Articolo 48 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 47Articolo 49
Versione
15 febbraio 1951
Art. 48.
La dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 1 per l'anno 1951 e' fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1951
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