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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1012/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4766/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230132421927000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/07/2023 i ricorrenti Res._2 s.r.l. e Resistente_1 hanno impugnato la cartella di pagamento n. 09720230132421927/000, notificata in data 18/05/2023, contenente somme iscritte a ruolo ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 per l'anno 2017 per un importo complessivo di Euro 2.627,42: l'Ufficio ha contestato la violazione degli artt. 39 del D. Lgs. 241/1997 e 26 del D.M. 164/1999 con riferimento alla dichiarazione modello 730/2018 (anno di imposta 2017) trasmessa dal Centro di Assistenza Fiscale per conto del contribuente Nominativo_1.
I ricorrenti hanno invocato la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella impugnata argomentando in ordine ai seguenti motivi:
1. Nullità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma secondo, del D. Lgs. n. 241/1997 e dell'art. 21 octies della L. 241/1990 stante la incompetenza territoriale e la carenza di legittimazione dell'Ufficio della Direzione Provinciale che ha emesso il ruolo;
2. Illegittimità della cartella impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma primo, del
D. Lgs. n. 241/1997, come modificato dall'art. 7 bis, comma primo, del D. L. n. 4/2019, e del principio del favor rei ex art. 3, comma terzo, del D. Lgs. 472/1997;
3. Illegittimità e/o infondatezza della cartella impugnata per insussistenza del presupposto impositivo nonché per corretto adempimento di quanto previsto dall'art. 39, co. 1, D. Lgs. 241/97, per essere stata trasmessa la dichiarazione rettificativa ivi menzionata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso.
Affermava la Corte adita:
“La Corte reputa di accogliere il ricorso azionato dai ricorrenti Res._2 s.r.l. e Resistente_1 stante la incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha disposto l'iscrizione a ruolo, il tutto per i motivi ben illustrati dalla difesa dei ricorrenti di seguito testualmente riportata: “Come si evince dalla cartella impugnata, le somme ivi iscritte a ruolo risultano richieste da Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania – ufficio territoriale di Giarre. Sul punto, in via pregiudiziale, si deve pertanto eccepire l'incompetenza (funzionale e territoriale) e/o la carenza di legittimazione da parte del predetto Ufficio della Direzione Provinciale che ha emesso il ruolo in questione, rispetto alla Direzione Regionale del Lazio effettivamente competente, nel caso di specie, in ragione del domicilio fiscale dell'asserito trasgressore (CAF/RAF). Difatti, l'art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 241/1997, è chiaro nel prevedere che “Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art.
7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. La citata disposizione opera una vera e propria ripartizione dei compiti tra la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate cui compete, “in ragione del domicilio fiscale del trasgressore”, contestare le violazioni ed irrogare le relative sanzioni, e gli Uffici locali cui viene riservato il compito di effettuare le sole “segnalazioni”. Del resto, l'accentramento della competenza alle Direzioni
Regionali risponde anche alla necessità di agevolare il confronto con il CAF territorialmente competente e così semplificare il confronto sulle diverse contestazioni. Sul tema, è importatane richiamare il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la eventuale violazione delle norme attributive della competenza assume valenza autonoma, nel diritto tributario, anche in assenza di una esplicita previsione di nullità tributaria (id est: invalidità/annullabilità), essendo stato puntualmente osservato (cfr. Corte cass.,
Sez. 5, sentenza n. 5507 del 06/03/2013, con riferimento ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli
Uffici della Agenzia delle dogane) come l'organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria non si sottragga ai principi costituzionali che regolano i pubblici Uffici.” (cfr. Cass., Sez. trib., 18/09/2015, n. 18448).
Ancora, è interessante un altro passaggio della medesima pronuncia della Corte di legittimità in cui così si spiega il “peso” del vizio di incompetenza: “L'incompetenza è - per vero - ai sensi della Legge n. 241 del
1990, art. 21- octies, uno dei tre vizi (oltre alla violazione di legge ed all'eccesso di potere) che - sul piano generale - possono inficiare la validità di un qualsiasi provvedimento amministrativo. L'atto adottato da un
Ufficio incompetente, infatti, […] è illegittimo, per violazione delle norme che definiscono le attribuzioni del soggetto autore dell'atto (C. St. 5142/07, 934/10). Per il che, l'accertamento del vizio di incompetenza non può che comportare l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento illegittimo da parte del giudice amministrativo, ovvero - nell'ambito della giurisdizione demandatagli - da parte del giudice tributario (cfr., in motivazione, Cass. 14805/11, 14786/11) ...” (Cass, 18448/15, cit.). La giurisprudenza tributaria di merito, pronunciatasi in fattispecie identiche a quelle per cui è causa, ha seguito le indicazioni della S.C.: su tutte, si richiama la recente Sentenza n. 151 del 10/07/2020, pronunciata dalla Sez. II della Comm. Trib. Provinciale di Reggio Emilia, secondo cui competente ad emettere la sanzione amministrativa e/o l'iscrizione a ruolo è la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del trasgressore cioè del R.A.F.; alle suddette conclusioni non può che conseguirne l'annullamento dell'atto impugnato in quanto emesso da un Ente, la Direzione Provinciale di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, carente del relativo potere, posto che la stessa non è una direzione regionale e che, comunque, il Ricorrente ha, come comprovato da certificato in atti e dall'indirizzario stesso dell'atto impugnato, domicilio fiscale in Roma» (CTP
Reggio Emilia, Sent. n. 151/2/2020, cit.). Da ultimo, si segnala la Sentenza n. 1000 del 06/09/2022, pronunciata dalla Comm. Trib. Regionale della Toscana ove, richiamando numerosi precedenti conformi, si stabilisce che il provvedimento avrebbe dovuto essere formato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle
Entrate di Roma, ove, come dimostrato in atti ha il domicilio fiscale il trasgressore responsabile dell'assistenza fiscale ed anche il CAF. Il ruolo non avrebbe dovuto essere formato dall'Ufficio Provinciale competente territorialmente con riferimento al contribuente infedele, il quale si sarebbe dovuto limitare a trasmettere la segnalazione della trasgressione all'Agenzia delle Entrate di Roma, competente per l'applicazione delle sanzioni e per la conseguente iscrizione a ruolo”.
La Corte non condivide la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la competenza territoriale ai fini dell'effettuazione del controllo presso CAF e professionisti non coincide con il domicilio fiscale del soggetto che presta l'assistenza ma deve essere individuata nell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente secondo quanto dispone la regola generale prevista dall'art. 31, comma secondo, del D.P.
R. n. 600 del 1973, attesa l'asserita funzione “meramente residuale” dell'art. 39, secondo comma, del D.
Lgs. 241/1997 che, sempre a dire dell'Ufficio, troverebbe applicazione nelle ipotesi in cui il controllo del visto di conformità riguardi modelli dichiarativi diversi dal modello 730: non si comprende il perché la predetta norma dovrebbe avere funzione residuale ed essere applicata unicamente nel caso palesato dall'Ufficio convenuto, costituendo al contrario il predetto art. 39 norma speciale che prevale sulla disciplina generale e che rileva nella materia al vaglio dell'odierno giudizio.
Consegue in definitiva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella gravata: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate all'Agenzia delle Entrate nella misura di cui al dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 4 Ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Errata valutazione dei fatti in causa. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 31, commi 1 e 2, del D.P.
R. 600/1973 e dell'articolo 39, del D.Lgs. 241/1997. L'Agenzia delle Entrate eccepisce che la Corte di primo grado abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza per il controllo formale e la formazione del ruolo spetti all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente, come previsto dall'art. 31, D.P.R. 600/1973. L'Ufficio precisa di aver applicato la normativa vigente senza discrezionalità, essendo preposto alla lavorazione delle posizioni ai fini del controllo formale sulle dichiarazioni dei redditi Modello 730. La cartella di pagamento è stata notificata a seguito dell'affidamento del ruolo da parte della Direzione Provinciale di Catania, competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. L'Agenzia delle Entrate richiama la normativa vigente e le modifiche intervenute (D.
Lgs. 172/2014, art. 26 DM 164/1999, art. 39 D.Lgs. 241/1997), che hanno ridefinito l'attività di controllo formale delle dichiarazioni modello 730. In particolare, l'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997, stabilisce che, in caso di visto infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 DM 164/1999, i soggetti indicati nell'art. 35 sono tenuti al pagamento delle somme dovute e che le comunicazioni con cui sono richieste tali somme costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo. L'art. 26 DM 164/1999 prevede che l'esito del controllo sia comunicato in via telematica al CAF e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista, con indicazione dei motivi della rettifica. La competenza per l'effettuazione del controllo è individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.P.R. 600/1973, nell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la parte appellata invoca l'art. 39, comma 2, D.Lgs. 241/1997, che si riferisce esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative e non alla formazione del ruolo per il recupero delle somme dovute a seguito di controllo formale. La comunicazione degli esiti del controllo formale costituisce titolo per la riscossione mediante ruolo e la competenza territoriale è da associare al domicilio fiscale del contribuente. L'art. 39, letto nella sua interezza, conferma questa interpretazione, a nulla rilevando i rapporti tra norma generale e speciale come sostenuto dalla Corte di primo grado.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 20
Marzo 2024.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio concerne la corretta individuazione dell'Ufficio territorialmente competente ad effettuare il controllo formale ex art.36-ter D. P. R. n.600/1973 sulle dichiarazioni modello
730, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la dichiarazione rechi visto di conformità apposto da CAF/
RAF, e, conseguentemente, ad emettere la comunicazione di esito che costituisce titolo per la riscossione mediante ruolo e la relativa cartella. Si tratta, in particolare, di stabilire se: la competenza debba essere individuata, in applicazione dell'art.31, comma 2, D. P. R. n.600/1973, nell'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente, come sostenuto dall'Ufficio appellante;
oppure se, come ritenuto dal giudice di primo grado sulla scorta delle deduzioni allora svolte dai ricorrenti, trovi applicazione l'art.39, comma 2, D. Lgs. n.241/1997, con conseguente radicamento della competenza presso la Direzione
Regionale individuata in ragione del domicilio fiscale del soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.
L'assenza di costituzione degli appellati in questa fase di gravame non incide sull'onere del Collegio di esaminare integralmente la correttezza giuridica della sentenza impugnata, alla luce delle censure articolate dall'Agenzia delle Entrate e del quadro normativo applicabile.
L'art.31, commi 1 e 2, del D. P. R. n.600/1973 stabilisce che: «La competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa
è stata o avrebbe dovuto essere presentata». Tale disposizione detta il criterio generale di riparto di competenza tra gli Uffici in materia di attività di controllo sulle dichiarazioni, ivi incluso il controllo formale di cui all'art.36-ter del medesimo decreto. Nel caso in esame è pacifico che il contribuente Nominativo_1 avesse, per l'anno d'imposta 2017, il domicilio fiscale in CA (CT). Ne consegue che, in corretta applicazione dell'art.31 citato, la competenza ad eseguire il controllo formale sul Modello 730/2018 e a porre in essere gli atti consequenziali (comunicazione esito, formazione del ruolo) spettava all'Ufficio della
Direzione Provinciale di Catania. L'art.39,comma 1, lett. a), D. Lgs. n.241/1997, come modificato dal D. Lgs. n.172/2014, prevede che: «salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,n.164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
n.600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n.602 le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente». Da tale disposizione emerge con chiarezza che: la comunicazione di esito del controllo formale, indirizzata al CAF/RAF che ha apposto il visto, costituisce direttamente titolo per la riscossione mediante ruolo;
detta comunicazione è il precipitato dell'attività di controllo formale ex art.36-ter svolta sulla dichiarazione del contribuente e presuppone, quindi, la corretta individuazione dell'Ufficio competente secondo l'art.31 D. P. R. n.600/1973. Il comma 2 dell'art.39 dispone, inoltre, che: «Le violazioni dei commi
1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia (…)». Quest'ultima previsione ha un oggetto diverso e autonomo: disciplina, infatti, la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in senso proprio nei confronti dei soggetti che rilasciano visti o asseverazioni infedeli, attribuendone la competenza alla Direzione Regionale.
La sentenza di primo grado, facendo proprie le originarie deduzioni dei ricorrenti, ha ritenuto che l'art.39, comma 2, D. Lgs. n.241/1997 costituisca norma speciale idonea a prevalere sul criterio generale di cui all'art.31 D. P. R. n.600/1973, anche ai fini dell'individuazione dell'Ufficio competente ad effettuare il controllo formale ed a formare il ruolo a carico del CAF/RAF. Questa impostazione non può essere condivisa per diverse ragioni:
1. Diversità di oggetto: l'art.31 D. P. R. n.600/1973 regola la competenza per l'attività di controllo sulle dichiarazioni (compreso il controllo formale ex art.36-ter) in base al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, ossia il contribuente;
l'art.39,comma 2, D. Lgs. n.241/1997 disciplina esclusivamente la competenza alla contestazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti del trasgressore (CAF/RAF/professionista).
2. Assenza di deroga espressa:
Nessuna disposizione dell'art.39,neppure a seguito delle modifiche del D. Lgs. n.172/2014, contiene una deroga, esplicita o implicita, al criterio di competenza fissato dall'art.31 per lo svolgimento del controllo formale.
3. Coerenza sistematica: Il richiamo, operato dal comma 1 dell'art.39,alle somme “che sarebbero state richieste al contribuente ai sensi dell'art.36-ter” mostra come il legislatore contempli espressamente il controllo formale compiuto nei confronti del contribuente dall'Ufficio competente ex art.31, ponendo poi a carico del soggetto che ha rilasciato il visto le medesime somme, mediante la comunicazione che funge da titolo per la riscossione. Pertanto, l'art.39,comma 2, assume il ruolo di norma speciale solo con riferimento alla fase sanzionatoria amministrativa in senso stretto (contestazione e irrogazione delle sanzioni), ma non interviene sulle regole di competenza dell'attività di controllo formale e della conseguente formazione del ruolo, che restano disciplinate dall'art.31 D. P. R. n.600/1973.
Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, devono trarsi le seguenti conclusioni in ordine al caso concreto: il domicilio fiscale del contribuente Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2017, era sito in CA (CT); ai sensi dell'art.31, comma 2, D. P. R. n.600/1973, la competenza allo svolgimento del controllo formale sul Modello 730/2018 spettava all'Ufficio della Direzione Provinciale di Catania;
il controllo formale è stato, in effetti, eseguito da tale Ufficio, che ha emesso la conseguente comunicazione esiti, divenuta titolo per la riscossione mediante ruolo, con successiva emissione della cartella di pagamento n.097 2023 0132421927 nei confronti del CAF/RAF. L'invocazione dell'art.39,comma 2, D. Lgs. n.241/1997 per affermare l'incompetenza dell'Ufficio di Catania si rivela, dunque, inconferente, poiché: tale disposizione riguarda la competenza della Direzione Regionale in relazione a specifici atti di contestazione delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative;
l'atto oggetto di impugnazione (cartella emessa a seguito di comunicazione esiti del controllo formale) non ha natura di provvedimento sanzionatorio in senso stretto della Direzione Regionale, ma di atto esecutivo fondato sul controllo formale ex art.36-ter, di competenza dell'Ufficio in base al domicilio fiscale del contribuente. Ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale dell'Ufficio di Catania è priva di fondamento.
La prospettata violazione dell'art.21-octies L. n.241/1990, correlata al preteso vizio di incompetenza dell'Ufficio, resta assorbita dall'accertata piena competenza dell'Ufficio di Catania sulla base dell'art.31 D.
P. R. n.600/1973. In ogni caso: la norma citata disciplina l'annullabilità degli atti per vizi formali e procedimentali, con esclusione dell'annullabilità quando, per la natura vincolata del provvedimento e la palese invarianza del contenuto dispositivo, l'atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso;
nel caso di specie, le originarie censure dei ricorrenti non hanno investito il merito del controllo formale, ma esclusivamente il profilo formale della competenza, sicché anche sotto questo profilo non emergerebbero elementi idonei a giustificare l'annullamento del ruolo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma la cartella opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4766/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230132421927000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/07/2023 i ricorrenti Res._2 s.r.l. e Resistente_1 hanno impugnato la cartella di pagamento n. 09720230132421927/000, notificata in data 18/05/2023, contenente somme iscritte a ruolo ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 per l'anno 2017 per un importo complessivo di Euro 2.627,42: l'Ufficio ha contestato la violazione degli artt. 39 del D. Lgs. 241/1997 e 26 del D.M. 164/1999 con riferimento alla dichiarazione modello 730/2018 (anno di imposta 2017) trasmessa dal Centro di Assistenza Fiscale per conto del contribuente Nominativo_1.
I ricorrenti hanno invocato la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella impugnata argomentando in ordine ai seguenti motivi:
1. Nullità e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma secondo, del D. Lgs. n. 241/1997 e dell'art. 21 octies della L. 241/1990 stante la incompetenza territoriale e la carenza di legittimazione dell'Ufficio della Direzione Provinciale che ha emesso il ruolo;
2. Illegittimità della cartella impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma primo, del
D. Lgs. n. 241/1997, come modificato dall'art. 7 bis, comma primo, del D. L. n. 4/2019, e del principio del favor rei ex art. 3, comma terzo, del D. Lgs. 472/1997;
3. Illegittimità e/o infondatezza della cartella impugnata per insussistenza del presupposto impositivo nonché per corretto adempimento di quanto previsto dall'art. 39, co. 1, D. Lgs. 241/97, per essere stata trasmessa la dichiarazione rettificativa ivi menzionata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso.
Affermava la Corte adita:
“La Corte reputa di accogliere il ricorso azionato dai ricorrenti Res._2 s.r.l. e Resistente_1 stante la incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha disposto l'iscrizione a ruolo, il tutto per i motivi ben illustrati dalla difesa dei ricorrenti di seguito testualmente riportata: “Come si evince dalla cartella impugnata, le somme ivi iscritte a ruolo risultano richieste da Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania – ufficio territoriale di Giarre. Sul punto, in via pregiudiziale, si deve pertanto eccepire l'incompetenza (funzionale e territoriale) e/o la carenza di legittimazione da parte del predetto Ufficio della Direzione Provinciale che ha emesso il ruolo in questione, rispetto alla Direzione Regionale del Lazio effettivamente competente, nel caso di specie, in ragione del domicilio fiscale dell'asserito trasgressore (CAF/RAF). Difatti, l'art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 241/1997, è chiaro nel prevedere che “Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art.
7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. La citata disposizione opera una vera e propria ripartizione dei compiti tra la Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate cui compete, “in ragione del domicilio fiscale del trasgressore”, contestare le violazioni ed irrogare le relative sanzioni, e gli Uffici locali cui viene riservato il compito di effettuare le sole “segnalazioni”. Del resto, l'accentramento della competenza alle Direzioni
Regionali risponde anche alla necessità di agevolare il confronto con il CAF territorialmente competente e così semplificare il confronto sulle diverse contestazioni. Sul tema, è importatane richiamare il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la eventuale violazione delle norme attributive della competenza assume valenza autonoma, nel diritto tributario, anche in assenza di una esplicita previsione di nullità tributaria (id est: invalidità/annullabilità), essendo stato puntualmente osservato (cfr. Corte cass.,
Sez. 5, sentenza n. 5507 del 06/03/2013, con riferimento ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli
Uffici della Agenzia delle dogane) come l'organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria non si sottragga ai principi costituzionali che regolano i pubblici Uffici.” (cfr. Cass., Sez. trib., 18/09/2015, n. 18448).
Ancora, è interessante un altro passaggio della medesima pronuncia della Corte di legittimità in cui così si spiega il “peso” del vizio di incompetenza: “L'incompetenza è - per vero - ai sensi della Legge n. 241 del
1990, art. 21- octies, uno dei tre vizi (oltre alla violazione di legge ed all'eccesso di potere) che - sul piano generale - possono inficiare la validità di un qualsiasi provvedimento amministrativo. L'atto adottato da un
Ufficio incompetente, infatti, […] è illegittimo, per violazione delle norme che definiscono le attribuzioni del soggetto autore dell'atto (C. St. 5142/07, 934/10). Per il che, l'accertamento del vizio di incompetenza non può che comportare l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento illegittimo da parte del giudice amministrativo, ovvero - nell'ambito della giurisdizione demandatagli - da parte del giudice tributario (cfr., in motivazione, Cass. 14805/11, 14786/11) ...” (Cass, 18448/15, cit.). La giurisprudenza tributaria di merito, pronunciatasi in fattispecie identiche a quelle per cui è causa, ha seguito le indicazioni della S.C.: su tutte, si richiama la recente Sentenza n. 151 del 10/07/2020, pronunciata dalla Sez. II della Comm. Trib. Provinciale di Reggio Emilia, secondo cui competente ad emettere la sanzione amministrativa e/o l'iscrizione a ruolo è la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del trasgressore cioè del R.A.F.; alle suddette conclusioni non può che conseguirne l'annullamento dell'atto impugnato in quanto emesso da un Ente, la Direzione Provinciale di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, carente del relativo potere, posto che la stessa non è una direzione regionale e che, comunque, il Ricorrente ha, come comprovato da certificato in atti e dall'indirizzario stesso dell'atto impugnato, domicilio fiscale in Roma» (CTP
Reggio Emilia, Sent. n. 151/2/2020, cit.). Da ultimo, si segnala la Sentenza n. 1000 del 06/09/2022, pronunciata dalla Comm. Trib. Regionale della Toscana ove, richiamando numerosi precedenti conformi, si stabilisce che il provvedimento avrebbe dovuto essere formato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle
Entrate di Roma, ove, come dimostrato in atti ha il domicilio fiscale il trasgressore responsabile dell'assistenza fiscale ed anche il CAF. Il ruolo non avrebbe dovuto essere formato dall'Ufficio Provinciale competente territorialmente con riferimento al contribuente infedele, il quale si sarebbe dovuto limitare a trasmettere la segnalazione della trasgressione all'Agenzia delle Entrate di Roma, competente per l'applicazione delle sanzioni e per la conseguente iscrizione a ruolo”.
La Corte non condivide la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la competenza territoriale ai fini dell'effettuazione del controllo presso CAF e professionisti non coincide con il domicilio fiscale del soggetto che presta l'assistenza ma deve essere individuata nell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente secondo quanto dispone la regola generale prevista dall'art. 31, comma secondo, del D.P.
R. n. 600 del 1973, attesa l'asserita funzione “meramente residuale” dell'art. 39, secondo comma, del D.
Lgs. 241/1997 che, sempre a dire dell'Ufficio, troverebbe applicazione nelle ipotesi in cui il controllo del visto di conformità riguardi modelli dichiarativi diversi dal modello 730: non si comprende il perché la predetta norma dovrebbe avere funzione residuale ed essere applicata unicamente nel caso palesato dall'Ufficio convenuto, costituendo al contrario il predetto art. 39 norma speciale che prevale sulla disciplina generale e che rileva nella materia al vaglio dell'odierno giudizio.
Consegue in definitiva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella gravata: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate all'Agenzia delle Entrate nella misura di cui al dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 4 Ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Errata valutazione dei fatti in causa. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 31, commi 1 e 2, del D.P.
R. 600/1973 e dell'articolo 39, del D.Lgs. 241/1997. L'Agenzia delle Entrate eccepisce che la Corte di primo grado abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza per il controllo formale e la formazione del ruolo spetti all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente, come previsto dall'art. 31, D.P.R. 600/1973. L'Ufficio precisa di aver applicato la normativa vigente senza discrezionalità, essendo preposto alla lavorazione delle posizioni ai fini del controllo formale sulle dichiarazioni dei redditi Modello 730. La cartella di pagamento è stata notificata a seguito dell'affidamento del ruolo da parte della Direzione Provinciale di Catania, competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. L'Agenzia delle Entrate richiama la normativa vigente e le modifiche intervenute (D.
Lgs. 172/2014, art. 26 DM 164/1999, art. 39 D.Lgs. 241/1997), che hanno ridefinito l'attività di controllo formale delle dichiarazioni modello 730. In particolare, l'art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997, stabilisce che, in caso di visto infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 DM 164/1999, i soggetti indicati nell'art. 35 sono tenuti al pagamento delle somme dovute e che le comunicazioni con cui sono richieste tali somme costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo. L'art. 26 DM 164/1999 prevede che l'esito del controllo sia comunicato in via telematica al CAF e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista, con indicazione dei motivi della rettifica. La competenza per l'effettuazione del controllo è individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.P.R. 600/1973, nell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la parte appellata invoca l'art. 39, comma 2, D.Lgs. 241/1997, che si riferisce esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative e non alla formazione del ruolo per il recupero delle somme dovute a seguito di controllo formale. La comunicazione degli esiti del controllo formale costituisce titolo per la riscossione mediante ruolo e la competenza territoriale è da associare al domicilio fiscale del contribuente. L'art. 39, letto nella sua interezza, conferma questa interpretazione, a nulla rilevando i rapporti tra norma generale e speciale come sostenuto dalla Corte di primo grado.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2130/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 20
Marzo 2024.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio concerne la corretta individuazione dell'Ufficio territorialmente competente ad effettuare il controllo formale ex art.36-ter D. P. R. n.600/1973 sulle dichiarazioni modello
730, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la dichiarazione rechi visto di conformità apposto da CAF/
RAF, e, conseguentemente, ad emettere la comunicazione di esito che costituisce titolo per la riscossione mediante ruolo e la relativa cartella. Si tratta, in particolare, di stabilire se: la competenza debba essere individuata, in applicazione dell'art.31, comma 2, D. P. R. n.600/1973, nell'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente, come sostenuto dall'Ufficio appellante;
oppure se, come ritenuto dal giudice di primo grado sulla scorta delle deduzioni allora svolte dai ricorrenti, trovi applicazione l'art.39, comma 2, D. Lgs. n.241/1997, con conseguente radicamento della competenza presso la Direzione
Regionale individuata in ragione del domicilio fiscale del soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.
L'assenza di costituzione degli appellati in questa fase di gravame non incide sull'onere del Collegio di esaminare integralmente la correttezza giuridica della sentenza impugnata, alla luce delle censure articolate dall'Agenzia delle Entrate e del quadro normativo applicabile.
L'art.31, commi 1 e 2, del D. P. R. n.600/1973 stabilisce che: «La competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa
è stata o avrebbe dovuto essere presentata». Tale disposizione detta il criterio generale di riparto di competenza tra gli Uffici in materia di attività di controllo sulle dichiarazioni, ivi incluso il controllo formale di cui all'art.36-ter del medesimo decreto. Nel caso in esame è pacifico che il contribuente Nominativo_1 avesse, per l'anno d'imposta 2017, il domicilio fiscale in CA (CT). Ne consegue che, in corretta applicazione dell'art.31 citato, la competenza ad eseguire il controllo formale sul Modello 730/2018 e a porre in essere gli atti consequenziali (comunicazione esito, formazione del ruolo) spettava all'Ufficio della
Direzione Provinciale di Catania. L'art.39,comma 1, lett. a), D. Lgs. n.241/1997, come modificato dal D. Lgs. n.172/2014, prevede che: «salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,n.164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973
n.600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n.602 le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente». Da tale disposizione emerge con chiarezza che: la comunicazione di esito del controllo formale, indirizzata al CAF/RAF che ha apposto il visto, costituisce direttamente titolo per la riscossione mediante ruolo;
detta comunicazione è il precipitato dell'attività di controllo formale ex art.36-ter svolta sulla dichiarazione del contribuente e presuppone, quindi, la corretta individuazione dell'Ufficio competente secondo l'art.31 D. P. R. n.600/1973. Il comma 2 dell'art.39 dispone, inoltre, che: «Le violazioni dei commi
1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia (…)». Quest'ultima previsione ha un oggetto diverso e autonomo: disciplina, infatti, la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in senso proprio nei confronti dei soggetti che rilasciano visti o asseverazioni infedeli, attribuendone la competenza alla Direzione Regionale.
La sentenza di primo grado, facendo proprie le originarie deduzioni dei ricorrenti, ha ritenuto che l'art.39, comma 2, D. Lgs. n.241/1997 costituisca norma speciale idonea a prevalere sul criterio generale di cui all'art.31 D. P. R. n.600/1973, anche ai fini dell'individuazione dell'Ufficio competente ad effettuare il controllo formale ed a formare il ruolo a carico del CAF/RAF. Questa impostazione non può essere condivisa per diverse ragioni:
1. Diversità di oggetto: l'art.31 D. P. R. n.600/1973 regola la competenza per l'attività di controllo sulle dichiarazioni (compreso il controllo formale ex art.36-ter) in base al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, ossia il contribuente;
l'art.39,comma 2, D. Lgs. n.241/1997 disciplina esclusivamente la competenza alla contestazione delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti del trasgressore (CAF/RAF/professionista).
2. Assenza di deroga espressa:
Nessuna disposizione dell'art.39,neppure a seguito delle modifiche del D. Lgs. n.172/2014, contiene una deroga, esplicita o implicita, al criterio di competenza fissato dall'art.31 per lo svolgimento del controllo formale.
3. Coerenza sistematica: Il richiamo, operato dal comma 1 dell'art.39,alle somme “che sarebbero state richieste al contribuente ai sensi dell'art.36-ter” mostra come il legislatore contempli espressamente il controllo formale compiuto nei confronti del contribuente dall'Ufficio competente ex art.31, ponendo poi a carico del soggetto che ha rilasciato il visto le medesime somme, mediante la comunicazione che funge da titolo per la riscossione. Pertanto, l'art.39,comma 2, assume il ruolo di norma speciale solo con riferimento alla fase sanzionatoria amministrativa in senso stretto (contestazione e irrogazione delle sanzioni), ma non interviene sulle regole di competenza dell'attività di controllo formale e della conseguente formazione del ruolo, che restano disciplinate dall'art.31 D. P. R. n.600/1973.
Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, devono trarsi le seguenti conclusioni in ordine al caso concreto: il domicilio fiscale del contribuente Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2017, era sito in CA (CT); ai sensi dell'art.31, comma 2, D. P. R. n.600/1973, la competenza allo svolgimento del controllo formale sul Modello 730/2018 spettava all'Ufficio della Direzione Provinciale di Catania;
il controllo formale è stato, in effetti, eseguito da tale Ufficio, che ha emesso la conseguente comunicazione esiti, divenuta titolo per la riscossione mediante ruolo, con successiva emissione della cartella di pagamento n.097 2023 0132421927 nei confronti del CAF/RAF. L'invocazione dell'art.39,comma 2, D. Lgs. n.241/1997 per affermare l'incompetenza dell'Ufficio di Catania si rivela, dunque, inconferente, poiché: tale disposizione riguarda la competenza della Direzione Regionale in relazione a specifici atti di contestazione delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative;
l'atto oggetto di impugnazione (cartella emessa a seguito di comunicazione esiti del controllo formale) non ha natura di provvedimento sanzionatorio in senso stretto della Direzione Regionale, ma di atto esecutivo fondato sul controllo formale ex art.36-ter, di competenza dell'Ufficio in base al domicilio fiscale del contribuente. Ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale dell'Ufficio di Catania è priva di fondamento.
La prospettata violazione dell'art.21-octies L. n.241/1990, correlata al preteso vizio di incompetenza dell'Ufficio, resta assorbita dall'accertata piena competenza dell'Ufficio di Catania sulla base dell'art.31 D.
P. R. n.600/1973. In ogni caso: la norma citata disciplina l'annullabilità degli atti per vizi formali e procedimentali, con esclusione dell'annullabilità quando, per la natura vincolata del provvedimento e la palese invarianza del contenuto dispositivo, l'atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso;
nel caso di specie, le originarie censure dei ricorrenti non hanno investito il merito del controllo formale, ma esclusivamente il profilo formale della competenza, sicché anche sotto questo profilo non emergerebbero elementi idonei a giustificare l'annullamento del ruolo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma la cartella opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente