorso di colpa della per Parte_1 aver inviato una foto dell'assegno circolare a venditori estranei, consentendo la diffusione di dati sensibili poi utilizzati per la clonazione dell'assegno da un terzo che ha incassato l'importo in luogo del vero beneficiario.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante sostiene di aver trasmesso la foto dell'assegno circolare, non immediatamente e incautamente, bensì dopo l'acquisizione di una serie di elementi che facevano presumere la sussistenza della merce, la serietà del suo venditore e la veridicità della transazione commerciale. Al riguardo, infatti, espone che “in particolare con email dell'8/11/2016 l'intermediaria ha descritto con Persona_3 dovizia di particolare le quantità, i prezzi di ciascun bene oggetto della predetta operazione commerciale, i tempi di consegna e, in particolare, il metodo di pagamento che nella fattispecie doveva essere anticipato, con l'avvenuta emissione di assegno circolare perché
l'operazione di compravendita doveva avvenire contestualmente ( consegna merce e pagamento) e quindi necessitava la certezza che vi fosse la possibilità di un sicuro incasso.
La broker sostenne che la venditrice, per sua consuetudine, doveva ricevere la copia dell'assegno circolare per poter procedere alla compravendita. La conditio sine qua non della compravendita doveva, quindi, essere l'invio, 4/5 gg prima della consegna della merce, della copia dell'assegno circolare, per dare certezza del pagamento. I rapporti con la broker e la documentazione fornita da quest'ultima, pertanto, sono elementi Persona_3 che hanno indotto nella l'affidamento sulla veridicità della transazione Parte_1 commerciale che si andava a perfezionare” (pag.31 atto di appello).
Sostiene quindi che nessun concorso di colpa può essere ad essa Parte_1 imputato non avendo fornito alcun contributo causale alla consumazione della truffa.
3.2.1 L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'appellante ha ammesso di aver trasmesso la copia digitale a mezzo Whatsapp dell'assegno alla ed ha consentito al suo invio ad una pluralità di soggetti terzi, tra cui CP_3 il broker e la società Per_3 Controparte_5
È indubbio che la circolazione tramite canali digitali dell'assegno circolare ha comportato la diffusione dei codici identificativi in esso contenuti, esponendo il mittente al rischio che gli stessi potessero essere oggetto di acquisizione e clonazione da parte di soggetti terzi che ne posso fare un utilizzo illecito.
L'esposizione a tale rischio non può essere giustificata o ritenuta irrilevante ai fini dell'accertamento e commisurazione dell'apporto causale all'evento dannoso, dall'affermazione secondo cui la condotta della broker e la documentazione Per_3 prodotta da quest'ultima, aveva generato, in capo alla un affidamento Parte_1 sulla veridicità dell'operazione commerciale, descrivendo con dovizia di particolari le quantità, i prezzi di ciascun bene oggetto della predetta operazione commerciale e i tempi di consegna, né dall'assunto che la richiesta di trasmissione di una foto dell'assegno circolare rispondeva ad una prassi commerciale formatasi per dare certezza alla controparte di avere la disponibilità finanziaria del pagamento.
Al contrario, si tratta di una prassi scorretta, nota soprattutto nel contesto delle vendite a distanza, che ha comportato la realizzazione di numerose truffe ai danni degli istituti di credito e dei veri beneficiari dell'assegno.
La , in qualità di operatore professionale nel settore degli affari, aveva l'onere Parte_1 di adottare una diligenza parametrata all'attività svolta ed avrebbe dovuto pertanto adottare le cautele necessarie a prevenire la clonazione dell'assegno, ad esempio oscurando i dati identificativi dell'assegno medesimo.
Nella vicenda in esame, invece, l'appellante è stata negligente, contribuendo colposamente, mediante la sua condotta incauta, alla consumazione della truffa.
Non pare quindi conforme ad una condotta improntata a diligenza qualificata il comportamento tenuto dalla relativo alla gestione dei propri affari. Parte_1 Come già affermato dal giudice di prime cure ha dato un contributo causale decisivo alla consumazione della truffa nel momento in cui ha incautamente trasmesso la copia digitale dell'assegno alla ed ha consentito al suo invio ad una pluralità di soggetti terzi, tra CP_3 cui il broker e la società permettendo la circolazione della Per_3 Controparte_5 immagine e quindi la acquisizione e la clonazione dei codici identificativi del titolo da parte di colui che poi lo ha incassato indebitamente per non essere il legittimato cartolare.
Occorre a questo punto richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo la previsione dell'art.1227, primo comma, c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo (Cass.n.2861/1979;
n.5677/2006).
La Corte di Cassazione nel suo massimo consesso, applicando i predetti principi, ha statuito, in riferimento alla fattispecie della spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, che l'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario costituisce, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile.
Più in particolare, tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario. (Cass.
Sez.Un. 9769/2020).
Ebbene, astraendo dalla fattispecie che ha dato l'occasione alle Sezioni Unite di pronunciarsi e tenendo fermi i principi enunciati in materia di concorso di colpa per incauta esposizione al rischio del danneggiato, occorre dunque chiedersi se, al di là della sua oggettiva idoneità ad innescare la sequenza causale che conduce al pagamento dell'assegno in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la trasmissione tramite foto del titolo possa comportare l'esposizione del mittente al rischio della sottrazione o dello smarrimento e si ponga in contrasto con norme giuridiche o con regole di condotta suggerite dalla comune prudenza.
È indubbio che la circolazione tramite canali digitali dell'assegno circolare ha comportato la diffusione dei codici identificativi in esso contenuti, esponendo il mittente al rischio che gli stessi potessero essere oggetto di acquisizione e clonazione da parte di soggetti terzi che ne posso fare un utilizzo illecito.
L'esposizione a tale rischio non può essere giustificata o ritenuta irrilevante ai fini dell'accertamento e commisurazione dell'apporto causale all'evento dannoso, dall'affermazione secondo cui la condotta della broker e la documentazione Per_3 prodotta da quest'ultima, aveva generato, in capo alla un affidamento Parte_1 sulla veridicità dell'operazione commerciale, descrivendo con dovizia di particolari le quantità, i prezzi di ciascun bene oggetto della predetta operazione commerciale e i tempi di consegna, né dall'assunto che la richiesta di trasmissione di una foto dell'assegno circolare rispondeva ad una prassi commerciale formatasi per dare certezza alla controparte di avere la disponibilità finanziaria del pagamento.
Al contrario, si tratta di una prassi scorretta, nota soprattutto nel contesto delle vendite a distanza, che ha comportato la realizzazione di numerose truffe ai danni degli istituti di credito e dei veri beneficiari dell'assegno.
La , in qualità di operatore professionale nel settore degli affari, aveva l'onere Parte_1 di adottare una diligenza parametrata all'attività svolta ed avrebbe dovuto pertanto adottare le cautele necessarie a prevenire la clonazione dell'assegno, ad esempio oscurando i dati identificativi dell'assegno medesimo.
Nella vicenda in esame, invece, l'appellante è stata negligente, contribuendo colposamente, mediante la sua condotta incauta, alla consumazione della truffa.
Non pare quindi conforme ad una condotta improntata a diligenza qualificata il comportamento tenuto dalla relativo alla gestione dei propri affari. Parte_1
Sussiste pertanto, in relazione alla responsabilità della ex art. 42 comma 2 della CP_4
Legge Assegni, il concorso di colpa della nella causazione del danno, Parte_1 consistente nel pagamento a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.
In ordine alla determinazione quantitativa del contributo causale dell'accertata negligenza dell'odierna appellante e tenuto conto della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, appare condivisibile la quantificazione indicata dal giudice di prime cure nella misura del 50%.
Alla stregua delle considerazioni che precedono vanno rigettati entrambi gli appelli e confermata l'impugnata sentenza.
Vanno compensate per soccombenza reciproca le spese del grado.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
4) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n. 1264/2019 del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 27.6.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa Parte_3 depositata in data 6.11.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
c) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 3.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3137/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1264/2019 del Tribunale di Napoli Nord vertente
TRA
P.Iva: ), con sede legale alla Via San Rocco n. 476 Parte_1 P.IVA_1 in Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
(C.F. elettivamente domiciliata in Napoli in Piazza Giovanni Bovio C.F._1
n. 33 presso lo studio dell'Avv. Fulvio Ricca, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, iscritto all'Albo Controparte_1 delle Banche al n. 5555, società Capogruppo del , iscritto all'Albo Controparte_2 dei Gruppi Bancari, partita IVA N. , iscrizione al Registro delle Imprese di P.IVA_2
Torino e codice fiscale n. ed all'Albo delle Banche al n. 5361, capitale sociale P.IVA_3
€. 9.085.469.851,64 interamente versato, in persona del Dott. nella sua Persona_1 qualità di procuratore, a tanto autorizzato in forza di procura speciale per Notar
[...]
di Milano del 21.03.2019 rep.13795, racc. 42540, registrata all'Agenzia delle Per_2
Entrate di Milano (1° ufficio) il 25marzo 2019 al n. 9869 serie 1T, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47, presso lo studio dell'Avv.Gennaro Iollo (CF: – pec: , dal quale è C.F._2 Email_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute chiedendone il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2016 e chiedevano Parte_1 CP_3 al Tribunale di Napoli Nord di ingiungere a il pagamento della Parte_3 somma di E.26.470,51, deducendo la responsabilità della per aver pagato un CP_4 assegno circolare non trasferibile a persona diversa da quella risultante dal titolo.
I ricorrenti esponevano che
-la e la svolgevano attività di compravendita di materiali in Parte_1 CP_3 vari settori e che la società aveva contatti con la broker di CP_3 Persona_3
Palermo per varie compravendite e transazioni commerciali;
-all'inizio di novembre 2016 aveva proposto la compravendita di bibite da un suo Per_3 venditore nella persona di tale con la società e, in particolare, Persona_4 Controparte_5
l'acquisto di un lotto di bibite;
-di fronte a tale proposta , nella qualità di titolare della , aveva dato Controparte_6 CP_3 il consenso all'operazione alla broker , che a sua volta aveva inviato a mezzo e-mail Per_3 alla la fattura n. 804 del 9/11/2016 per euro 26.470,51 emessa dalla società CP_3
Controparte_5
- con un altro messaggio di posta elettronica la broker sosteneva che il pagamento Per_3 nella fattispecie doveva essere anticipato con l'avvenuta emissione di assegno circolare, perché l'operazione di compravendita doveva avvenire contestualmente (consegna merce e pagamento) e quindi necessitava acquisire certezza dell'incasso e chiedeva quindi la copia dell'assegno circolare per procedere alla compravendita;
-in data 9/11/2016 l'amministratore unico della nella persona di CP_3 CP_6
, aveva inviato alla a mezzo mail la fattura n. 804 del 9/11/2016
[...] Parte_1 emessa dalla società per euro 26.470,51, affinché quest'ultima potesse Controparte_5 richiedere alla sua banca l'emissione dell'assegno circolare di pari importo a favore della perché per accordi tra i due ricorrenti il pagamento lo doveva effettuare la Controparte_5
Parte_1
- in data 11/11/2016 aveva proceduto presso il Banco di Napoli filiale 682 Parte_2 di Marano di Napoli, ove vi era il conto della società a farsi emettere, Parte_1 prelevando la provvista dal conto societario, l'assegno circolare non trasferibile per euro
26.470,51 n.8301628334-12 dell'11/11/2016 intestato alla Controparte_5
-dopo aver ritirato l'assegno circolare dal Banco Napoli aveva inviato a , Controparte_6
a mezzo WhatsApp, una copia dell'assegno circolare non trasferibile per euro 26.470,51 n.
8301628334-12 dell'11/11/2016 emesso dal Banco di Napoli filiale 682 in Marano di Napoli, intestato alla Controparte_5
- a sua volta in data 11/11/2016 della a mezzo e-mail aveva Controparte_6 CP_3 trasmesso a copia del detto assegno circolare non trasferibile Persona_3 chiedendo, nel contempo, la conferma della consegna della merce;
- nonostante la conferma, la consegna della merce non era avvenuta;
si recava presso il Banco di Napoli 5-filiale di Marano di Napoli per versare Parte_2
l'assegno circolare non trasferibile n.8301628334-12 dell'11/11/2016 di euro 26.470,51, in originale, al fine di ottenerne il riaccredito;
- l'operazione di accredito veniva però immediatamente stornata, in quanto l'assegno circolare non trasferibile risultava già incassato con causale: “storno scrittura e descrizione movimento assegno n. 08301628334 versato/cambiato in data 22/11/2016 assegno già estinto presso Ufficio Postale”, da un soggetto diverso dall'intestatario dell'assegno.
Il Tribunale di Napoli Nord con decreto ingiuntivo n.172/2017 ingiungeva a Controparte_2 il pagamento della somma di euro 26.470,51, oltre interessi al tasso legale dal 23/11/2016.
Con atto notificato in data 20.2.2017 proponeva opposizione Parte_4 chiedendo in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Controparte_7
Par
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva della . nel merito
[...] Parte_6 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite.
L'opponente precisava che non aveva mai visionato il titolo estinto essendo la negoziazione avvenuta con il procedimento cd “check truncation” per cui l'unica ad avere la possibilità di verificare visivamente e tattilmente l'assegno era la banca negoziatrice ossia Controparte_7 che poteva così accertare l'esattezza del nominativo del beneficiario.
[...]
Par Eccepiva, inoltre, il concorso di colpa della società e della . ai sensi Parte_1 CP_8 dell'art. 1227 c.c. per aver incautamente trasmesso la fotocopia di un assegno circolare già emesso con la conseguente messa a disposizione di una serie di dati, poi utilizzati in maniera truffaldina ai fini della clonazione dell'assegno.
Si costituivano la e la che formulavano in via Parte_1 CP_3 riconvenzionale domanda di risarcimento per danni da mancato guadagno derivante dal mancato incasso dell'assegno circolare emesso da altra società, la di Controparte_9 euro 30.268,49, con una perdita di guadagno netto dall'11/11/2016 di euro 3.797,98, e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo e precisate le Controparte_7 conclusioni, con sentenza n.1264/2019 depositata in data 7.5.2019 il Tribunale di Napoli
Nord così provvedeva:
a) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal Banco di Napoli s.p.a. contro la
[...]
e integralmente l'opposizione proposta contro la e per l'effetto Parte_1 CP_3 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b ) accoglie parzialmente la azione di responsabilità formulata in sede monitoria dalla
[...]
e per l'effetto condanna il Banco di Napoli s.p.a. al pagamento in favore della Parte_1 della somma di euro 13.235,25 oltre alla rivalutazione secondo gli indici Parte_1
Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati dal 15/11/2016 fino al deposito della presente sentenza ed oltre agli interessi al tasso dell' 1% annuo dal 13/1/2017 fino al soddisfo sulla somma di cui sopra;
c) dichiara la inammissibilità della domanda risarcitoria riconvenzionale proposta dai creditori opposti;
d) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra il Banco di Napoli s.p.a. e la le spese del giudizio di opposizione. Parte_1
Riteneva il giudice di prime cure il difetto di legittimazione attiva della in quanto CP_3 solo la aveva fornito la provvista utile per l'emissione prima e il pagamento Parte_1 dopo dell'assegno circolare, e non esisteva alcun rapporto contrattuale tra il Banco di Napoli
s.p.a. e la;
l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni da mancato CP_3 guadagno formulato in via riconvenzionale dai creditori opposti, perché solo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, poteva proporre domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., mentre all'opposto era preclusa la proposizione di domande ulteriori rispetto a quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione, salvo il caso della "reconventio reconventionis", ex art. 183 c.p.c.; la responsabilità della Banca per aver autorizzato il pagamento della valuta senza aver chiesto preventivamente a il Controparte_7 nominativo del beneficiario che aveva portato l'assegno all'incasso; il concorso di colpa della ai sensi dell'art.1227 comma 1 c.c., affermando, quindi, la responsabilità Parte_1 di quest'ultima e del Banco di Napoli nella produzione dell'evento dannoso nella misura del
50% ciascuno.
Con atto notificato in data 27.6.2019 la proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, sostenendo l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che accoglieva solo parzialmente la domanda proposta, configurando un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Chiedeva dunque “1. riformarsi la sentenza n. 1264/201 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, depositata in data 07.05.2019, r.g.2676/2017, mai notificata, nei confronti della
[...]
2. per l'effetto confermare solo in favore della il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo numero 172/2017, emesso il 5/1/2017 dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, per un importo totale di euro 26.470,51 ovvero condannare Controparte_10 al pagamento integrale del suddetto importo oltre interessi commerciali dall'emissione
[...] dell'assegno circolare datato 11.11.2016; 3. vittoria del doppio grado delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali”.
Si costituiva che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Parte_3 dell'appello ex art.342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale, lamentando l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui affermava la responsabilità dell'Istituto Bancario nell'ambito della negoziazione di assegno circolare avvenuto mediante procedura di check truncation.
Chiedeva “1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) nel merito rigettare l'atto di appello infondato in fatto e in diritto;
3) accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare la sentenza n 1264/19, nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità dell'istituto di credito, al fine di pervenire al definitivo accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
4) condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo dichiarata la contumacia della la quale, benchè CP_3 ritualmente citata, non si costituiva.
2. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art.342 c.p.c sollevata dall'appellata . Controparte_2
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n.27199; 30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un.
20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice di appello in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare
,in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
3. Tanto premesso e passando al merito, appare opportuno ripercorrere brevemente le fasi della vicenda che qui occupa. La e la acquistavano tramite la broker Parte_1 CP_3 Persona_3 un lotto di bibite dalla società Controparte_5
La broker Spataro chiedeva che il pagamento dovesse essere anticipato con l'emissione di assegno circolare, perché l'operazione di compravendita doveva avvenire contestualmente
(consegna merce e pagamento) e quindi necessitava acquisire certezza dell'incasso.
Chiedeva quindi la copia dell'assegno circolare per procedere alla compravendita.
La richiedeva alla sua banca, l'emissione di Parte_1 Parte_3 assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 26.470,51 a favore della CP_5
la cui copia trasmetteva a mezzo email e whatsapp a chiedendo
[...] Persona_3 al contempo la conferma della consegna della merce.
Nonostante la conferma, la merce non veniva consegnata.
Quindi, si recava presso il Banco di Napoli per versare l'assegno circolare Parte_2 non trasferibile, in originale, al fine di ottenerne il riaccredito;
l'operazione di accredito era però immediatamente stornata, in quanto l'assegno circolare non trasferibile risultava già incassato presso da un soggetto diverso dal beneficiario. Controparte_7
3.1 Ciò detto, ragioni di consequenzialità logica impongono di esaminare in via prioritaria l'appello incidentale spiegato da relativo alla responsabilità della Parte_3 banca emittente nell'ambito della negoziazione dell'assegno mediante la procedura di check truncation.
Nello specifico, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime Controparte_2 cure afferma la responsabilità di essa banca emittente l'assegno circolare per aver autorizzato il pagamento della valuta senza chiedere prima alla negoziatrice CP_7 il nominativo del beneficiario che lo aveva portato all'incasso, sostenendo che la banca emittente, in virtù della tipologia di negoziazione dell'assegno circolare mediante la procedura di check truncation, non ha potuto verificare il nominativo dell'intestatario, ma solo il numero, l'importo e la data di emissione.
Infatti, continua l'appellante incidentale, al momento della negoziazione dell'assegno non era ancora entrata in vigore la normativa che prevedeva la trasmissione da parte della banca negoziatrice anche del nominativo dell'intestatario dell'assegno circolare, per cui non si poteva pretendere dalla Banca emittente un ulteriore controllo del titolo consistente nella verifica del nome del beneficiario risultante dall'assegno. Altrimenti, la verifica, tramite operatore, della corrispondenza anche del nominativo del beneficiario avrebbe significato, di fatto, bloccare la normale operatività della procedura di check truncation e la stessa ratio di operatività di tale procedura (snellezza nei pagamenti da parte degli operatori bancari). Ne discende, conclude , che nessun profilo di responsabilità può Parte_3 riconoscersi in capo ad essa banca emittente.
3.1.1 Il motivo di gravame così articolato non è meritevole di accoglimento e l'appello incidentale va pertanto rigettato.
È pacifico che l'assegno circolare è stato negoziato mediante la procedura di check truncation che consente alla banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla banca trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa banca trattaria ed emittente (cfr.
Decreto MEF, 3 ottobre 2014, n. 205; Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016
e Circolare ABI Serie tecnica n. 5 del 22 marzo 2016).
La banca emittente, dunque, paga l'importo del titolo senza aver avuto la disponibilità materiale dello stesso (come avviene, invece, nel caso di procedura in “stanza di compensazione”), ma solo sulla base di tale flusso di dati.
L'adozione della procedura semplificata in questione agevola il processo di negoziazione, essendo finalizzata a soddisfare essenzialmente un'esigenza di economicità degli intermediari ma comporta, inevitabilmente, il rischio della mancata piena percezione delle difformità dei titoli negoziati rispetto agli originali.
Tuttavia, l'utilizzo di tale procedura non può incidere in alcun modo sugli obblighi di diligenza posti a carico dell'operatore bancario, sia essa banca negoziatrice o banca emittente, nello svolgimento di tale servizio.
Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 43 della Legge Assegni secondo comma, colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, intendendosi per “colui che paga” sia la banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia monetizzato in favore di costui, sia la banca emittente.
A questo punto giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale la diligenza della banca emittente o trattaria e di quella negoziatrice nel controllare la genuinità di un assegno deve essere valutata ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c., dovendo, quindi, essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere.
In particolare la Cassazione a Sezioni Unite ha fornito importanti puntualizzazioni in merito all'interpretazione dell'art. 43, co. 2, l. ass. (applicabile anche in tema di assegno circolare, ex art. 86 l. ass.), e ai suoi rapporti con la disciplina di diritto comune, contenuta nel combinato disposto degli artt. 1176, 1189 e 1992 c.c. ed ha affermato che la banca negoziatrice dell'assegno (bancario, di traenza o circolare) munito di clausola d'intrasferibilità, chiamata a rispondere del danno cagionato dal pagamento effettuato a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. (Cass. Sez. Un. 21/05/2018 n. 12477). A sostegno di tale conclusione, è stata richiamata la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza riguardante la responsabilità della banca, ne aveva escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi invece un'ipotesi di responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass, Sez. Un. 26/06/2007, n.14712).
Nel ribadire tale principio, la pronuncia della Suprema Corte ne ha evidenziato l'incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie di illecito extracontrattuale ed ha precisato che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
Tali principi valgono anche per la procedura di negoziazione dell'assegno mediante check truncation e si applicano anche alla banca emittente, atteso che il richiedente l'assegno circolare può invocare la violazione degli obblighi nascenti dal contratto tra l'emittente e il richiedente poiché il rapporto con la banca non si esaurisce con l'emissione del titolo ma si perpetua con la successiva fase dell'adempimento.
In conclusione, applicando i già indicati principi, sulla banca emittente e sulla banca negoziatrice grava l'onere di provare di essere esente da colpa per avere adottato, nel caso si tratti di richiesta del pagamento dell'assegno tramite la speciale procedura del check truncation, le cautele idonee alla prevenzione di eventuali falsi.
Ebbene, è provato documentalmente e incontestato tra le parti che l'assegno circolare per cui è causa non fu negoziato in favore dell'intestatario risultante dal titolo in originale, ossia della bensì di tale . Controparte_5 Persona_5 ben avrebbe potuto richiedere a il nominativo del beneficiario Controparte_2 CP_7 dell'assegno portato all'incasso e così facendo si sarebbe accorta immediatamente che il titolo portato all'incasso era in realtà un falso, perché il nominativo del beneficiario da esso risultante ( ) non coincideva con quello scritto sull'originale del titolo emesso Persona_5 da ( . Parte_3 Controparte_5
Invece, rimanendo inerte, la banca emittente ha implicitamente affermato di aver omesso tale verifica documentale, accettando il rischio di pagare a soggetto diverso dal beneficiario.
Quindi, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, ritiene la Corte che essa non ha osservato quella diligenza normale per un operatore del settore, posto che l'acquisizione della identità del nominativo del beneficiario assume un rilievo prioritario nel pagamento di un assegno circolare non trasferibile, né ha fornito la prova che neanche l'esame visivo del titolo avrebbe consentito di percepire la difformità dell'assegno presentato all'incasso rispetto all'originale.
L'appello incidentale deve essere pertanto rigettato.
3.2 Deve procedersi a questo punto all'esame dell'appello proposto dalla Parte_1 che articola complessa censura con la quale si duole della decisione del giudice di
[...] prime cure nella parte in cui ritiene sussistente il concorso di colpa della per Parte_1 aver inviato una foto dell'assegno circolare a venditori estranei, consentendo la diffusione di dati sensibili poi utilizzati per la clonazione dell'assegno da un terzo che ha incassato l'importo in luogo del vero beneficiario.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante sostiene di aver trasmesso la foto dell'assegno circolare, non immediatamente e incautamente, bensì dopo l'acquisizione di una serie di elementi che facevano presumere la sussistenza della merce, la serietà del suo venditore e la veridicità della transazione commerciale. Al riguardo, infatti, espone che “in particolare con email dell'8/11/2016 l'intermediaria ha descritto con Persona_3 dovizia di particolare le quantità, i prezzi di ciascun bene oggetto della predetta operazione commerciale, i tempi di consegna e, in particolare, il metodo di pagamento che nella fattispecie doveva essere anticipato, con l'avvenuta emissione di assegno circolare perché
l'operazione di compravendita doveva avvenire contestualmente ( consegna merce e pagamento) e quindi necessitava la certezza che vi fosse la possibilità di un sicuro incasso.
La broker sostenne che la venditrice, per sua consuetudine, doveva ricevere la copia dell'assegno circolare per poter procedere alla compravendita. La conditio sine qua non della compravendita doveva, quindi, essere l'invio, 4/5 gg prima della consegna della merce, della copia dell'assegno circolare, per dare certezza del pagamento. I rapporti con la broker e la documentazione fornita da quest'ultima, pertanto, sono elementi Persona_3 che hanno indotto nella l'affidamento sulla veridicità della transazione Parte_1 commerciale che si andava a perfezionare” (pag.31 atto di appello).
Sostiene quindi che nessun concorso di colpa può essere ad essa Parte_1 imputato non avendo fornito alcun contributo causale alla consumazione della truffa.
3.2.1 L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'appellante ha ammesso di aver trasmesso la copia digitale a mezzo Whatsapp dell'assegno alla ed ha consentito al suo invio ad una pluralità di soggetti terzi, tra cui CP_3 il broker e la società Per_3 Controparte_5
È indubbio che la circolazione tramite canali digitali dell'assegno circolare ha comportato la diffusione dei codici identificativi in esso contenuti, esponendo il mittente al rischio che gli stessi potessero essere oggetto di acquisizione e clonazione da parte di soggetti terzi che ne posso fare un utilizzo illecito.
L'esposizione a tale rischio non può essere giustificata o ritenuta irrilevante ai fini dell'accertamento e commisurazione dell'apporto causale all'evento dannoso, dall'affermazione secondo cui la condotta della broker e la documentazione Per_3 prodotta da quest'ultima, aveva generato, in capo alla un affidamento Parte_1 sulla veridicità dell'operazione commerciale, descrivendo con dovizia di particolari le quantità, i prezzi di ciascun bene oggetto della predetta operazione commerciale e i tempi di consegna, né dall'assunto che la richiesta di trasmissione di una foto dell'assegno circolare rispondeva ad una prassi commerciale formatasi per dare certezza alla controparte di avere la disponibilità finanziaria del pagamento.
Al contrario, si tratta di una prassi scorretta, nota soprattutto nel contesto delle vendite a distanza, che ha comportato la realizzazione di numerose truffe ai danni degli istituti di credito e dei veri beneficiari dell'assegno.
La , in qualità di operatore professionale nel settore degli affari, aveva l'onere Parte_1 di adottare una diligenza parametrata all'attività svolta ed avrebbe dovuto pertanto adottare le cautele necessarie a prevenire la clonazione dell'assegno, ad esempio oscurando i dati identificativi dell'assegno medesimo.
Nella vicenda in esame, invece, l'appellante è stata negligente, contribuendo colposamente, mediante la sua condotta incauta, alla consumazione della truffa.
Non pare quindi conforme ad una condotta improntata a diligenza qualificata il comportamento tenuto dalla relativo alla gestione dei propri affari. Parte_1 Come già affermato dal giudice di prime cure ha dato un contributo causale decisivo alla consumazione della truffa nel momento in cui ha incautamente trasmesso la copia digitale dell'assegno alla ed ha consentito al suo invio ad una pluralità di soggetti terzi, tra CP_3 cui il broker e la società permettendo la circolazione della Per_3 Controparte_5 immagine e quindi la acquisizione e la clonazione dei codici identificativi del titolo da parte di colui che poi lo ha incassato indebitamente per non essere il legittimato cartolare.
Occorre a questo punto richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo la previsione dell'art.1227, primo comma, c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo (Cass.n.2861/1979;
n.5677/2006).
La Corte di Cassazione nel suo massimo consesso, applicando i predetti principi, ha statuito, in riferimento alla fattispecie della spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, che l'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario costituisce, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile.
Più in particolare, tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario. (Cass.
Sez.Un. 9769/2020).
Ebbene, astraendo dalla fattispecie che ha dato l'occasione alle Sezioni Unite di pronunciarsi e tenendo fermi i principi enunciati in materia di concorso di colpa per incauta esposizione al rischio del danneggiato, occorre dunque chiedersi se, al di là della sua oggettiva idoneità ad innescare la sequenza causale che conduce al pagamento dell'assegno in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la trasmissione tramite foto del titolo possa comportare l'esposizione del mittente al rischio della sottrazione o dello smarrimento e si ponga in contrasto con norme giuridiche o con regole di condotta suggerite dalla comune prudenza.
È indubbio che la circolazione tramite canali digitali dell'assegno circolare ha comportato la diffusione dei codici identificativi in esso contenuti, esponendo il mittente al rischio che gli stessi potessero essere oggetto di acquisizione e clonazione da parte di soggetti terzi che ne posso fare un utilizzo illecito.
L'esposizione a tale rischio non può essere giustificata o ritenuta irrilevante ai fini dell'accertamento e commisurazione dell'apporto causale all'evento dannoso, dall'affermazione secondo cui la condotta della broker e la documentazione Per_3 prodotta da quest'ultima, aveva generato, in capo alla un affidamento Parte_1 sulla veridicità dell'operazione commerciale, descrivendo con dovizia di particolari le quantità, i prezzi di ciascun bene oggetto della predetta operazione commerciale e i tempi di consegna, né dall'assunto che la richiesta di trasmissione di una foto dell'assegno circolare rispondeva ad una prassi commerciale formatasi per dare certezza alla controparte di avere la disponibilità finanziaria del pagamento.
Al contrario, si tratta di una prassi scorretta, nota soprattutto nel contesto delle vendite a distanza, che ha comportato la realizzazione di numerose truffe ai danni degli istituti di credito e dei veri beneficiari dell'assegno.
La , in qualità di operatore professionale nel settore degli affari, aveva l'onere Parte_1 di adottare una diligenza parametrata all'attività svolta ed avrebbe dovuto pertanto adottare le cautele necessarie a prevenire la clonazione dell'assegno, ad esempio oscurando i dati identificativi dell'assegno medesimo.
Nella vicenda in esame, invece, l'appellante è stata negligente, contribuendo colposamente, mediante la sua condotta incauta, alla consumazione della truffa.
Non pare quindi conforme ad una condotta improntata a diligenza qualificata il comportamento tenuto dalla relativo alla gestione dei propri affari. Parte_1
Sussiste pertanto, in relazione alla responsabilità della ex art. 42 comma 2 della CP_4
Legge Assegni, il concorso di colpa della nella causazione del danno, Parte_1 consistente nel pagamento a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.
In ordine alla determinazione quantitativa del contributo causale dell'accertata negligenza dell'odierna appellante e tenuto conto della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, appare condivisibile la quantificazione indicata dal giudice di prime cure nella misura del 50%.
Alla stregua delle considerazioni che precedono vanno rigettati entrambi gli appelli e confermata l'impugnata sentenza.
Vanno compensate per soccombenza reciproca le spese del grado.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
4) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n. 1264/2019 del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 27.6.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa Parte_3 depositata in data 6.11.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
c) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 3.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio