Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
In materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell'assicurato, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato - comportante la soppressione della pensione da parte dell'Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall'istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio Iannotta - Presidente di Sez.-
ff. di - Primo Presidente -
" Francesco Amirante - Presidente di Sez.-
" Vincenzo Carbone - Consigliere -
" Francesco Cristarella Orestano "
" Antonio Vella "
" Giovanni Prestipino " rel.
" Paolo Vittoria "
" Alessandro Criscuolo "
" Francesco Sabatini "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LO RO, elett.te dom.ta in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Pellicanò per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Giorgio Starnoni e Mario Passaro per procura speciale in calce al controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 389 del 21.12.1995 (R.G. n. 197/92). Sentita nella pubblica udienza del 14.1.1999 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Franco Morozzo Della Rocca, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 14 marzo 1991 RO LO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Reggio Calabria l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed esponeva che con sentenza del 19 aprile 1990, emessa dal medesimo Pretore di Reggio Calabria e passata in giudicato, le era stata ripristinata la pensione di invalidità che era stata in precedenza ingiustamente soppressa, ma che tale pensione era stata di nuovo revocata dall'Istituto a seguito di visita di revisione alla quale ella era stata sottoposta nel mese di novembre 1990. La ricorrente deduceva che, non essendosi verificato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute, con il provvedimento di revoca della pensione era stato reso vano il giudicato già formatosi fra le parti e chiedeva, quindi, che fosse disposto il ripristino della pensione con tutte le conseguenze previste dalla legge. Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 25 marzo 1992 il Pretore, sulla base della disposta consulenza tecnica, in accoglimento del ricorso dichiarava il diritto della LO ad ottenere la pensione di invalidità dal momento della soppressione.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 21 dicembre 1995. Il giudice di appello preliminarmente rilevava che non occorreva effettuare alcuna comparazione fra le condizioni di salute dell'assicurata accertate al tempo in cui le era stata riconosciuta la pensione con la precedente sentenza passata in giudicato e quelle esistenti al tempo della disposta soppressione, atteso che unico presupposto della revoca, con efficacia ex nunc, è l'esistenza, nel momento in cui il provvedimento di revoca è emanato, "di una capacità di guadagno o lavorativa superiore al limite legale di invalidità". Il Tribunale, poi, osservava che dovevano essere condivise le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di appello, secondo cui le infermità riscontrate non erano invalidanti nella misura stabilita dalla legge. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la LO, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l'INPS, che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione.
Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., allo scopo di comporre il contrasto che si è manifestato all'interno della Sezione lavoro della Corte sulla interpretazione dell'art. 10, secondo comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 in caso di soppressione della pensione di invalidità già riconosciuta con sentenza passata in giudicato.
Motivi della decisione
Va in via preliminare esaminata l'eccezione con la quale l'INPS ha chiesto che il ricorso proposto dalla LO sia dichiarato inammissibile.
Secondo l'Istituto, poiché dalla ricorrente è stato conferito al difensore l'incarico di "rappresentarla e difenderla nel presente giudizio ed in ogni stato e grado del procedimento, compresi i successivi atti esecutivi ed eventuali opposizioni", la procura deve ritenersi priva dei necessari requisiti di specificità e, come tale, rende inammissibile l'impugnazione.
L'eccezione è priva di fondamento.
Queste Sezioni Unite, nella sentenza n.- 11178 del 27 ottobre 1995, hanno affermato il principio secondo cui l'apposizione della procura speciale a margine del ricorso per cassazione (o del controricorso), già formato, esclude, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre l'impugnazione (o di resistere alla stessa), dato che l'eventuale incertezza, in mancanza di contrarie indicazioni, va superata attribuendo alla parte la suddetta volontà. Pertanto, come è stato pure affermato in successive e anche recenti pronunce, il ricorso per cassazione va dichiarato ammissibile anche se la procura conferita al difensore sia stata redatta in termini generici, senza uno specifico riferimento alla fase di legittimità, o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 20 maggio 1998 n. 5029, Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1998 n. 12615 e Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1998 n. 12625). In applicazione di questi principi di diritto, non risultando nel caso di specie una contraria volontà della LO, si deve ritenere che la stessa abbia conferito al -suo difensore, con la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, l'incarico di difenderla nel presente giudizio di legittimità, a nulla rilevando la genericità della formula usata.
Ciò premesso, con l'unico motivo dell'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, 24 l. 3 giugno 1975 n. 160 e 2909 c.c., oltre a vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, nonostante che la pensione di invalidità le fosse stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato, non abbia ritenuto di effettuare il necessario raffronto fra le sue condizioni di salute al tempo della concessione della prestazione previdenziale (per mezzo della suddetta sentenza) e quelle esistenti al momento in cui era stato emanato il provvedimento di revoca.
Il ricorso è fondato.
I. Va preliminarmente rilevato che la questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'interpretazione dell'art. 10, secondo comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in l. 6 luglio 1939 n. 1272 (come risultante dalle successive modifiche e integrazioni), dato che la controversia, come è pacifico in causa, attiene ad una pensione di invalidità erogata nella vigenza della disciplina anteriore all'entrata in vigore della l. 12 giugno 1984 n.222. Di tale legge, quindi, non debbono essere esaminate le disposizioni inerenti alla attribuzione (e alla conferma) dell'assegno di invalidità (art. 1) o al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità (art. 2) o alla revisione di entrambe le prestazioni (art. 9), non essendo le stesse applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame (v. l'art. 12 della medesima legge e, fra le tante sentenze, Cass. 12 dicembre 1996 n. 11108, Cass. 8 novembre 1994 n. 9242 e Cass. 8 ottobre 1993 n. 9954). II. Nella sentenza n. 6713 del 12 novembre 1983 da parte di queste Sezioni Unite, in tema di c.d. revoca della pensione di invalidità, era stato affermato che la soppressione della pensione, prevista dall'art. 10, secondo comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, rientra tra gli atti c.d. di rimozione, con i quali la pubblica amministrazione, venute meno le condizioni di fatto e di diritto in presenza delle quali precedenti atti, ad efficacia prolungata, erano stati emanati, fa cessare gli effetti dei medesimi.
Nella sentenza era stato al riguardo precisato: a) che il provvedimento di erogazione della pensione altro non è che un atto di certazione di una situazione oggettiva, consistente, con riferimento all'assicurato che abbia conseguito una determinata anzianità assicurativa e contributiva, nella perdita della capacità di guadagno o nella diminuzione di tale capacità al di sotto della soglia stabilita dalla legge, con il risultato che dall'atto di certazione deriva, come necessario effetto, il diritto del medesimo assicurato alla prestazione pensionistica e il correlativo obbligo dell'ente previdenziale ad erogare la prestazione;
b) che anche il provvedimento di rimozione della pensione è un atto di certazione, che ha per oggetto la situazione oggettiva consistente nel recupero da parte del pensionato della capacità di guadagno in misura superiore al limite stabilito dalla legge;
c) che in questa seconda ipotesi la situazione che si determina è uguale, anche se contrarià, alla precedente, dal momento che dall'atto di certazione la norma di legge fa derivare un effetto, di segno opposto quello sopra considerato, estintivo del diritto sorto suo tempo in capo all'assicurato.
Sulla base di queste argomentazioni, nella medesima sentenza era stato osservato che l'azione giudiziaria, promossa per contestare il diniego dell'erogazione della prestazione pensionistica, non costituisce una impugnativa dell'atto amministrativo, ma "ha per oggetto il diretto accertamento da parte del giudice ordinario delle condizioni di legge per la nascita o l'estinzione del diritto alla pensione". Il che, come pare opportuno aggiungere, trova fondamento sul rilievo che non solo l'atto c.d. di attribuzione della pensione, ma anche quello di soppressione della prestazione previdenziale ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 636 del 1939 sono atti dichiarativi di elementi di fatto già esistenti, sicché l'atto relativo alla soppressione non attiene - non avendo, oltre tutto, la natura di provvedimento in senso stretto - all'esercizio del potere discrezionale di autotutela della pubblica amministrazione. III. Nella sentenza n. 6714, coeva alla precedente in quanto portante la stessa data del 12 novembre 1983, da parte delle Sezioni Unite era stato pure sostenuto che la perdita della pensione di invalidità può conseguire non solo ad un miglioramento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'assicurato, ma anche, indipendentemente dal mutamento di tali condizioni, al venir meno della riduzione della incapacità di guadagno (avuto riguardo alla soglia prevista dalla legge), come avviene quando l'interessato ottenga un trattamento lavorativo che gli consenta, tenendo conto delle personali attitudini, di porre utilmente a profitto le proprie residue energie lavorative in attività confacenti con le dette attitudini ed in maniera non usurante.
IV. I concetti espressi nella suddetta sentenza n. 6713 del 1983 sono stati ribaditi da queste Sezioni Unite nella successiva sentenza n. 6479 del 29 novembre 1988, nella quale è stato di nuovo rilevato che il provvedimento dell'INPS di erogazione della pensione di invalidità non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione e non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità.
V. Sempre in tema di c.d. revoca della pensione di invalidità, la questione relativa alla necessità o meno della comparazione delle condizioni di salute esistenti al momento della soppressione con quelle che avevano dato luogo al riconoscimento del diritto alla pensione è stata affrontata da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 10033 del 25 settembre 1991, con la quale è stato composto un contrasto che era sorto sulla interpretazione dell'art. 10, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 nell'ipotesi di revoca di pensione concessa mediante atto amministrativo (rectius, tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale indicato nei precedenti punti I e III, di accertamento, mediante l'atto emanato dall'istituto previdenziale, delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione). In tale occasione da parte delle Sezioni Unite, richiamati i principi già in precedenza enunciati in ordine alla natura, di semplice certazione, dell'atto che riconosce o sopprime la pensione, è stato affermato che, poiché il giudice non si pronuncia sull'atto soppressivo, ma sul rapporto -in base alla verifica della esistenza o meno, al momento della revoca o anche in un momento successivo a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., dello stato di invalidità nella misura di legge - non è necessario alcun giudizio di comparazione, dato che tale giudizio è implicito ove si accerti che, rispetto al passato, il complesso invalidante è migliorato (al punto da non superare più la soglia minima stabilita dalla legge) e, inoltre, non deve essere espresso qualora si constati che lo stato morboso, al momento dell'attribuzione della pensione, fosse stato erroneamente ritenuto invalidante.
In tale sentenza le Sezioni Unite hanno voluto sottolineare che, nella fattispecie portata all'esame della Corte, dai giudici di merito non era stato preso in considerazione lo stato invalidante conseguente ad un pregresso giudicato "ostativo di un nuovo giudizio", dato che il giudicato non era stato ne' eccepito ne', quanto meno, menzionato nella precedente fase di merito. VI. Proprio sulla questione relativa all'incidenza del giudicato sulla esistenza dello stato invalidante (nella misura prevista dalla legge) si è radicato un nuovo contrasto interpretativo all'interno della Sezione Lavoro della Corte, che ha dato luogo a questo nuovo intervento delle Sezioni Unite.
Sebbene non sia mai stato posto in dubbio, da parte delle numerose sentenze che sì sono pronunciate a favore dell'una o dell'altra tesi, il fatto che anche la pensione attribuita per mezzo di pronuncia giudiziale possa essere soppressa in un momento successivo a quello della pronuncia medesima, il contrasto verte sulle ragioni che debbono essere presè in considerazione per pervenire alla soppressione.
In base ad un primo indirizzo si ritiene assolutamente necessario che l'atto di soppressione venga fondato su circostanze sopravvenute, in base al rilievo che, pena la violazione del giudicato, non è possibile procedere ad una valutazione delle infermità, che erano state riconosciute dalla sentenza passata in giudicato come esistenti ed integranti il grado di invalidità stabilito dalla legge, in modo diverso da quella operata dalla medesima sentenza: dal che - si sostiene - deriva l'indispensabilità di un raffronto fra le condizioni preesistenti e quelle successive (cfr., fra le numerose pronunce che hanno condiviso questo indirizzo, Cass. 12 gennaio 1982 n. 149, Cass. 14 maggio 1983 n. 3341, Cass. 30 maggio 1983 n. 3726, Cass. 7 aprile 1984 n. 2251, Cass. 15 febbraio 1985 n. 1322, Cass. 14 aprile 1987 n. 3721, Cass. 15 gennaio 1990 n. 144, Cass. 26 giugno 1990 n. 6440, Cass. 28 febbraio 1992 n. 2467, Cass. 7 aprile 1993 n. 4163 e Cass. 3 febbraio 1996 n. 928). Secondo un diverso orientamento, viceversa, si afferma che le circostanze attinenti alle condizioni di salute, in un determinato momento, debbono essere autonomamente valutate, senza necessità di alcun raffronto, dato che, non venendo in discussione il diritto alla pensione, che trascende il diritto ai ratei già maturati, la sentenza passata in giudicato, con la quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione della pensione, ha per oggetto solamente tali singoli ratei (cfr., in tal senso, Cass. 9 aprile 1991 n. 3694 e, successivamente, Cass. 1 giugno 1992 n. 6587, Cass. 23 novembre 1993 n. 11518, Cass.. 16 dicembre 1993 n. 12441 e Cass. 15 dicembre 1994 n. 10756). VI.
1. Nelle sentenze che seguono il primo dei due indicati indirizzi la conclusione finale è formulata sulla base di queste considerazioni: a) la sentenza passata in giudicato spiega i suoi effetti sullo stato di fatto esistente al tempo della decisione e, quindi, sul perdurare di tale stato di fatto senza modificazione alcuna;
b) il giudicato ormai formatosi, se preclude una diversa valutazione dei fatti già accertati, non osta ad un successivo riscontro del venir meno dello stato invalidante in relazione ad un sopravvenuto miglioramento delle condizioni di salute del soggetto interessato, ravvisabile anche riguardo ad affezioni riconosciute come permanenti dalla sentenza passata in giudicato;
c) il giudicato, quindi, si forma sulla esistenza, al momento della pronuncia, delle infermità accertate (con conseguente possibilità di un riscontro relativo ad un periodo successivo) e sul fatto che tali infermità integrino lo stato invalidante richiesto dalla legge (sicché ogni pronuncia che "in qualsiasi momento mutasse la valutazione e ritenesse raggiunta la soglia di legge in presenza di quelle affezioni si porrebbe in contrasto con il giudicato") ; d) posto che il giudicato si proietta nel periodo successivo alla sentenza e spiega efficacia anche sui ratei futuri, tale efficacia può essere invocata, finché persistano, senza mutamento alcuno, le dette condizioni, considerato che la sentenza che tali condizioni ha riconosciuto esistenti ha autorità rebus sic stantibus;
e) per tutte queste ragioni è necessario operare un raffronto tra le condizioni esistenti al momento della pronuncia passata in giudicato e quelle esistenti al momento del nuovo accertamento, dovendosi appurare se sia intervenuta una variazione delle predette originarie condizioni. VI.
2. Il diverso orientamento si basa sulle seguenti argomentazioni (svolte soprattutto nella sentenza n. 3694 del 1991, sopra indicata): a) la pensione di invalidità presuppone uno stato destinato a protrarsi nel tempo e riposa, quindi, su un presupposto diverso da quello previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità (che consiste in un evento fisso e immutabile e che è costituito dal raggiungimento dell'età pensionabile); b) poiché il permanere dello stato invalidante (fino alla sua cessazione) non può avere completi riflessi sulla prestazione economica, questa è frazionata in singoli ratei, "sicché a fronte del perdurare nel tempo dell'invalidità vi è il periodico insorgere di singoli diritti (ai ratei) "; c) in questa situazione non può configurarsi un diritto unitario alla pensione, inteso come diritto stipite diverso dai singoli ratei, mentre il rapporto fondamentale. sorge con il perfezionarsi dei requisiti assicurativo e contributivo, con la conseguenza che con la domanda dedotta in giudizio l'interessato fa valere il , suo diritto ai singoli ratei (e non alla pensione unitariamente considerata), basato sullo stato di invalidità "e sul rapporto giuridico che i primi ricollega al secondo"; d) il giudicato si forma sui singoli ratei e sulla esistenza del rapportò giuridico inerente ai requisiti assicurativo e contributivo, ma non sul "diritto alla pensione" che trascende i diritti ai ratei già maturati, dato che la condanna pronunciata dal giudice ha per oggetto soltanto i ratei;
e) per queste ragioni il giudicato esplica la sua efficacia sul perdurare dello stato invalidante e non sullo stato invalidante accertato nella sentenza e nessun raffronto è, per conseguenza, richiesto, dal momento che in un successivo giudizio è possibile pervenire ad una diversa valutazione di quelle medesime condizioni che erano state considerate invalidanti (ai sensi di legge) nel precedente giudizio conclusosi con una sentenza passata in giudicato.
VI.
3. In posizione intermedia rispetto agli orientamenti or ora esposti sembra porsi la;
recente sentenza n. 5344 emessa dalla Sezione lavorò della Corte il 29 maggio 1998, nella quale è stato asserito che, nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione di invalidità sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato e il trattamento sia stato poi soppresso dall'INPS ai sensi dell'art.10 del r.d.l. n. 636 del 1939, nel successivo giudizio promosso dall'assicurato per ottenere l'accertamento della persistenza del suo diritto alla pensione non si Pone la questione in ordine alla necessità o meno di un *raffronto dell'attuale stato di salute con quello accertato nella precedente sentenza, ai fini del rispetto del giudicato formatosi sulla esistenza delle infermità e sul fatto che esse integrino uno stato invalidante, se la revoca è conseguente ad un recupero della capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo.-
Con riferimento a quest'ultimo assunto nella sentenza è stato affermato che nell'ipotesi di malattia del tutto identica a quella riscontrata all'epoca della concessione della pensione anche il tempo trascorso è un fattore di differenziazione non necessariamente peggiorativo".
VII. La questione posta all'attenzione della Corte involge la c.d. efficacia temporale del giudicato, in relazione alla quale, come è noto, in dottrina non concordi sono le opinioni manifestate dai singoli Autori, mentre, per quanto concerne la giurisprudenza, sussiste, riguardo ai principi enunciati e a prescindere dalle applicazioni concrete che poi se ne fanno, una maggiore identità di vedute.
Il problema consiste nello stabilire se, con la domanda con la quale un soggetto chiede la condanna della controparte all'adempimento di una obbligazione collegata ad un preciso diritto, il giudicato, formatosi sul l'accertamento inerente all'esistenza del diritto, sia circoscritto a quel determinato diritto o si estenda anche alla esistenza del fatto costitutivo (o, come anche si afferma, alla pronuncia, a volte implicita, sulla esistenza del rapporto, che costituisce, in pari tempo, il fondamento e il presupposto logico - giuridico della decisione finale emessa).
Da parte della dottrina tradizionale, per la verità, la tesi maggioritaria è nel senso che, dedotta una domanda per ottenere il riconoscimento di un determinato bene della vita, la pronuncia esplica la sua efficacia esclusivamente sul petitum fatto valere in giudizio, mentre occorre un'altra specifica domanda, formulata nel medesimo o in un diverso giudizio, per conseguire una decisione, con efficacia di giudicato, anche sul rapporto cui inerisce quel determinato diritto. Peraltro, specie nella dottrina più recente, numerosi sono gli Autori che pervengono a conclusioni diverse e che sostengono che, pur dovendosi distinguere il rapporto giuridico sorto fra due o più soggetti dai diritti che ne derivano (e che possono, ovviamente, avere vicende del tutto diverse e separate dal rapporto) e pur non potendosi escludere che un soggetto chieda con espressa domanda dichiarativa,- avendone l'interesse ai sensi dell'art. 100, C.P.C., l'accertamento di un determinato rapportò giuridico (senza pretendere, in pari tempo, la condanna della controparte ad una prestazione inerente al rapporto), tuttavia non è possibile che possa essere riconosciuto come esistente un particolare diritto senza contestualmente riconoscere l'esistenza del rapporto che ne costituisce il fondamento.
Questa tesi è basata, soprattutto, sul rilievo che il rapporto giuridico non può essere considerato separatamente dagli effetti che dallo stesso scaturiscono, giacché tali effetti, pur nella loro individualità, trovano la loro unitarietà all'interno del rapporto. Gli effetti che derivano dal rapporto non sono disgiunti l'uno dall'altro, ma sono fra di loro interdipendenti, tale interdipendenza trovando fondamento nella esistenza del rapporto. E, in questa direzione, comunemente si afferma che il collante è costituito dalla unitarietà riferita al complesso e fondamentale rapporto giuridico, che si identifica, non solo in base alla sua individualità, ma attraverso la molteplicità degli effetti e, quindi, dei diritti e degli obblighi in cui lo stesso si articola, con la conseguenza che il riconoscimento di uno di tali effetti necessariamente implica il riconoscimento dell'esistenza del rapporto.
Questi concetti sono espressi dalla giurisprudenza (di gran lunga prevalente) con due coincidenti proposizioni. Con la prima si sostiene che, qualora due giudizi, promossi dalle stesse parti, vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, che incida su un punto fondamentale di entrambe le cause e costituisca la premessa logico-giuridica della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude un nuovo esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il secondo giudizio, abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (v., fra le tante sentenze, quanto alle pronunce risalenti nel tempo, Cass. 26 marzo 1983 n. 2165, Cass. 20 agosto 1983 n. 5432 e Cass. 22 novembre 1984 n. 6018 e, quanto a quelle più recenti, Cass. Sez. Un. 14 giugno 1995 n. 6689, Cass. 20 luglio 1995 n. 7891, Cass. 18 ottobre 1997 n. 10196). Con la seconda proposizione si asserisce che il giudicato copre non soltanto la pronuncia con la quale venga riconosciuto un determinato diritto, ma anche l'accertamento che si presenta come presupposto logico necessario della decisione (Cass. 2 dicembre 1983 n. 7228, Cass. 30 marzo 1984 n. 2101, Cass. 29 settembre 1997 n. 9548, Cass. 8 ottobre 1997 n. 9775) ; e in modo ancora più esplicito si afferma che, se il petitum è diverso da quello dedotto in un precedente giudizio, ma le parti sono le stesse e le domande sono fondate sul medesimo fatto, l'accertamento giudiziale passato in giudicato sull'esistenza di tale fatto fa stato nel successivo giudizio (Cass. 7 ottobre 1997 n. 9744). Questi principi, cui va data adesione, trovano applicazione anche nel caso di pronuncia giudiziale inerente a un rapporto di durata, che è destinata a proiettarsi nel futuro e con la quale viene emessa una statuizione su una determinata situazione in relazione alla quale fra le parti vale, anche per il tempo a venire, l'assetto degli interessi risultantè dalla decisione resa dal giudice. Ricorrendo un'ipotesi siffatta, in dottrina si sostiene che, ferma restando l'efficacia della decisione riguardo ai diritti già maturati, la portata precettiva della decisione, che accerta quella situazione, esplica i suoi effetti per il futuro, rebus sic stantibus: locuzione, codesta, con la quale si indica che la statuizione del giudice (passata in giudicato) , intangibile in relazione al fatto accertato e alla valutazione che su tale fatto è stata espressa nel giudizio, non lo è altrettanto riguardo al mutamento dello stato di fatto.
Giustamente si afferma, al riguardo, che, qualora si verifichi una modificazione degli elementi attinenti alla fattispecie che era stata oggetto di esame da parte della sentenza passata in giudicato, nulla impedisce, in un nuovo giudizio, di emettere una statuizione diversa sul rapporto, perché, tenuto conto della modificazione che si è verificata, ciò non costituisce una eccezione alla regola sulla efficacia temporale del giudicato. Tale eccezione, viceversa, non ricorre, e si ha conseguentemente una violazione del giudicato, nell'ipotesi in cui il secondo giudice proceda, immutato essendo lo stato di fatto, ad una diversa valutazione degli elementi già presi in considerazione nel precedente giudizio. Di tal che, sulla base di queste argomentazioni, si perviene alla seguente conclusione: ferma restando la portata precettiva della decisione emessa dal giudice in ordine ai diritti ed agli obblighi, destinati a maturarsi in avvenire, che derivano da un rapporto obbligatorio di durata e considerata, inoltre, l'unicità dell'interesse protetto, se con una determinata pronuncia si accerta l'esistenza di particolari diritti (e, correlativamente, di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni che debbono essere eseguite periodicamente nel. tempo), con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione "a situazione normativa e fattuale immutata", mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione.
VIII. Tutti i rilievi or ora esposti vanno tenuti presenti nella decisione che deve essere emessa, dato che è di durata il rapporto giuridico che si instaura fra l'assicurato e l'ente previdenziale a seguito del riconoscimento dello stato invalidante dell'interessato (in misura superiore alla soglia stabilita dalla legge) e a causa dell'accertamento della esistenza dei requisiti assicurativo e contributivo. La pronuncia emessa a conclusione del giudizio, quindi, è destinata a produrre i suoi effetti anche per l'avvenire, nel senso che, per il principio dell'intangibilità del giudicato, a situazione di fatto e di diritto immutata, quella pronuncia, con la valutazione che dal giudice è stata effettuata sui fatti della causa, deve rimanere ferma. Per converso, una pronuncia di segno contrario può essere emessa non già mediante una diversa valutazione dello stato di fatto preso in considerazione nel precedente giudizio. Ma a seguito di una modificazione di quello stato di fatto. E con ciò non si intende certamente affermare che la pronuncia, con la quale viene accolta la domanda di pensione dell'assicurato, è diretta ad accertare l'esistenza di un diritto stipite, comprendente il diritto ai singoli ratei e, quindi, distinto da questi, ma si vuole invece sostenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato attiene non solo alla debenza dei singoli ratei della pensione, ma anche alla esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, ivi compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (che limita, se sussiste la percentuale stabilita dalla legge, la capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984). Il problema, allora, è di vedere, in base alla disposizione di legge che contempla la possibilità della soppressione della pensione di invalidità, quali siano i limiti ai quali deve sottostare il relativo atto emanato dall'ente previdenziale e inoltre, una volta promosso il giudizio da parte dell'interessato, se possa essere emanata, ed entro quali termini, una pronuncia di contenuto diverso da quella passata in giudicato (efficace, ovviamente, per il futuro e non per i ratei della pensione già maturati).
IX. L'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito con modificazioni nella l. 6 luglio 1939 n. 1272, dopo avere dettato nel primo comma le disposizioni relative alla riduzione della capacità di guadagno (nella percentuale indicata) a causa dell'invalidità che colpisce il soggetto assicurato, stabilisce nel secondo comma che la pensione "è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti, indicati al primo comma". Ora, per l'interpretazione di quest'ultima norma, va richiamato quanto è stato esposto nel precedente punto II, quando sono stati riferiti i risultati cui era pervenuta la sentenza n. 6713 emessa da, queste Sezioni Unite il 12 novembre 1983. In tale sentenza, come è stato detto, era stato affermato - e da tale assunto non v'è ragione di discostarsi, atteso il tenore letterale delle parole usate dal legislatore e la ratio della disposizione - che la soppressione della pensione rientra tra gli atti di certazione, emessi dall'ente previdenziale quando l'ente constata la cessazione dell'incapacità di guadagno al di sotto del limite stabilito dalla legge e, quindi, accerta il recupero da parte del pensionato di tale.- capacità in misura superiore al detto limite: quando, in altre parole, da parte dell'Istituto assicuratore venga appurato un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto (quest'ultimo se rilevante per l'avvenire) in presenza delle quali era stata attribuita la pensione. Al medesimo scopo, inoltre, vanno pure richiamate (v. il precedente punto III) le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite nella coeva sentenza n. 6714 (sempre del 12 novembre 1983), nella quale era stato sostenuto che la perdita della pensione di invalidità può conseguire non solo ad un miglioramento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'assicurato, ma anche, indipendentemente da tale miglioramento, dello stato di salute, al venir meno o alla riduzione della incapacità di guadagno, che si verifica quando l'interessato ottenga un trattamento lavorativo tale da consentirgli, tenendo conto delle personali attitudini, di porre utilmente a profitto le proprie residue energie lavorative in attività confacenti con le dette attitudini ed in maniera non usurante. E, in questi termini, vanno condivise le argomentazioni svolte nella sentenza indicata nel precedente punto VI.3 (Cass. 29 maggio 1998 n. 5344), nella parte in cui è stato affermato che "nell'ipotesi di malattia del tutto identica a quella riscontrata all'epoca della concessione della pensione anche il tempo trascorso è un fattore di differenziazione non necessariamente peggiorativo". Pertanto, in presenza di una sentenza passata in giudicato, con la quale era stata riconosciuta l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'erogazione della pensione, occorre un mutamento di tali condizioni (di fatto o di diritto, quest'ultimo se rilevante) accertate a conclusione dell'instaurato giudizio, il giudicato costituendo un vero e proprio ostacolo alla soppressione della prestazione previdenziale in costanza di una situazione rimasta invariata. Dal che deriva la seguente duplice conseguenza, integrante il duplice principio che deve essere enunciato in caso di soppressione di pensione di invalidità a suo tempo attribuita (o confermata, come nella specie) con sentenza passata in giudicato: 1) la situazione già accertata nel precedente giudizio, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella sentenza che era stata emessa a conclusione del processo e che era divenuta definitiva a causa del suo passaggio in giudicato;
2) va eseguito il necessario raffronto fra la situazione esistente al tempo della .attribuzione della pensione (rectius, al tempo in cui era stato compiuto il precedente accertamento da parte del giudice) e quella che ricorre al momento dell'emanazione dell'atto di soppressione, tale raffronto potendo risolversi o nella constatazione della permanenza della suddetta situazione, di fatto e di diritto, già in precedenza accertata, o nel riconoscimento della evoluzione, in senso migliorativo, dello stato di salute del pensionato originariamente preso in considerazione, o, comunque, nell'accertamento del recupero della capacità di guadagno del medesimo pensionato, derivante da un proficuo e non, usurante riadattamento lavorativo (compatibile con le residue energie dell'interessato in attività confacenti, con le sue personali attitudini).
Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, poiché la sentenza impugnata è affetta dai vizi denunciati nel ricorso, tale ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa deve essere, quindi, rinviata, per un nuovo esame, ad un altro giudice, che si designa nel Tribunale di Palmi e che dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati nel punto IX, lettere a) e b).
Giusti motivi ricorrono, in considerazione del contrasto interpretativo sopra indicato, per compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Palmi.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999