Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/1970, n. 75
CASS
Sentenza 15 gennaio 1970

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Non incorre nel vizio di ultra e extra petizione il giudice che, nel rispetto della situazione di fatto dedotta dalle parti, si limiti a dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa, ovvero a sostituire al titolo enunciato un titolo diverso che valga a sorreggere la domanda adeguandosi all'oggetto sostanziale di essa. ( nella specie, dedotta dal convenuto in negatoria, l'esistenza di una servitu di passaggio per destinazione del padre di famiglia, il giudice di appello, sulla base dei documenti esibiti fin dall'inizio, aveva affermato sussistere servitu convenzionale).*

L'interpretazione del titolo costitutivo della servitu - che si risolve in una mera indagine di fatto, incensurabile in Sede di legittimita ove immune da mende logico-giuridiche - deve aver riguardo anzitutto allo stato dei luoghi, alla ubicazione e consistenza dei fondi, alla loro naturale destinazione, elementi dei quali sono di regola desumibili le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare ed, in secondo luogo, sia pure come criterio accessorio, al modo in cui la servitu e stata in concreto esercitata.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/1970, n. 75
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 75
    Data del deposito : 15 gennaio 1970

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