Articolo 60 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 59Articolo 59
Versione
6 agosto 1890
Art. 60.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890