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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
23/05/2024, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. COFFRINI MARCELLO (c.f. ), unitamente C.F._1
all'Avv. COLARIZI MASSIMO ( ) e COFFRINI ERMES C.F._2
( ); C.F._3
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. ), difesa dall'Avv. MARZANO
[...] P.IVA_2
MARIAGIUSEPPINA (c.f. ); C.F._4
APPELLATA, appellante incidentale;
E
n. 323/2021, Controparte_2 difeso dall'Avv. Mariagiuseppina Marzano;
APPELLATO, appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 12406/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 16/09/2020.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa e contraria istanza, previa sospensione della sua esecutività, nel rito riformare la sentenza impugnata per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma essendo competente il Tribunale di Mantova;
ovvero, per l'incompetenza funzionale del
Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Brescia, Sezione Speciale delle imprese. Nel merito, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, riformare in parte qua, come più sopra evidenziato specificato, la sentenza gravata, confermandola per il resto. Vinte le spese del grado, con ristoro del contributo unificato.”.
Conclusioni dell'appellata in concordato preventivo: “Piaccia alla Corte di
Appello di Roma, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per carenza dei presupposti, nonché rigettare l'appello formulato da poiché inammissibile ex art. 342 c.p.c., Parte_1
nonché infondato in fatto e diritto, nonché accogliere l'appello incidentale formulato dalla in Concordato Preventivo, confermando Controparte_1 per l'effetto il Decreto Ingiuntivo n. 373/2017 emesso dal Tribunale di Roma o in via subordinata, sempre in riforma della sentenza impugnata, condannando
[...] al pagamento del minor importo di € 157.944,52 oltre interessi Parte_1
moratori dal 04/08/2016 fino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giustizia, a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.”.
Conclusioni del Fallimento: “Piaccia alla Corte di Appello di Roma: Rigettare
l'appello formulato da poiché inammissibile Parte_1 ex art. 342 c.p.c., nonché infondato in fatto e diritto, nonché accogliere l'appello incidentale formulato dal Controparte_2 confermando per l'effetto il Decreto Ingiuntivo n. 373/2017 emesso dal Tribunale di
Roma o in via subordinata, sempre in riforma della sentenza impugnata, condannando al pagamento del minor importo di € Parte_1
157.944,52 oltre interessi moratori dal 04/08/2016 fino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giustizia, di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma, in accoglimento parziale r.g. n. 2 dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e tuttavia condannato parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 55.487,46, oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto sino al soddisfo;
ha compensato interamente le spese del procedimento.
ha proposto appello. Parte_1
Controparte_1
ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale.
[...]
E' subentrato il Fallimento della stessa società insistendo nelle conclusioni già rassegnate dal Concordato.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale lamenta l'incompetenza del tribunale di Roma (sia funzionale che per territorio) e, nel merito, la violazione e/o erronea applicazione degli art.li 190 e
191 del dpr 207/2010; travisamento – violazione e/o erronea applica zione del principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ..
Con l'appello incidentale è domandata la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto o in subordine la condanna dell'appellante al pagamento della maggior somma di euro 157.944,52 oltre interessi moratori dal 04/08/2016 fino al soddisfo.
Osserva la Corte quanto segue.
Sulla competenza.
L'appellante deduce che nel contratto di appalto intercorso con Controparte_3
era stabilita la competenza del foro di Mantova, con esclusione di ogni altro. Per
[...] di più il contratto aveva ad oggetto “servizi” eccedenti la soglia comunitaria di
125.000,00 euro, ciò determinando, in ogni caso, la competenza del tribunale delle imprese ex art. 28 d.l.vo n. 163 del 2006.
Il tribunale aveva invece ritenuto che l'indicazione in contratto del tribunale di
Mantova non assumesse carattere di esclusività difettando la pattuizione espressa, tale non potendo considerarsi “la clausola con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia””.
Per giunta l'eccezione dell'opponente non aveva espressamente contestato la concorrente competenza del tribunale di Roma, così lasciando alla controparte la discrezionalità della scelta del giudice da adire.
r.g. n. 3 Sulla competenza funzionale del Tribunale sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Brescia, il primo giudice ha evidenziato di essere al cospetto di un appalto di opere pubbliche con corrispettivo pari ad euro 526.624,00 di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria (che per i contratti di lavori pubblici è di euro
5.278.000).
Il motivo di appello – quanto alla competenza per territorio - non contesta specificamente il ragionamento del tribunale ma si limita a richiamare una precedente pronuncia con la quale diverso magistrato aveva accolto l'eccezione di incompetenza in causa scaturita da un contratto di appalto, per così dire, “gemello” e quindi riproducente la medesima clausola. Quanto alla competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese risulta apodittica e non argomentata l'affermazione secondo cui quello intercorso tra le parti sarebbe un appalto di servizi (con soglia di rilevanza comunitaria sensibilmente inferiore) e non un appalto d'opera, sebbene il tribunale avesse puntualizzato che oggetto del contratto erano “… tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto …”.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Sul merito.
Lamenta l'appellante che il tribunale - sebbene la società affidataria dell'appalto non avesse iscritto alcuna riserva nel registro di contabilità e non avesse opposto alcuna contestazione od impugnazione alla decisione della stazione appaltante di risolvere il contratto per suo inadempimento né contestato il conto finale redatto dalla stazione appaltante - abbia “ritenuto che, a seguito della risoluzione del contratto, tornino ad assumere valore le regole generali in materia di inadempimento, indipendentemente dalla traduzione delle richieste in apposite riserve.”.
Il motivo così impostato è tuttavia abbandonato dalla stessa appellante secondo la quale “ … si può anche prescindere dall'affrontare funditus la questione, dal momento che la critica nel merito che si rivolge alla sentenza è affrontabile in altro modo” (pag.
10 della citazione in appello).
L'”altro modo” prende di mira l'importo di euro 70.840,00 che il tribunale ha riconosciuto come dovuto per la spesa relativa allo smaltimento del percolato.
L'appellante, tuttavia, svolge al riguardo considerazioni a tal punto generiche da non porre la Corte nelle condizioni di scrutinare la censura, risolventesi in un motivo r.g. n. 4 anch'esso inammissibile.
L'appello incidentale.
Con esso viene lamentato che il tribunale abbia dato rilevanza alla relazione sul
Part conto finale 27/09/2016 (doc. 6 di produzione di ) non redatto nel contraddittorio tra le parti anziché allo stato di consistenza lavori 04/08/2016 (Doc. B del fascicolo monitorio), redatto in contraddittorio, pervenendo in tal modo alla decurtazione dell'importo ingiunto.
Il documento valorizzato dal tribunale è il conto finale redatto dal direttore dei lavori le cui valutazioni sono state oggetto di specifico vaglio.
Ha, infatti, motivato il primo giudice che “Risulta da tale documento e dalla relativa tabella riassuntiva (doc. 6 del fascicolo di parte opponente) che sono state detratte (dall'importo complessivamente previsto quale corrispettivo di euro
441.562,52) correttamente le seguenti somme: euro 88.312,50 corrispondenti all'acconto versato;
euro 5.107,00 quali importi relativi alle spese da affrontare da parte della committenza per le difformità accertate nel contraddittorio delle parti e non specificamente contestate da parte opponente in sede di redazione dello stato di consistenza dei lavori;
euro 44.156,25, a titolo di penale. Quanto a quest'ultima voce, nel conto finale è stata applicata la penale massima, a fronte della mancata ultimazione dei lavori, pari ad euro 44.156,25, ovvero pari al 10 % dell'importo contrattuale. Nel documento si fa riferimento al disposto di cui all'art. 18 del CSA che regolamenta, tuttavia, le diverse fattispecie di ritardo nell'esecuzione dei lavori. Il comma 6 del medesimo articolo prevede poi che la penale (pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo) non può superare il 10% dell'importo contrattuale.”.
L'appellante incidentale non ha sottoposto a specifica critica tale motivazione ma si è limitato a riportare nell'atto di impugnazione stralci di propri scritti difensivi del primo grado.
Anche il motivo dell'appello incidentale risulta, pertanto inammissibile.
Le spese del grado, a fronte di impugnazioni inammissibili, vanno compensate.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante,
r.g. n. 5 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibili l'appello principale e quello incidentale;
b) compensa le spese del grado;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 16/1/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6