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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/03/2024, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Lisa Micochero Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1931 del Ruolo Generale dell'anno 2022.
T R A
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto Avvocato_1 presso il suo studio in . Lg_1 Indirizzo_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. , con domicilio Avvocato_2 eletto presso il suo studio in . Lg_1 Indirizzo_2
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 551 del Tribunale di
Padova pubblicata in data 18/3/2022.
Causa decisa nella camera di consiglio del 22/2/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
In via preliminare di merito:
In riforma dell'impugnata sentenza dichiarare che è priva del Parte_2 potere di rappresentare la ciò che comporta l'invalidità della Organizzazione_1 procura alle liti conferita al difensore e, pertanto, la nullità dell'intero procedimento di primo grado. Nel merito: In via principale: Dichiarare la cessazione della materia del contendere;
In subordine, e per l'ipotesi che non si ritenga intervenuta la cessazione della materia del contendere: In riforma dell'impugnata sentenza dichiarare che l'assemblea del 3.02.2021 del è stata regolarmente convocata e per Controparte_2 l'effetto dichiarare valida ed efficace la delibera 3.02.2021 del Controparte_2 posto che anche tutte le altre eccezioni e difese c.d. assorbite sono
[...] infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti. In via istruttoria per la denegata ipotesi si ammissione delle prove orali si chiede di essere abilitasti alla prova contraria sui seguenti capitoli: Capitolo 1 a prova contraria: Vero che l' dispone di 3 Organizzazione_2 sale riunioni, con possibilità di collegamento mediante videoconferenza? Si indicano quali testi i sigg.ri e dell' Testimone_1 Testimone_2 Organizzazione_3
,
[...] Indirizzo_3 Lg_1
Capitolo 2 a prova contraria: Vero che Lei ha predisposto il link zoom per la partecipazione da remoto all'assemblea 3.02.2021 del e lo ha Parte_1 inviato all'Amministratore?
Capitolo 3 a prova contraria: Vero che Lei ha inviato tale link zoom ai condomini che le hanno comunicato un indirizzo mail o PEC?
Capitolo 4 a prova contraria: Vero che la ha omesso di comunicare al Controparte_1 un indirizzo mail e/o PEC sul quale ricevere le comunicazioni? CP_2
Si indica a teste la sig.ra , In ogni caso con Testimone_3 Indirizzo_4 Lg_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello, oltre che del giudizio di primo grado.
Per la parte appellata
Contrariis reiectis e previa reiezione dell'atto di appello, perché inammissibile e/o comunque infondato I) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, in via principale confermare la sentenza di primo grado e, comunque, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile (anche in parte qua e per i deliberati avversati) la delibera dell'assemblea di data 3.2.2021 sopra evidenziata adottata dal sito in in persona Parte_1 Lg_1 Indirizzo_5 del suo amministratore;
Controparte_3 comunque, rilevare e dichiarare la nullità della delibera del 03.02.2021 per violazione dell'articolo 1135 co 1 e 4 in quanto – pur deliberando lavori straordinari nei (cfr. punti da 21 a 28 odg) – NON aveva costituito il fondo speciale obbligatorio previsto dalla legge;
II) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, oltre alle spese e le competenze di mediazione con le maggiorazione di legge per essere stato redatto il presente atto con indici, links e modalità ipertestuali e come da nota che si dimette, con condanna del versamento delle spese all'erario nel caso di ammissione e liquidazione delle spese di assistenza per il patrocinio a spese dello stato a favore di nel caso CP_1 contrario a favore del procuratore dell'appellante che si dichiara antistatario con titolo per la distrazione.
III) In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza da intendersi preceduta da “vero che” Sub cap. 1) La riunione dell'assemblea 3.2.21 si è tenuta nella sala riunione c.d.
“grande” dell' cultura di (cfr. doc. 65 – foto Org_2 Org_2 Indirizzo_3 sala riunioni) che rappresentata nella foto tratta dal sito dell'Istituto, la quale riporta anche le misure della sala e che mi si rammostra. Si indica come teste il titolare o legale rappresentante dell' , sig. Organizzazione_3 Indirizzo_3 Lg_1
di Testimone_1 Lg_1
pag. 2/9 Sub cap. 2) nr. 2 dei tre termoconvettori dell'appartamento di proprietà CP_1 del condominio sono stati staccati dall'impianto centralizzato fin dal Pt_1
2011 da personale incaricato dal per lavori di Parte_1 manutenzione straordinaria e non piu' ripristinati ad oggi;
Sub cap. 3) il terzo termoconvettore dei tra è stato staccato dall'impianto centralizzato in data 20.08.2019 da personale incaricato dal per ulteriori lavori di Parte_1 manutenzione straordinaria e non piu' ripristinato da oggi Sub cap. 4) nessuno dei tre termoconvettori a servizio dell'appartamento di nel condominio è collegato all'impianto centrale ed è CP_1 Pt_1 funzionante Si indicano come testi : ing. ; geom. ; Tes_4 Testimone_5 titolare o legale rappresentante di Organizzazione_4 Persona_1
Lg_1 All'occorrenza ammettersi CTU che, previa misurazione della stanza, abbia a calcolare il numero massimo delle persone accoglibili secondo le in allora vigenti disposizioni sul distanziamento. All'occorrenza ammettersi CTU che, verificato lo stato dei luoghi e dell'impianto, si esprima sulla funzionalità dei termoconvettori;
se questi siano idonei al funzionamento ed al consumo c.d. “volontario”; se, tenuto conto dei consumi complessivi, sia stato addebitato o meno alla ricorrente anche i costi del consumo c.d. “volontario”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, la società di mutuo soccorso conveniva in giudizio il in per sentire CP_1 Parte_1 Lg_1 dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullamento delle delibere adottate dall'assemblea dei condomini il 3/2/2021. 1.1. Esponeva parte attrice:
- la illegittimità della deliberazione impugnata in quanto meramente confermativa e non sostitutiva della precedente delibera del 17/2/2020, salvo per i punti dell'ordine del giorno 14 e 29;
- la violazione delle disposizioni in materia di identificazione e legittimazione dei presenti sulle deleghe conferite (per l'impossibilità di risalire ai proprietari deleganti);
- l'illegittimità della convocazione;
- la mancanza di informazione e l'eccesso di potere sulle delibere riguardanti il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento;
- l'eccesso di potere per la deliberazione di argomenti non contenuti nell'o.d.g.;
- l'illegittimità della delibera con la quale si approvavano i rendiconti consuntivi 2017-
18, 2018-19 e 2019-2020, anche se già approvati i primi due con precedente delibera oggetto di altro giudizio, per violazione dell'art. 1130 bis c.c. in assenza dei criteri minimi redazionali e documentali;
- l'invalidità derivata per la negata possibilità di consultare la documentazione.
2. Si costituiva il resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto come da CP_2 comparsa di costituzione e risposta.
3. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva dichiara e accerta l'annullabilità delle delibere adottate dall'assemblea del
in data 3.2.2021. Parte_1
pag. 3/9 Compensa le spese di lite
4. Rilevava il Tribunale:
- l'infondatezza della eccepita carenza di poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha conferito il mandato dovendosi ritenere la legittimazione ad impugnare di
, legale rappresentante della società Parte_2 CP_1
- inoltre, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", esaminava ed accoglieva l'eccepita violazione delle disposizioni sulla convocazione dell'assemblea condominiale ed in particolare sulla possibilità di partecipare in videoconferenza;
- in seguito alle modifiche apportate, “L'art. 66 disp. att. c.c., al comma 3, regolamenta il contenuto dell'avviso di convocazione, prevedendo la possibilità alternativa di tenere l'assemblea di condominio in presenza o “in modalità di videoconferenza”” e comunque aggiungeva il primo giudice, così come nel caso di partecipazione solo in videoconferenza:
“Anche per l'assemblea mista “condominiale” si deve rispettare quanto previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. in materia di forma e tempi di spedizione dell'avviso di convocazione”;
- “Quindi l'avviso deve essere chiaro… Com'è per il luogo fisico, insomma, anche per quello virtuale le indicazioni devono essere idonee a consentire di presenziare”, e dunque in applicazione dell'art. 1137 c.c. doveva esser accolta la domanda di annullamento delle delibere adottate in assenza di tali indicazioni.
5. Per la riforma della sentenza proponeva il Si costituiva la Parte_1 società di mutuo soccorso chiedendone il rigetto come da comparsa di CP_1 costituzione e risposta. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
* * *
6. I motivi di appello. Con il primo motivo deduce il la violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo CP_2 che il mancato rispetto delle prescrizioni sulla convocazione della società CP_1 previste dall'art. 66, commi III e VI, disp. att. c.c. sarebbe stata rilevata d'ufficio ex officio sebbene sia una questione rilevabile soltanto dalle parti.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 276, comma II, c.p.c., sull'obbligo di esaminare per prima la questione concernente l'ammissibilità in rito e poi l'eccezione di merito, sempre in relazione alla violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., sollevata dall'attore tardivamente. Con il terzo motivo si censura la decisione nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza assoluta di poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito mandato in nome e per conto di tenuto conto che l'impossibilità di verificare il potere CP_1 rappresentativo non trattandosi di un ente morale registrato, secondo parte appellante, comporterebbe l'onere a carico della società di mutuo soccorso della prova dei poteri rappresentativi in capo all'asserita legale rappresentante. Con il quarto motivo si deduce la errata o falsa applicazione dell'art. 66, commi 3 e 4 disp. att. c.c. avendo ritenuto che al caso di specie dovessero applicarsi le disposizioni della c.d. “Assemblea telematica pura” concernenti il procedimento di convocazione.
pag. 4/9 Con il quinto motivo si ribadisce l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera nella parte riguardante il saldo dovuto dall'appellata già oggetto di precedente deliberazione non impugnata. Con il sesto motivo si espone:
- l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera, in relazione ai lavori di rifacimento del tetto, delle facciate, dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento, per carenza di interesse;
- la natura sostitutiva della delibera impugnata e non meramente confermativa della precedente delibera del 17/2/2020;
- la regolarità delle deleghe;
- la mancata violazione della c.d. normativa emergenziale anti-Covid sul distanziamento dei partecipanti;
- la legittimità del rendiconto consuntivo 2019/2020 redatto secondo quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. non sussistendo la violazione dei criteri di ripartizione previsti dall'art. 1123 c.c.;
- l'insussistenza della eccepita mancanza di informazioni e di accesso alla documentazione condominiale.
* * * 7. Per ragioni di priorità logica, preliminarmente, deve essere esaminato l'eccepita inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata in quanto il con delibera 11.10.22 (cfr. all. B – delibera 11.10.22 di sostituzione) Parte_1 ha, da un lato, sostituito la delibera 3.2.21 (oggetto della presente impugnativa) e, dall'altro, ha autorizzato l'amministratore alla promozione del presente gravame”. L'eccezione è infondata. L'atto di appello risulta notificato a mezzo pec in data 10/10/2021, mentre la nuova delibera risulta adottata dall'assemblea dei condomini successivamente, in data
11/10/2022.
8. Sempre in via preliminare, si esamina l'eccezione reiterata dal ora CP_2 appellante di inammissibilità dell'impugnazione della delibera in oggetto per carenza dei poteri rappresentativi.
La censura è infondata e deve essere respinta.
8.1. Sostiene l'appellante che erroneamente con la decisione impugnata CP_2 sarebbe stata rigettata:
- “l'eccezione di carenza assoluta di poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito mandato in nome e per conto di in particolare nella parte in cui dichiara che CP_1 è soggetta alla pubblicità legale sull'assunto erroneo che l'iscrizione CP_1 consolare abbia efficacia equipollente all'iscrizione nel Registro Imprese e che il
, avendo contestato la rappresentanza processuale di colui che ha Parte_1 sottoscritto il mandato, non abbia adempiuto al proprio onere probatorio di fornire la prova della carenza dei poteri rappresentativi della sig.ra . Parte_2 Ingiustificata inversione dell'onere della prova che in realtà incombe sulla società in quanto persona giuridica non soggetta a pubblicità legale.”, v. pag. 10 atto CP_1 di appello;
- la soc. aggiunge il “non è un ente morale registrato, non CP_1 CP_2 essendo mai stata iscritta in passato nel Registro delle Società, né attualmente nel Registro delle Imprese, sezione “imprese sociali”, e nemmeno nell'Albo delle Società
pag. 5/9 con la conseguenza “che non è possibile…verificare il potere Org_5 rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito il mandato alle liti in nome e per conto di;
CP_1
- erroneamente il primo giudice avrebbe posto l'onere della prova a carico del mentre spetterebbe alla stessa società “non avendo la stessa CP_2 CP_1 conseguito la personalità giuridica”;
- inoltre, la pubblicità consolare non sarebbe equipollente all'iscrizione del Registro Imprese e, pertanto, secondo l'appellante, la documentazione proveniente dal Consolato di Lione sarebbe un mero elenco predisposto per altri fini;
- comunque, aggiunge l'appellante, in base alla citata normativa del settore, che ha modificato la precedente normativa (Legge 3818/1886), in difetto di iscrizione al
Registro Imprese, la società di mutuo soccorso è equiparata ad una CP_1 associazione non riconosciuta e la delibera adottata dall'adunanza dei soci il 19/2/2015, con la nomina di , quale Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_2 difetterebbe dei requisiti (in quanto mancante di elementi necessari (luogo dell'adunanza, se in prima o seconda convocazione, elenco dei soci presenti e assenti, il quorum costitutivo, la dicitura “letto e approvato dai presenti” e la sottoscrizione del segretario).
8.2. Il motivo è infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
Innanzitutto, la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, come nella fattispecie, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria (cfr. Cass. 19710/2014, 6799/2020 e 8987/2020). Nel caso di atto “con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto (cfr. Cass. 8930/2019 e 16634/2017).
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, è stato affermato, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato (cfr. Cass. 20563/2014).
8.3. Quanto alla natura giuridica della società di mutuo soccorso ed al conseguente regime di pubblicità legale, ai fini dell'onere della prova, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che:
- le società di mutuo soccorso sono riconducibili nell'ordinamento attuale alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, in quanto caratterizzate dalla integrale coincidenza fra i soci cooperatori ed i fruitori delle prestazioni del sodalizio (cfr. Cass.
22201/2008 e 17252/2019);
- “la riconosciuta natura di società cooperativa a mutualità prevalente, desumibile dalla identità funzionale della formazione associativa entificata, ancorché non costituita come pag. 6/9 persona giuridica, è, infatti, già di per sé sufficiente ad affermarne la sottoposizione ad un regime di pubblicità legale, da attuarsi quanto meno attraverso l'iscrizione all'albo sostitutivo del registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato n. 1577 del 1947” (cfr. Cass. 13365/2023);
- nella predetta sentenza della Corte di Cassazione si specifica ulteriormente: “ne deriva che per le società di mutuo soccorso…l'esistenza del potere di rappresentanza dell'ente è dimostrato dal regime di pubblicità legale che le caratterizza, da individuarsi nell'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi, sostitutivo del registro prefettizio, articolato su base provinciale;
ove, peraltro, manchi un collegamento territoriale, come accade nell'ipotesi in cui l'ente mutualistico ha sede all'estero, la funzione pubblicitaria di tale iscrizione può essere surrogata attraverso l'attuazione di altre adeguate forme pubblicitarie, ed in particolare mediante la sottoposizione al regime della pubblicità consolare”.
8.4. Ciò premesso, nella fattispecie, si legge nell'intestazione dell'atto di citazione di primo grado: società di mutuo soccorso” C.F. (di seguito CP_1 P.IVA_2
“Società”) corrente in ( ) nella persona Indirizzo_6 Luogo_2 Pt_3 di in qualità di designata Presidente e rappresentante legale della Parte_2 società”. La circostanza trova conferma nel doc. 6 prodotto da fasc. parte attrice, CP_1 un'attestazione del Consolato Generale d'Italia a del 24/9/2019, costituente un Lg_3 idoneo documento di pubblicità e successivo al verbale di nomina del Presidente, ove si legge che la società di mutuo soccorso risulta inclusa nell'elenco delle CP_1
presenti nella circoscrizione del Consolato, sita in Organizzazione_6 Luogo_4 e che: “Dagli atti di quest'Ufficio, risulta che la nuova Presidente pro-
[...] tempore è la Sig.ra ”. Parte_2
8.5. Tenuto conto del tenore dell'atto di citazione e dei documenti allegati dall'attrice, non essendo stata fornita dal la prova contraria, correttamente il primo CP_2 giudice ha respinto l'eccezione sull'asserito difetto di poteri.
9. Passando alle censure nel merito proposte dall'appellante, come documentato dal e riconosciuto anche dalla soc. “con delibera 11.10.22 (cfr. all. CP_2 CP_1
B – delibera 11.10.22 di sostituzione) ha…sostituito la delibera 3.2.21 (oggetto della presente impugnativa)”, v. pag. 10 comparsa di cost. e risposta dell'appellata. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere per la intervenuta sostituzione della delibera impugnata dalla soc. adottata dall'assemblea dei condomini il CP_1
3/2/2021, facendo venir meno la situazione di contrasto fra le parti.
Con conseguente assorbimento di ogni altra censura proposta dal CP_2
10. Residua pertanto l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della statuizione sulle spese del giudizio ed a tal scopo si osserva: a) all'assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare
(art. 1136, comma 6, c.c. e art. 66, comma 3, disp. att. c.c.), integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità della deliberazione;
b) l'intervento del partecipante nella discussione assembleare è, di regola, finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull'argomento contenuto nell'ordine del giorno;
pag. 7/9 c) la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti;
d) per quel che rileva, l'art. 66 disp. att. c.c., in seguito alla normativa intervenuta
(dapprima con la legge 11 dicembre 2012 n. 220 e successivamente con d.l. 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e d.l. 7 ottobre 2020 n.
125, conv. con mod. dalla legge 27 novembre 2020 n. 159), prevede al 3 comma che, per convocare l'assemblea condominiale:
“L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”;
e) nella fattispecie, con l'atto di citazione di primo grado la condomina soc. CP_1 dopo aver richiamato la normativa emergenziale e le indicazioni secondo le quali veniva
“fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”, oltre a lamentare che l'assemblea fosse stata convocata in locali inidonei a contenere tutti i condomini (potenzialmente partecipanti), aggiungeva che: “Nell'avviso di riunione NON era previsto alcuna modalità alternativa alla riunione in presenza”, v. pag. 18 atto di cit. primo grado;
f) nella comparsa di costituzione e risposta del in primo grado, oltre a CP_2 sostenere l'avvenuto rispetto della distanza interpersonale prevista dal DPCM del 14 gennaio 2021, sull'assemblea in oggetto, si legge: “che era previsto il collegamento da remoto per il tramite della piattaforma zoom, così come riportato nel verbale assembleare”; g) si legge nell'atto di appello del che: “solo successivamente alla CP_2 convocazione in presenza…l'Amministratore…ha predisposto un collegamento da remoto (il cui link è stato poi inviato tramite e-mail ai condomini richiedenti, tra cui non figura ”, v. pag. 24 dell'atto di appello. Org_7
10.1. E' incontrovertibile, pertanto, che la convocazione dell'assemblea inviata alla condomina fosse incompleta, mancando l'indicazione della modalità di CP_1 videoconferenza e della piattaforma elettronica sulla quale si sarebbe tenuta la riunione e l'ora della stessa (con le modalità di accesso, naturalmente), come poi effettivamente svolta.
Mentre, non appare rilevante in quelle peculiari circostanze la facoltà di assemblee c.d. miste (peraltro, non espressamente previste). Va comunque osservato che la convocazione dell'assemblea con previsione di partecipazione dei condomini, oltre che in presenza, anche con collegamento da remoto, era sicuramente possibile, ma tale facoltà doveva essere fornita a tutti i partecipanti all'assemblea per cui pag. 8/9 l'amministrazione avrebbe dovuto riconvocare tutti i condomini notiziando della diversa possibilità di partecipazione e fornendo il relativo link di accesso.
Tanto più che l'art. 72 disp. att. c.c. prevede che i regolamenti di condominio non si possa derogare alla disposizione dell'art. 66 disp. att. c.c. in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, e dunque il mancato invio della convocazione contenente le modalità per la partecipazione in video conferenza costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c..
10.2. La nuova formulazione, infatti, comprende espressamente, quale causa di annullabilità, l'“omessa, tardiva o incompleta convocazione” (senza distinguere tra le varie ipotesi), oltre che dei dissenzienti anche degli “assenti perché non ritualmente convocati”, come avvenuto nella specie. Le censure proposte dal sul punto, sempre al fine della soccombenza CP_2 virtuale, pertanto, non sono fondate, con assorbimento dei restanti motivi.
11. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese del grado compensate per la situazione di incertezza sull'ambito e la portata delle novità normative intervenute (2020) e sopra esposte che hanno interessato il citato art. 66, disp. att., c.c. in un breve arco temporale a ridosso della convocazione dell'assemblea dei condomini in oggetto (2021). Non sussistono i presupposti, per il carattere non originario ma sopravvenuto della causa di cessazione della materia del contendere, per il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite del grado.
Cosi deliberato in data 7/9/2023. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Lisa Micochero
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Lisa Micochero Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1931 del Ruolo Generale dell'anno 2022.
T R A
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto Avvocato_1 presso il suo studio in . Lg_1 Indirizzo_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. , con domicilio Avvocato_2 eletto presso il suo studio in . Lg_1 Indirizzo_2
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 551 del Tribunale di
Padova pubblicata in data 18/3/2022.
Causa decisa nella camera di consiglio del 22/2/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
In via preliminare di merito:
In riforma dell'impugnata sentenza dichiarare che è priva del Parte_2 potere di rappresentare la ciò che comporta l'invalidità della Organizzazione_1 procura alle liti conferita al difensore e, pertanto, la nullità dell'intero procedimento di primo grado. Nel merito: In via principale: Dichiarare la cessazione della materia del contendere;
In subordine, e per l'ipotesi che non si ritenga intervenuta la cessazione della materia del contendere: In riforma dell'impugnata sentenza dichiarare che l'assemblea del 3.02.2021 del è stata regolarmente convocata e per Controparte_2 l'effetto dichiarare valida ed efficace la delibera 3.02.2021 del Controparte_2 posto che anche tutte le altre eccezioni e difese c.d. assorbite sono
[...] infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti. In via istruttoria per la denegata ipotesi si ammissione delle prove orali si chiede di essere abilitasti alla prova contraria sui seguenti capitoli: Capitolo 1 a prova contraria: Vero che l' dispone di 3 Organizzazione_2 sale riunioni, con possibilità di collegamento mediante videoconferenza? Si indicano quali testi i sigg.ri e dell' Testimone_1 Testimone_2 Organizzazione_3
,
[...] Indirizzo_3 Lg_1
Capitolo 2 a prova contraria: Vero che Lei ha predisposto il link zoom per la partecipazione da remoto all'assemblea 3.02.2021 del e lo ha Parte_1 inviato all'Amministratore?
Capitolo 3 a prova contraria: Vero che Lei ha inviato tale link zoom ai condomini che le hanno comunicato un indirizzo mail o PEC?
Capitolo 4 a prova contraria: Vero che la ha omesso di comunicare al Controparte_1 un indirizzo mail e/o PEC sul quale ricevere le comunicazioni? CP_2
Si indica a teste la sig.ra , In ogni caso con Testimone_3 Indirizzo_4 Lg_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello, oltre che del giudizio di primo grado.
Per la parte appellata
Contrariis reiectis e previa reiezione dell'atto di appello, perché inammissibile e/o comunque infondato I) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, in via principale confermare la sentenza di primo grado e, comunque, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile (anche in parte qua e per i deliberati avversati) la delibera dell'assemblea di data 3.2.2021 sopra evidenziata adottata dal sito in in persona Parte_1 Lg_1 Indirizzo_5 del suo amministratore;
Controparte_3 comunque, rilevare e dichiarare la nullità della delibera del 03.02.2021 per violazione dell'articolo 1135 co 1 e 4 in quanto – pur deliberando lavori straordinari nei (cfr. punti da 21 a 28 odg) – NON aveva costituito il fondo speciale obbligatorio previsto dalla legge;
II) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, oltre alle spese e le competenze di mediazione con le maggiorazione di legge per essere stato redatto il presente atto con indici, links e modalità ipertestuali e come da nota che si dimette, con condanna del versamento delle spese all'erario nel caso di ammissione e liquidazione delle spese di assistenza per il patrocinio a spese dello stato a favore di nel caso CP_1 contrario a favore del procuratore dell'appellante che si dichiara antistatario con titolo per la distrazione.
III) In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza da intendersi preceduta da “vero che” Sub cap. 1) La riunione dell'assemblea 3.2.21 si è tenuta nella sala riunione c.d.
“grande” dell' cultura di (cfr. doc. 65 – foto Org_2 Org_2 Indirizzo_3 sala riunioni) che rappresentata nella foto tratta dal sito dell'Istituto, la quale riporta anche le misure della sala e che mi si rammostra. Si indica come teste il titolare o legale rappresentante dell' , sig. Organizzazione_3 Indirizzo_3 Lg_1
di Testimone_1 Lg_1
pag. 2/9 Sub cap. 2) nr. 2 dei tre termoconvettori dell'appartamento di proprietà CP_1 del condominio sono stati staccati dall'impianto centralizzato fin dal Pt_1
2011 da personale incaricato dal per lavori di Parte_1 manutenzione straordinaria e non piu' ripristinati ad oggi;
Sub cap. 3) il terzo termoconvettore dei tra è stato staccato dall'impianto centralizzato in data 20.08.2019 da personale incaricato dal per ulteriori lavori di Parte_1 manutenzione straordinaria e non piu' ripristinato da oggi Sub cap. 4) nessuno dei tre termoconvettori a servizio dell'appartamento di nel condominio è collegato all'impianto centrale ed è CP_1 Pt_1 funzionante Si indicano come testi : ing. ; geom. ; Tes_4 Testimone_5 titolare o legale rappresentante di Organizzazione_4 Persona_1
Lg_1 All'occorrenza ammettersi CTU che, previa misurazione della stanza, abbia a calcolare il numero massimo delle persone accoglibili secondo le in allora vigenti disposizioni sul distanziamento. All'occorrenza ammettersi CTU che, verificato lo stato dei luoghi e dell'impianto, si esprima sulla funzionalità dei termoconvettori;
se questi siano idonei al funzionamento ed al consumo c.d. “volontario”; se, tenuto conto dei consumi complessivi, sia stato addebitato o meno alla ricorrente anche i costi del consumo c.d. “volontario”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, la società di mutuo soccorso conveniva in giudizio il in per sentire CP_1 Parte_1 Lg_1 dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullamento delle delibere adottate dall'assemblea dei condomini il 3/2/2021. 1.1. Esponeva parte attrice:
- la illegittimità della deliberazione impugnata in quanto meramente confermativa e non sostitutiva della precedente delibera del 17/2/2020, salvo per i punti dell'ordine del giorno 14 e 29;
- la violazione delle disposizioni in materia di identificazione e legittimazione dei presenti sulle deleghe conferite (per l'impossibilità di risalire ai proprietari deleganti);
- l'illegittimità della convocazione;
- la mancanza di informazione e l'eccesso di potere sulle delibere riguardanti il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento;
- l'eccesso di potere per la deliberazione di argomenti non contenuti nell'o.d.g.;
- l'illegittimità della delibera con la quale si approvavano i rendiconti consuntivi 2017-
18, 2018-19 e 2019-2020, anche se già approvati i primi due con precedente delibera oggetto di altro giudizio, per violazione dell'art. 1130 bis c.c. in assenza dei criteri minimi redazionali e documentali;
- l'invalidità derivata per la negata possibilità di consultare la documentazione.
2. Si costituiva il resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto come da CP_2 comparsa di costituzione e risposta.
3. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva dichiara e accerta l'annullabilità delle delibere adottate dall'assemblea del
in data 3.2.2021. Parte_1
pag. 3/9 Compensa le spese di lite
4. Rilevava il Tribunale:
- l'infondatezza della eccepita carenza di poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha conferito il mandato dovendosi ritenere la legittimazione ad impugnare di
, legale rappresentante della società Parte_2 CP_1
- inoltre, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", esaminava ed accoglieva l'eccepita violazione delle disposizioni sulla convocazione dell'assemblea condominiale ed in particolare sulla possibilità di partecipare in videoconferenza;
- in seguito alle modifiche apportate, “L'art. 66 disp. att. c.c., al comma 3, regolamenta il contenuto dell'avviso di convocazione, prevedendo la possibilità alternativa di tenere l'assemblea di condominio in presenza o “in modalità di videoconferenza”” e comunque aggiungeva il primo giudice, così come nel caso di partecipazione solo in videoconferenza:
“Anche per l'assemblea mista “condominiale” si deve rispettare quanto previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. in materia di forma e tempi di spedizione dell'avviso di convocazione”;
- “Quindi l'avviso deve essere chiaro… Com'è per il luogo fisico, insomma, anche per quello virtuale le indicazioni devono essere idonee a consentire di presenziare”, e dunque in applicazione dell'art. 1137 c.c. doveva esser accolta la domanda di annullamento delle delibere adottate in assenza di tali indicazioni.
5. Per la riforma della sentenza proponeva il Si costituiva la Parte_1 società di mutuo soccorso chiedendone il rigetto come da comparsa di CP_1 costituzione e risposta. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
* * *
6. I motivi di appello. Con il primo motivo deduce il la violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo CP_2 che il mancato rispetto delle prescrizioni sulla convocazione della società CP_1 previste dall'art. 66, commi III e VI, disp. att. c.c. sarebbe stata rilevata d'ufficio ex officio sebbene sia una questione rilevabile soltanto dalle parti.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 276, comma II, c.p.c., sull'obbligo di esaminare per prima la questione concernente l'ammissibilità in rito e poi l'eccezione di merito, sempre in relazione alla violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., sollevata dall'attore tardivamente. Con il terzo motivo si censura la decisione nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza assoluta di poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito mandato in nome e per conto di tenuto conto che l'impossibilità di verificare il potere CP_1 rappresentativo non trattandosi di un ente morale registrato, secondo parte appellante, comporterebbe l'onere a carico della società di mutuo soccorso della prova dei poteri rappresentativi in capo all'asserita legale rappresentante. Con il quarto motivo si deduce la errata o falsa applicazione dell'art. 66, commi 3 e 4 disp. att. c.c. avendo ritenuto che al caso di specie dovessero applicarsi le disposizioni della c.d. “Assemblea telematica pura” concernenti il procedimento di convocazione.
pag. 4/9 Con il quinto motivo si ribadisce l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera nella parte riguardante il saldo dovuto dall'appellata già oggetto di precedente deliberazione non impugnata. Con il sesto motivo si espone:
- l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera, in relazione ai lavori di rifacimento del tetto, delle facciate, dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento, per carenza di interesse;
- la natura sostitutiva della delibera impugnata e non meramente confermativa della precedente delibera del 17/2/2020;
- la regolarità delle deleghe;
- la mancata violazione della c.d. normativa emergenziale anti-Covid sul distanziamento dei partecipanti;
- la legittimità del rendiconto consuntivo 2019/2020 redatto secondo quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. non sussistendo la violazione dei criteri di ripartizione previsti dall'art. 1123 c.c.;
- l'insussistenza della eccepita mancanza di informazioni e di accesso alla documentazione condominiale.
* * * 7. Per ragioni di priorità logica, preliminarmente, deve essere esaminato l'eccepita inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata in quanto il con delibera 11.10.22 (cfr. all. B – delibera 11.10.22 di sostituzione) Parte_1 ha, da un lato, sostituito la delibera 3.2.21 (oggetto della presente impugnativa) e, dall'altro, ha autorizzato l'amministratore alla promozione del presente gravame”. L'eccezione è infondata. L'atto di appello risulta notificato a mezzo pec in data 10/10/2021, mentre la nuova delibera risulta adottata dall'assemblea dei condomini successivamente, in data
11/10/2022.
8. Sempre in via preliminare, si esamina l'eccezione reiterata dal ora CP_2 appellante di inammissibilità dell'impugnazione della delibera in oggetto per carenza dei poteri rappresentativi.
La censura è infondata e deve essere respinta.
8.1. Sostiene l'appellante che erroneamente con la decisione impugnata CP_2 sarebbe stata rigettata:
- “l'eccezione di carenza assoluta di poteri rappresentativi del soggetto che ha conferito mandato in nome e per conto di in particolare nella parte in cui dichiara che CP_1 è soggetta alla pubblicità legale sull'assunto erroneo che l'iscrizione CP_1 consolare abbia efficacia equipollente all'iscrizione nel Registro Imprese e che il
, avendo contestato la rappresentanza processuale di colui che ha Parte_1 sottoscritto il mandato, non abbia adempiuto al proprio onere probatorio di fornire la prova della carenza dei poteri rappresentativi della sig.ra . Parte_2 Ingiustificata inversione dell'onere della prova che in realtà incombe sulla società in quanto persona giuridica non soggetta a pubblicità legale.”, v. pag. 10 atto CP_1 di appello;
- la soc. aggiunge il “non è un ente morale registrato, non CP_1 CP_2 essendo mai stata iscritta in passato nel Registro delle Società, né attualmente nel Registro delle Imprese, sezione “imprese sociali”, e nemmeno nell'Albo delle Società
pag. 5/9 con la conseguenza “che non è possibile…verificare il potere Org_5 rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito il mandato alle liti in nome e per conto di;
CP_1
- erroneamente il primo giudice avrebbe posto l'onere della prova a carico del mentre spetterebbe alla stessa società “non avendo la stessa CP_2 CP_1 conseguito la personalità giuridica”;
- inoltre, la pubblicità consolare non sarebbe equipollente all'iscrizione del Registro Imprese e, pertanto, secondo l'appellante, la documentazione proveniente dal Consolato di Lione sarebbe un mero elenco predisposto per altri fini;
- comunque, aggiunge l'appellante, in base alla citata normativa del settore, che ha modificato la precedente normativa (Legge 3818/1886), in difetto di iscrizione al
Registro Imprese, la società di mutuo soccorso è equiparata ad una CP_1 associazione non riconosciuta e la delibera adottata dall'adunanza dei soci il 19/2/2015, con la nomina di , quale Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_2 difetterebbe dei requisiti (in quanto mancante di elementi necessari (luogo dell'adunanza, se in prima o seconda convocazione, elenco dei soci presenti e assenti, il quorum costitutivo, la dicitura “letto e approvato dai presenti” e la sottoscrizione del segretario).
8.2. Il motivo è infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
Innanzitutto, la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, come nella fattispecie, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria (cfr. Cass. 19710/2014, 6799/2020 e 8987/2020). Nel caso di atto “con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto (cfr. Cass. 8930/2019 e 16634/2017).
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, è stato affermato, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato (cfr. Cass. 20563/2014).
8.3. Quanto alla natura giuridica della società di mutuo soccorso ed al conseguente regime di pubblicità legale, ai fini dell'onere della prova, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che:
- le società di mutuo soccorso sono riconducibili nell'ordinamento attuale alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, in quanto caratterizzate dalla integrale coincidenza fra i soci cooperatori ed i fruitori delle prestazioni del sodalizio (cfr. Cass.
22201/2008 e 17252/2019);
- “la riconosciuta natura di società cooperativa a mutualità prevalente, desumibile dalla identità funzionale della formazione associativa entificata, ancorché non costituita come pag. 6/9 persona giuridica, è, infatti, già di per sé sufficiente ad affermarne la sottoposizione ad un regime di pubblicità legale, da attuarsi quanto meno attraverso l'iscrizione all'albo sostitutivo del registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato n. 1577 del 1947” (cfr. Cass. 13365/2023);
- nella predetta sentenza della Corte di Cassazione si specifica ulteriormente: “ne deriva che per le società di mutuo soccorso…l'esistenza del potere di rappresentanza dell'ente è dimostrato dal regime di pubblicità legale che le caratterizza, da individuarsi nell'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi, sostitutivo del registro prefettizio, articolato su base provinciale;
ove, peraltro, manchi un collegamento territoriale, come accade nell'ipotesi in cui l'ente mutualistico ha sede all'estero, la funzione pubblicitaria di tale iscrizione può essere surrogata attraverso l'attuazione di altre adeguate forme pubblicitarie, ed in particolare mediante la sottoposizione al regime della pubblicità consolare”.
8.4. Ciò premesso, nella fattispecie, si legge nell'intestazione dell'atto di citazione di primo grado: società di mutuo soccorso” C.F. (di seguito CP_1 P.IVA_2
“Società”) corrente in ( ) nella persona Indirizzo_6 Luogo_2 Pt_3 di in qualità di designata Presidente e rappresentante legale della Parte_2 società”. La circostanza trova conferma nel doc. 6 prodotto da fasc. parte attrice, CP_1 un'attestazione del Consolato Generale d'Italia a del 24/9/2019, costituente un Lg_3 idoneo documento di pubblicità e successivo al verbale di nomina del Presidente, ove si legge che la società di mutuo soccorso risulta inclusa nell'elenco delle CP_1
presenti nella circoscrizione del Consolato, sita in Organizzazione_6 Luogo_4 e che: “Dagli atti di quest'Ufficio, risulta che la nuova Presidente pro-
[...] tempore è la Sig.ra ”. Parte_2
8.5. Tenuto conto del tenore dell'atto di citazione e dei documenti allegati dall'attrice, non essendo stata fornita dal la prova contraria, correttamente il primo CP_2 giudice ha respinto l'eccezione sull'asserito difetto di poteri.
9. Passando alle censure nel merito proposte dall'appellante, come documentato dal e riconosciuto anche dalla soc. “con delibera 11.10.22 (cfr. all. CP_2 CP_1
B – delibera 11.10.22 di sostituzione) ha…sostituito la delibera 3.2.21 (oggetto della presente impugnativa)”, v. pag. 10 comparsa di cost. e risposta dell'appellata. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere per la intervenuta sostituzione della delibera impugnata dalla soc. adottata dall'assemblea dei condomini il CP_1
3/2/2021, facendo venir meno la situazione di contrasto fra le parti.
Con conseguente assorbimento di ogni altra censura proposta dal CP_2
10. Residua pertanto l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della statuizione sulle spese del giudizio ed a tal scopo si osserva: a) all'assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare
(art. 1136, comma 6, c.c. e art. 66, comma 3, disp. att. c.c.), integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità della deliberazione;
b) l'intervento del partecipante nella discussione assembleare è, di regola, finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull'argomento contenuto nell'ordine del giorno;
pag. 7/9 c) la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti;
d) per quel che rileva, l'art. 66 disp. att. c.c., in seguito alla normativa intervenuta
(dapprima con la legge 11 dicembre 2012 n. 220 e successivamente con d.l. 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e d.l. 7 ottobre 2020 n.
125, conv. con mod. dalla legge 27 novembre 2020 n. 159), prevede al 3 comma che, per convocare l'assemblea condominiale:
“L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”;
e) nella fattispecie, con l'atto di citazione di primo grado la condomina soc. CP_1 dopo aver richiamato la normativa emergenziale e le indicazioni secondo le quali veniva
“fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”, oltre a lamentare che l'assemblea fosse stata convocata in locali inidonei a contenere tutti i condomini (potenzialmente partecipanti), aggiungeva che: “Nell'avviso di riunione NON era previsto alcuna modalità alternativa alla riunione in presenza”, v. pag. 18 atto di cit. primo grado;
f) nella comparsa di costituzione e risposta del in primo grado, oltre a CP_2 sostenere l'avvenuto rispetto della distanza interpersonale prevista dal DPCM del 14 gennaio 2021, sull'assemblea in oggetto, si legge: “che era previsto il collegamento da remoto per il tramite della piattaforma zoom, così come riportato nel verbale assembleare”; g) si legge nell'atto di appello del che: “solo successivamente alla CP_2 convocazione in presenza…l'Amministratore…ha predisposto un collegamento da remoto (il cui link è stato poi inviato tramite e-mail ai condomini richiedenti, tra cui non figura ”, v. pag. 24 dell'atto di appello. Org_7
10.1. E' incontrovertibile, pertanto, che la convocazione dell'assemblea inviata alla condomina fosse incompleta, mancando l'indicazione della modalità di CP_1 videoconferenza e della piattaforma elettronica sulla quale si sarebbe tenuta la riunione e l'ora della stessa (con le modalità di accesso, naturalmente), come poi effettivamente svolta.
Mentre, non appare rilevante in quelle peculiari circostanze la facoltà di assemblee c.d. miste (peraltro, non espressamente previste). Va comunque osservato che la convocazione dell'assemblea con previsione di partecipazione dei condomini, oltre che in presenza, anche con collegamento da remoto, era sicuramente possibile, ma tale facoltà doveva essere fornita a tutti i partecipanti all'assemblea per cui pag. 8/9 l'amministrazione avrebbe dovuto riconvocare tutti i condomini notiziando della diversa possibilità di partecipazione e fornendo il relativo link di accesso.
Tanto più che l'art. 72 disp. att. c.c. prevede che i regolamenti di condominio non si possa derogare alla disposizione dell'art. 66 disp. att. c.c. in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, e dunque il mancato invio della convocazione contenente le modalità per la partecipazione in video conferenza costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c..
10.2. La nuova formulazione, infatti, comprende espressamente, quale causa di annullabilità, l'“omessa, tardiva o incompleta convocazione” (senza distinguere tra le varie ipotesi), oltre che dei dissenzienti anche degli “assenti perché non ritualmente convocati”, come avvenuto nella specie. Le censure proposte dal sul punto, sempre al fine della soccombenza CP_2 virtuale, pertanto, non sono fondate, con assorbimento dei restanti motivi.
11. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese del grado compensate per la situazione di incertezza sull'ambito e la portata delle novità normative intervenute (2020) e sopra esposte che hanno interessato il citato art. 66, disp. att., c.c. in un breve arco temporale a ridosso della convocazione dell'assemblea dei condomini in oggetto (2021). Non sussistono i presupposti, per il carattere non originario ma sopravvenuto della causa di cessazione della materia del contendere, per il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite del grado.
Cosi deliberato in data 7/9/2023. Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Lisa Micochero
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