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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.2/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella controversia di previdenza ed assistenza fra
, rappr. e dif. da avv. Maraglino Luca Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli Antonio, CP_1 [...]
Appellato CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 2 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza emessa in data 16 luglio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto che rigettava la sua domanda: esponeva il ricorrente di essere titolare della pensione cat. VR n.
30024570 con decorrenza 1.8.2001 e di avere negli ultimi anni utili alla determinazione del trattamento pensionistico maturato una contribuzione minore rispetto agli anni precedenti;
di avere CP_ presentato in data 9.5.2016 domanda all' al fine di ottenere la ricostituzione della pensione per motivi contributivi con il più favorevole computo opzionale del trattamento pensionistico, escludendo dal computo ad ogni effetto i periodi di minor retribuzione per indennità di mobilità, ovvero gli anni 2000 e 2001, non necessari ai fini del requisito di anzianità minima, secondo le previsioni delle sentenze n. 264/1994 e n. 388/1995 della Corte Costituzionale, sia i contributi da coltivatore diretto, computando invece l'intera contribuzione figurativa da esposizione ad amianto (dal 1.1.1973 al 31.05.1993) nella gestione lavoratori dipendenti;
ciò premesso, chiedeva , evocato in giudizio l' , la corresponsione della misura massima maturata in iniziali mensili € 1.695,63 e CP_1 differenze di pensione omesse pari ad iniziali € 180,62 mensili, neutralizzando le ultima contribuzioni minori.
Si è costituito in questa sede di appello l' , non insistendo sulla eccezione di decadenza già CP_1 proposta in primo grado e rigettata dal Giudice di prime cure, ma chiedendo con dovizia di argomenti il rigetto in merito dell'appello. All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§---
1 Ciò che emerge dagli atti e dal fascicolo di primo grado, e che l'appellato prospetta anche CP_1 in questa sede, è che il è titolare di pensione VR 30024570 con decorrenza 08/2001 Parte_1 liquidata nei limiti di 2080 contributi complessivi in presenza di benefici amianto, pur facendo valere una contribuzione complessiva di 2360 settimane.
Questa liquidazione si è così realizzata in quanto l'interessato in sede di prima liquidazione della prestazione ha chiesto e ottenuto la pensione VR, ovvero la pensione liquidata nella gestione speciale che ingloba tutta la contribuzione da lavoro dipendente e da coltivatore diretto: “in presenza di benefici amianto va osservato che l' non può liquidare una prestazione CP_3 superiore a 2080 contributi. Pertanto nel liquidare la pensione si tiene conto innanzitutto della contribuzione obbligatoria nelle varie gestioni e solo per differenza ai 2080 va computato l'amianto” – ha specificato la difesa dell' (anche in virtù del Msg 39781/2004, prodotto CP_1 CP_1 in atti).
Spiega l'appellato che la scelta fatta, volta a richiedere, ed ottenere, la pensione liquidata CP_1 nella gestione speciale che ingloba tutta la contribuzione, da lavoro dipendente e da coltivatore diretto, senza mai chiedere la trasformazione del titolo pensionistico (da VR a
VO), ha comportato la preliminare conseguenza che la pretesa diretta ad ottenere un miglioramento del rateo pensionistico in godimento, escludendo dal computo complessivo della contribuzione utile a pensione l'intera contribuzione maturata presso la gestione autonoma coltivatori diretti, non è possibile in relazione a tale domanda di tale esclusione maturata nella Gestione FLDP.
Il ricorso giudiziario di primo grado dunque ha per oggetto l'esclusione dal calcolo della pensione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 accreditate nella gestione lavoratori dipendenti e, avendo raggiunto in tale gestione un'anzianità contributiva superiore a n. 2080 contributi, in virtù della maggiorazione amianto di cui ha beneficiato, l'esclusione della contribuzione maturata nella gestione coltivatori diretti Ciò premesso, si duole in questa sede di gravamel'appellante che il Giudice di primo Parte_1 grado, nella propria sentenza, ha erroneamente parlato di “mancata trasformazione del titolo pensionistico da VR a VO”, in quanto il ricorrente/appellante con la domanda di ricostituzione non ha inteso presentare una domanda finalizzata ad ottenere un nuovo trattamento pensionistico, liquidato interamente secondo le regole della gestione dei lavoratori dipendenti, ma ha proposto domanda di ricostituzione della pensione già in godimento chiedendo la valorizzazione di tutta la contribuzione maturata nel FLDP e la esclusione degli anni 2000 e 2001 la cui contribuzione andava a detrimento del trattamento pensionistico.
La doglianza è infondata, emergendo dagli atti e correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, che il in sede di liquidazione della pensione in godimento, e cioè agosto 2001, ha Parte_1 CP_ chiesto ed ottenuto dall' la pensione VR ovvero la pensione liquidata nella gestione speciale che ingloba tutta la contribuzione da lavoro dipendente e da coltivatore diretto, senza mai chiedere la trasformazione del titolo pensionistico (da VR a VO): tanto, osserva questa Corte, è confermato chiaramente dalla domanda amministrativa di ricostituzione in atti del 9.05.2016 (v. fascicolo del 1° grado) che si riferisce alla pensione VR in godimento, senza riferimento CP_1 alcuno a modificazione/trasformazione della pensione VR in VO .
In sostanza, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado, “Il ricorrente chiede l'esclusione dal calcolo della pensione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 per mobilità, accreditate nella gestione lavoratori dipendenti e, avendo raggiunto in tale gestione
2 un'anzianità contributiva superiore a n. 2080 contributi, in virtù della maggiorazione amianto, anche l'esclusione della contribuzione maturata nella gestione coltivatori diretti. Tuttavia, non risultato mutato il titolo pensionistico (da VR a VO) per le ragioni dette, l'esclusione delle retribuzioni minori per mobilità degli anni 2000 e 2001 è ammissibile per la quota di pensione maturata nella gestione lavoratori dipendenti, mantenendo inalterata la quota di pensione maturata nella gestione coltivatori diretti”.
---§§ooo§§§---
Sulla base di tali principi, officiato CTU tecnico-contabile, il quale ha sviluppato con analisi accuratissima ed immune da vizi logico-giuridici due distinte ipotesi alternative (1. esclusione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 nella gestione lavoratori dipendenti;
2. esclusione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 con computo di n. 2080 settimane nella sola gestione lavoratori dipendenti), il Giudice a quo ha motivatamente escluso l'opzione sub
2. dell'elaborato peritale che presuppone la trasformazione del titolo pensionistico, con eliminazione integrale della contribuzione gestione coltivatori diretti, che invece rappresenta il titolo pensionistico in godimento.
Di converso, è pienamente conferente alla questione giuridica che qui occupa l'aver ritenuto corretta l'opzione sub
1. l'ipotesi sub 1) che determina, escludendo le retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 di mobilità, accreditate a favore del ricorrente nella gestione lavoratori dipendenti, computando la contribuzione maturata nella gestione coltivatori diretti, un rateo mensile di pensione alla data di decorrenza pari a euro 1.552,09.
Va qui ricordato che, come emerge dagli atti e correttamente considerato dal Giudice di primo grado, l' in un primo momento aveva liquidato la pensione n. VR 30024570 computando, CP_1 nell'ambito di ciascuna gestione, l'importo della contribuzione maturata (n. 2009 settimane nella gestione lavoratori dipendenti, di cui n. 345 per benefici amianto, e n. 284 settimane nella gestione coltivatori diretti, complessivamente pari a n. 2293 settimane), senza porre il limite di n. 2080 settimane complessivamente considerate, con la conseguenza che, avvedutosi dell'errore, in sede di rideterminazione d'ufficio del trattamento pensionistico, in data 05.10.2013, l' ha CP_3 rideterminato l'importo del rateo mensile alla decorrenza (in seguito ai chiarimenti diramati con CP_ Messaggio n. 39781/2004), considerando nel calcolo della pensione n. 284 settimane nella gestione coltivatori diretti e n. 1796 nella gestione lavoratori dipendenti.
Tale riliquidazione ha determinato a carico del pensionato un indebito, calcolato dalla decorrenza fino al 30.09.2013, di euro 22.364,79 che, tuttavia, l' ha ritenuto di non recuperare. CP_3
Assevera il CTU che le differenze maturate dal 01.08.2001 al 30.09.2019 (non risultando applicabile al giudizio in corso la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639), considerando il maggiore rateo di pensione percepito fino al 30.09.2013, determinano un ulteriore CP_ debito residuo a carico del ricorrente di euro 11.954,04 (in relazione al quale l' non ha avanzato tuttavia domanda riconvenzionale).
E' per tutti tali motivi che l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico Cont dell'appellante ed in favore dell'
p.q.m.
3 Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in euro 3410,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 10 settembre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “ricostituzione pensione”, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella controversia di previdenza ed assistenza fra
, rappr. e dif. da avv. Maraglino Luca Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli Antonio, CP_1 [...]
Appellato CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 2 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza emessa in data 16 luglio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto che rigettava la sua domanda: esponeva il ricorrente di essere titolare della pensione cat. VR n.
30024570 con decorrenza 1.8.2001 e di avere negli ultimi anni utili alla determinazione del trattamento pensionistico maturato una contribuzione minore rispetto agli anni precedenti;
di avere CP_ presentato in data 9.5.2016 domanda all' al fine di ottenere la ricostituzione della pensione per motivi contributivi con il più favorevole computo opzionale del trattamento pensionistico, escludendo dal computo ad ogni effetto i periodi di minor retribuzione per indennità di mobilità, ovvero gli anni 2000 e 2001, non necessari ai fini del requisito di anzianità minima, secondo le previsioni delle sentenze n. 264/1994 e n. 388/1995 della Corte Costituzionale, sia i contributi da coltivatore diretto, computando invece l'intera contribuzione figurativa da esposizione ad amianto (dal 1.1.1973 al 31.05.1993) nella gestione lavoratori dipendenti;
ciò premesso, chiedeva , evocato in giudizio l' , la corresponsione della misura massima maturata in iniziali mensili € 1.695,63 e CP_1 differenze di pensione omesse pari ad iniziali € 180,62 mensili, neutralizzando le ultima contribuzioni minori.
Si è costituito in questa sede di appello l' , non insistendo sulla eccezione di decadenza già CP_1 proposta in primo grado e rigettata dal Giudice di prime cure, ma chiedendo con dovizia di argomenti il rigetto in merito dell'appello. All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
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1 Ciò che emerge dagli atti e dal fascicolo di primo grado, e che l'appellato prospetta anche CP_1 in questa sede, è che il è titolare di pensione VR 30024570 con decorrenza 08/2001 Parte_1 liquidata nei limiti di 2080 contributi complessivi in presenza di benefici amianto, pur facendo valere una contribuzione complessiva di 2360 settimane.
Questa liquidazione si è così realizzata in quanto l'interessato in sede di prima liquidazione della prestazione ha chiesto e ottenuto la pensione VR, ovvero la pensione liquidata nella gestione speciale che ingloba tutta la contribuzione da lavoro dipendente e da coltivatore diretto: “in presenza di benefici amianto va osservato che l' non può liquidare una prestazione CP_3 superiore a 2080 contributi. Pertanto nel liquidare la pensione si tiene conto innanzitutto della contribuzione obbligatoria nelle varie gestioni e solo per differenza ai 2080 va computato l'amianto” – ha specificato la difesa dell' (anche in virtù del Msg 39781/2004, prodotto CP_1 CP_1 in atti).
Spiega l'appellato che la scelta fatta, volta a richiedere, ed ottenere, la pensione liquidata CP_1 nella gestione speciale che ingloba tutta la contribuzione, da lavoro dipendente e da coltivatore diretto, senza mai chiedere la trasformazione del titolo pensionistico (da VR a
VO), ha comportato la preliminare conseguenza che la pretesa diretta ad ottenere un miglioramento del rateo pensionistico in godimento, escludendo dal computo complessivo della contribuzione utile a pensione l'intera contribuzione maturata presso la gestione autonoma coltivatori diretti, non è possibile in relazione a tale domanda di tale esclusione maturata nella Gestione FLDP.
Il ricorso giudiziario di primo grado dunque ha per oggetto l'esclusione dal calcolo della pensione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 accreditate nella gestione lavoratori dipendenti e, avendo raggiunto in tale gestione un'anzianità contributiva superiore a n. 2080 contributi, in virtù della maggiorazione amianto di cui ha beneficiato, l'esclusione della contribuzione maturata nella gestione coltivatori diretti Ciò premesso, si duole in questa sede di gravamel'appellante che il Giudice di primo Parte_1 grado, nella propria sentenza, ha erroneamente parlato di “mancata trasformazione del titolo pensionistico da VR a VO”, in quanto il ricorrente/appellante con la domanda di ricostituzione non ha inteso presentare una domanda finalizzata ad ottenere un nuovo trattamento pensionistico, liquidato interamente secondo le regole della gestione dei lavoratori dipendenti, ma ha proposto domanda di ricostituzione della pensione già in godimento chiedendo la valorizzazione di tutta la contribuzione maturata nel FLDP e la esclusione degli anni 2000 e 2001 la cui contribuzione andava a detrimento del trattamento pensionistico.
La doglianza è infondata, emergendo dagli atti e correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, che il in sede di liquidazione della pensione in godimento, e cioè agosto 2001, ha Parte_1 CP_ chiesto ed ottenuto dall' la pensione VR ovvero la pensione liquidata nella gestione speciale che ingloba tutta la contribuzione da lavoro dipendente e da coltivatore diretto, senza mai chiedere la trasformazione del titolo pensionistico (da VR a VO): tanto, osserva questa Corte, è confermato chiaramente dalla domanda amministrativa di ricostituzione in atti del 9.05.2016 (v. fascicolo del 1° grado) che si riferisce alla pensione VR in godimento, senza riferimento CP_1 alcuno a modificazione/trasformazione della pensione VR in VO .
In sostanza, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado, “Il ricorrente chiede l'esclusione dal calcolo della pensione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 per mobilità, accreditate nella gestione lavoratori dipendenti e, avendo raggiunto in tale gestione
2 un'anzianità contributiva superiore a n. 2080 contributi, in virtù della maggiorazione amianto, anche l'esclusione della contribuzione maturata nella gestione coltivatori diretti. Tuttavia, non risultato mutato il titolo pensionistico (da VR a VO) per le ragioni dette, l'esclusione delle retribuzioni minori per mobilità degli anni 2000 e 2001 è ammissibile per la quota di pensione maturata nella gestione lavoratori dipendenti, mantenendo inalterata la quota di pensione maturata nella gestione coltivatori diretti”.
---§§ooo§§§---
Sulla base di tali principi, officiato CTU tecnico-contabile, il quale ha sviluppato con analisi accuratissima ed immune da vizi logico-giuridici due distinte ipotesi alternative (1. esclusione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 nella gestione lavoratori dipendenti;
2. esclusione delle retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 con computo di n. 2080 settimane nella sola gestione lavoratori dipendenti), il Giudice a quo ha motivatamente escluso l'opzione sub
2. dell'elaborato peritale che presuppone la trasformazione del titolo pensionistico, con eliminazione integrale della contribuzione gestione coltivatori diretti, che invece rappresenta il titolo pensionistico in godimento.
Di converso, è pienamente conferente alla questione giuridica che qui occupa l'aver ritenuto corretta l'opzione sub
1. l'ipotesi sub 1) che determina, escludendo le retribuzioni minori degli anni 2000 e 2001 di mobilità, accreditate a favore del ricorrente nella gestione lavoratori dipendenti, computando la contribuzione maturata nella gestione coltivatori diretti, un rateo mensile di pensione alla data di decorrenza pari a euro 1.552,09.
Va qui ricordato che, come emerge dagli atti e correttamente considerato dal Giudice di primo grado, l' in un primo momento aveva liquidato la pensione n. VR 30024570 computando, CP_1 nell'ambito di ciascuna gestione, l'importo della contribuzione maturata (n. 2009 settimane nella gestione lavoratori dipendenti, di cui n. 345 per benefici amianto, e n. 284 settimane nella gestione coltivatori diretti, complessivamente pari a n. 2293 settimane), senza porre il limite di n. 2080 settimane complessivamente considerate, con la conseguenza che, avvedutosi dell'errore, in sede di rideterminazione d'ufficio del trattamento pensionistico, in data 05.10.2013, l' ha CP_3 rideterminato l'importo del rateo mensile alla decorrenza (in seguito ai chiarimenti diramati con CP_ Messaggio n. 39781/2004), considerando nel calcolo della pensione n. 284 settimane nella gestione coltivatori diretti e n. 1796 nella gestione lavoratori dipendenti.
Tale riliquidazione ha determinato a carico del pensionato un indebito, calcolato dalla decorrenza fino al 30.09.2013, di euro 22.364,79 che, tuttavia, l' ha ritenuto di non recuperare. CP_3
Assevera il CTU che le differenze maturate dal 01.08.2001 al 30.09.2019 (non risultando applicabile al giudizio in corso la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639), considerando il maggiore rateo di pensione percepito fino al 30.09.2013, determinano un ulteriore CP_ debito residuo a carico del ricorrente di euro 11.954,04 (in relazione al quale l' non ha avanzato tuttavia domanda riconvenzionale).
E' per tutti tali motivi che l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico Cont dell'appellante ed in favore dell'
p.q.m.
3 Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in euro 3410,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 10 settembre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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