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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 15642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15642 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52072 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
RT AN IO (FM), 22/06/1972), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI BONAVENURA ENRICO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/09/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CICCHI MARIA ANTONIETTA giusta procura speciale in atti;
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
02/06/2001 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
esponeva che, in data 16 luglio 2020, addiveniva con la moglie
[...]
alla stipula di un accordo di separazione personale all'esito della procedura di negoziazione assistita ex art. 6 d. l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 20/10/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data
02/06/2001, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52072/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ALTIDONA (FM) in data 02/06/2001 tra Parte_1
(RT AN IO (FM), 22/06/1972) e Controparte_1
(ROMA (RM), 30/09/1974), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di ALTIDONA al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2001;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi