Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/06/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04720/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2022, proposto da
AE MO, NC MO, rappresentati e difesi dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capodrise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parisi, con domicilio eletto presso lo studio LO SA in Napoli, via Scarlatti n. 126;
C.G. Immobiliare Unipersonale S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Ricciardelli, Luigi Ricciardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciana RD in Napoli, via Martucci 48;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune n. 20 del 3.12.2020, mai comunicata, né notificata recante revoca ex art. 21 quinques della convenzione urbanistica rep. n. 278 del 09.09.2010 e della successiva in rettifica n. 294 del 14 ottobre 2010 e di ogni atto alla stessa preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capodrise e di C.G. Immobiliare Unipersonale S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità della revoca ex art. 21 quinques della convenzione urbanistica rep. n. 278 del 09.09.2010 e della successiva in rettifica n. 294 del 14 ottobre 2010, disposta, con provvedimento n. 20 del 3.12.2020, dal resistente Comune di Capodrise.
2. – La revoca impugnata – che preclude l’effettuazione l’intervento edilizio, alla cui realizzazione i ricorrenti hanno interesse, per come definito nella convenzione (di cui sono parte unitamente al Comune e al sig. PE AM, titolare della società C.G. unipersonale di PE AM, alla quale i ricorrenti hanno contestato, in sede civile, l’inadempimento degli obblighi di cui alla convenzione) ed è motivata sul presupposto dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. 2/2011 rilasciato alla società costruttrice e dell’avvenuta stipula, con quest’ultima, di una nuova convenzione (n. 839/2013) – presenterebbe, secondo quanto dedotto in ricorso, plurimi e vistosi profili di illegittimità che ne imporrebbero la caducazione.
2.1. – Anzitutto, osservano i deducenti, a fronte di un atto convenzionale di cui la P.A. è parte, non sarebbe configurabile, in capo a quest’ultima, un legittimo potere di revoca “ unilaterale, autoritativa ” (motivo sub I) e, in ogni caso, non ne sussisterebbero i presupposti ex art. 21 quinquies L. n. 241/90, non potendosi ravvisare un valido e prevalente interesse pubblico alla rimozione della convenzione (motivi sub II e III) ed essendo trascorso, inoltre, un “ decennio dalla stipula della convenzione oggetto della illegittima revoca ” (motivo sub V), peraltro non preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento (motivo sub IV).
3. – Si è costituita in giudizio, in resistenza, la società C.G. unipersonale di PE AM, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato (il sig. PE AM in proprio, parte delle convenzioni revocate) e per difetto di interesse, in ragione della prospettata carenza di lesività dell’atto impugnato (“ una convenzione già inefficace, che tra l’altro non ha avuto alcun seguito per espressa volontà dei contraenti [che, pertanto] non può aver recato ai ricorrenti pregiudizio alcuno” ).
3.1. – Analoga eccezione di inammissibilità per mancata integrità del contraddittorio è stata sollevata dalla difesa del Comune di Capodrise nella memoria di costituzione del 18 luglio 2022, nella quale ha avanzato dubbi, altresì, sulla tempestività del gravame – “ posto che la determina dirigenziale oggetto di causa, pronunciata il 3.12.2020 e comunicata alle parti private, è stata impugnata con ricorso notificato al Comune di Capodrise il 10 marzo 2022 ” – del quale ha in ogni caso chiesto il rigetto siccome infondato.
4. – All’udienza straordinaria del 10 giugno 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande e delle eccezioni per come rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse e di irricevibilità.
6. – Quanto alla presunta tardività del ricorso, siccome proposto nel 2022 a fronte di un provvedimento adottato nel 2020, la relativa eccezione è sfornita di qualsiasi allegazione a supporto, facendo radicalmente difetto la prova dell’avvenuta notifica e/o della comunicazione dell’atto di revoca, laddove costituisce jus recptum , di contro, che la parte che eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente ha conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso; il relativo onere, in particolare, non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova (si v., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 2 febbraio 2022, n. 721).
Mancando, nel caso di specie, l’assolvimento del suddetto onere dimostrativo, l’eccezione di irricevibilità per tardività va respinta.
7. – Non può essere condivisa, poi, la tesi della difesa della controinteressata che, premessa la (sopravvenuta) inefficacia delle convenzioni che formano oggetto della revoca, da tale ricostruzione soggettiva pretende di inferire l’inesistenza dell’interesse ad agire di parte ricorrente, siccome rivolto alla caducazione di un atto – la revoca – a suo avviso atto “ del tutto irrilevante, se non addirittura superfluo ed ultroneo ” (memoria dep. il 9 maggio 2025, p. 2).
7.1. – Di diverso avviso, ed è ciò che rileva nella fattispecie, tuttavia, si è rivelata l’amministrazione comunale, la quale ha avvertito la necessità, di contro, della formalizzazione di un provvedimento di revoca in autotutela la cui lesività, diversamente da quanto eccepito, non può negarsi, ad avviso del Collegio, tenuto conto, per un verso, dell’effetto che immediatamente deriva dal provvedimento – cioè la (certezza della) definitiva inibizione dell’iniziativa immobiliare per come progettata (e con essa della possibilità, sulla quale si focalizza l’interesse dei ricorrenti, di realizzare la strada ad uso pubblico di cui all’art. 5 della convenzione) – e, per altro verso, considerato che il Comune, nel corpo della revoca, dà espressamente atto dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. 2/2011, con ciò assumendo una esplicita decisione – avente autonoma consistenza provvedimentale e anch’essa lesiva – dichiarativa dei relativi effetti sul titolo edilizio.
7.2. – Per pacifica giurisprudenza, infatti, l’effetto decadenziale del permesso di costruire conseguente alla inerzia protrattasi oltre il termine massimo per l'inizio dei lavori, “ per quanto discendente direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti l'intervenuta decadenza e ciò sia per verificare che il termine sia effettivamente spirato sia e soprattutto per accertare che non ricorrano cause di forza maggiore che possano giustificare una sospensione del termine o una sua proroga ” (Cons. Stato, Sez. IV, 30/10/2024, n.8672).
7.3. – Sicché, conclusivamente, il richiamato effetto inibitorio e la rimozione, in senso sfavorevole ai ricorrenti, della situazione di incertezza in ordine alla decadenza del titolo edilizio necessario alla realizzazione dell’intervento descritto negli atti convenzionali, in quanto direttamente discendenti dalla revoca, valgono a radicare l’interesse alla sua caducazione.
L’eccezione è dunque infondata.
8. – È fondata, tuttavia, l’eccezione di inammissibilità per difetto di integrità del contraddittorio, motivata sul presupposto dell’omessa notifica del ricorso al sig. AM PE – che ha sottoscritto in proprio, quale persona fisica, unitamente ai ricorrenti e al comune, le convenzioni urbanistiche revocate (ed è menzionato nell’atto di revoca impugnato quale sottoscrittore delle convenzioni).
8.1. – Non può che reputarsi insufficiente, ai fini della utile instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso intervenuta nei confronti della C.G. Immobiliare s.r.l. unipersonale di PE AM – società di capitali che all’evidenza costituisce un soggetto giuridico ulteriore e distinto dal socio unico, anche sul piano dell’autonomia patrimoniale –, mai menzionata negli atti convenzionali oggetto di ritiro in autotutela e, nemmeno, nell’impugnato provvedimento di revoca, nel quale si fa riferimento, ancora, al solo sig. AM PE quale contraente dei suindicati accordi urbanistici del 2010.
9. – Ne deriva, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso; l’opportunità di privilegiare un approccio sostanzialistico, incline a valorizzare il principio del raggiungimento dello scopo non può spingersi, infatti, ad avviso del Collegio, sino al punto di pretermettere completamente il dato della obiettiva alterità giuridica tra società di capitali, ancorché unipersonale, e socio unico, a pena di porre nel nulla le regole basilari sulla soggettività giuridica, illegittimamente conculcando le prerogative defensionali del sig. PE AM.
10. – Le spese, stante la definizione in rito della vertenza, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni PE Antonio Dato, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO