CA
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1337 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Naccarato in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via F. Miceli Picardi n. 31;
- appellante contro
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Vincenti in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11-11-2022, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Roma, Via S. Maria Ausiliatrice n. 63;
- appellata e
- in persona del commissario liquidatore e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
-appellata contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della Ctu medico- legale e ammissione di prova documentale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità medica della convenuta azienda e condannarla al pagamento in favore dell'appellante della somma di €uro 210.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre accessori come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario concludente.
- Per l'appellata : Conclude per il rigetto e/o la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità di tutte le richieste istruttorie di parte appellante e, nel merito, per il rigetto dell'appello perché infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza e ogni altra conseguente statuizione sulle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, sia pure parziale, della sentenza di primo grado e conseguente condanna, sia pur minima, dell' appellata, chiede che sia dichiarato l'obbligo di CP_1 [...]
a tenerla indenne da ogni conseguente onere finanziario. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con specifico riferimento alle rispettive prospettazioni delle parti in causa, risultano così esposti nella sentenza di primo grado: “ , premesso che a seguito di una serie di ricoveri in Parte_1 data 25-7-2008 presso il presidio ospedaliero dell' di Cosenza era stato CP_1 sottoposto ad intervento chirurgico di proctocolectomia totale con confezionamento Per di ileostoma destra, che il chirurgo Dott. aveva garantito di avere lasciato un tratto di intestino per il successivo intervento di ricostruzione che avrebbe eseguito Per lui stesso entro due/tre mesi, che senza motivazione alcuna il Dott. rinviava sempre l'intervento ricostruttivo, che solo nel mese di aprile 2009, in seguito ad Par intervento personale del Dott. dell' era stato Controparte_3 indirizzato presso il di Bologna dove veniva eseguito Controparte_4 Per l'intervento ricostruttivo, che era emerso che il Dott. , contrariamente a quanto sostenuto, non aveva lasciato alcun tratto di intestino per il successivo intervento di ricanalizzazione, che pertanto l'intervento ricostruttivo era stato maggiormente invasivo in quanto sono stati necessari due interventi, che il consenso informato fatto sottoscrivere al momento dell'intervento eseguito a Cosenza non era stato validamente acquisito in quanto era stata descritta solo la fase demolitiva dell'intervento e non anche quella ricostruttiva, né erano indicate le possibili complicanze dell'intervento, conveniva in giudizio l' Controparte_1 perché venisse condannata al pagamento di €uro 210.000,00 a titolo di
[...] risarcimento dei danni all'integrità psicofisica e patrimoniali.
L'azienda ospedaliera contestava la domanda sul rilievo che l'attore era a conoscenza del fatto che l'intervento ricostruttivo sarebbe stato eseguito presso l'istituto di Bologna, che l'operato dei chirurghi cosentini, improntato CP_4 all'esigenza di salvare anzi tutto la vita del paziente in considerazione delle gravi condizioni in cui versava, era esente da colpa, che l'invalidità dedotta era conseguenza della patologia di cui era affetto, e ne chiedeva Parte_1 pertanto il rigetto, previa chiamata in causa della
[...]
che non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata Controparte_5 contumace …..”.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione della parti, concessi a richiesta delle suddette i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale, assunzione di prova orale a mezzo testi e interrogatorio formale dell'attore e espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale, con nomina quale Ctu del Dott. Medico-Chirurgo, al quale Persona_2 veniva dato incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, sottoposto l'attore a visita clinica ed eseguita ogni appropriata indagine strumentale, accerti e dica il Ctu: a) se siano riscontrabili i denunciati profili di colpa, in particolare imperizia e negligenza, nella condotta dei sanitari che presso l' Controparte_6
e nel febbraio 2008 hanno posto la diagnosi
[...] Controparte_7 iniziale con prescrizione di terapia medica e in data 25-7-2008 hanno eseguito
l'intervento chirurgico di proctocolectomia totale con confezionamento di ileostomia destra, senza contemporanea o, comunque, sollecita ricanalizzazione mediante anastomosi ileo-anale, anche in riferimento alle cure eseguite dall'aprile
2009 presso il di Bologna;
in caso positivo, indichi Controparte_4 specificamente: b) se nello svolgimento della propria attività i sanitari si siano attenuti a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
c) il grado della colpa, se lieve o grave;
d) la ricorrenza dei lamentati danno fisici e psichici;
e) il nesso di causalità con la condotta dei sanitari;
f) la consistenza del danno al momento del fatto, la sua evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale di esso, indicando se sia suscettibile di mutamento, nonché i sintomi riferiti
e non riscontrabili;
g) la durata della malattia e dell'inabilità temporanea totale o parziale;
h) gli eventuali esiti permanenti sulla preesistente integrità fisica del soggetto, considerando in particolare i riflessi sulla sfera individuale, relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane, sulla capacita lavorativa generica e sulla capacità di guadagno, sull'aspettativa di vita, nonché se tali esiti permanenti siano suscettibili di riduzione o eliminazione mediante trattamenti sanitari e il relativo costo;
i) distintamente e in termini percentuali, la riduzione dell'integrità psico-fisica, tenuto conto, in particolare, dello stato pregresso del soggetto, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e della prognosi;
l) il livello di sofferenza conseguente alla lesioni riportate;
m) la congruità di eventuali spese mediche documentate.”.
Espletate le formalità del giuramento del Ctu, svolte le operazioni di consulenza e al termine di esse depositata agli atti di causa il relativo elaborato, riconvocato il Ctu a chiarimenti, resi dal medesimo ausiliario direttamente in udienza nei termini di cui al relativo processo verbale in atti, all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dal procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c…
Con sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 9-5-2019 n. 967, la domanda attrice veniva rigettata, ravvisandosene l'infondatezza sulla scorta degli esiti valutativi di cui al responso reso dal Ctu nella propria relazione, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato il 20 e il 25 giugno 2019,
sulla base dei motivi qui di seguito esposti. Parte_1
A mezzo del proposto gravame l'appellante eccepiva in primo luogo la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione sotto il dedotto profilo dell'avere omesso il giudicante, nell'aderire alle conclusioni valutative del Ctu nominato in quella sede, di prendere in considerazione i rilievi e le censure mosse alle suddette dal proprio consulente tecnico di parte e dal proprio difensore e, dunque, anche di dare adeguato conto delle ragioni dell'operato recepimento comunque a fondamento della decisione del responso del citato ausiliario. Evidenziava a tale specifico proposito, infatti, come ai fini della configurabilità nella vicenda di causa della responsabilità a carico dei sanitari dell'azienda convenuta il consulente tecnico di parte aveva controdedotto nel suo interesse in punto di: 1) segnalata tardività dell'intervento chirurgico di proctocolectomia totale asseritamente “in urgenza”, al quale egli era stato nella specie sottoposto a luglio 2008, a fronte della diagnosi di rettocolite ulcerosa formulata sin dal febbraio dello stesso anno, e tanto in violazione delle prescrizioni della pratica chirurgica, secondo le quali in caso di rettocolite non sensibile a trattamento medico e in assenza di miglioramento dopo 72 di effettuazione dello stesso in modo intensivo si deve procedere ad intervento chirurgico d'urgenza; 2) contestata insussistenza delle prospettate giustificazioni alla condotta tenuta dei chirurghi di non eseguire nel caso in questione l'anastomosi ileo- anale contestualmente all'intervento di proctocolectomia totale, in relazione alle pretese controindicazioni derivanti dalla esistenza all'epoca a carico del paziente di ferite ancora in corso di guarigione provocate da pregresso intervento di emorroidectomia, attesa l'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro nella cartella clinica in sede di descrizione di detto intervento circa la presenza delle citate lesioni, nonché la comprovata in atti più avanzata e meno cruenta tecnica di esecuzione della prima operazione incompatibile con quest'ultime; 3) mancata acquisizione di un valido consenso per omessa indicazione della totalità complessiva dell'intervento chirurgico, compresa quindi anche la fase ricostruttiva, che sarebbe stato necessario eseguire per la risoluzione della patologia da cui esso appellante era affetto, nonchè delle possibili complicanze di esso.
Sotto un ulteriore ordine di censure l'appellante, da un lato, lamentava l'erronea valutazione ad opera del primo giudice delle risultanze probatorie acquisite, avendo utilizzato ai fini del decidere solo gli esiti della espletata consulenza tecnica d'ufficio e le dichiarazioni del teste di parte convenuta Dott. laddove invece Testimone_1 queste ultime con riguardo all'affermata circostanza di non avere lui stesso eseguito successivamente presso l'ospedale di Cosenza anche l'intervento ricostruttivo per Par essere stato già all'epoca il paziente indirizzato dal gastroenterologo Dott. a tal fine all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, erano state smentite sia dal contenuto di quelle della teste di parte attrice , che dalle emergenze documentali Testimone_2 versate in atti, da cui era emerso che invece l'interessamento in tal senso del predetto Par Dott. era intervenuto solo nell'aprile 2009, come da email in tal senso inviata da quest'ultimo al Prof. della struttura bolognese prodotta in atti, proprio in Pt_3 conseguenza dei continui rinvii da parte del collega della data di esecuzione dell'intervento suddetto, cosicchè un più corretto apprezzamento degli elementi di prova acquisiti in esito al giudizio avrebbe condotto ad una diversa valutazione, Per quanto meno di inattendibilità, della deposizione del Dott. e, di conseguenza, ad una diversa decisione della causa, e, dall'altro, deduceva l'illogicità e la contraddittorietà della consulenza tecnica d'ufficio, le cui valutazioni erano state basate su elementi fattuali non riscontrati in atti ovvero su affermazioni riportate nella relazione in contrasto tra loro.
Da ultimo, si doleva l'appellante del fatto che il primo giudice avesse ritenuto configurabile nella vicenda di causa un valido consenso alla sottoposizione dell'intervento in quanto prestato in condizioni di urgenza, e ciò malgrado egli essendo in quel momento perfettamente vigile avesse sottoscritto il relativo modulo, opponendo in argomento che o vi era all'epoca una situazione d'urgenza che avrebbe fatto venire meno la necessità della acquisire il suo consenso oppure se nel frangente gli era stato fatto firmare il pertinente modulo poiché perfettamente vigile gli si sarebbe dovuta dare ai fini della validità dello stesso adeguata e completa informazione anche dell'intervento ricostruttivo, dei rischi connessi e delle possibili complicanze, quale al contrario era nella specie mancata.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previa ammissione delle proprie richieste istruttorie, volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 5-11-2019,
l'appellata , in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame, di cui contestava la fondatezza e chiedeva il rigetto, mentre l'appellata Controparte_2 malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva restando contumace.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulla richiesta istruttoria avanzata da parte appellante di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale di primo grado, la causa veniva rinviata par la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25-2-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Nessuna ragion d'essere hanno innanzi tutto le doglianze mosse da parte appellante alla sentenza di primo grado sotto il dedotto profilo dell'essere stato il rigetto della domanda con essa pronunciato dall'organo giudicante sulla base di un acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico d'ufficio in esito alla indagine commessagli, in punto di affermata esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale a carico dei sanitari appartenenti all'
[...]
appellata in occasione della vicenda di causa, e senza rendere conto CP_9 mediante adeguata motivazione delle ragioni della operata esclusione a fini decisori dei contrari rilievi sviluppati con riferimento al caso clinico in questione nel proprio interesse dal consulente tecnico di parte in atti.
Occorre, infatti, in primo luogo risolutivamente osservare in merito, laddove il Ctu
Dott. F. in sede di responso reso sul caso sottoposto alla sua indagine come Per_2 da relazione versata agli atti di causa risulta anche essersi fatto carico di prendere in esame le argomentazioni critiche provenienti dalla controparte e di esplicitare nel corpo della stessa le specifiche ragioni di contestazione della loro fondatezza, come allorquando il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, degli eventuali rilievi dei consulenti di parte, egli esaurisce l'obbligo della motivazione già con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, poiché incompatibili con le argomentazioni accolte
(cfr. Cass. Civ., sentenza 13-9-2000 n. 12080).
In ordine poi alle contestazioni svolte a mezzo del proposto gravame alle risultanze della Ctu di primo grado e l'adesione alle quali prestata dal giudice avrebbe condotto, secondo la prospettazione dello , all'adozione di una decisione di Parte_1 rigetto della domanda del tutto errata, osserva la Corte come sul punto l'appellante predetto non abbia fatto altro che riproporre con i motivi di gravame il contenuto delle osservazioni svolte dal proprio Ctp, Dott. alla bozza trasmessagli CP_10 dal Ctu del Tribunale, alle quali quest'ultimo risulta avere risposto in maniera esauriente in sede di redazione dell'elaborato finale con argomentazioni che il giudice primo grado ha fatto integralmente proprie in sentenza, ritenendole soddisfacenti e convincenti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di giudizio, poiché frutto di una indagine completa ed esaustiva, improntata a criteri metodologici di comprovata affidabilità scientifica, oltre che immune da vizi logici.
Tutte valutazioni, quelle testè richiamate, da cui per l'appunto neppure questo
Collegio giudicante reputa di doversi discostare nella presente sede, con conseguente ulteriore apprezzamento circa la non necessità di disporre la rinnovazione della Ctu di primo grado invocata dall'appellante.
A tale riguardo, infatti, il Ctu di primo grado, ricostruendo nella relazione a sua firma l'iter clinico dello nell'occorso sulla base dell'indagine Parte_1 anamnestica, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e degli elementi obiettivi di risconto acquisiti e in applicazione delle nozioni elaborate dalla scienza medica in materia, ha precisato come al paziente fosse stata diagnosticata nel febbraio del 2008 a mezzo di un esame endoscopico una forma severa ed ingravescente di rettocolite ulcerosa, connotata da mucosa del sigma diffusamente iperemica e interessata da multiple lesioni ulcerative e da mucosa del retto edematosa ed erosa, con prescrizione di terapia medica, nonché patologia di emorroidi interne, che ne avevano successivamente altresì resa necessaria la sottoposizione già in data
8-7-2008 ad intervento di emorroidectomia.
Aggiungeva, inoltre, come a fronte della persistenza dell'affezione di colite ulcerosa nonostante la terapia farmacologica praticata, accompagnata dall'ulteriore riscontro clinico di stato febbrile e di scariche diarroiche sanguinolente, si fosse correttamente proceduto nella specie in data 24-7-2008 ad intervento chirurgico di proctocolectomia totale con ileostomia destra, evidenziando come il mancato contemporaneo confezionamento nel frangente anche della anastomosi ileo-anale ed il conseguente differimento della ricanalizzazione del paziente fosse stato frutto non di un errore di condotta da parte del chirurgo, bensì di una scelta tecnica dettata dalla condizione locale della zona anatomica operata con riferimento agli esiti provocati dal recente intervento di emorroidectomia, la cui non ancora completa guarigione all'epoca costituiva controindicazione alla contestuale ed immediata esecuzione anche della anastomosi ileo-anale in questione, onde evitare a sicuri fenomeni di deiscenza, e a porre prudenzialmente a riposo il segmento terminale residuato all'intervento di proctocolectomia.
La suindicata scelta da valutare come ineludibile nel frangente nei termini appena esposti di procrastinare l'anastomosi ileo-anale in un secondo momento, stante la necessità di attendere prima di ripristinare la continuità intestinale che i tessuti interessati fossero esenti da lesioni, non poteva dunque, a parere del Ctu di primo grado, avere avuto alcuna negativa incidenza causale sulla ritardata completa ricanalizzazione del paziente avvenuta con buon esito diversi mesi dopo presso altra struttura sanitaria fuori regione e sulla conseguente protrazione dei disagi e delle sofferenze per il medesimo derivanti dall'intervento meramente parziale in origine effettuato, tenuto anche conto dei tempi di attesa presso quest'ultima, nonché avuto riguardo all'acclarata circostanza che nessuna censura in ogni caso si sarebbe potuta muovere all'operatore per avere proceduto in sede di esecuzione dell'intervento demolitivo all'asportazione del retto, essendo quella di cui lo era portatore Parte_1 una rettocolite ulcerosa con lesioni ultra basse, come riscontrato dall'esame istologico che aveva evidenziato come tutto il tratto di intestino asportato presentasse lesioni di natura polipoide ed emorragica, e laddove, peraltro, siffatta condizione non aveva neppure condizionato la perfetta riuscita della fase ricostruttiva dell'intervento chirurgico praticato. In tal senso, si concludeva nell'elaborato di Ctu versato in atti come la condotta dei sanitari interessati fosse da considerare esente da censura, per essersi gli stessi nello svolgimento della loro attività attenuti alle buone pratiche di tecnica chirurgica accreditate dalla comunità scientifica, con conseguente insussistenza di verun profilo di responsabilità professionale per eventuale difetto di perizia, diligenza e/o prudenza, puntualizzandosi in via ulteriore come la condizione menomativa in atto riportata dall'appellante fosse da ricondurre alla patologia ed in particolare agli esiti della proctocolectomia totale siccome idonea a modificare radicalmente la funzionalità dell'intestino, nonché alla terapia restaurativa ed agli effetti pregiudizievoli in essa insiti;
apprezzamenti tutti, quelli appena riportati, già oggetto di integrale recepimento a fini decisori da parte del primo giudice e che anche questa
Corte reputa in questa sede meritevoli di ampia condivisione, discendendone sul punto il rigetto del proposto gravame.
Parimenti di nessun pregio sono da considerare le ulteriori censure esplicitate con l'interposto gravame avverso la decisione di primo grado sotto il dedotto profilo della errata valutazione delle risultanze probatorie acquisite, sulla cui base era stata ingiustificatamente disattesa, a detta di parte appellante, la configurabilità a carico dei sanitari nella specie coinvolti di una responsabilità per avere colpevolmente ritardato l'esecuzione dell'intervento ricostruttivo a cui il paziente avrebbe dovuto essere sottoposto a distanza di pochi mesi dalla prima operazione e quale, invece, era stato possibile per il predetto eseguire solo moltissimo tempo dopo presso l'Ospedale
Sant'Orsola di Bologna.
Ed invero, posto innanzi tutto che dalle emergenze di prova orale raccolte nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado è dato desumere con certezza che all'indomani dell'intervento eseguito presso l'Ospedale di Cosenza lo venne Parte_1 rassicurato circa il buon esito dello stesso, ma non anche da parte di chi e dove avrebbe dovuto sottoporsi a quello successivo di natura ricostruttiva della cui necessità era stato pure all'epoca già reso edotto, si ricava dalla documentazione in atti la circostanza che furono proprio i sanitari che lo avevano avuto in cura nel frangente ad indirizzarlo al tal fine presso la struttura sanitaria di Bologna, atteso che Par dal testo dell'email di segnalazione del paziente indirizzata dal dott. al collega
Dott. del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna datata 8-4-2009 vi è Pt_3 chiara ed espressa menzione sia di un pregresso interessamento in tal senso dello Par stesso Dott. in occasione di un precedente incontro avuto di persona con il predetto sia di altrettanta antecedente richiesta a quest'ultimo di Pt_3 collaborazione per l'intervento di ricanalizzazione di cui lo abbisognava Parte_1 Per formulata anche dal dott. .
Tanto ad inequivocabile dimostrazione, ad avviso del Collegio giudicante, del fatto che i medici predetti, una volta valutato ben prima dell'aprile del 2009 di indirizzare ed affidare il paziente per il completamento del trattamento ad una diversa struttura ospedaliera di alta specializzazione maggiormente consona ed adeguata rispetto alla prestazione sanitaria da eseguire nella fattispecie, si erano comunque per quanto di loro competenza tempestivamente attivati provvedendo in maniera opportuna a segnalarne reiteratamente il caso ai colleghi in servizio presso di essa, con la conseguenza pertanto di non potersi fondatamente ascrivere a loro carico alcun addebito con riferimento alla successiva tempistica seguita dalla esecuzione sul paziente del secondo intervento chirurgico di natura ricostruttiva.
Quanto, infine, alla lamentata non corretta esclusione nella sentenza gravata della responsabilità del personale medico coinvolto nel caso in esame per inadempimento all'obbligo di preventiva acquisizione dal paziente di un valido consenso informato alla sottoposizione ad intervento chirurgico, non resta a questa Corte che evidenziare ancora una volta l'assoluta infondatezza dei rilievi in questione, laddove vi è in atti la pertinente scheda sottoscritta dallo concernente l'avvenuta Parte_1 prestazione nella specie del suo consenso all'intervento di asportazione del retto,
l'unico in concreto eseguito nel frangente in data 25-7-2008 e in relazione al quale, dunque, costui aveva diritto ad essere adeguatamente informato onde potersi determinare nella maniera più consapevole ad assentirvi nell'occorso, restando per converso estraneo a qualsivoglia necessità di formale acquisizione di preventivo consenso l'ulteriore e diverso trattamento chirurgico di natura ricostruttiva, della necessità di successiva effettuazione del quale, peraltro, il predetto ha comunque ammesso nel corso del suo interrogatorio formale nel giudizio di primo grado di Per essere stato reso edotto da parte del Dott. in sala operatoria all'atto del primo intervento.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto del proposto appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese e competenze del presente giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...] e della in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con atto di citazione ritualmente notificato il 20 e il 25-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 9-5-2019 n. 967, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex art. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
11572002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1337 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Naccarato in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via F. Miceli Picardi n. 31;
- appellante contro
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Vincenti in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11-11-2022, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Roma, Via S. Maria Ausiliatrice n. 63;
- appellata e
- in persona del commissario liquidatore e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
-appellata contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della Ctu medico- legale e ammissione di prova documentale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità medica della convenuta azienda e condannarla al pagamento in favore dell'appellante della somma di €uro 210.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre accessori come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario concludente.
- Per l'appellata : Conclude per il rigetto e/o la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità di tutte le richieste istruttorie di parte appellante e, nel merito, per il rigetto dell'appello perché infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza e ogni altra conseguente statuizione sulle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, sia pure parziale, della sentenza di primo grado e conseguente condanna, sia pur minima, dell' appellata, chiede che sia dichiarato l'obbligo di CP_1 [...]
a tenerla indenne da ogni conseguente onere finanziario. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con specifico riferimento alle rispettive prospettazioni delle parti in causa, risultano così esposti nella sentenza di primo grado: “ , premesso che a seguito di una serie di ricoveri in Parte_1 data 25-7-2008 presso il presidio ospedaliero dell' di Cosenza era stato CP_1 sottoposto ad intervento chirurgico di proctocolectomia totale con confezionamento Per di ileostoma destra, che il chirurgo Dott. aveva garantito di avere lasciato un tratto di intestino per il successivo intervento di ricostruzione che avrebbe eseguito Per lui stesso entro due/tre mesi, che senza motivazione alcuna il Dott. rinviava sempre l'intervento ricostruttivo, che solo nel mese di aprile 2009, in seguito ad Par intervento personale del Dott. dell' era stato Controparte_3 indirizzato presso il di Bologna dove veniva eseguito Controparte_4 Per l'intervento ricostruttivo, che era emerso che il Dott. , contrariamente a quanto sostenuto, non aveva lasciato alcun tratto di intestino per il successivo intervento di ricanalizzazione, che pertanto l'intervento ricostruttivo era stato maggiormente invasivo in quanto sono stati necessari due interventi, che il consenso informato fatto sottoscrivere al momento dell'intervento eseguito a Cosenza non era stato validamente acquisito in quanto era stata descritta solo la fase demolitiva dell'intervento e non anche quella ricostruttiva, né erano indicate le possibili complicanze dell'intervento, conveniva in giudizio l' Controparte_1 perché venisse condannata al pagamento di €uro 210.000,00 a titolo di
[...] risarcimento dei danni all'integrità psicofisica e patrimoniali.
L'azienda ospedaliera contestava la domanda sul rilievo che l'attore era a conoscenza del fatto che l'intervento ricostruttivo sarebbe stato eseguito presso l'istituto di Bologna, che l'operato dei chirurghi cosentini, improntato CP_4 all'esigenza di salvare anzi tutto la vita del paziente in considerazione delle gravi condizioni in cui versava, era esente da colpa, che l'invalidità dedotta era conseguenza della patologia di cui era affetto, e ne chiedeva Parte_1 pertanto il rigetto, previa chiamata in causa della
[...]
che non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata Controparte_5 contumace …..”.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione della parti, concessi a richiesta delle suddette i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale, assunzione di prova orale a mezzo testi e interrogatorio formale dell'attore e espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale, con nomina quale Ctu del Dott. Medico-Chirurgo, al quale Persona_2 veniva dato incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, sottoposto l'attore a visita clinica ed eseguita ogni appropriata indagine strumentale, accerti e dica il Ctu: a) se siano riscontrabili i denunciati profili di colpa, in particolare imperizia e negligenza, nella condotta dei sanitari che presso l' Controparte_6
e nel febbraio 2008 hanno posto la diagnosi
[...] Controparte_7 iniziale con prescrizione di terapia medica e in data 25-7-2008 hanno eseguito
l'intervento chirurgico di proctocolectomia totale con confezionamento di ileostomia destra, senza contemporanea o, comunque, sollecita ricanalizzazione mediante anastomosi ileo-anale, anche in riferimento alle cure eseguite dall'aprile
2009 presso il di Bologna;
in caso positivo, indichi Controparte_4 specificamente: b) se nello svolgimento della propria attività i sanitari si siano attenuti a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
c) il grado della colpa, se lieve o grave;
d) la ricorrenza dei lamentati danno fisici e psichici;
e) il nesso di causalità con la condotta dei sanitari;
f) la consistenza del danno al momento del fatto, la sua evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale di esso, indicando se sia suscettibile di mutamento, nonché i sintomi riferiti
e non riscontrabili;
g) la durata della malattia e dell'inabilità temporanea totale o parziale;
h) gli eventuali esiti permanenti sulla preesistente integrità fisica del soggetto, considerando in particolare i riflessi sulla sfera individuale, relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane, sulla capacita lavorativa generica e sulla capacità di guadagno, sull'aspettativa di vita, nonché se tali esiti permanenti siano suscettibili di riduzione o eliminazione mediante trattamenti sanitari e il relativo costo;
i) distintamente e in termini percentuali, la riduzione dell'integrità psico-fisica, tenuto conto, in particolare, dello stato pregresso del soggetto, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e della prognosi;
l) il livello di sofferenza conseguente alla lesioni riportate;
m) la congruità di eventuali spese mediche documentate.”.
Espletate le formalità del giuramento del Ctu, svolte le operazioni di consulenza e al termine di esse depositata agli atti di causa il relativo elaborato, riconvocato il Ctu a chiarimenti, resi dal medesimo ausiliario direttamente in udienza nei termini di cui al relativo processo verbale in atti, all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dal procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c…
Con sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 9-5-2019 n. 967, la domanda attrice veniva rigettata, ravvisandosene l'infondatezza sulla scorta degli esiti valutativi di cui al responso reso dal Ctu nella propria relazione, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato il 20 e il 25 giugno 2019,
sulla base dei motivi qui di seguito esposti. Parte_1
A mezzo del proposto gravame l'appellante eccepiva in primo luogo la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione sotto il dedotto profilo dell'avere omesso il giudicante, nell'aderire alle conclusioni valutative del Ctu nominato in quella sede, di prendere in considerazione i rilievi e le censure mosse alle suddette dal proprio consulente tecnico di parte e dal proprio difensore e, dunque, anche di dare adeguato conto delle ragioni dell'operato recepimento comunque a fondamento della decisione del responso del citato ausiliario. Evidenziava a tale specifico proposito, infatti, come ai fini della configurabilità nella vicenda di causa della responsabilità a carico dei sanitari dell'azienda convenuta il consulente tecnico di parte aveva controdedotto nel suo interesse in punto di: 1) segnalata tardività dell'intervento chirurgico di proctocolectomia totale asseritamente “in urgenza”, al quale egli era stato nella specie sottoposto a luglio 2008, a fronte della diagnosi di rettocolite ulcerosa formulata sin dal febbraio dello stesso anno, e tanto in violazione delle prescrizioni della pratica chirurgica, secondo le quali in caso di rettocolite non sensibile a trattamento medico e in assenza di miglioramento dopo 72 di effettuazione dello stesso in modo intensivo si deve procedere ad intervento chirurgico d'urgenza; 2) contestata insussistenza delle prospettate giustificazioni alla condotta tenuta dei chirurghi di non eseguire nel caso in questione l'anastomosi ileo- anale contestualmente all'intervento di proctocolectomia totale, in relazione alle pretese controindicazioni derivanti dalla esistenza all'epoca a carico del paziente di ferite ancora in corso di guarigione provocate da pregresso intervento di emorroidectomia, attesa l'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro nella cartella clinica in sede di descrizione di detto intervento circa la presenza delle citate lesioni, nonché la comprovata in atti più avanzata e meno cruenta tecnica di esecuzione della prima operazione incompatibile con quest'ultime; 3) mancata acquisizione di un valido consenso per omessa indicazione della totalità complessiva dell'intervento chirurgico, compresa quindi anche la fase ricostruttiva, che sarebbe stato necessario eseguire per la risoluzione della patologia da cui esso appellante era affetto, nonchè delle possibili complicanze di esso.
Sotto un ulteriore ordine di censure l'appellante, da un lato, lamentava l'erronea valutazione ad opera del primo giudice delle risultanze probatorie acquisite, avendo utilizzato ai fini del decidere solo gli esiti della espletata consulenza tecnica d'ufficio e le dichiarazioni del teste di parte convenuta Dott. laddove invece Testimone_1 queste ultime con riguardo all'affermata circostanza di non avere lui stesso eseguito successivamente presso l'ospedale di Cosenza anche l'intervento ricostruttivo per Par essere stato già all'epoca il paziente indirizzato dal gastroenterologo Dott. a tal fine all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, erano state smentite sia dal contenuto di quelle della teste di parte attrice , che dalle emergenze documentali Testimone_2 versate in atti, da cui era emerso che invece l'interessamento in tal senso del predetto Par Dott. era intervenuto solo nell'aprile 2009, come da email in tal senso inviata da quest'ultimo al Prof. della struttura bolognese prodotta in atti, proprio in Pt_3 conseguenza dei continui rinvii da parte del collega della data di esecuzione dell'intervento suddetto, cosicchè un più corretto apprezzamento degli elementi di prova acquisiti in esito al giudizio avrebbe condotto ad una diversa valutazione, Per quanto meno di inattendibilità, della deposizione del Dott. e, di conseguenza, ad una diversa decisione della causa, e, dall'altro, deduceva l'illogicità e la contraddittorietà della consulenza tecnica d'ufficio, le cui valutazioni erano state basate su elementi fattuali non riscontrati in atti ovvero su affermazioni riportate nella relazione in contrasto tra loro.
Da ultimo, si doleva l'appellante del fatto che il primo giudice avesse ritenuto configurabile nella vicenda di causa un valido consenso alla sottoposizione dell'intervento in quanto prestato in condizioni di urgenza, e ciò malgrado egli essendo in quel momento perfettamente vigile avesse sottoscritto il relativo modulo, opponendo in argomento che o vi era all'epoca una situazione d'urgenza che avrebbe fatto venire meno la necessità della acquisire il suo consenso oppure se nel frangente gli era stato fatto firmare il pertinente modulo poiché perfettamente vigile gli si sarebbe dovuta dare ai fini della validità dello stesso adeguata e completa informazione anche dell'intervento ricostruttivo, dei rischi connessi e delle possibili complicanze, quale al contrario era nella specie mancata.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previa ammissione delle proprie richieste istruttorie, volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 5-11-2019,
l'appellata , in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, per resistere al gravame, di cui contestava la fondatezza e chiedeva il rigetto, mentre l'appellata Controparte_2 malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva restando contumace.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulla richiesta istruttoria avanzata da parte appellante di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale di primo grado, la causa veniva rinviata par la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25-2-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Nessuna ragion d'essere hanno innanzi tutto le doglianze mosse da parte appellante alla sentenza di primo grado sotto il dedotto profilo dell'essere stato il rigetto della domanda con essa pronunciato dall'organo giudicante sulla base di un acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico d'ufficio in esito alla indagine commessagli, in punto di affermata esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale a carico dei sanitari appartenenti all'
[...]
appellata in occasione della vicenda di causa, e senza rendere conto CP_9 mediante adeguata motivazione delle ragioni della operata esclusione a fini decisori dei contrari rilievi sviluppati con riferimento al caso clinico in questione nel proprio interesse dal consulente tecnico di parte in atti.
Occorre, infatti, in primo luogo risolutivamente osservare in merito, laddove il Ctu
Dott. F. in sede di responso reso sul caso sottoposto alla sua indagine come Per_2 da relazione versata agli atti di causa risulta anche essersi fatto carico di prendere in esame le argomentazioni critiche provenienti dalla controparte e di esplicitare nel corpo della stessa le specifiche ragioni di contestazione della loro fondatezza, come allorquando il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, degli eventuali rilievi dei consulenti di parte, egli esaurisce l'obbligo della motivazione già con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, poiché incompatibili con le argomentazioni accolte
(cfr. Cass. Civ., sentenza 13-9-2000 n. 12080).
In ordine poi alle contestazioni svolte a mezzo del proposto gravame alle risultanze della Ctu di primo grado e l'adesione alle quali prestata dal giudice avrebbe condotto, secondo la prospettazione dello , all'adozione di una decisione di Parte_1 rigetto della domanda del tutto errata, osserva la Corte come sul punto l'appellante predetto non abbia fatto altro che riproporre con i motivi di gravame il contenuto delle osservazioni svolte dal proprio Ctp, Dott. alla bozza trasmessagli CP_10 dal Ctu del Tribunale, alle quali quest'ultimo risulta avere risposto in maniera esauriente in sede di redazione dell'elaborato finale con argomentazioni che il giudice primo grado ha fatto integralmente proprie in sentenza, ritenendole soddisfacenti e convincenti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di giudizio, poiché frutto di una indagine completa ed esaustiva, improntata a criteri metodologici di comprovata affidabilità scientifica, oltre che immune da vizi logici.
Tutte valutazioni, quelle testè richiamate, da cui per l'appunto neppure questo
Collegio giudicante reputa di doversi discostare nella presente sede, con conseguente ulteriore apprezzamento circa la non necessità di disporre la rinnovazione della Ctu di primo grado invocata dall'appellante.
A tale riguardo, infatti, il Ctu di primo grado, ricostruendo nella relazione a sua firma l'iter clinico dello nell'occorso sulla base dell'indagine Parte_1 anamnestica, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e degli elementi obiettivi di risconto acquisiti e in applicazione delle nozioni elaborate dalla scienza medica in materia, ha precisato come al paziente fosse stata diagnosticata nel febbraio del 2008 a mezzo di un esame endoscopico una forma severa ed ingravescente di rettocolite ulcerosa, connotata da mucosa del sigma diffusamente iperemica e interessata da multiple lesioni ulcerative e da mucosa del retto edematosa ed erosa, con prescrizione di terapia medica, nonché patologia di emorroidi interne, che ne avevano successivamente altresì resa necessaria la sottoposizione già in data
8-7-2008 ad intervento di emorroidectomia.
Aggiungeva, inoltre, come a fronte della persistenza dell'affezione di colite ulcerosa nonostante la terapia farmacologica praticata, accompagnata dall'ulteriore riscontro clinico di stato febbrile e di scariche diarroiche sanguinolente, si fosse correttamente proceduto nella specie in data 24-7-2008 ad intervento chirurgico di proctocolectomia totale con ileostomia destra, evidenziando come il mancato contemporaneo confezionamento nel frangente anche della anastomosi ileo-anale ed il conseguente differimento della ricanalizzazione del paziente fosse stato frutto non di un errore di condotta da parte del chirurgo, bensì di una scelta tecnica dettata dalla condizione locale della zona anatomica operata con riferimento agli esiti provocati dal recente intervento di emorroidectomia, la cui non ancora completa guarigione all'epoca costituiva controindicazione alla contestuale ed immediata esecuzione anche della anastomosi ileo-anale in questione, onde evitare a sicuri fenomeni di deiscenza, e a porre prudenzialmente a riposo il segmento terminale residuato all'intervento di proctocolectomia.
La suindicata scelta da valutare come ineludibile nel frangente nei termini appena esposti di procrastinare l'anastomosi ileo-anale in un secondo momento, stante la necessità di attendere prima di ripristinare la continuità intestinale che i tessuti interessati fossero esenti da lesioni, non poteva dunque, a parere del Ctu di primo grado, avere avuto alcuna negativa incidenza causale sulla ritardata completa ricanalizzazione del paziente avvenuta con buon esito diversi mesi dopo presso altra struttura sanitaria fuori regione e sulla conseguente protrazione dei disagi e delle sofferenze per il medesimo derivanti dall'intervento meramente parziale in origine effettuato, tenuto anche conto dei tempi di attesa presso quest'ultima, nonché avuto riguardo all'acclarata circostanza che nessuna censura in ogni caso si sarebbe potuta muovere all'operatore per avere proceduto in sede di esecuzione dell'intervento demolitivo all'asportazione del retto, essendo quella di cui lo era portatore Parte_1 una rettocolite ulcerosa con lesioni ultra basse, come riscontrato dall'esame istologico che aveva evidenziato come tutto il tratto di intestino asportato presentasse lesioni di natura polipoide ed emorragica, e laddove, peraltro, siffatta condizione non aveva neppure condizionato la perfetta riuscita della fase ricostruttiva dell'intervento chirurgico praticato. In tal senso, si concludeva nell'elaborato di Ctu versato in atti come la condotta dei sanitari interessati fosse da considerare esente da censura, per essersi gli stessi nello svolgimento della loro attività attenuti alle buone pratiche di tecnica chirurgica accreditate dalla comunità scientifica, con conseguente insussistenza di verun profilo di responsabilità professionale per eventuale difetto di perizia, diligenza e/o prudenza, puntualizzandosi in via ulteriore come la condizione menomativa in atto riportata dall'appellante fosse da ricondurre alla patologia ed in particolare agli esiti della proctocolectomia totale siccome idonea a modificare radicalmente la funzionalità dell'intestino, nonché alla terapia restaurativa ed agli effetti pregiudizievoli in essa insiti;
apprezzamenti tutti, quelli appena riportati, già oggetto di integrale recepimento a fini decisori da parte del primo giudice e che anche questa
Corte reputa in questa sede meritevoli di ampia condivisione, discendendone sul punto il rigetto del proposto gravame.
Parimenti di nessun pregio sono da considerare le ulteriori censure esplicitate con l'interposto gravame avverso la decisione di primo grado sotto il dedotto profilo della errata valutazione delle risultanze probatorie acquisite, sulla cui base era stata ingiustificatamente disattesa, a detta di parte appellante, la configurabilità a carico dei sanitari nella specie coinvolti di una responsabilità per avere colpevolmente ritardato l'esecuzione dell'intervento ricostruttivo a cui il paziente avrebbe dovuto essere sottoposto a distanza di pochi mesi dalla prima operazione e quale, invece, era stato possibile per il predetto eseguire solo moltissimo tempo dopo presso l'Ospedale
Sant'Orsola di Bologna.
Ed invero, posto innanzi tutto che dalle emergenze di prova orale raccolte nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado è dato desumere con certezza che all'indomani dell'intervento eseguito presso l'Ospedale di Cosenza lo venne Parte_1 rassicurato circa il buon esito dello stesso, ma non anche da parte di chi e dove avrebbe dovuto sottoporsi a quello successivo di natura ricostruttiva della cui necessità era stato pure all'epoca già reso edotto, si ricava dalla documentazione in atti la circostanza che furono proprio i sanitari che lo avevano avuto in cura nel frangente ad indirizzarlo al tal fine presso la struttura sanitaria di Bologna, atteso che Par dal testo dell'email di segnalazione del paziente indirizzata dal dott. al collega
Dott. del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna datata 8-4-2009 vi è Pt_3 chiara ed espressa menzione sia di un pregresso interessamento in tal senso dello Par stesso Dott. in occasione di un precedente incontro avuto di persona con il predetto sia di altrettanta antecedente richiesta a quest'ultimo di Pt_3 collaborazione per l'intervento di ricanalizzazione di cui lo abbisognava Parte_1 Per formulata anche dal dott. .
Tanto ad inequivocabile dimostrazione, ad avviso del Collegio giudicante, del fatto che i medici predetti, una volta valutato ben prima dell'aprile del 2009 di indirizzare ed affidare il paziente per il completamento del trattamento ad una diversa struttura ospedaliera di alta specializzazione maggiormente consona ed adeguata rispetto alla prestazione sanitaria da eseguire nella fattispecie, si erano comunque per quanto di loro competenza tempestivamente attivati provvedendo in maniera opportuna a segnalarne reiteratamente il caso ai colleghi in servizio presso di essa, con la conseguenza pertanto di non potersi fondatamente ascrivere a loro carico alcun addebito con riferimento alla successiva tempistica seguita dalla esecuzione sul paziente del secondo intervento chirurgico di natura ricostruttiva.
Quanto, infine, alla lamentata non corretta esclusione nella sentenza gravata della responsabilità del personale medico coinvolto nel caso in esame per inadempimento all'obbligo di preventiva acquisizione dal paziente di un valido consenso informato alla sottoposizione ad intervento chirurgico, non resta a questa Corte che evidenziare ancora una volta l'assoluta infondatezza dei rilievi in questione, laddove vi è in atti la pertinente scheda sottoscritta dallo concernente l'avvenuta Parte_1 prestazione nella specie del suo consenso all'intervento di asportazione del retto,
l'unico in concreto eseguito nel frangente in data 25-7-2008 e in relazione al quale, dunque, costui aveva diritto ad essere adeguatamente informato onde potersi determinare nella maniera più consapevole ad assentirvi nell'occorso, restando per converso estraneo a qualsivoglia necessità di formale acquisizione di preventivo consenso l'ulteriore e diverso trattamento chirurgico di natura ricostruttiva, della necessità di successiva effettuazione del quale, peraltro, il predetto ha comunque ammesso nel corso del suo interrogatorio formale nel giudizio di primo grado di Per essere stato reso edotto da parte del Dott. in sala operatoria all'atto del primo intervento.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto del proposto appello, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese e competenze del presente giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...] e della in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con atto di citazione ritualmente notificato il 20 e il 25-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 9-5-2019 n. 967, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex art. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
11572002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)