Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere in esito alla scadenza, alla data del 13 febbraio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 163/2024 r.g. vertente tra:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dal domiciliatario avv. C.F._1
Giuseppe Trischitta ……………………………………………………APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
M. Cammaroto……………………………………………………………….……… APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto. Impugnazione della sentenza n.
1809/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023 dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Messina.
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2024 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza rubricata in epigrafe cui era stata dichiarata la nullità del precetto a lei notificato dall' in data 9 febbraio 2017 per CP_2
l'importo di € 2755,25 e per l'effetto veniva dichiarata la dovutezza del pagamento da parte della della minor somma di € 1377,63, con Parte_1
condanna dell' al pagamento di un quarto delle spese di lite e CP_2
compensazione della quota residua.
si doleva, con l'atto di impugnazione del fatto che le spese Parte_1
giudiziali non le fossero state liquidate integralmente adducendo le seguenti ragioni:
-l'atto di opposizione a precetto di essa opponente era limitato all'importo eccedente € 1377,63 posto che, in assenza di condanna in solido da parte della Suprema Corte di Cassazione, la somma precettata avrebbe dovuto essere ripartita in eguale misura (50% ciascuno) fra le 2 eredi della Per_1
ai sensi dell'art. 97 comma 2 c.p.c., evidenziando come al momento del
[...]
pronunciamento di legittimità essa opponente non era ancora erede della
[...]
-conseguentemente il giudice di primo grado aveva integralmente accolto i motivi di opposizione e non avrebbe dovuto, pertanto, disporre la compensazione dei tre quarti, peraltro in assenza di gravi ed eccezionali motivi, neppure esplicitati;
Pag. 2 di 6 - nessun conto il primo giudice aveva tenuto del rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dall' ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_2
Rivendicava, pertanto, in favore delle spese integralmente per entrambi i gradi di lite.
L' si costituiva opponendosi ai motivi di appello, spese vinte. CP_2
All'udienza odierna, svoltasi in modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con separato dispositivo preso sulle conclusioni del solo appellante e pubblicato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con l'atto di opposizione promossa in primo grado , nella Parte_1
qualità di figlia e erede di (unitamente alla madre allora Persona_2
vivente) opponeva l'atto di precetto notificatole dall' per l'importo di € CP_2
2755,25, quale somma liquidata dalla Corte di Cassazione a suo carico e a carico della di lei madre, parimenti erede, Persona_1
Evidenziava in proposito che la somma precettata fosse, in assenza del vincolo della solidarietà, il doppio di quella che l' avrebbe potuto CP_2
conseguire dalla sola pari a € 1377,63 (2755,25: 2 = Parte_1
1377,63) in ossequio alla previsione di quel l'art. 97 comma 2 c.p.c. (“Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si
Pag. 3 di 6 fa per quote uguali”). Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto.
Il giudice di primo grado accoglieva il motivo di opposizione dichiarando la nullità dell'atto di precetto è ritenendo dovuta, da parte della , la Parte_1
minor somma di € 1377,63.
In particolare a fronte dell'argomentazione dell' che giustificava CP_2
l'intimazione per l'intero ritenendo che il pagamento dell'ulteriore importo di
€ 1377,63 fosse comunque dovuto dalla a seguito del decesso Parte_1
della madre in data antecedente alla notifica del precetto, il giudice di prime cure evidenziava come il titolo esecutivo fosse stato notificato alla esclusivamente quale erede del padre e non della madre, e che Parte_1
non sussistesse prova, al momento del rilascio del titolo esecutivo, dell'avvenuta accettazione dell'eredità della madre da parte della
, prova che interveniva successivamente all'emanazione del titolo Parte_1
e che, pertanto, non poteva valere a conferire retroattivamente efficacia del titolo esecutivo.
Dunque ha ragione di sostenere l'odierna appellante che il ricorso in opposizione fosse stato accolto integralmente, dal momento che nello stesso la aveva esplicitamente ammesso di essere debitrice del solo Parte_1
importo di € 1377,63. Aveva il primo giudice trascurato di considerare, altresì, che l'accoglimento dell'opposizione aveva altresì, determinato, implicitamente, il rigetto della richiesta di condanna risarcitoria formulata dall' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Sulla scorta del principio di soccombenza CP_2
le spese di lite avrebbero dovuto, conseguentemente, essere poste a carico
Pag. 4 di 6 dell' che aveva azionato il precetto per una somma che Controparte_3
solo nella quota di metà era esigibile, al tempo, dalla . Parte_1
E poiché quest'ultima nell'atto di opposizione mai aveva contestato di dovere il minore importo di € 1377,63, la responsabilità dell'odierno giudizio è integralmente da imputarsi all' . Controparte_3
L' nella propria memoria di costituzione fa presente che ove la somma CP_2
oggetto di decreto ingiuntivo non sia dovuta per l'intero il titolo rimane valido per la parte di somma ancora dovuta, trascurando tuttavia di considerare che il giudice di primo grado ha annullato integralmente il titolo disponendo la condanna della parte oggi appellante al pagamento della quota ancora dovuta, quota mai contestata dalla parte debitrice. Né l'istituto ha provveduto a impugnare la sentenza in relazione all'intervenuto annullamento integrale del titolo.
Ritiene questa Corte, in conclusione, che le spese vadano, in virtù del principio di integrale soccombenza, poste in toto a carico dell' sia per il CP_2
primo grado di lite che per il presente, liquidandole come da dispositivo che segue. Deve, tuttavia, evidenziarsi che in punto di spese odierna pronunzia si sostituisce integralmente a quella di primo grado e, pertanto, ritiene questa Corte congrua l'applicazione della riduzione degli onorari medi in ragione del 50%, tenuto conto della semplicità della questione controversa.
Con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. G. Trischitta.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 1809/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023 dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Messina, nei confronti dell' così provvede: CP_2
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l' al pagamento CP_2
integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado in € 1315,00 e, per il presente grado, in € 1457,5 oltre Iva, cpa e spese generali, da rifondersi in favore dell'appellante, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Trischitta.
Così deciso in esito alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025
il Presidente est.
(dr. B. Catarsini)
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