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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102 /2025 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...], il [...], C.F.: residente in [...]CodiceFiscale_1
Maurizio Canavese Via Fatebenefratelli n. 50 , ed elettivamente domiciliata in Torino, via Piazza Castello, 9, presso lo studio dell'avvocato Fabiola Grimaldi che la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
CP_1
Nato a Valona (Albania) il 15.6.1962 residente in [...] Parte Resistente Contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 28.5.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo: “(…) Tutto ciò premesso e considerato la signora come sopra rappresentata e difesa intende separarsi legalmente dal sig. Parte_1 CP_1 con pronuncia di addebito nei suoi confronti per i fatti suesposti e chiede che venga fissata udienza di comparizione delle parti, per l'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, prima dell'instaurando contraddittorio, con indicazione del termine per la notifica alla controparte e per la costituzione di quest'ultima. A tal fine rassegna le seguenti conclusioni - voglia il Tribunale Ill.mo, 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, pronunciando la separazione personale giudiziale della signora dal sig. con addebito a carico di quest'ultimo, con richiesta di voler Parte_1 CP_1 ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio, nonché all'Ufficiale di Stato Civile dell'attuale Comune di residenza di ciascuno dei coniugi.”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 09/04/2025
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo ex artt 473 bis ss cpc ritualmente notificato parte ricorrente ha rappresentato letteralmente: “(…) La signora in data 17/04/1997 in Albania a Usc. Pt_1
Distretto, 5 Vlore, contraeva matrimonio con il sig. Dal matrimonio non sono nati figli. Dopo
CP_1 il matrimonio in Albania, i signori hanno vissuto per ancora per qualche mese in Albania. Il sig.
CP_1 arrivava per primo in Italia, successivamente lo raggiungeva la signora verso la fine del 1998. Pt_2 All'inizio del suo trasferimento in Italia, il sig. lavorava come giardiniere, percepiva uno stipendio di
CP_1 circa 800,00 e aveva affittato una casa in San Maurizio Canavese. Anche la signora al suo arrivo Pt_1 in Italia, raggiunge il marito nella casa di San Maurizio Canavese e trova immediatamente lavoro come colf presso alcune famiglie del territorio, percependo uno stipendio complessivo che oscillava tra i 500,00 e i 600,00 euro. Il sig. ha lavorato per pochi anni;
da quando la signora arrivando ha
CP_1 Pt_1 cominciato a lavorare, lui decideva di rimanere a casa, senza alcuna spiegazione, rimanendo totalmente a carico della moglie. Il infatti, non ha partecipato mai ad alcuna spesa. Di fatto, risulta disoccupato
CP_1 dal 2000 e fino ad oggi non ha più lavorato, né ha cercato lavoro. Il contratto d'affitto della casa attualmente è intestato alla signora Il rapporto tra il sig. e la signora è sempre stato abbastanza Pt_1 CP_1 Pt_1 normale, piuttosto equilibrato. La signora si è sempre presa cura del marito;
di fatto lo ha sempre accudito come un figlio. Il 15 maggio 2024, il rientra a casa piuttosto alterato;
più strano del solito. Dopo una
CP_1 piccola discussione, il sig. aggredisce la moglie fisicamente, dapprima colpendola con le mani,
CP_1 picchiandola e cercando di soffocarla, buttandola a terra, prendendola a calci;
poi con un coltello da cucina, avente una lama da di circa 12,5 cm, la colpisce con violenza ripetutamente, ferendola al collo e alla testa, determinanado una deformazione permanente del viso, a causa della lesione del nervo facciale. A seguito dei fendenti inferti, la signora perdeva molto sangue e svenendo cadeva a sul pavimento. Il sig. si allontava
CP_1 da casa, mentre la signora, che con fatica si riprendeva dallo svenimento, riusciva a chiedere aiuto. Intervenivano i Carabinieri, che arrestavano il sig. Attualmente nei confronti del sig. pende
CP_1 CP_1 procedimento penale n. 2381/2024 R.G.n.r., avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, per il reato di tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56, 575, 577 co.1 n. 1 c.p., aggravato dal fatto di aver agito nei confronti della moglie convivente;
582, 583 c.p.. Nei confronti del sig. nell'ambito delle
CP_1 indagini, veniva disposto una Ctu, volta ad accertare la capacità di intendere e volere dello stesso, all'atto della commissione del fatto. E risultando effettivamente incapace di intendere di volere nel frangente dell'azione omicida posta in essere nei confronti della signora il sig. veniva scarcerato, per essere collocato Pt_1 CP_1 in una struttura psichiatrica, certamente più adeguata. Il veniva così trasferito all'SPDC, presso
CP_1 l'Ospedale di Ciriè, a tre km dalla casa della persona offesa. La signora ne veniva a conoscenza a Pt_2 seguito di una telefonata da parte del sig. che, all'interno della struttura riusciva con utenza di terzi, a
CP_1 prendere contatti con la signora, informandola del fatto che si trovava presso l'SPCD dell'Ospedale di Ciriè, appunto. La chiamata del marito, destabilizzava fortemente la signora che da allora teme di Pt_2 ritrovarsi il marito alla porta di casa. I fatti accaduti il 15 maggio 2024, sono molto gravi e non necessitano di particolare commento, considerato che si documentano da sé. E' del tutto evidente che, di fronte ad un tentato femminicidio, la richiesta di addebito nei confronti del sig. è inevitabile e assolutamente
CP_1 fondata, nonostante il processo non sia ancora definito. La violazione in questione è gravissima e non lascia spazio a giustificazione alcuna. La signora è ancora in vita per un puro caso;
probabilmente il fatto Pt_2 di essere svenuta ha indotto il a ritenere che la moglie fosse morta ed è probabilmente questo il motivo
CP_1 per cui si allontanava dal luogo del fatto. Diversamente avrebbe, con tutta possibilità continuato a colpirla. La signora da quando è accaduto il fatto, è in carico al Servizio di Psicologia adulti dell'AslTo4, e Pt_2 la sua tranquillità, la sua stabilità è gravemente compromessa. Inoltre mille sono gli interrogativi che la signora si pone sul dopo e sul come verrà gestita la posizione giuridica del sig. considerato come è stato
CP_1 recentemente gestito il recente trasferimento del predetto nei pressi della casa della persona offesa.(…)”.
pagina 2 di 5 - Parte ricorrente concludeva come sopra visto.
- All'udienza del 7.4.2025 il GR ha proceduto all'audizione di parte ricorrente che ha confermato quanto dedotto in ricorso, ed all'esito il difensore di parte ricorrente ha concluso richiamando le conclusioni sopra indicate, e la causa viene ora a decisione.
* * *
1) La domanda di separazione. Al lume dell'art. 3 c. 1 Let. a – i); ii); iii) del Regolamento UE 1111/20191 è competente a giudicare il Tribunale di Ivrea, posto che le parti risiedevano abitualmente in San Maurizio Canavese. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
2) La domanda di addebito. Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
pagina 3 di 5 In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che dalla narrazione attorea sopra riportata nonché dalla richiesta di incidente probatorio (del 21.5.2024 depositata dal PM nel fascicolo n. 2381/24 RGNR) versata in atti da parte attrice emerga la ricostruzione dei fatti deponente nel senso che – a seguito della violenza agita dal convenuto in danno della moglie – la convivenza è divenuta intollerabile per fatto del marito. Né parte convenuta – pur ritualmente citata in giudizio, ma non costituitasi – ha ritenuto di offrire una ricostruzione difforme dalle allegazioni e documentazioni versate in atti dalla parte ricorrente, col che le domande attoree meritano accoglimento. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto accolte le richieste attoree di talché – compensata la metà delle spese ex art 92 cpc per via della necessarietà della pronuncia separatizia – ritiene il collegio doversi accollare al convenuto la restante parte delle spese processuali. In tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di metà delle spese di lite dovendo l'altra metà porsi a carico del resistente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretto dante causa della lacerazione del matrimonio. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori minimi dello scaglione per non elevata difficoltà dell'affare per le sole fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta la fase istruttoria e di trattazione) per i seguenti valori minimi:
- fase di studio della controversia: € 850,50;
- fase introduttiva: € 602,00;
- fase decisionale: € 1.452,5 Per un valore ammontante a totali € 2.905,00 da dimidiarsi per compensazione del 50% (dunque per € 1.452,50 a carico del marito) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
* * *
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contumacia di parte convenuta, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra i sig.ri e con Parte_1 CP_1 pronuncia di addebito della separazione in capo al marito ex art 151 c.2 Cc.; CP_1
- Condanna parte resistente già operata la compensazione al 50% delle CP_1 spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente sig.ra per un valore ammontante a totali € 1.452,50, oltre al rimborso Parte_1 spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 28.5.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102 /2025 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...], il [...], C.F.: residente in [...]CodiceFiscale_1
Maurizio Canavese Via Fatebenefratelli n. 50 , ed elettivamente domiciliata in Torino, via Piazza Castello, 9, presso lo studio dell'avvocato Fabiola Grimaldi che la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
CP_1
Nato a Valona (Albania) il 15.6.1962 residente in [...] Parte Resistente Contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 28.5.2025 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo: “(…) Tutto ciò premesso e considerato la signora come sopra rappresentata e difesa intende separarsi legalmente dal sig. Parte_1 CP_1 con pronuncia di addebito nei suoi confronti per i fatti suesposti e chiede che venga fissata udienza di comparizione delle parti, per l'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, prima dell'instaurando contraddittorio, con indicazione del termine per la notifica alla controparte e per la costituzione di quest'ultima. A tal fine rassegna le seguenti conclusioni - voglia il Tribunale Ill.mo, 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, pronunciando la separazione personale giudiziale della signora dal sig. con addebito a carico di quest'ultimo, con richiesta di voler Parte_1 CP_1 ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio, nonché all'Ufficiale di Stato Civile dell'attuale Comune di residenza di ciascuno dei coniugi.”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 09/04/2025
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo ex artt 473 bis ss cpc ritualmente notificato parte ricorrente ha rappresentato letteralmente: “(…) La signora in data 17/04/1997 in Albania a Usc. Pt_1
Distretto, 5 Vlore, contraeva matrimonio con il sig. Dal matrimonio non sono nati figli. Dopo
CP_1 il matrimonio in Albania, i signori hanno vissuto per ancora per qualche mese in Albania. Il sig.
CP_1 arrivava per primo in Italia, successivamente lo raggiungeva la signora verso la fine del 1998. Pt_2 All'inizio del suo trasferimento in Italia, il sig. lavorava come giardiniere, percepiva uno stipendio di
CP_1 circa 800,00 e aveva affittato una casa in San Maurizio Canavese. Anche la signora al suo arrivo Pt_1 in Italia, raggiunge il marito nella casa di San Maurizio Canavese e trova immediatamente lavoro come colf presso alcune famiglie del territorio, percependo uno stipendio complessivo che oscillava tra i 500,00 e i 600,00 euro. Il sig. ha lavorato per pochi anni;
da quando la signora arrivando ha
CP_1 Pt_1 cominciato a lavorare, lui decideva di rimanere a casa, senza alcuna spiegazione, rimanendo totalmente a carico della moglie. Il infatti, non ha partecipato mai ad alcuna spesa. Di fatto, risulta disoccupato
CP_1 dal 2000 e fino ad oggi non ha più lavorato, né ha cercato lavoro. Il contratto d'affitto della casa attualmente è intestato alla signora Il rapporto tra il sig. e la signora è sempre stato abbastanza Pt_1 CP_1 Pt_1 normale, piuttosto equilibrato. La signora si è sempre presa cura del marito;
di fatto lo ha sempre accudito come un figlio. Il 15 maggio 2024, il rientra a casa piuttosto alterato;
più strano del solito. Dopo una
CP_1 piccola discussione, il sig. aggredisce la moglie fisicamente, dapprima colpendola con le mani,
CP_1 picchiandola e cercando di soffocarla, buttandola a terra, prendendola a calci;
poi con un coltello da cucina, avente una lama da di circa 12,5 cm, la colpisce con violenza ripetutamente, ferendola al collo e alla testa, determinanado una deformazione permanente del viso, a causa della lesione del nervo facciale. A seguito dei fendenti inferti, la signora perdeva molto sangue e svenendo cadeva a sul pavimento. Il sig. si allontava
CP_1 da casa, mentre la signora, che con fatica si riprendeva dallo svenimento, riusciva a chiedere aiuto. Intervenivano i Carabinieri, che arrestavano il sig. Attualmente nei confronti del sig. pende
CP_1 CP_1 procedimento penale n. 2381/2024 R.G.n.r., avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, per il reato di tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56, 575, 577 co.1 n. 1 c.p., aggravato dal fatto di aver agito nei confronti della moglie convivente;
582, 583 c.p.. Nei confronti del sig. nell'ambito delle
CP_1 indagini, veniva disposto una Ctu, volta ad accertare la capacità di intendere e volere dello stesso, all'atto della commissione del fatto. E risultando effettivamente incapace di intendere di volere nel frangente dell'azione omicida posta in essere nei confronti della signora il sig. veniva scarcerato, per essere collocato Pt_1 CP_1 in una struttura psichiatrica, certamente più adeguata. Il veniva così trasferito all'SPDC, presso
CP_1 l'Ospedale di Ciriè, a tre km dalla casa della persona offesa. La signora ne veniva a conoscenza a Pt_2 seguito di una telefonata da parte del sig. che, all'interno della struttura riusciva con utenza di terzi, a
CP_1 prendere contatti con la signora, informandola del fatto che si trovava presso l'SPCD dell'Ospedale di Ciriè, appunto. La chiamata del marito, destabilizzava fortemente la signora che da allora teme di Pt_2 ritrovarsi il marito alla porta di casa. I fatti accaduti il 15 maggio 2024, sono molto gravi e non necessitano di particolare commento, considerato che si documentano da sé. E' del tutto evidente che, di fronte ad un tentato femminicidio, la richiesta di addebito nei confronti del sig. è inevitabile e assolutamente
CP_1 fondata, nonostante il processo non sia ancora definito. La violazione in questione è gravissima e non lascia spazio a giustificazione alcuna. La signora è ancora in vita per un puro caso;
probabilmente il fatto Pt_2 di essere svenuta ha indotto il a ritenere che la moglie fosse morta ed è probabilmente questo il motivo
CP_1 per cui si allontanava dal luogo del fatto. Diversamente avrebbe, con tutta possibilità continuato a colpirla. La signora da quando è accaduto il fatto, è in carico al Servizio di Psicologia adulti dell'AslTo4, e Pt_2 la sua tranquillità, la sua stabilità è gravemente compromessa. Inoltre mille sono gli interrogativi che la signora si pone sul dopo e sul come verrà gestita la posizione giuridica del sig. considerato come è stato
CP_1 recentemente gestito il recente trasferimento del predetto nei pressi della casa della persona offesa.(…)”.
pagina 2 di 5 - Parte ricorrente concludeva come sopra visto.
- All'udienza del 7.4.2025 il GR ha proceduto all'audizione di parte ricorrente che ha confermato quanto dedotto in ricorso, ed all'esito il difensore di parte ricorrente ha concluso richiamando le conclusioni sopra indicate, e la causa viene ora a decisione.
* * *
1) La domanda di separazione. Al lume dell'art. 3 c. 1 Let. a – i); ii); iii) del Regolamento UE 1111/20191 è competente a giudicare il Tribunale di Ivrea, posto che le parti risiedevano abitualmente in San Maurizio Canavese. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
2) La domanda di addebito. Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
pagina 3 di 5 In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che dalla narrazione attorea sopra riportata nonché dalla richiesta di incidente probatorio (del 21.5.2024 depositata dal PM nel fascicolo n. 2381/24 RGNR) versata in atti da parte attrice emerga la ricostruzione dei fatti deponente nel senso che – a seguito della violenza agita dal convenuto in danno della moglie – la convivenza è divenuta intollerabile per fatto del marito. Né parte convenuta – pur ritualmente citata in giudizio, ma non costituitasi – ha ritenuto di offrire una ricostruzione difforme dalle allegazioni e documentazioni versate in atti dalla parte ricorrente, col che le domande attoree meritano accoglimento. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto accolte le richieste attoree di talché – compensata la metà delle spese ex art 92 cpc per via della necessarietà della pronuncia separatizia – ritiene il collegio doversi accollare al convenuto la restante parte delle spese processuali. In tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di metà delle spese di lite dovendo l'altra metà porsi a carico del resistente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretto dante causa della lacerazione del matrimonio. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori minimi dello scaglione per non elevata difficoltà dell'affare per le sole fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta la fase istruttoria e di trattazione) per i seguenti valori minimi:
- fase di studio della controversia: € 850,50;
- fase introduttiva: € 602,00;
- fase decisionale: € 1.452,5 Per un valore ammontante a totali € 2.905,00 da dimidiarsi per compensazione del 50% (dunque per € 1.452,50 a carico del marito) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
* * *
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contumacia di parte convenuta, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra i sig.ri e con Parte_1 CP_1 pronuncia di addebito della separazione in capo al marito ex art 151 c.2 Cc.; CP_1
- Condanna parte resistente già operata la compensazione al 50% delle CP_1 spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente sig.ra per un valore ammontante a totali € 1.452,50, oltre al rimborso Parte_1 spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 28.5.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto,