Art. 48.
La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 e' fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.
La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 e' fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.