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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giorgio Sensale Consigliere
Dott. Francesco ARo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 8611/2020 pronunciata in data 15/12/2020 e avverso la sentenza definitiva n.416/2022 pronunciata in data 13/1/2022 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Corso, Marina Corso e Mattia Niki Corso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Villaricca alla Via G.B. Vico n. 16 appellante principale – appellata incidentale
E
( ), rappresentata e di fesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Antonio Panico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Giugliano in Campania alla via G. Gigante n. 1 appellante incidentale – appellata principale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/7/2009 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli onde Controparte_1
1 sentir “dichiarare che il cortile dell'estensione di circa 600 mq., con le relative pertinenze ed accessioni, sito sul retro della porzione di fabbricato in Mugnano di Napoli alla via Mugnano
Melito N. 115, identificato in catasto al foglio 1, particelle 656, 581 e 585, appartiene in proprietà esclusiva alla sig. in virtù dei suddetti titoli, ed anche per Parte_1 usucapione;
dichiarare che la convenuta non vanta alcun diritto sui beni costituiti dal cortile in oggetto e sulle relative accessioni e pertinenze, e che, pertanto, va riconosciuto all'attrice il diritto di continuare a mantenere il possesso dell'intero suddetto compendio immobiliare nell'attuale assetto, ordinandosi alla di non molestare tale possesso” Controparte_1 sul presupposto che le particelle nn. 581 e 585, quest'ultima per una parte, del foglio 1 del catasto terreni del Comune di Mugnano di Napoli fossero ricomprese nella vendita avvenuta in suo favore con atto per Notaio del 18.7.1989 avente a oggetto il Per_1 seguente immobile: “casa di abitazione sviluppantesi su piano terra e un primo piano, composta di otto vani ed accessori con annesso cortile di circa metri quadrati seicento;
confinante con proprietà con proprietà , con Via Provinciale Controparte_2 Persona_2
Mugnano – Melito, salvi altri e riportato nel N.C.E.U. di detto Comune, alla particella 1764, fol.1, particelle 656 sub 2 e 3, Via Provinciale Mugnano-Melito n.127, p.T e 1, interno 1 e 2”.
Esponeva, quindi, che era insorta controversia con , Controparte_1 proprietaria dell'adiacente fabbricato acquistato con atto per Notaio del Per_1
2.12.2004, così descritto: “casa di abitazione sita nel Comune di Mugnano di Napoli alla Via
Provinciale Mugnano Melito N. 115, ubicata al piano rialzato, composta da due vani ed accessori e sottostante cantinato, confinante con la detta via, con cortile, vano scale e altre proprietà di , salvi altri e riportata nel catasto fabbricati di detto Comune in Parte_1 ditta foglio 1, particella 210, subalterno 2”, in merito all'estensione del Controparte_2 cortile di 600 mq. acquistato dall'attrice e senza alcun dubbio identificabile con le p.lle nn. 581 e 585, quest'ultima per una parte, come ricavabile dal proprio atto di acquisto e dalle indicazioni ivi contenute della relativa superficie, dei confini e dell'esclusione del solo alloggio, nonché dalla circostanza che, fin dall'acquisto da parte dei coniugi
[...]
e della zonetta di terreno di mq. 717 con atto per Notaio P_ Controparte_3 del 1985, quest'ultima venne accorpata all'area rimanente della p.lla 585 e a Per_1 quella della p.lla 581 e così recintata fino all'epoca di introduzione del giudizio;
precisava, infine, che per solo errore materiale aveva, in data 15.12.2005, presentato una denunzia integrativa di successione del genitore, inserendovi la p.lla Controparte_2
581.
2 Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e Controparte_1 proponendo domanda riconvenzionale diretta a ottenere “la divisione giudiziale della zone di terreno riportata al foglio 1 particella 581, con formazione delle quote ed attribuzione delle medesime alle condividenti;
la rimozione della baracca costruita senza autorizzazione dalla attrice sul muro di confine, del balcone, dei gradini, del contatore dell'acqua e del gas e della servitù di scarico delle acque reflue costituita illegittimamente”.
Nella prima difesa successiva proponeva eccezione riconvenzionale Parte_1 diretta ad accertare la esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 c.c. sui manufatti di cui la convenuta chiedeva la rimozione, esistendo in loco fin dall'acquisto della sua proprietà, ovvero l'usucapione delle suddette servitù trattandosi di opere apparenti ed essendo decorso il ventennio per il relativo acquisto.
Acquisita documentazione varia e ammesse ed espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, in data 15/12/2020, pronunciava la sentenza non definitiva n.8611/2020 con cui rigettava la domanda proposta da Parte_1
“diretta in via principale a far accertare il diritto di proprietà vantato sulle particelle 581 e 584 a suo dire rientranti nel trasferimento avvenuto per atto del notar n. 14576/V Persona_3 del 31.07.1989”, precisando che “La domanda non va qualificata, come tardivamente dedotto dalla attrice nelle comparse conclusionali, quale azione negatoria del diritto di proprietà della convenuta sulle particelle in contestazione, ma quale azione di accertamento del diritto dominicale dalla attrice vantato” e ritenendola infondata sulla scorta delle conclusioni del nominato c.t.u., Ing. , “pervenuto alla conclusione che “il cortile di Persona_4 circa metri quadrati 600 – menzionato negli atti notarili del 1985 e 1989, individui la consistenza della corte annessa alla particella 656 e pertanto non individui e non abbia mai individuato in tutto o in parte le particelle 581 e 585 del folio 1 (cfr. pag. 33 della c.t.u.)”.”.
In merito alla domanda riconvenzionale il Tribunale affermava che in merito al“le domande dirette alla rimozione del manufatto realizzato in lamiera grecata e del balcone costituente una servitù di veduta, il CTU ne ha verificato la esistenza ed il mancato rispetto delle distanze dal confine” e, quindi, le rigettava posto che “Dalle prove orali espletate (c.f.r. dichiarazioni rese dai testi e tuttavia è merso che il balcone e il Tes_1 Testimone_2 manufatto furono realizzati dal padre delle parti in causa, originario proprietario di entrambi i fondi, e persistono da oltre quarant'anni, quindi già prima dell'acquisto delle rispettive proprietà. Quanto alla allocazione dei contatori elettrici e del gas sul muro di confine le prove testimoniali hanno confermato che l'alloggiamento nel vano a sinistra entrando nell'androne
3 dell'edificio fù realizzato dal padre delle parti e si trova lì da oltre quarant'anni. Va quindi accolta la eccezione sollevata da parte attrice circa la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia”, mentre, “Con riferimento alla rimozione dei gradini e della immissione delle acque reflue invece è stato accertato dal CTU che essi sono posti su di una particella ancora in comunione pro indiviso, pertanto occorre prima procedere alla divisione.”.
Infine, statuiva che “della particella 581 va accolta la domanda di scioglimento, atteso che dalla CTU è emerso che la stessa è ancora di proprietà della parti in causa, in virtù della successione ereditaria apertasi con la morte dei genitori. Inoltre le risultanze della CTU sono rafforzate, quale argomento di prova, dalla denuncia di successione effettuata da parte attrice nella quale la zonetta di terreno viene individuata quale bene facente parte della medesima successione. Il giudizio va proseguito al fine di procedere, come da separata ordinanza, alla divisione dei beni, previa verifica della loro non abusività, circostanza che osterebbe altrimenti alla divisione medesima.”.
Quindi, alla successiva udienza cui veniva rinviata la causa con separata ordinanza per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, entrambe le Parti formulavano riserva di appello ex art.340 c.p.c. avverso detta sentenza.
Ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, in data 13/1/2022, pronunciava la sentenza n.416/2022 con cui respingeva la domanda di divisione della particella di terreno n. 581 essendo stato accertata dal c.t.u. l'esistenza su di essa di manufatti abusivi, non sanabili, e non essendo possibile procedere alla divisione della sola parte residua del terreno per la sua esiguità e non commerciabilità e che “Anche la ulteriore domanda di rendiconto non è fondata ed invero, non potendosi procedere alla divisione in considerazione della sanzione di nullità stabilita dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001 relativamente a beni privi di concessione o permesso di costruire, sicuramente non può farsi neppure riferimento alla utilizzabilità dei medesimi e, quindi, al loro valore locativo”.
Avverso entrambe le sentenze proponeva appello , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 21.1.2002, chiedendone la parziale riforma e deducendo a fondamento le seguenti considerazioni:
- l'“esatto l'inquadramento giuridico della fattispecie fatto da questa difesa” nei termini di un'azione di accertamento così che il giudice di prime cure avrebbe dovuto “procedere ad una diversa valutazione del corredo probatorio acquisito al processo”;
- di avere “richiamato, da un lato, il contenuto dell'atto di acquisto della proprietà e le vicende negoziali precedenti e successive allo stesso;
dall'altro lato […] allegato dei fatti
4 comportamentali, mai specificatamente contestati (art. 115 c.p.c.) dalla controparte e provati anche oralmente (vedasi risultanze della prova), a conforto dell'interpretazione da conferire ai contratti di cui si discute (art. 1362 c.c.). Senonchè, come emerge dalla motivazione della sentenza, il Tribunale non ha tenuto in alcun conto né il contenuto dei contratti, né la mancata contestazione specifica dei fatti allegati e delle risultanze processuali”;
- l'erroneo accoglimento della domanda di divisione posto che “La domanda di divisione presuppone che il bene da dividere sia di comproprietà dei condividenti, e tale comproprietà anche in assenza di contrasto tra le parti deve essere dimostrata con il deposito degli atti, delle certificazioni ipocatastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio, oppure da un'equipollente certificazione notarile;
in mancanza tale domanda viene dichiarata inammissibile dal Giudice della divisione”;
- “l'attrice aveva aggiunto alle considerazioni fatte in merito all'interpretazione degli atti che il possesso dei beni uti domini da parte di essa sig.ra avrebbe dovuto Parte_1 comportare anche la declaratoria dell'acquisto della proprietà per usucapione […] Cosicché, sussistendo entrambi i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda in commento”;
- “Sempre in citazione l'attrice aveva dedotto: “Inoltre va riconosciuto all'attrice il diritto di continuare ad esercitare pacificamente l'accesso dal viale comune (particella 210) verso il suddetto cortile e, conseguentemente, verso il capannone e altri comodi di vita, di sua proprietà, da sempre utilizzati in via esclusiva. Di contro va dichiarata illegittima ed infondata la pretesa della convenuta di far chiudere l'attuale varco di accesso dal suddetto viale, ed appropriarsi della porzione di cortile che insiste sulla particella 585”. Nel costituirsi in giudizio la convenuta non ha specificatamente contestato i fatti allegati dall'attrice (2° capoverso di quanto ora riportato), ma si è limitata a sostenere (pag. 7 della comparsa) che “nessun titolo abilita l'attrice ad esercitare l'accesso attraverso il viale comune”.”.
Infine, l'appellante ribadiva che “l'impugnativa della sentenza definitiva riguarda la parte in cui essa riconosce la comunione ereditaria della particella 581 (ora 1971), raccordandosi alla pronuncia contenuta nella sentenza non definitiva, nonché la parte in cui regolamenta le spese di lite, compensandole tra le parti, e ponendo le spese di C.T.U. a carico delle medesime parti nella misura del 50%”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi posti a suo fondamento;
spiegava,
5 quindi, appello incidentale avverso la sentenza non definitiva laddove erano state rigettate le domande riconvenzionali avendo il Tribunale ritenuta fondata l'eccezione di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 c.c. nonostante l'insussistenza dei relativi requisiti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio e riservata la causa in decisione, previa rimessione della causa sul ruolo, avendo il Consigliere relatore, dr.
Fabio Magistro, presentato domanda di astensione, la causa veniva assegnata alla dr.ssa Assunta d'Amore, quale sostituto tabellare, e, quindi, veniva nuovamente riservata in decisione all'esito dell'udienza del 24.10.2024, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. previa riduzione a cinquantacinque giorni del primo termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Quindi, su richiesta dell'appellata ex art.352 c.p.c. nel Controparte_1 precisare le conclusioni, reiterata alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, veniva fissata l'udienza di discussione per il 30 gennaio 2025, al cui esito il Collegio riservava la causa in decisione.
In via preliminare l'eccezione di inammissibilità ex 342 c.p.c. dell'appello principale va rigettata perché infondata. Con ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 e con sentenza n.
27199 del 2017 le S.U. civili hanno affermato il principio di diritto secondo il quale
“l'art. 342, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ebbene, l'atto di gravame, per la gran parte dei motivi, sfugge alla denunciata inammissibilità avendo l'appellante svolto argomentazioni capaci di inficiare la ratio decidendi della pronuncia avversata senza che vi sia la necessità di esporre un progetto alternativo di sentenza siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020, n. 24262).
L'appellante principale, infatti, come si evince dalla gran parte dei motivi di impugnazione e nei limiti di seguito indicati solo per alcuni, indica con sufficiente
6 precisione i motivi di dissenso rispetto alla valutazione della vicenda fatta dal giudice di prime cure, pur implicando evidentemente tale esposizione anche il richiamo delle argomentazioni difensive illustrate nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio.
Cionondimeno l'appello principale appare infondato.
Con il primo motivo , premesso l'“esatto l'inquadramento giuridico della Parte_1 fattispecie fatto da questa difesa” nei termini di un'azione di accertamento, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe dovuto “procedere ad una diversa valutazione del corredo probatorio acquisito al processo”; aggiunge che “Così qualificata la domanda, […] l'azione de qua, regolata dall'art. 949 c.c., consentiva all'attrice – odierna appellante – di fornire la prova, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo di proprietà sul bene di cui aveva il possesso (Cass. 1409/07, 24028/04, 4366/02, ecc.). Di contro sulla convenuta, che rivendicava la comproprietà del bene, gravava il rigoroso onere probatorio (probatio diabolica) richiesto in tema di azione ex art. 948 c.c., mentre l'attrice poteva limitarsi semplicemente ad eccepire “possideo quia possideo” (Cass. 26003/2010, ecc.).”
Occorre opportunamente precisare che il Tribunale ha qualificato la domanda principale nei termini indicati dall'attrice laddove ha così ritenuto: “La domanda non va qualificata, come tardivamente dedotto dalla attrice nelle comparse conclusionali, quale azione negatoria del diritto di proprietà della convenuta sulle particelle in contestazione, ma quale azione di accertamento del diritto dominicale dalla attrice vantato. L'azione di accertamento della proprietà non mira alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di una situazione di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (come emerge dalla CTU espletata pag. 17)” e l'ha poi respinta per infondatezza sulla scorta dell'esame del titolo d'acquisto dell'istante e dei suoi danti causa.
Ciò posto, il motivo non è fondato atteso che, ferma la qualificazione della domanda introdotta in giudizio dall'odierna appellante nei termini di un'azione di accertamento della proprietà, le conseguenze in termini di onere probatorio a carico di chi l'avanza non sono esattamente quelle indicate dall'appellante.
E' stato affermato in passato dalla Suprema Corte che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non ha l'onere della "probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 14.4.2005 n. 7777; Cass.
9.6.2000 n. 7894; Cass.
7 4.12.1997, n. 12300), ma, tale orientamento é ormai superato dalle più recenti e ormai prevalenti pronunce, con le quali si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene (Cass. ord. 5.1.2024
n.371; Cass. ord. 21.11.2023 n. 32264; Cass. ord.
3.8.2022 n. 24050; Cass. n. 1210/2017;
Cass. 22.1.2000 n. 696; Cass. n. 1210/2017). Quest'ultima più rigorosa interpretazione trova del resto conforto pure negli argomenti posti dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 28 marzo 2014 n.7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale con il primo motivo in esame, l'onere probatorio a suo carico è identico a quello del rivendicante ovvero di fornire prove documentali che attestino l'acquisto a titolo originario o, in alternativa, la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo fino a risalire a un acquisto originario (c.d. probatio diabolica). Se il diritto deriva da un acquisto a titolo derivativo (come una compravendita o una successione), deve provare la continuità dei trasferimenti fino a risalire a un titolo originario.
Tuttavia, dovendosene fare applicazione nella fattispecie in esame, va ricordato che il rigore della cosiddetta “probatio diabolica”, la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso a un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino a un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti (Cass. nn. 8394/1990, si vedano, ex multis, Cass. nn. 439/1985,
1873/1985, 4556/1985, 6592/1986; e per i decenni successivi, Cass. nn. 8394/1990,
22598/2010, 19499/2015, 29707/2017, 36335/2023).
L'attenuazione della regola probatoria dovuta alla comunanza del dante causa non costituisce oggetto d'una eccezione in senso stretto, bensì conseguenza della corretta
8 interpretazione della regola “iuris” cui il giudice è tenuto. In altre parole, all'esito del vaglio dei titoli il giudicante, ove accerti una tale comunanza, è tenuto a trarne le debite conseguenze.
Deve, poi, escludersi che nel caso in esame la questione (cioè il fatto che la “probatio diabolica” dovesse reputarsi attenuata dalla comunanza del dante causa) integri un tema nuovo non sottoposto al giudice d'appello il quale, infatti, deve decidere la controversia, sulla base delle emergenze di causa (nella specie costituite dai documenti messi a disposizione da entrambe le parti) (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
7539 del 21/3/2024).
Con il secondo motivo l'appellante principale assume di avere “richiamato, da un lato, il contenuto dell'atto di acquisto della proprietà e le vicende negoziali precedenti e successive allo stesso;
dall'altro lato […] allegato dei fatti comportamentali, mai specificatamente contestati
(art. 115 c.p.c.) dalla controparte e provati anche oralmente (vedasi risultanze della prova), a conforto dell'interpretazione da conferire ai contratti di cui si discute (art. 1362 c.c.). Senonchè, come emerge dalla motivazione della sentenza, il Tribunale non ha tenuto in alcun conto né il contenuto dei contratti, né la mancata contestazione specifica dei fatti allegati e delle risultanze processuali.”
Lamenta, quindi, che il giudice di prime cure ha tenuto conto delle risultanze della prima consulenza tecnica d'ufficio, nonostante la sua lacunosità, e che ha omesso la disamina dell'atto del 1985 con cui i coniugi e Per_1 Controparte_2 Controparte_4 hanno venduto a la loro intera proprietà, fatta eccezione solo Controparte_5 dell'alloggio, poi trasmesso a , nonché di valutare che “sono Controparte_1 stati indicati nell'atto tutti i proprietari degli immobili posti a confine del compendio immobiliare de quo, ivi compreso il venditore per la parte di fabbricato a confine Controparte_2 del menzionato alloggio, cioè ove è sito il muro divisorio. Ed ancor più avrebbe precisato che tra
i detti confinanti è menzionato proprietario della particella 584 posta sul Persona_2 lato destro del viale di accesso (provenendo dalla Via Provinciale), cioè sita oltre le particelle 585
e 581 di cui si discute.”.
Infine, aggiunge l'irrilevanza dell'indicazione nel proprio atto di acquisto solo della particella 656 e non pure delle particelle 585 e 581 tenuto conto che i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo e ai confini indicati nell'atto e fa proprie alcune conclusioni della seconda consulenza tecnica d'ufficio secondo le quali la particella 585 “funge di accesso anche alla particella 656.-
9 Internamente, tali delimitazioni non sono riscontrabili con confini fisici in quanto le tre particelle costituiscono un “unicum” sul quale possono soltanto riscontrarsi i manufatti meglio descritti innanzi” e ” la cella frigorifero, oggetto di divisione, insiste per circa ¾ della sua superficie sulla particella 1971, mentre sconfina per il residuo ¼ circa ad ovest sulla particella
656 […] in evidente contrasto con quanto specificato nella sentenza non definitiva, ove, a pag.
3, si fa riferimento a capannone e zona frigorifero insistenti sulla part. 1971.“.
L'appellante principale, quindi, conclude in tali termini: “Non potendosi revocare in dubbio che, cedendo i coniugi tutti i loro beni, ad eccezione del vecchio Controparte_6 alloggio, a quando l'odierna appellante ha acquistato i medesimi beni con Controparte_5
l'atto del 1989, in essi debbono ritenersi compresi anche i suoli costituiti dalla particella Per_1
581 (ora 1971) e parte della particella 585” ed evidenzia a conforto di detta conclusione che la circostanza non può ritenersi scalfita dall'atto di divisione per notaio del Per_1
2004 con cui nel bene costituente oggetto della assegnazione non risulta compreso il cortile, in quanto questo è indicato come confine, insieme alla via, al vano scala e all'altra proprietà di e, inoltre, non si fa menzione di un accordo Parte_1 specifico per la divisione parziale dell'eredità lasciando “presumere che lo stesso abbia interessato questa nella sua interezza, così escludendo qualsiasi ipotesi dell'esistenza di un ulteriore bene rimasto in comune tra le condividenti”.
Detto complesso motivo non appare fondato avendo il Tribunale operato una corretta disamina del titolo d'acquisto della rivendicante e alle relative ragioni se ne devono aggiungere quelle di seguito esposte.
Come già precisato deve farsi applicazione del principio dell'attenuazione dell'onere probatorio a carico del rivendicante non avendo contestato Controparte_1
l'acquisto da parte del comune dante causa, delle particelle 581 e 585 in Controparte_2 contestazione;
trattasi dell'atto per Notaio del 5 maggio 1970, trascritto a Napoli Per_5 il 26.5.1970 ai nn. 22618/16659, con cui ha acquistato, tra l'altro: a) “- Controparte_2 piccolo alloggio di due vani e cucina al piano rialzato con sottostante cantinato censito nel
Nuovo Catasto Edilizio Urbano a seguito della ricevuta della scheda G n. 0208836 registrata il
17 febbraio 1970 al n. 623. Detto alloggio è entrostante al terreno di mq. 252 […] censito in
Catasto Terreni al foglio 1 n. 585 are 2,52 senza reddito, destinato per la parte non occupata dall'alloggio a cortile;
- zonetta di terreno di metri quadrati ducecentotrè (mq. 203) censita in catasto terreni al foglio 1 n. 581 are 2,03 rd £.46,69, adiacente all'alloggio e cortile
10 sopradescritti e pur essa destinata a cortile, per cui il tutto forma unico corpo fra le coerenze:
[...]
, Viale comune e proprietà Vallefuoco – Iazzetta”. Persona_2 Controparte_7
Le anzidette zone di terreno erano il risultato del frazionamento n. 4026 approvato Cont dall di Napoli in data 11.4.1970 e all'epoca dell'atto erano censiti alla partita n.1327.
Da questo titolo emerge che era divenuto, tra l'altro, proprietario della Controparte_2 particella 585, sulla quale insisteva l'alloggio di due vani e cucina al piano rialzato con sottostante cantinato e con la residua area di 252 mq. destinata a cortile, e della zona di terreno identificata con la particella 581 di 203 mq., che era la residua parte della zona di terreno acquistata con il medesimo atto da e Persona_2 Controparte_7 unitamente all'alloggio di due vani e cucina al piano rialzato con sottostante cantinato.
Invero, della particella 581 furono acquistati 203 mq. da e Persona_2 CP_7 con l'alloggio di due vani e cucina al piano rialzato con sottostante cantinato
[...] accatastato con la scheda G n. 0208837 registrata il 17 febbraio 1970 n. 624, destinati per la parte non occupata dall'alloggio a cortile (unitamente alla adiacente particella 580 anch'essa destinata a cortile), mentre, la residua parte della stessa particella 581, di mq.
203, fu acquistata da in adiacenza alla particella 585 con l'alloggio di Controparte_2 due vani e cucina al piano rialzato con sottostante cantinato accatastato con la scheda G
n. 0208836 registrata il 17 febbraio 1970 n. 623 , destinata per la parte non occupata dall'alloggio a cortile.
Nel 1972 unitamente alla moglie, , acquistò con l'atto Controparte_2 Controparte_4 per Notaio una zona di terreno di mq. 717 sulla quale edificò un fabbricato. A Per_6 seguito del passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricato, in conseguenza dell'accatastamento, l'immobile fu censito nella partita 1764 del foglio 1 con la particella 656 sub 2 e sub 3.
In conclusione dal 1970 fino al 1985 era proprietario: a) della particella Controparte_2
585 sul quale insiste l'alloggio accatastato;
b) della particella 581 di mq. 203; c) del fabbricato, costruito sulla zona di terreno di mq. 717, censito alla partita 1764 del folio 1 con la particella 656 sub 2 e sub 3.
Quello che, invece, è controverso tra le parti è il contenuto dei successivi atti di trasferimento e, segnatamente, dell'atto di vendita del 17.12.1985 con cui P_
unitamente al coniuge , vendette a la “casa di
[...] Controparte_4 Controparte_5 abitazione su di un piano e un primo piano, composta di otto vani ed accessori con tutto
11 l'annesso cortile di circa metri quadrati seicento (escluso soltanto il vecchio alloggio descritto nel precitato atto per AR ); il tutto confinante con proprietà Persona_7 Controparte_2 con proprietà con con Via Provinciale Mugnano Persona_2 Controparte_7
Per_ Melito, con proprietà e o loro aventi causa, salvi altri, e riportato nel Persona_8
N.C.E.U. di Mugnano in ditta e , alla partita 1764, mappale Controparte_2 Controparte_4
656, sub 2 e 3, Via Provinciale Mugnano Melito 127, piani T e 1, interni 1 e 2”.
Successivamente, con atto per Notaio del 18.7.1989, trasferì Per_1 Persona_10 quanto dalla stessa ricevuto in forza del citato atto del 1985 ovvero, in favore di
[...]
e , l'usufrutto con reciproco diritto di accrescimento e, a P_ Controparte_4 [...]
, la nuda proprietà della “casa di abitazione sviluppantesi su piano terra e Parte_1 primo piano, composta di otto vani ed accessori con annesso cortile di circa metri quadrati seicento”.
Ebbene, non vi è alcun dubbio che con i menzionati atti e soprattutto con il secondo, che è poi l'atto di acquisto dell'odierna appellante che agisce in rivendicazione,
l'immobile che forma oggetto dell'atto di trasferimento è indicato inequivocabilmente con i suoi dati catastali e nella sua consistenza all'art.2, dedicato appunto alla descrizione dell'”oggetto”; altro dato di rilievo è determinato dalla indicazione dell'estensione di circa 600 mq. del cortile annesso al fabbricato.
L'appellante principale assume a favore della rivendicata proprietà esclusiva delle p.lle
581 e di parte della 585 essenzialmente l'indicazione dei confinanti dell'immobile acquistato e, segnatamente, di “proprietario della particella 584 posta Persona_2 sul lato destro del viale di accesso (provenendo dalla Via Provinciale), cioè sita oltre le particelle
585 e 581” sminuendo il valore dei dati catastali, mentre, Controparte_1 invoca a fondamento della comproprietà di dette particelle l'estensione del cortile acquistato dalla rivendicante ed espressamente indicato nell'atto di acquisto in 600 mq. che individua solo la consistenza della corte annessa alla particella 656 e non anche delle particelle 581 e 585 di ben maggiore ampiezza complessivamente considerata alla prima.
Il motivo in esame non sfugge alla sanzione della inammissibilità per non avere efficacemente criticato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di rivendicazione. Invero, il Tribunale, dopo avere analizzato i titoli di provenienza indicato dalla rivendicante a fondamento della sua domanda, ha fondato la sua decisione di rigetto sull'argomentazione sostenuta dal c.t.u., Ing. , nei Persona_11
12 seguenti termini: “Il consulente ha effettuato il sopralluogo e nel rielaborare le planimetrie ed analizzando gli atti di causa è pervenuto alla conclusione che “il cortile di circa metri quadrati
600 – menzionato negli atti notarili del 1985 e 1989, individui la consistenza della corte annessa alla particella 656 e pertanto non individui e non abbia mai individuato in tutto o in parte le particelle 581 e 585 del folio 1 (cfr. pag. 33 della c.t.u.)”. Chiamato a chiarimenti alla Per_1 udienza del 20.7.2017 l'ing. ha precisato i dati catastali come segue;
catasto terreni F1, pat. 656 (fabbricato + area) mq 717; catasto terreni F1, part. 1971 avente superficie complessiva di mq 203 (capannone e zona frigorifero); catasto terreni F1 part. 585 (fabbricato + area di cortile) avente superficie complessiva di mq 252. In definitiva il CTU ha chiarito che il cortile di mq 600, oggetto del contendere, menzionato negli atti notarili del 1985 en del 1989 individua la consistenza della corte annessa alla particella 656 e pertanto non individua le particelle 581
e585 del foglio 1. La domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto dominicale su tali particelle va quindi respinta.”.
Se questa è la ratio decidendi della sentenza sul punto, risulta chiaro che con il secondo motivo l'appellante principale nemmeno si confronta con la sentenza impugnata e la censura risulta, pertanto, inammissibile nel momento in cui continua a insistere sui confini indicati negli atti di provenienza, sul carattere non risolutivo dei dati catastali, sulla vera portata dell'atto di divisione del 2004, sulla mancanza di contestazione di alcuni fatti a conforto della interpretazione offerta del proprio titolo di acquisto, sulla incompletezza della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. e, al Persona_11 contrario, sugli importanti accertamenti svolti dal secondo c.t.u., Ing. Persona_4
senza mai considerare gli elementi assunti dal Tribunale a fondamento della sua
[...] decisione.
Invero, circa l'estensione dell'immobile acquistato il c.t.u., Ing. Persona_11 nominato nel primo grado del giudizio, ha accertato che il bene acquistato da Parte_1
, identificato in catasto con la p.lla 656 sub 2 e 3, ha un'estensione complessiva
[...] di 717 mq. mentre il corpo di fabbrica lo occupa per soli 164 mq. lasciando due zone cortilizie: l'una, di forma trapezoidale prospiciente via Mugnano di Melito di 147 mq.
e, l'altra, retrostante il fabbricato e dell'estensione di 406 mq. così che la porzione dell'area non occupata dal fabbricato e destinata a cortile si estende per 553 mq. coincidente con l'estensione di circa 600 mq. indicata nell'atto di acquisto.
Laddove, invece, secondo la tesi dell'appellante principale, l'immobile acquistato avesse compreso anche le p.lle 581 di 203 mq. e 585 di 182 mq. (sottraendo alla
13 originaria consistenza di 252 mq. la porzione edificata di 70 mq.), la superficie complessiva dell'area cortilizia sarebbe stata di 938 mq. dati dalla somma della superficie inedificata della p.lla 656 sub 2 e 3 per 553 mq. o, al più, volendo intendere solo l'area cortilizia retrostante i fabbricati, di 730 mq..
In entrambi i casi ipotizzati appare evidente come l'indicazione nell'atto di acquisto dell'estensione di circa 600 mq. del cortile unitamente all'immobile escluda che possa ricomprendere anche le p.lle 581 e 585.
Ebbene, detta articolata motivazione alla quale si rimanda, non appare efficacemente censurata dall'appellante principale che si limita a richiamare le difese articolate nel primo grado del giudizio senza affatto confrontarsi con le ragioni della decisione che devono, sul punto, ritenersi coperte da giudicato. Invero, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha ritenuto inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado perchè le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (cfr. in questi termini Cass. n. 21824/2019 e, di seguito solo di recente, Cass. 35029/2023).
Le rimanenti argomentazioni appaiono, invece, infondate.
Preliminare ai fini della soluzione della controversia insorta tra le parti è ricordare che al fine dell'esatta individuazione di un fondo oggetto di compravendita, l'elemento principale è dato dai confini indicati nel contratto, avendo i dati catastali valore meramente sussidiario. L'omessa indicazione esplicita dei confini e la mancanza di riferimento a termini lapidei ovvero a caratteristiche od opere del terreno non autorizza però l'interprete ad affidarsi esclusivamente ai dati catastali o all'estensione risultante dalla mappa allegata e richiamata nel contratto, dovendosi indagare se una diversa volontà dei contraenti non risulti aliunde, come quando i contraenti, dichiarando di vendere a corpo e non a misura, possano aver manifestato la volontà di riferirsi a un certo fondo nella delimitazione di fatto esistente in loco (cfr. Cass.
Sentenza n. 615 del 27/01/1981; Cass. Sentenza n. 1310 del 24/02/1984).
Così che nelle vendite immobiliari l'indicazione dei confini ha valore decisivo ai fini dell'identificazione dell'immobile negoziato allorché si risolva nella descrizione dell'intero perimetro, eliminando così ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza di questo, essendo consentito il ricorso, ai fini indicati, ai dati catastali, aventi tra l'altro finalità di natura tributaria, soltanto in via sussidiaria, nel caso di
14 vendite recanti indicazioni inadeguate e imprecise dei confini (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7695 del 13/07/1993; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9857 del 24/04/2007); pertanto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi e i confini del bene (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9896 del 26/04/2010 e Cass. 9215/04).
Ebbene, nella fattispecie in esame, i confini indicati nell'atto di acquisto non appaiono correttamente indicati così da rendere necessario il ricorso ai dati catastali dell'immobile acquistato unitamente alla sua estensione indicata espressamente in 600 mq. circa.
Invero, circa l'estensione dell'immobile acquistato si è già sopra esposto come il bene acquistato da , identificato in catasto con la p.lla 656 sub 2 e 3, ha Parte_1 un'estensione complessiva di 717 mq. mentre il corpo di fabbrica lo occupa per soli 164 mq. lasciando due zone cortilizie: l'una, di forma trapezoidale prospiciente via
Mugnano di Melito di 147 mq. e, l'altra, retrostante il fabbricato e dell'estensione di 406 mq. così che la porzione dell'area non occupata dal fabbricato e destinata a cortile si estende per 553 mq. coincidente con l'estensione di circa 600 mq. indicata nell'atto di acquisto e non identificabile con le particelle rivendicate.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante principale, poi, l'indicazione dei confini non lascia inequivocabilmente intendere che l'acquisto abbia compreso anche le p.lle 581 e 585; invero, detta indicazione non è univocamente riportata nell'atto di vendita da parte dei coniugi in favore di e nel Controparte_6 Controparte_5 successivo atto di ritrasferimento della seconda in favore dei primi e di Parte_1
posto che nel primo i confini sono indicati “con proprietà con
[...] Controparte_2 proprietà , con con Via Provinciale Mugnano Melito, Persona_2 Controparte_7
Per_ con proprietà e o loro aventi causa”, mentre, nel secondo sono Persona_8 indicati “con proprietà con proprietà , con Via Provinciale Controparte_2 Persona_2
Mugnano Melito, salvi altri” e nell'atto di acquisto originario di sono, Controparte_2 ancora, così riportati “ Viale comune e proprietà Persona_2 Controparte_7
”. Persona_12
Ebbene, i confini così diversamente riportati nei tre atti di acquisto non possono assurgere a elemento fondante la domanda di rivendicazione delle p.lle 581 e 585
15 stante la loro equivocità; ed, invero, l'appellante principale si afferma proprietaria di dette particelle essendone stato individuato uno dei confini nella proprietà
[...]
che sarebbe confinante a est con esse, ma, a parte la Controparte_9 considerazione che detto confine non è parimenti riportato nell'atto di acquisto ultimo del 18.7.1989, appare importante osservare che, in ogni caso, il confine di dette particelle a est è rappresentato dal viale comune a , Persona_2 CP_7
e che nell'atto di acquisto originario del 5.5.1970 viene
[...] Controparte_2 riportato come censito in Catasto con le p.lle 538 di are 2,53 e 210 di are 0,56 per una superficie complessiva di 309 mq. ed esteso con andamento rettilineo al centro delle particelle 585, 581 e 580 per poi piegare ad angolo retto con andamento perpendicolare e, poi, con nuovo angolo retto, con andamento rettilineo sulla p.lla 582 fino a raggiungere la p.lla 583 (cfr. in atti).
Avendo, quindi, le parti, nei due ultimi contratti di compravendita, identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, oltre che alla sua estensione, si deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti
(Cass. n. 5045/78; analogamente, v. Cass. n. 91/76).
L'appellante principale lamenta, altresì, che il Tribunale ha dato “rilevanza ad un'erronea denuncia di successione che ha solo effetti fiscali” senza, però, verificare che CP
, in data 2.12.2004, aveva presentato la prima denuncia senza menzionare
[...]
l'immobile in contestazione.
Effettivamente in merito alle due denunce di successione di con la Controparte_2 prima del 2.12.2004, presentata da , non risulta indicata la Controparte_1
p.lla 581, mentre, nella seconda, presentata il 15.12.2005 da , Parte_1 quest'ultima viene indicata;
pur considerata la loro natura di dichiarazioni ai soli fini fiscali, tuttavia, non può omettersi di considerare rilevante quale comportamento delle
Parti anteriore all'introduzione del giudizio quello assunto da con la Parte_1 denuncia integrativa della successione fatta il 15.12.2005, a distanza di un anno dalla avvenuta divisione, che dimostra come la stessa considerasse come appartenente all'asse ereditario, e non come proprio, quanto, con la domanda introduttiva, rivendica
16 a titolo di proprietà esclusiva. Diversamente l'omissione nella originaria dichiarazione offre diverse altre chiavi di lettura.
Parimenti, non può desumersi dall'atto del Notaio del 2.12.2004 di divisione Per_1 dei beni relitti dal de cuius la prova della proprietà esclusiva della p.lla Controparte_2
581 in favore dell'appellante principale per non esservi stata inserita;
invero, va ricordato che ai fini della prova della proprietà in capo al de cuius non è sufficiente un atto di divisione che per il suo carattere dichiarativo (e non costitutivo di diritto) non ha per sè solo forza probante così come non può automaticamente ritenersi che gli eventuali beni che ne siano stati esclusi non appartenessero al de cuius. Peraltro, può sempre ritenersi che le parti del giudizio divisorio abbiano inteso lasciare in comune i beni che non hanno formato oggetto dell'accordo così come dimostrato dalle Parti fino alla azionata domanda di rivendicazione della p.lla 581 che ha indotto la parte convenuta in giudizio a chiederne la divisione al fine di eliminare ogni elemento di incertezza.
Peraltro, evidenzia la Corte che la cennata interpretazione del contratto di acquisto dell'appellante principale appare conforme alla regola secondo cui, in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all'art. 1362 c.c., nel sancire, al comma 1, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta l'elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione e univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete alla adozione di altri - e sussidi ari - canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art. 1362 (Cass., n. 9284 del 2005).
In tal senso, si è inteso, quindi, dare prevalenza al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto di compravendita del 18.7.1989, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, dato che la comune volontà delle parti è emersa in modo certo e immediato dalle espressioni adoperate ed è talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.
La decisione impugnata appare, quindi, correttamente ispirata alle risultanze della consulenza tecnica redatta dall'Ing. , della cui esattezza e logicità non Persona_11 appare esservi motivo di dubitare essendo fondata per le ragioni suesposte su una
17 corretta interpretazione dei titoli di acquisto e, in particolare, dell'atto di acquisto dell'appellante principale del 18.7.1989, mentre, le diverse affermazioni estrapolate dallo stesso dall'appellante principale a conforto della sua tesi difensiva appaiono avulse dal contesto argomentativo in cui sono inserite così da perderne la loro effettiva portata.
Né appare dirimente il richiamo alla seconda consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. svolta per la divisione della p.lla 581 e alla constatazione Persona_13 di assenza di confini della particella 581, che ha assunto la nuova denominazione di particella 1971, e le porzioni di cui alla particella 585 di proprietà dell'appellata,
, e alla particella 656 di proprietà dell'appellante, Controparte_1 Parte_1
, potendo la mancanza di confini deporre nel senso dell'utilizzo indifferenziato
[...] della p.lla 581, ma, al contempo, anche della p.lla 656.
Parimenti la circostanza che il manufatto adibito a cella frigorifera insiste per ¾ sulla particella 1971 (ex 581) e per ¼ ad ovest sulla particella 656 non prova la proprietà esclusiva della p.lla 581 per averla utilizzata il de cuius, per la Controparte_2 costruzione ivi realizzata ben potendo essere il frutto di un'attività di sconfinamento;
né appare emergere alcun evidente contrasto con quanto sopra indicato e riportato nella sentenza definitiva rispetto a quella non definitiva dove vengono riportati i dati catastali delle p.lle 656, 1971 (ex 581) e 585, le relative estensioni e i relativi immobili di ingombro solo per una migliore descrizione resa nel corso dell'udienza del 20.7.2017 in cui il c.t.u., Ing. , venne chiamato a chiarimenti. Persona_11
Per motivi di ordine logico si passa alla disamina del quarto motivo con cui l'appellante principale sostiene la fondatezza della domanda di rivendicazione delle particelle de quibus anche in ragione del possesso dei beni uti domini che avrebbe determinato l'acquisto della proprietà per usucapione;
aggiunge che “La mancata contestazione ex adverso del fatto allegato dall'attrice (art. 115 c.p.c.) e cioè che fin dalla stipula dell'atto del 18.7.89, si era comportata come proprietaria dei beni de quibus, avrebbe dovuto dare luogo quantomeno ad una statuizione di acquisto della proprietà per usucapione. In ogni caso tale possesso esclusivo uti domini risulta confermato dai testi escussi. Cosicché, sussistendo entrambi i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda in commento. E' vero, invece, che il Tribunale ha omesso addirittura l'esame della questione, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
18 Il motivo non appare fondato alla luce della principale considerazione secondo la quale non è stata indicata la data a partire dalla quale abbia cominciato a Parte_1 possedere ai fini invocati le particelle in contestazione;
la mancata indicazione della data a partire dalla quale sarebbe maturato il termine per usucapire è percepibile anche dal capitolo di prova testimoniale n.5) articolato con le note ex art.183, sesto comma, secondo termine, c.p.c. così articolato: “Vero che ha sempre posseduto in Parte_1 via esclusiva la porzione di fabbricato sita in Via Provinciale N.115, Mugnano, composto di piano terra e primo piano, del cortile retrostante e del capannone, e che ha sempre utilizzato in via esclusiva il cancello di accesso”.
Non risulta indicato da quale momento sarebbe iniziato il presunto possesso con la res e per quanto tempo lo stesso si è protratto e con quale frequenza limitandosi a indicare l'avverbio sempre o da sempre piuttosto che a collocare precisamente nel tempo il pur generico riferimento al dedotto possesso.
Il riferimento alla circostanza che ha acquistato con l'atto del Parte_1
18.7.1989 la nuda proprietà della p.lla 656 non è dirimente in senso assolutamente sfavorevole al preteso esercitato possesso dovendosi ricordare che l'usufruttuario, ancorché possessore rispetto ai terzi, è, nel rapporto con il nudo proprietario, mero detentore del bene, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui (Cass. n. 355/2011; Cass. n. 762/1976 per l'affermazione che l'usufruttuario è detentore del bene nell'interesse del nudo proprietario), e ciò in quanto ove su di un immobile coesistano il diritto del nudo proprietario e quello dell'usufruttuario, il possesso che acquista rilievo ai fini dell'usucapione è, in primo luogo, configurabile a favore dell'usufruttuario, il quale può esercitarlo anche a vantaggio del nudo proprietario, ampliandone il godimento anche attraverso la costituzione di servitù attive;
peraltro, se il nudo proprietario ha, di fatto, la disponibilità del bene, possono assumere rilievo anche gli atti di possesso dal medesimo compiuti, l'esercizio dei quali costituisce onere probatorio della parte che lo invochi (Cass. n. 21231/2010 e, da ultimo, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15468 del
03/6/2024).
Di poi, deve, altresì, osservarsi che anche se la Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 4072 del 18/06/1986) ha ritenuto che per l'acquisto del possesso è sufficiente la capacità di
19 intendere e di volere (capacità naturale) della quale può essere dotato in concreto anche il minore di età, tuttavia i criteri per determinare in concreto la sussistenza della capacità naturale rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22776 del 03/12/2004).
Tanto premesso e dovendosi accertare il preteso possesso secondo le indicate linee guida, va osservato che le dichiarazioni testimoniali di , Tes_1 Testimone_2
e sono ampiamente contrastanti per l'utilizzo Testimone_3 Testimone_4 esclusivo dell'immobile in contestazione per il periodo anteriore alla morte del de cuius avvenuta il 10.11.2004. Controparte_2
Per il periodo successivo e fino all'introduzione del presente giudizio (29.7.2009), invece, a parte la mancanza di un periodo utile per l'invocato acquisto della proprietà a titolo originario, vi è da considerare che la successione dell'erede nel possesso, con effetto dall'apertura della successione (art. 1146, primo comma, c.c.) prescinde dal fatto che egli abbia assunto (al momento dell'apertura della successione ovvero dell'accettazione dell'eredità) sui beni ereditari il potere di fatto: la successione è una fictio iuris che opera a prescindere dalla materiale apprensione dei beni, dovendo ricorrere soltanto in capo al de cuius l'esistenza del possesso della res, l'onere della cui prova grava, tuttavia, sull'erede (Cass. 15967/11, Cass. 14760/07). Ciò fa sì che, all'apertura della successione tutti i coeredi dovevano ritenersi possessori dei beni ereditari, a prescindere da chi ne avesse la disponibilità materiale.
D'altro canto, dall'articolo 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione
(e, quindi, ciascun coerede) può servirsi della cosa comune (e può anche apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa) purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso secondo il loro diritto, discende che il potere di fatto da lui esercitato sulla cosa comune, di cui sia il solo a fare uso (mentre gli altri coeredi rimangono inerti), pur avendo le caratteristiche richieste ai fini dell'usucapione, non è sufficiente a consentirgli di usucapire le quote degli altri coeredi. Questo perché si presume che il suo godimento non sia altro che l'espressione del potere attribuito dalla norma anzidetta a ciascun comunista, così come si presume che tale godimento sia tollerato da parte degli altri comunisti (cfr.
Cass. 22444/19, Cass. 966/19, Cass. 10734/18, Cass. 7221/09, secondo cui non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, e
20 che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato nell'interesse anche degli altri coeredi).
Se, quindi, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso, è, tuttavia necessario che egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, estenda tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando egli goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.
Sulla base di tali principi, si è, ad esempio, escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questo, a essere l'unico ad averne la disponibilità (Cass. 9359/21).
Il coerede che invochi l'usucapione in danno degli altri deve, pertanto, dimostrare non soltanto di avere esercitato sui beni comuni un potere di fatto continuato, ma anche di averlo esercitato come se fosse l'unico proprietario del bene e, quindi, in modo tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di esercitare un analogo potere.
Né, come di recente affermato (Cass. 35067/22), tale volontà può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.
Nel caso di specie, quindi, gli elementi di fatto genericamente indicati dall'appellante principale ai fini dell'invocato acquisto per usucapione non appaiono di per sé significativi, quale manifestazione della volontà di possesso uti domini, al fine di rivelare all'esterno – e in maniera univoca – la volontà di estromettere gli altri coeredi da qualsiasi diritto sui beni ereditari.
Con il terzo motivo l'appellante principale si duole della seguente ragione della decisione: “della particella 581 va accolta la domanda di scioglimento, atteso che dalla CTU è emerso che la stessa è ancora di proprietà della parti in causa, in virtù della successione ereditaria apertasi con la morte dei genitori. Inoltre le risultanze della CTU sono rafforzate, quale argomento di prova, dalla denuncia di successione effettuata da parte attrice nella quale la
21 zonetta di terreno viene individuata quale bene facente parte della medesima successione” e assume a sostegno che “La domanda di divisione presuppone che il bene da dividere sia di comproprietà dei condividenti, e tale comproprietà anche in assenza di contrasto tra le parti deve essere dimostrata con il deposito degli atti, delle certificazioni ipocatastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio, oppure da un'equipollente certificazione notarile;
in mancanza tale domanda viene dichiarata inammissibile dal Giudice della divisione. Le cose si complicano quando il condividente, in possesso del bene, neghi tale comproprietà in testa alla parte istante.”.
Il motivo non appare fondato e anzi deve considerarsi assorbito dal rigetto della domanda di rivendicazione da parte di della p.lla 581 di cui Parte_1
ha chiesto la divisione trattandosi di un bene caduto in Controparte_1 successione a seguito della morte del padre, Controparte_2
Deve, altresì, ricordarsi che la Suprema Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del
28/05/2020) ha riconosciuto che, nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà; tuttavia non è a loro carico, neanche in caso di contestazioni, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n. 1309/1966). Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). Sicché non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, come avvenuto nella fattispecie in esame, siccome ridondanti a vantaggio dei condividenti.
Con il quinto motivo l'appellante principale evidenzia che il Tribunale ha omesso di esaminare la seguente domanda “Inoltre va riconosciuto all'attrice il diritto di continuare ad esercitare pacificamente l'accesso dal viale comune (particella 210) verso il suddetto cortile e, conseguentemente, verso il capannone e altri comodi di vita, di sua proprietà, da sempre utilizzati in via esclusiva. Di contro va dichiarata illegittima ed infondata la pretesa della convenuta di far chiudere l'attuale varco di accesso dal suddetto viale, ed appropriarsi della porzione di cortile che insiste sulla particella 585” nonostante “Nel costituirsi in giudizio la convenuta non ha specificatamente contestato i fatti allegati dall'attrice (2° capoverso di quanto
22 ora riportato), ma si è limitata a sostenere (pag. 7 della comparsa) che “nessun titolo abilita
l'attrice ad esercitare l'accesso attraverso il viale comune””.
Sebbene il Tribunale non ha esaminato detta domanda, introdotta fin con l'atto introduttivo del giudizio, se ne deve affermare l'infondatezza in quanto basata unicamente sulla mancata contestazione da parte della convenuta dei fatti posti a fondamento della stessa, tutt'altro che desumibile dagli atti di causa.
In particolare, l'appellante principale sostiene che, essendo stato eccepito da
[...]
che “nessun titolo abilita l'attrice ad esercitare l'accesso attraverso il viale Controparte_1 comune”, non è intervenuta alcuna specifica contestazione del fatto principale posto a fondamento della domanda.
Ma, va ricordato che in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024 e
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).
Sulla scorta di detti principi e della generica pretesa vantata da parte di Parte_1
“di continuare ad esercitare pacificamente l'accesso dal viale comune (particella 210)
[...] verso il suddetto cortile e, conseguentemente, verso il capannone e altri comodi di vita, di sua proprietà, da sempre utilizzati in via esclusiva” senza specificarne il titolo giuridico e il tempo a partire dal quale è stato esercitato il preteso diritto, appare specifica la negazione mossa da di alcun titolo abilitante l'attrice a Controparte_1 esercitare l'accesso attraverso il viale comune.
L'infondatezza di tutti i motivi dell'appello principale assorbe l'ultimo inerente la diversa regolamentazione delle spese di lite.
Passando alla disamina dell'appello incidentale, tempestivamente proposto con comparsa di costituzione depositata in data 13.4.2022, se ne deve affermare anche per esso l'infondatezza.
23 Con un unico motivo si duole del rigetto della domanda Controparte_1 riconvenzionale avanzata in primo grado essendo stata ritenuta fondata l'eccezione di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia;
trattasi delle seguenti domande: “f) accertare e dichiarare illegittima la costruzione da parte dell'attrice sul muro di proprietà della convenuta di una “baracca” con lamiere ed altro, senza alcuna autorizzazione e in violazione ad ogni più elementare norma di legge e ordinare per l'effetto la sua rimozione con condanna della attrice alla eliminazione e conseguente riduzione in pristino. g) accertare e dichiarare illegittima la costruzione del balcone a distanza non regolamentare, con conseguente illegittima servitù di veduta nella proprietà della convenuta con condanna dell'attrice all'abbattimento del balcone o, in alternativa la sua chiusura;
i) accertare e dichiarare illegittima la collocazione da parte dell'attrice sotto l'androne della proprietà della convenuta del contatore della energia elettrica con relativa rottura del muro e costruzione di un vano per l'alloggiamento del misuratore, nonché illegittima l'allocazione in una area sottostante la camera da letto della convenuta del contatore del gas e ordinare per l'effetto la loro rimozione con condanna della attrice alla eliminazione e conseguente riduzione in pristino”.
Il Tribunale ha respinto dette domande avendo ritenuto che “Dalle prove orali espletate
(c.f.r. dichiarazioni rese dai testi e tuttavia è merso che il balcone Tes_1 Testimone_2
e il manufatto furono realizzati dal padre delle parti in causa, originario proprietario di entrambi i fondi, e persistono da oltre quarant'anni, quindi già prima dell'acquisto delle rispettive proprietà. Quanto alla allocazione dei contatori elettrici e del gas sul muro di confine le prove testimoniali hanno confermato che l'alloggiamento nel vano a sinistra entrando nell'androne dell'edificio fù realizzato dal padre delle parti e si trova lì da oltre quarant'anni” e che, quindi, andava “accolta la eccezione sollevata da parte attrice circa la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (c.f.r. Cassazione civile , sez. II , 05/04/2016, n.
6592-La costituzione di una servitù prediale (nella specie, di veduta) per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti (nella specie, l'apertura e le opere di asservimento) destinate al suo esercizio, predisposte dall'unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari)”.
L'appellante incidentale assume l'insussistenza dei requisiti di cui al primo comma dell'art.1062 c.c. e, segnatamente, della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro che va acclarato previa ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi
24 cessano di appartenere al medesimo proprietario, e dell'appartenenza del bene al medesimo proprietario.
La decisione appare doversi confermare, seppure per diversa motivazione, essendosi consolidata la situazione di asservimento per decorso del termine utile a usucapire.
Va opportunamente premesso che la domanda volta a ottenere il rispetto delle distanze legali è un'azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.
Ebbene, non sembra potersi configurare il diritto di a mantenere le Parte_1 opere denunciate per destinazione del padre di famiglia posto che, quand'anche voglia ritenersi esistente il requisito dell'asservimento di un fondo all'altro al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, certamente manca l'ulteriore requisito dell'appartenenza dei due fondi in favore del medesimo proprietario alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi é proprietario esclusivo di uno di essi e solo comproprietario dell'altro, mancando in tal caso il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario richiesto dall'art. 1062 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. n. 33192/2023; Cass. n. 2853/2016; Cass. n. 282/1997;
Cass. n. 196/1995; Cass. n.5145/1982; Cass. n. 1348/1972).
Invero, l'analisi dei titoli di acquisto depositati in giudizio ha acclarato che con l'atto per Notaio del 5.5.1970 acquistò due zonette di terreno, Per_5 Controparte_2 individuate in catasto al foglio 1 con le particelle 581 (are 2,03) e 585 (are 2,52) con la precisazione che su quest'ultima era stato realizzato un piccolo alloggio di due vani e cucina al piano rialzato con sottostante cantinato e che successivamente con l'atto per
Notaio del 11.11.1972 acquistò con la moglie, , la Persona_14 Controparte_4 zonetta di terreno di mq. 717 confinante con le particelle 581 e 585 sul quale costruì un fabbricato articolato su un piano terra e un primo piano.
Tuttavia, va precisato che fin nel primo grado del giudizio (cfr. Parte_1 memoria ex art.186, sesto comma, primo termine, c.p.c. del 2.3.2010) ha eccepito di aver usucapito le denunciate servitù e prima ancora che si fossero costituite per destinazione del padre di famiglia.
25 Ebbene, l'incontestata realizzazione delle opere de quibus da parte del dante causa delle parti per un tempo utile a usucapire e l'evidente apparenza delle opere consente di ritenere infondata l'actio negatoria servitutis esercitata da Controparte_1
.
[...]
Invero, a tale ultimo riguardo, va ricordato che per consolidata giurisprudenza di legittimità non incorre nel vizio di ultra ed extrapetizione il giudice che, anche in grado d'appello, nel rispetto della situazione di fatto dedotta dalle parti, si limiti a dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa, ovvero a sostituire al titolo enunciato un titolo diverso che valga a sorreggere la domanda o la eccezione, adeguandosi all'oggetto sostanziale di esse (cfr. Cass.n. 1071/62, n.2167/62, n.2244/63,
n.851/64, n.1496/64, n.2096 /65, n.135/66, n.75/70, n. 6578/82, n. 5973/85, n. 383/99,
n.12471/2001 e, Cass. 12167/2002 che, nella fattispecie al suo esame, ha ritenuto non potersi “ravvisar [e] vizio di ultra-petizione nell'aver la Corte del merito, lasciando fermi il
"petitum" ed i fatti posti dalla parte a giustificazione della eccezione volta a paralizzare la domanda avversaria, inquadrato il dedotto uso collettivo dell'area cortiva di proprietà dei […] nella "dicatio ad patriam" anzichè nell'uso "ab immemorabili" dall'attuale resistente enunciato sin dalle sue prime difese.”).
In tali termini, quindi, l'appello incidentale va respinto e con esso l'actio negatoria servitutis per l'incontestata esistenza della situazione fattuale da oltre venti anni tale da lasciarne configurare l'acquisto per usucapione, come eccepito da fin Parte_1 nel primo grado del giudizio.
In tali termini, quindi, la sentenza impugnata va confermata seppure, in parte, per diversa motivazione.
Quanto alle spese va ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 e
Cass. 2 luglio 2021 n. 18827).
26 Di poi, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti.
Sulla scorta di detti principi e tenuto conto della proposizione di diverse domande da entrambe le Parti che non hanno trovato alcun fondamento e della difficoltà dell'interpretazione degli atti di provenienza degli immobili in contestazione, si ravvisano le ragioni per la compensazione delle spese di lite del grado.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello principale proposto da e all'appello incidentale Parte_1 proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_1 non definitiva n. 8611/2020 pronunciata in data 15.12.2020 e definitiva n.416/2022 pronunciata in data 13.1.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa le spese di lite del grado;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di e di dell'ulteriore importo a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
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