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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott. ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1219/2019 RGAC vertente
TRA
Il (p. iva con sede in Soverato, via Dalmazia Parte_1 P.IVA_1
3, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore dott. Pt_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro
[...] CodiceFiscale_1
Zimatore (c.f. ed Antonio Fasano (c.f. per CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio Zimatore, sito in Catanzaro, via Buccarelli 49;
APPELLANTE
E
Il IG. (c.f. ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_3 C.F._4
dell'omonima impresa di Costruzioni (p. iva ) corrente in Satriano, via Buenos P.IVA_2
Aires 18, rappresentato nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale civile di Catanzaro
R.G. n. 4892/2017 dall'avv. Giovanni Russomanno;
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 21.01.2025 la causa era posta in decisione in data 04.02.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per il < -accogliere il presente appello e per l'effetto in riforma Parte_1
integrale della sentenza impugnata rigettare l'opposizione proposta dal signor in Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto ,per i motivi sopraindicati e quindi confermare il decreto
ingiuntivo opposto (n. 1099 del 27.7.2017 del Tribunale di Catanzaro), ovvero in via subordinata,
accertata la legittimazione della ad agire in via di regresso nei confronti Parte_1
del signor condannare quest'ultimo al pagamento in favore della società appellante Parte_3
della somma di € 7.588,00 corrispondente al 50% di quanto complessivamente versato a favore del
Presidente del Collegio Arbitrale;
-in ogni caso, con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio e conseguente condanna
del signor ovvero del procuratore antistatario avv. Russomanno, a rifondare a Parte_3 [...]
le spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado.>>; Parte_1
Per il IG. < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa e contraria Parte_3
richiesta, rigettare l'appello e confermare la Sentenza impugnata, con condanna a carico
dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di giudizio. >>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in Parte_3
epigrafe indicato con cui gli stato intimato il pagamento in favore dell'opposta, a titolo di rivalsa,
della somma pari ad € 7.588,00, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione ha richiamato l'art. 1299 c.c. in forza del quale il debitore in
solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Ha dedotto che la debitrice ha corrisposto solo il 50% circa della pretesa creditoria
corrispondente ad € 15.176,00 e quindi ha corrisposto esattamente la propria quota parte che si
presume dovuta ai sensi dell'art. 1299 c.c., non essendo chiaro se tra l'opposta ed il collegio arbitrale
sia intervenuta una transazione.
Ha evidenziato che, ove fosse intervenuta la predetta transazione vale il principio generale in
2 forza del quale il contratto ha effetto solo tra le parti che lo hanno sottoscritto e non produce effetti
per gli estranei.
Ha dedotto che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza resa a SS.UU. n. 30174 del
2011 ha distinto l'ipotesi in cui il debitore ha pagato la suo quota o più della sua quota, dall'ipotesi in
cui il debitore ha pagato solo una parte della sua quota ed in tale situazione il debito degli altri si
riduce in proporzione alla quota ideale transatta;
nel caso in cui il debitore ha operato con il creditore
una transazione pro quota, i debitori estranei alla transazione non possono aderire alla stessa, con
conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c.
Ha precisato che il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai creditori
estranei di profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c. da quello che non concede tale facoltà, viene ravvisato
dalla giurisprudenza nell'oggetto della transazione (l'intera obbligazione solidale ovvero la quota
interna del condebitore stipulante).
Ha ulteriormente dedotto che il debitore che ha abbia pagato la sola propria quota di debito che
sia stata definita soltanto nei suoi confronti mediante accordo o presunto tale, non ha azione di
regresso verso gli altri condebitori.
Pertanto ha chiesto preliminarmente che non venga concessa la provvisoria esecutorietà al
decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel
merito ha chiesto che venga accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per
inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di regresso, con conseguente revoca dello stesso e con
vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita l'opposta società deducendo di essere creditrice Parte_1
nei confronti dell'opponente della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto per aver corrisposto
integralmente quale coobligato in solido, all'avvocato la somma di € 15.176,00. CP_1
Ha evidenziato che la predetta somma è stata liquidata dal Presidente del Tribunale di
Catanzaro con ordinanza del 4.03.2011, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., a favore dell'avvocato CP_1
quale componente, con funzioni di Presidente, unitamente all'avvocato Valerio Zimatore ed
all'ingegnere Arturo Varzi, del collegio arbitrale formatosi per dirimere una controversia vertente tra
le odierne parti.
Ha evidenziato che la società ricorrente non ha corrisposto alcuna somma a favore degli altri
3 componenti del Collegio arbitrale e non ha agito né avrebbe potuto farlo per ripetere le somme non
ancora versate a favore di questi ultimi.
Pertanto, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, ha chiesto il rigetto
della proposta opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Questo giudicante ritenendo che la causa non fosse fondata su prova scritta né fosse di pronta
soluzione in ragione del carico di ruolo, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo
opposto ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza”.
In data 04.12.2018, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 4892/2017, il Tribunale di
Catanzaro emetteva la sentenza n. 2033/2018, pubblicata il 04.12.2018 e non notificata, con la quale così provvedeva:
“Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1
rifondere in favore di in qualità di l.r.p.t.l dell'omonima impresa costruzioni Parte_3
“ ” le spese del giudizio che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 1.618,00 per Parte_3
competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto
richiesta”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei
[...]
seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello lamenta da parte del giudice di prime cure la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1294 c.c. e 2697 c.c.
- con il secondo motivo d'appello eccepisce da parte del giudice di prime cure violazione dell'art.132 c.p.c. e 118 c.p.c. per omessa motivazione su un'eccezione di merito.
Si costituiva il IG. chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la Parte_3
4 conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione viste le note in atti la Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024.
A tale udienza, le parti depositavano le rispettive note scritte la Corte rinviava all'udienza del 24.06.2025 per il medesimo incombente.
L'udienza suddetta veniva anticipata d'ufficio al 21.01.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte con Ordinanza del 04.02.2025
tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre precisare come le ragioni dell'impugnazione e la natura delle domande, consento una trattazione unitaria dei motivi di appello suddetti.
Con riguardo al primo motivo d'appello, parte appellante eccepisce da parte del giudice di primo grado, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1294 c.c. e 2697 c.c., laddove lo stesso ha accolto l'eccezione avversaria secondo cui il Parte_1
avrebbe eseguito in favore dell'intero collegio arbitrale il pagamento della propria quota pari ad euro 15.176,00 risultante minore rispetto alla somma da ripartire in solido tra i condebitori di € 16.385,00 corrispondente alla metà di quanto dovuto all'intero collegio e,
di conseguenza, in ragione del principio secondo cui il condebitore solvente può agire soltanto se abbia corrisposto una somma eccedente la sua quota nei rapporti interni, il
Tribunale di Catanzaro ha negato l'ammissibilità dell'azione di regresso dalla stessa appellante esperita.
In altre parole, a parere dell'appellante, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente una solidarietà attiva tra i componenti del Collegio Arbitrale, con la conseguenza che il pagamento eseguito a favore di uno solo di essi sarebbe da imputare all'organo considerato complessivamente.
Tale motivo è da ritenersi del tutto infondato e dunque va rigettato.
Occorre anzitutto considerare come in virtù di quanto disposto dall'ordinanza del tribunale
5 di Catanzaro relativa al procedimento iscritto al n. 1207/2009 il credito in favore dei componenti del collegio arbitrale è stato riconosciuto nella complessiva somma di euro
30.000,00 da ripartire nella somma di € 12.000,00 in favore del Presidente del Collegio avv.
Alfredo Gualtieri, e di € 9.000,00 ciascuno in favore dell'avvocato Valerio Zimatore e dell'ingegner Arturo Varzi, oltre IVA e CPA, nonché euro 270 di spese per il funzionamento del collegio arbitrale ed € 2.500,00 per indennità di segreteria.
Orbene, risulta del tutto infondata la doglianza mossa da parte appellante, concernente la circostanza di come la somma di euro 15.176,00 riferendosi al compenso dovuto al solo presidente del collegio arbitrale, l'Avv. Alfredo Gualtieri, e non anche agli altri due compenti, ha superato la propria quota nei confronti dello stesso, con la conseguenza che l'azione di regresso esercitata dal nei confronti IG. CP_2 Parte_1 Pt_3
risultava del tutto ammissibile.
In merito a tale aspetto occorre precisare, come la scelta di effettuare il pagamento nei confronti del solo presidente del collegio e non anche nei confronti degli altri due membri,
altro non è che una scelta propria di ripartizione del compenso dovuto agli stessi.
Ordunque, in virtù di quanto detto sopra, questa Corte non può che condividere quanto deciso dal giudice di prime cure, laddove lo stesso si è determinato nel negare l'ammissibilità dell'azione di regresso esercitata dall'appellante e, ciò in quanto -si ribadisce-
l'importo dalla stessa versata, pari ad euro 15.176,00 risulta nettamente inferiore rispetto alla quota dalla stessa dovuta all'intero collegio arbitrale e pari alla somma di euro 16.385,00.
Con riguardo a tale tema, la Suprema Corte ha avuto più volte modo di esprimersi in ultimo con ordinanza numero 3404/2018 ha stabilito il principio secondo cui : “In caso di parziale
pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei
rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori
e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene
ai rapporti interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento del suo
patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.”
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, questa Corte rigetta in toto l'appello proposto da parte del in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti del Parte_1
IG. , avverso la sentenza n. 2033/2018 pubblicata il 04.12.2018 e non notificata, Parte_3
emessa dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 4892/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 2033/2018 del Tribunale di Catanzaro.
2) condanna il in favore dell'appellato delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
7
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott. ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1219/2019 RGAC vertente
TRA
Il (p. iva con sede in Soverato, via Dalmazia Parte_1 P.IVA_1
3, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore dott. Pt_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro
[...] CodiceFiscale_1
Zimatore (c.f. ed Antonio Fasano (c.f. per CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio Zimatore, sito in Catanzaro, via Buccarelli 49;
APPELLANTE
E
Il IG. (c.f. ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_3 C.F._4
dell'omonima impresa di Costruzioni (p. iva ) corrente in Satriano, via Buenos P.IVA_2
Aires 18, rappresentato nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale civile di Catanzaro
R.G. n. 4892/2017 dall'avv. Giovanni Russomanno;
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 21.01.2025 la causa era posta in decisione in data 04.02.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per il < -accogliere il presente appello e per l'effetto in riforma Parte_1
integrale della sentenza impugnata rigettare l'opposizione proposta dal signor in Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto ,per i motivi sopraindicati e quindi confermare il decreto
ingiuntivo opposto (n. 1099 del 27.7.2017 del Tribunale di Catanzaro), ovvero in via subordinata,
accertata la legittimazione della ad agire in via di regresso nei confronti Parte_1
del signor condannare quest'ultimo al pagamento in favore della società appellante Parte_3
della somma di € 7.588,00 corrispondente al 50% di quanto complessivamente versato a favore del
Presidente del Collegio Arbitrale;
-in ogni caso, con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio e conseguente condanna
del signor ovvero del procuratore antistatario avv. Russomanno, a rifondare a Parte_3 [...]
le spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado.>>; Parte_1
Per il IG. < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa e contraria Parte_3
richiesta, rigettare l'appello e confermare la Sentenza impugnata, con condanna a carico
dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di giudizio. >>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in Parte_3
epigrafe indicato con cui gli stato intimato il pagamento in favore dell'opposta, a titolo di rivalsa,
della somma pari ad € 7.588,00, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione ha richiamato l'art. 1299 c.c. in forza del quale il debitore in
solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Ha dedotto che la debitrice ha corrisposto solo il 50% circa della pretesa creditoria
corrispondente ad € 15.176,00 e quindi ha corrisposto esattamente la propria quota parte che si
presume dovuta ai sensi dell'art. 1299 c.c., non essendo chiaro se tra l'opposta ed il collegio arbitrale
sia intervenuta una transazione.
Ha evidenziato che, ove fosse intervenuta la predetta transazione vale il principio generale in
2 forza del quale il contratto ha effetto solo tra le parti che lo hanno sottoscritto e non produce effetti
per gli estranei.
Ha dedotto che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza resa a SS.UU. n. 30174 del
2011 ha distinto l'ipotesi in cui il debitore ha pagato la suo quota o più della sua quota, dall'ipotesi in
cui il debitore ha pagato solo una parte della sua quota ed in tale situazione il debito degli altri si
riduce in proporzione alla quota ideale transatta;
nel caso in cui il debitore ha operato con il creditore
una transazione pro quota, i debitori estranei alla transazione non possono aderire alla stessa, con
conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c.
Ha precisato che il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai creditori
estranei di profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c. da quello che non concede tale facoltà, viene ravvisato
dalla giurisprudenza nell'oggetto della transazione (l'intera obbligazione solidale ovvero la quota
interna del condebitore stipulante).
Ha ulteriormente dedotto che il debitore che ha abbia pagato la sola propria quota di debito che
sia stata definita soltanto nei suoi confronti mediante accordo o presunto tale, non ha azione di
regresso verso gli altri condebitori.
Pertanto ha chiesto preliminarmente che non venga concessa la provvisoria esecutorietà al
decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel
merito ha chiesto che venga accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per
inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di regresso, con conseguente revoca dello stesso e con
vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita l'opposta società deducendo di essere creditrice Parte_1
nei confronti dell'opponente della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto per aver corrisposto
integralmente quale coobligato in solido, all'avvocato la somma di € 15.176,00. CP_1
Ha evidenziato che la predetta somma è stata liquidata dal Presidente del Tribunale di
Catanzaro con ordinanza del 4.03.2011, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., a favore dell'avvocato CP_1
quale componente, con funzioni di Presidente, unitamente all'avvocato Valerio Zimatore ed
all'ingegnere Arturo Varzi, del collegio arbitrale formatosi per dirimere una controversia vertente tra
le odierne parti.
Ha evidenziato che la società ricorrente non ha corrisposto alcuna somma a favore degli altri
3 componenti del Collegio arbitrale e non ha agito né avrebbe potuto farlo per ripetere le somme non
ancora versate a favore di questi ultimi.
Pertanto, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, ha chiesto il rigetto
della proposta opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Questo giudicante ritenendo che la causa non fosse fondata su prova scritta né fosse di pronta
soluzione in ragione del carico di ruolo, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo
opposto ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza”.
In data 04.12.2018, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 4892/2017, il Tribunale di
Catanzaro emetteva la sentenza n. 2033/2018, pubblicata il 04.12.2018 e non notificata, con la quale così provvedeva:
“Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1
rifondere in favore di in qualità di l.r.p.t.l dell'omonima impresa costruzioni Parte_3
“ ” le spese del giudizio che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 1.618,00 per Parte_3
competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto
richiesta”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei
[...]
seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello lamenta da parte del giudice di prime cure la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1294 c.c. e 2697 c.c.
- con il secondo motivo d'appello eccepisce da parte del giudice di prime cure violazione dell'art.132 c.p.c. e 118 c.p.c. per omessa motivazione su un'eccezione di merito.
Si costituiva il IG. chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la Parte_3
4 conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione viste le note in atti la Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024.
A tale udienza, le parti depositavano le rispettive note scritte la Corte rinviava all'udienza del 24.06.2025 per il medesimo incombente.
L'udienza suddetta veniva anticipata d'ufficio al 21.01.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte con Ordinanza del 04.02.2025
tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre precisare come le ragioni dell'impugnazione e la natura delle domande, consento una trattazione unitaria dei motivi di appello suddetti.
Con riguardo al primo motivo d'appello, parte appellante eccepisce da parte del giudice di primo grado, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1294 c.c. e 2697 c.c., laddove lo stesso ha accolto l'eccezione avversaria secondo cui il Parte_1
avrebbe eseguito in favore dell'intero collegio arbitrale il pagamento della propria quota pari ad euro 15.176,00 risultante minore rispetto alla somma da ripartire in solido tra i condebitori di € 16.385,00 corrispondente alla metà di quanto dovuto all'intero collegio e,
di conseguenza, in ragione del principio secondo cui il condebitore solvente può agire soltanto se abbia corrisposto una somma eccedente la sua quota nei rapporti interni, il
Tribunale di Catanzaro ha negato l'ammissibilità dell'azione di regresso dalla stessa appellante esperita.
In altre parole, a parere dell'appellante, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente una solidarietà attiva tra i componenti del Collegio Arbitrale, con la conseguenza che il pagamento eseguito a favore di uno solo di essi sarebbe da imputare all'organo considerato complessivamente.
Tale motivo è da ritenersi del tutto infondato e dunque va rigettato.
Occorre anzitutto considerare come in virtù di quanto disposto dall'ordinanza del tribunale
5 di Catanzaro relativa al procedimento iscritto al n. 1207/2009 il credito in favore dei componenti del collegio arbitrale è stato riconosciuto nella complessiva somma di euro
30.000,00 da ripartire nella somma di € 12.000,00 in favore del Presidente del Collegio avv.
Alfredo Gualtieri, e di € 9.000,00 ciascuno in favore dell'avvocato Valerio Zimatore e dell'ingegner Arturo Varzi, oltre IVA e CPA, nonché euro 270 di spese per il funzionamento del collegio arbitrale ed € 2.500,00 per indennità di segreteria.
Orbene, risulta del tutto infondata la doglianza mossa da parte appellante, concernente la circostanza di come la somma di euro 15.176,00 riferendosi al compenso dovuto al solo presidente del collegio arbitrale, l'Avv. Alfredo Gualtieri, e non anche agli altri due compenti, ha superato la propria quota nei confronti dello stesso, con la conseguenza che l'azione di regresso esercitata dal nei confronti IG. CP_2 Parte_1 Pt_3
risultava del tutto ammissibile.
In merito a tale aspetto occorre precisare, come la scelta di effettuare il pagamento nei confronti del solo presidente del collegio e non anche nei confronti degli altri due membri,
altro non è che una scelta propria di ripartizione del compenso dovuto agli stessi.
Ordunque, in virtù di quanto detto sopra, questa Corte non può che condividere quanto deciso dal giudice di prime cure, laddove lo stesso si è determinato nel negare l'ammissibilità dell'azione di regresso esercitata dall'appellante e, ciò in quanto -si ribadisce-
l'importo dalla stessa versata, pari ad euro 15.176,00 risulta nettamente inferiore rispetto alla quota dalla stessa dovuta all'intero collegio arbitrale e pari alla somma di euro 16.385,00.
Con riguardo a tale tema, la Suprema Corte ha avuto più volte modo di esprimersi in ultimo con ordinanza numero 3404/2018 ha stabilito il principio secondo cui : “In caso di parziale
pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei
rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori
e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene
ai rapporti interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento del suo
patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.”
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, questa Corte rigetta in toto l'appello proposto da parte del in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti del Parte_1
IG. , avverso la sentenza n. 2033/2018 pubblicata il 04.12.2018 e non notificata, Parte_3
emessa dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 4892/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 2033/2018 del Tribunale di Catanzaro.
2) condanna il in favore dell'appellato delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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