Ordinanza cautelare 27 giugno 2014
Sentenza 16 gennaio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 16/01/2018, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/01/2018
N. 00044/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RI ET, EL SA di ET RI & C., CA CI, MA BU, Toro di BU MA e RD UC S.n.c., FE TT, LE CI, MA EL AN, AN GE, CO EL TT, UC RD, AN ES, AN IC, BE BA, TI CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Piero Narese, con domicilio eletto presso il suo studio in ZE, via dell'Oriuolo 20;
contro
Comune di ZE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea SAsoni, Debora Pacini, con domicilio eletto presso l’Uff. Legale Comune Di ZE in ZE, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Provincie di Fi,Pt,Po, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ZE, domiciliata in ZE, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
Ataf S.p.A., Ataf Gestioni S.r.l., AN SO, EL CA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 2014/DD/02459 in data 24.03.2014, successivamente conosciuta, della Direzione Attività Economiche, Servizio Commercio Aree Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi, avente ad oggetto: “Atto ricognitorio della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale 2013 – 01293 dell’11.02.2013 in relazione ai principi introdotti dall’intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 – Conferma – Motivazioni”;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/G/00086 del 28.03.2014, recante “modifiche dell’area pedonale di Piazza SA Lorenza e via limitrofe”, mai comunicata ai ricorrenti;
- della determinazione dirigenziale 2014/M/02451 del 01.04.2014 Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Posizione Organizzativa (P.O.) Z.T.L., Aree Pedonali e Autorizzazioni, recante “Variazione disciplina delle aree pedonali di piazza SA OR, via Canto dei Nelli, via del Gomitolo d’oro, via Borgo alla noce, piazza del Mercato Centrale (porzione), inversione sensi di marcia via Melarancio e Giglio”, mai comunicata ai ricorrenti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti.
- e, a seguito dei motivi aggiunti depositati il 20 novembre 2014:
del provvedimento dirigenziale n.2014/DD05162 del Comune di ZE Direzione Attività Economiche, Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi, avente ad oggetto "Modifica dell'assetto dell'area mercatale dei Raggruppamenti turistici di SA Lo renzo e di Piazza degli Aldobrandini. Definitivo trasferimento degli operatori commerciali su area pubblica in Piazza del Mercato Centrale, in Via Panicale e in Via SAt'Antonino, Assegnazione nuove collocazioni. ELibera del Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2011" del 7.7.2014, successivamente conosciuto;
della planimetria e degli allegati al provvedimento di cui sopra;
- della ELiberazione della Giunta Comunale di ZE n. 2014/G/00088 del 28.3.2014, conosciuta in quanta richiamata nel provvedimento dirigenziale di cui sopra, avente ad oggetto "Area Coordina- menta Sviluppo Urbano. Miglioramento e implementazione dei servizi di Piazza del Mercato Centrale nell 'ambito della generale revisione del Piano del commercia su area pubblica. Approvazione della pianta di sistemazione di Piazza del Mercato Centrale e indirizzi agli ujjici. Confer- ma degli indirizzi";
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti.
- e a seguito dei motivi aggunti depositati in data 2 marzo 2015:
del Provvedimento dirigenziale n.2014/DD012747 del Comune di ZE Direzione Attività Economiche, e Turismo, avente ad oggetto "trasferimento operatori dei raggruppamenti turistici di SA OR e di Piazza Madonna degli Aldobrandini- prescrizioni per l' attuazione di quanto disposto con delibera di Giunta Comunale n.2014/G/00413 del 2.12.2014" 18.12.2014, e della allegata planimetria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, tra i quali la ELiberazione della Giunta Comunale n.2014/G/00413 avente ad oggetto "Raggruppamento turistico di SA OR- Nuova collocazione temporanea di parte degli operatori" del 2.12.2014, successivamente conosciuta e della allegata planimetria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di ZE e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali in Persona del Ministro Pro Tempore e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Provincie di Fi,Pt,Po;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2018 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 22 dicembre 2011, si stabiliva di modificare l'area del mercato destinata al raggruppamento turistico di SA OR, p.za Madonna degli Aldobrandini, limitatamente all'area di mercato circoscritta alla zona di p.za SA OR, Canto de’ Nelli e piazza Madonna degli Aldobrandini, individuando in via preferenziale, quale aree mercatali ove realizzare il trasferimento, entro il 15 aprile 2012, la piazza del Mercato Centrale e, in seconda istanza, la piazza Annigoni, nonché di stabilire in tre mesi e mezzo, decorrenti dal 1° gennaio 2012, il termine per il trasferimento, ai sensi dell'art. 40, comma 7, della legge reg. Toscana n. 28/2005.
Seguivano tutta una serie di provvedimenti attuativi del trasferimento che erano parzialmente annullati (in particolare, per quello che riguarda la determinazione dirigenziale 11 febbraio 2013 n. 2013/DD/01392 recante l’<<approvazione elenco operatori coinvolti nella riorganizzazione dei raggruppamenti turistici di SA OR e di Piazza Madonna degli Aldobrandini>> e la nota della Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di ZE 1° luglio 2013 n. 13012) dalla Sezione con un gruppo di sentenze tra cui le due 27 gennaio 2014 n. 160 e 4 febbraio 2014 n. 222 (l’ultima delle quali, peraltro non impugnata dall’Amministrazione comunale di ZE e pertanto passata in giudicato).
A seguito dell’annullamento, il Dirigente la Direzione attività economiche, Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi del Comune di ZE provvedeva, con la determinazione 24 marzo 2014 n. 2014/DD/02459, a confermare la graduatoria dei commercianti interessati dal trasferimento già annullata dalla Sezione (determinazione 11 febbraio 2013 n. 2013/DD/01392); parallelamente la Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Provincia di ZE, con la nota 18 marzo 2014 n. 5600 Pos. A.2852-34.34.01/1.3, provvedeva nuovamente a “chiarire” il proprio precedente parere annullato dalla Sezione e a rendere un nuovo parere sulla questione.
Gli atti sopra richiamati erano impugnati, unitamente ad altri atti relativi al nuovo assetto pedonale della piazza (meglio specificati in epigrafe), da un gruppo di commercianti, titolari di concessione di posteggio ed interessati dal trasferimento, con il ricorso R.G. n. 882/2014; a base del ricorso erano poste censure di: 1) difetto assoluto di attribuzione, carenza ovvero straripamento di potere, incompetenza assoluta ovvero incompetenza, violazione artt. 1, 91, 100 e 112 c.p.a., violazione della sentenza T.A.R. Toscana 222/2014; 2) violazione e falsa applicazione art. 1, 3, 7, 10-bis, 21 nonies della l. 241 del 1990, violazione dei principi in materia di atti confermativi, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per violazione del principio di tassatività degli atti amministrativi; 3) violazione della sentenza T.A.R. Toscana 222/2014, violazione art. 70 d.lgs. 59/2010, dell’intesa Stato Regioni del 5 luglio 2012 e dell’art. 34 della l.r. 28/05, eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità, difetto di motivazione, sviamento, illegittimità derivata; 4) violazione delle sentenze T.A.R. Toscana 94, 160, 222 e 619/2014, difetto assoluto di attribuzione, carenza e/o straripamento di potere, incompetenza assoluta, violazione artt. 1, 91, 100 e 112 c.p.a., violazione e falsa applicazione art. 1, 3, 7, 10-bis, 21 nonies della l. 241 del 1990, violazione dei principi in materia di atti confermativi, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per violazione del principio di tassatività degli atti amministrativi e sviamento, violazione art. 10 d.lgs. 42/2014; 5) violazione delle sentenze T.A.R. Toscana 94, 160, 222 e 619/2014, difetto assoluto di attribuzione, incompetenza e/o straripamento di potere, violazione artt. 1, 91, 100 e 112 c.p.a., illegittimità derivata, eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità, difetto di motivazione, sviamento, illegittimità derivata, contraddittorietà, illogicità e vessatorietà manifeste.
Con i motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2014, i ricorrenti impugnavano altresì il provvedimento 7 luglio 2014 n. 2014/DD/05162 del Dirigente la Direzione attività economiche, Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi del Comune di ZE (avente ad oggetto l’assegnazione delle nuove collocazioni dei commercianti trasferiti e l’attuazione del trasferimento) e la deliberazione 28 marzo 2014 n. 2014/G/00088 della Giunta comunale (avente ad oggetto la riapprovazione del progetto di sistemazione della piazza a seguito del nuovo parere reso dalla Soprintendenza con la nota 18 marzo 2014 n. 5600 Pos. A.2852-34.34.01/1.3); a base dei motivi aggiunti erano poste censure di: 1) illegittimità derivata, nullità; 2) illegittimità derivata dalle censure già poste a base del ricorso; 3) illegittimità per violazione degli artt. 34 l.r. 28/05 e 19 Regolamento commercio su area pubblica del Comune di ZE, eccesso di potere per illegittimità manifesta, contraddittorietà intraprovvedimentale, difetto assoluto di istruttoria.
Con la seconda serie di motivi aggiunti depositati in data 2 marzo 2015, i ricorrenti impugnavano altresì la determinazione 18 dicembre 2014 n. 2014/DD/12747 del Dirigente la Direzione attività economiche, Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi del Comune di ZE e la deliberazione 2 dicembre 2014 n. 2014/G/00413 della Giunta comunale (aventi ad oggetto la previsione delle nuove collocazioni dei commercianti trasferiti e le conseguenti prescrizioni gestionali ed il criterio per la formazione della graduatoria delle licenze da trasferire); a base dei motivi aggiunti erano poste censure di: 1) illegittimità derivata; 2) eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e disparità di trattamento.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di ZE, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 27 giugno 2014 n. 330, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, per difetto del requisito del periculum in mora.
A seguito dell’espressa dichiarazione formulata in data 29 dicembre 2012 dai ricorrenti, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso R.G. n. 882/2014 e dei relativi motivi aggiunti; anche in considerazione dell’espressa adesione dell’Amministrazione comunale di ZE, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in ZE nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
LE Cacciari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Saverio Romano |
IL SEGRETARIO