TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 1885/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi IGnori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1885/2025 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 nata a [...] il [...] e residente a [...]
Trapezzoli n. 45, elettivamente domiciliata a Reggio Calabria alla via Don Minzoni n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Moscato (Cf. ) che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2 atti. Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea giusta delibera n. 1244 del 07/10/2025. e
Parte_2
(Cf. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
(TO 11, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria alla via Monsignor Aurelio Sorrentino n. 50/A, presso lo studio dell'avv. SA Torrente (Cf. che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 29/09/2025” Collegio del 2.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“Voglia la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 4 della legge 1° dicembre1970 n. 898 e succ. modif. ed integr., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. e il giorno Parte_1 Parte_2
16/07/1998 in Reggio Calabria e trascritto presso l'Ufficio del u no 1998
- Parte II Serie A, con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, alle seguenti condizioni.
- il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso l'abitazione Per_1 paterna;
- le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- la sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni Pt_1 Per_1 scolastici ed extrascolastici del minore, che trascorrerà con la madre, in Reggio Calabria, le proprie vacanze natalizie, pasquali ed estive e potrà raggiungere la sig.ra ogni qualvolta il minore ne manifesterà la volontà. Parimenti potranno di volta Pt_1 in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni significative per i genitori (compleanni e onomastici, ricorrenze familiari dell'uno o dell'altro versante, quali matrimoni et similia) nelle quali i genitori concorderanno le modalità di incontri utili a consentire al figlio di godere della compagnia di entrambi e/o della presenza agli eventi familiari significativi;
- ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio minore per il periodo in cui lo stesso coabiterà ora Per_1 con il padre ora con la madre, senza nulla pretendere dall'altro genitore, mentre per le spese straordinarie, come dettagliatamente descritte nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Reggio Calabria cui si fa espresso riferimento, i genitori provvederanno in misura pari al 50% ciascuno, incluso il costo dei viaggi a/r Reggio Calabria – Torino.
- entrambi i ricorrenti, in riforma dell'accordo di separazione consensuale, fanno congiunta richiesta di revoca del versamento automatico del mantenimento concordato a mezzo trattenuta alla fonte dallo stipendio per l'importo di € 400,00mensili (oggi
€ 470,00 per aggiornamento l'ISTAT), e corrisposti in favore della IG.ra , da parte del datore di Parte_1 lavoro del sig. ovvero dalla soc. con sede /6 Torino (P. IVA Parte_2 CP_1
- C.F. : P.IVA_1 PartitaIVA_2 Email_1 anno a n rdate devono ritenersi non rimborsabili;
- gli istanti, economicamente autosufficienti, nulla pretendono reciprocamente, essendo ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi ritenuto soddisfatto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Parte_1 Parte_2
8, istri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1998), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (16/08/2000), SA (03/12/2004) Persona_2
e (25/09/2007). Per_1
C ortato, a causa di contrasti insorti nel tempo e venuta meno tra i coniugi l'affectio coniugalis, in data 08/04/2015 questi ultimi si sono separati consensualmente davanti al Tribunale di Torino (Decreto di omologazione n. 6614/2015 del 08/04/2015). In seguito, il figlio ha trasferito la Persona_2 propria residenza presso l'abitazione paterna, pertanto il sig. ha provveduto direttamente al Pt_2 mantenimento del primogenito e, a seguito di ricorso ex art. 710 resentato dinanzi al Tribunale di Ivrea, ha ottenuto la rimodulazione dell'ammontare dell'assegno che l'anzidetto genitore era tenuto a versare alla sig.ra per il mantenimento dei figli (decreto n. 4040 del 18/09/2018). Dal citato ultimo Pt_1 provvedimento, ad oggi, come dichiarato, i figli e SA hanno raggiunto la Persona_2 maggiore età ed entrambi sono divenuti economi ti, mentre il figlio minore Per_1 originariamente collocato presso la madre, si è trasferito presso l'abitazione paterna in San Maurizio Canavese (TO) alla via delle Betulle n. 11. Nelle more, e Parte_1 Parte_2 non hanno più ripreso la convivenza ed è venuta a cessare definitivamente, tra gli stessi, la comunione di vita materiale e spirituale, posta a fondamento del matrimonio. Come dichiarato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio calabria di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi IGnori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1885/2025 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 nata a [...] il [...] e residente a [...]
Trapezzoli n. 45, elettivamente domiciliata a Reggio Calabria alla via Don Minzoni n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Moscato (Cf. ) che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2 atti. Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea giusta delibera n. 1244 del 07/10/2025. e
Parte_2
(Cf. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
(TO 11, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria alla via Monsignor Aurelio Sorrentino n. 50/A, presso lo studio dell'avv. SA Torrente (Cf. che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 29/09/2025” Collegio del 2.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“Voglia la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 4 della legge 1° dicembre1970 n. 898 e succ. modif. ed integr., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. e il giorno Parte_1 Parte_2
16/07/1998 in Reggio Calabria e trascritto presso l'Ufficio del u no 1998
- Parte II Serie A, con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, alle seguenti condizioni.
- il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso l'abitazione Per_1 paterna;
- le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- la sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni Pt_1 Per_1 scolastici ed extrascolastici del minore, che trascorrerà con la madre, in Reggio Calabria, le proprie vacanze natalizie, pasquali ed estive e potrà raggiungere la sig.ra ogni qualvolta il minore ne manifesterà la volontà. Parimenti potranno di volta Pt_1 in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni significative per i genitori (compleanni e onomastici, ricorrenze familiari dell'uno o dell'altro versante, quali matrimoni et similia) nelle quali i genitori concorderanno le modalità di incontri utili a consentire al figlio di godere della compagnia di entrambi e/o della presenza agli eventi familiari significativi;
- ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio minore per il periodo in cui lo stesso coabiterà ora Per_1 con il padre ora con la madre, senza nulla pretendere dall'altro genitore, mentre per le spese straordinarie, come dettagliatamente descritte nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Reggio Calabria cui si fa espresso riferimento, i genitori provvederanno in misura pari al 50% ciascuno, incluso il costo dei viaggi a/r Reggio Calabria – Torino.
- entrambi i ricorrenti, in riforma dell'accordo di separazione consensuale, fanno congiunta richiesta di revoca del versamento automatico del mantenimento concordato a mezzo trattenuta alla fonte dallo stipendio per l'importo di € 400,00mensili (oggi
€ 470,00 per aggiornamento l'ISTAT), e corrisposti in favore della IG.ra , da parte del datore di Parte_1 lavoro del sig. ovvero dalla soc. con sede /6 Torino (P. IVA Parte_2 CP_1
- C.F. : P.IVA_1 PartitaIVA_2 Email_1 anno a n rdate devono ritenersi non rimborsabili;
- gli istanti, economicamente autosufficienti, nulla pretendono reciprocamente, essendo ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi ritenuto soddisfatto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Parte_1 Parte_2
8, istri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1998), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: (16/08/2000), SA (03/12/2004) Persona_2
e (25/09/2007). Per_1
C ortato, a causa di contrasti insorti nel tempo e venuta meno tra i coniugi l'affectio coniugalis, in data 08/04/2015 questi ultimi si sono separati consensualmente davanti al Tribunale di Torino (Decreto di omologazione n. 6614/2015 del 08/04/2015). In seguito, il figlio ha trasferito la Persona_2 propria residenza presso l'abitazione paterna, pertanto il sig. ha provveduto direttamente al Pt_2 mantenimento del primogenito e, a seguito di ricorso ex art. 710 resentato dinanzi al Tribunale di Ivrea, ha ottenuto la rimodulazione dell'ammontare dell'assegno che l'anzidetto genitore era tenuto a versare alla sig.ra per il mantenimento dei figli (decreto n. 4040 del 18/09/2018). Dal citato ultimo Pt_1 provvedimento, ad oggi, come dichiarato, i figli e SA hanno raggiunto la Persona_2 maggiore età ed entrambi sono divenuti economi ti, mentre il figlio minore Per_1 originariamente collocato presso la madre, si è trasferito presso l'abitazione paterna in San Maurizio Canavese (TO) alla via delle Betulle n. 11. Nelle more, e Parte_1 Parte_2 non hanno più ripreso la convivenza ed è venuta a cessare definitivamente, tra gli stessi, la comunione di vita materiale e spirituale, posta a fondamento del matrimonio. Come dichiarato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Reggio calabria di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.