CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000532975000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000532975000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000532975000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.02.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 11.03.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, “Ricorrente_1
. S.a.s.”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.
29620259000532975/000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, di € 7.856,06, notificata il
5.02.2025.
Con la suddetta intimazione veniva richiesto il pagamento delle seguenti cartelle:
Cartella 29620190054520205000
Cartella 29620190054520306000
Cartella 29620200097441203000
Cartella 29620200097441304000
Cartella 29620220021647979001
Cartella 29620230006114841000
Cartella 29620230061410116000
Cartella 29620230076618545000
Con il ricorso, contestualmente alla sospensione della sua esecutorietà, la società ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento, giacchè le prime 5 cartelle sopra elencate costituiscono oggetto di rottamazione. Infatti sono ricomprese nella definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) n. 29690202303292326180 le cartelle seguenti:
Cartella 29620190054520205000
Cartella 29620190054520306000
Cartella 29620200097441203000
Cartella 29620200097441304000
Cartella 29620220021647979001
La ricorrente, eccepiva la sospensione delle procedure esecutive e il divieto di avviarne di nuove a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione.
Si costituiva in data 29.08.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi al ricorso ed all'istanza di sospensione dell'esecutorietà.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata nel febbraio
2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sollecitava il versamento di una somma complessiva superiore ai settemila euro, riferibile a diverse cartelle di pagamento. La società ricorrente ha basato la propria difesa principalmente sulla circostanza che la maggior parte dei carichi inclusi nell'atto impugnato risultavano inseriti in un piano di definizione agevolata, la cosiddetta "rottamazione quater", regolarmente sottoscritto e onorato.
In particolare, la parte ricorrente ha evidenziato come, per le cartelle oggetto di contestazione, fosse stata presentata rituale istanza di adesione alla definizione agevolata e come, alla data di notifica dell'intimazione, i pagamenti delle prime rate scadute fossero stati puntualmente eseguiti. A supporto di tale tesi, sono state depositate le ricevute dei versamenti effettuati, comprovanti la regolarità della posizione debitoria rispetto al piano di dilazione concesso. Secondo la difesa della società, l'inclusione di tali carichi in un atto di intimazione violerebbe apertamente il dettato normativo che impone la sospensione delle procedure esecutive e il divieto di avviarne di nuove a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, qualora il contribuente non risulti inadempiente.
L'Ufficio resistente, dal canto suo, si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato.
Nelle controdeduzioni, l'Agenzia ha insistito sulla regolarità formale della notifica delle cartelle presupposte e ha eccepito che l'onere della prova relativo al tempestivo pagamento di tutte le rate della rottamazione ricadesse interamente sul contribuente. Ha inoltre rilevato che l'intimazione conteneva anche carichi che non risultavano inclusi nella definizione agevolata, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso o, in subordine, la conferma della pretesa per la parte non "rottamata".
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta in corso di causa, ed in particolare dalle memorie illustrative, emerge chiaramente come la società abbia fornito prova documentale esaustiva dell'avvenuto pagamento delle rate del piano di definizione agevolata. Risulta depositata agli atti la comunicazione delle somme dovute inviata dall'Agente della Riscossione, unitamente alle quietanze di pagamento relative alle scadenze maturate fino alla data di emissione dell'atto impugnato. Tale circostanza sposta l'asse della decisione sul piano della legittimità sostanziale dell'intimazione.
La normativa vigente in materia di definizione agevolata è perentoria nel disporre che, a seguito della presentazione della dichiarazione e fintanto che i pagamenti vengono regolarmente eseguiti, non possono essere avviate nuove procedure esecutive. L'intimazione di pagamento, per sua natura, costituisce l'atto prodromico e necessario per l'avvio dell'esecuzione forzata. Pertanto, l'aver incluso nell'atto carichi per i quali il diritto alla riscossione era sospeso per legge determina un vizio insanabile dell'atto stesso.
Non può trovare accoglimento la tesi dell'Ufficio secondo cui la presenza di alcune cartelle non incluse nella rottamazione giustificherebbe la validità dell'intero atto. L'intimazione di pagamento impugnata si presenta come un atto unitario, basato su un calcolo complessivo che somma indebitamente carichi esigibili e carichi sospesi. L'effetto di tale commistione non permette di scindere con chiarezza la pretesa legittima da quella illegittima al momento della notifica, alterando il presupposto di certezza che deve assistere ogni atto della riscossione coattiva. Inoltre, è principio consolidato che In pendenza di una definizione agevolata regolarmente onorata dal contribuente, l'Agente della Riscossione non può procedere alla notifica di atti prodromici all'esecuzione forzata per i carichi inclusi nella predetta definizione, pena l'illegittimità dell'atto impositivo.
In conclusione, la documentata regolarità dei pagamenti della rottamazione quater da parte della società ricorrente rende illegittima l'intimazione di pagamento emessa in violazione dei divieti imposti dalla legge speciale. L'atto deve quindi essere integralmente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29620259000532975/000 meglio identificata in atti.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 1.844,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, CPA ed
IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Palermo 20.01.2026.
Il AT Il Presidente
(NO PI) (NC Lo AN)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000532975000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000532975000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259000532975000 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.02.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 11.03.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, “Ricorrente_1
. S.a.s.”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.
29620259000532975/000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, di € 7.856,06, notificata il
5.02.2025.
Con la suddetta intimazione veniva richiesto il pagamento delle seguenti cartelle:
Cartella 29620190054520205000
Cartella 29620190054520306000
Cartella 29620200097441203000
Cartella 29620200097441304000
Cartella 29620220021647979001
Cartella 29620230006114841000
Cartella 29620230061410116000
Cartella 29620230076618545000
Con il ricorso, contestualmente alla sospensione della sua esecutorietà, la società ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento, giacchè le prime 5 cartelle sopra elencate costituiscono oggetto di rottamazione. Infatti sono ricomprese nella definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) n. 29690202303292326180 le cartelle seguenti:
Cartella 29620190054520205000
Cartella 29620190054520306000
Cartella 29620200097441203000
Cartella 29620200097441304000
Cartella 29620220021647979001
La ricorrente, eccepiva la sospensione delle procedure esecutive e il divieto di avviarne di nuove a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione.
Si costituiva in data 29.08.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi al ricorso ed all'istanza di sospensione dell'esecutorietà.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata nel febbraio
2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sollecitava il versamento di una somma complessiva superiore ai settemila euro, riferibile a diverse cartelle di pagamento. La società ricorrente ha basato la propria difesa principalmente sulla circostanza che la maggior parte dei carichi inclusi nell'atto impugnato risultavano inseriti in un piano di definizione agevolata, la cosiddetta "rottamazione quater", regolarmente sottoscritto e onorato.
In particolare, la parte ricorrente ha evidenziato come, per le cartelle oggetto di contestazione, fosse stata presentata rituale istanza di adesione alla definizione agevolata e come, alla data di notifica dell'intimazione, i pagamenti delle prime rate scadute fossero stati puntualmente eseguiti. A supporto di tale tesi, sono state depositate le ricevute dei versamenti effettuati, comprovanti la regolarità della posizione debitoria rispetto al piano di dilazione concesso. Secondo la difesa della società, l'inclusione di tali carichi in un atto di intimazione violerebbe apertamente il dettato normativo che impone la sospensione delle procedure esecutive e il divieto di avviarne di nuove a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, qualora il contribuente non risulti inadempiente.
L'Ufficio resistente, dal canto suo, si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato.
Nelle controdeduzioni, l'Agenzia ha insistito sulla regolarità formale della notifica delle cartelle presupposte e ha eccepito che l'onere della prova relativo al tempestivo pagamento di tutte le rate della rottamazione ricadesse interamente sul contribuente. Ha inoltre rilevato che l'intimazione conteneva anche carichi che non risultavano inclusi nella definizione agevolata, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso o, in subordine, la conferma della pretesa per la parte non "rottamata".
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta in corso di causa, ed in particolare dalle memorie illustrative, emerge chiaramente come la società abbia fornito prova documentale esaustiva dell'avvenuto pagamento delle rate del piano di definizione agevolata. Risulta depositata agli atti la comunicazione delle somme dovute inviata dall'Agente della Riscossione, unitamente alle quietanze di pagamento relative alle scadenze maturate fino alla data di emissione dell'atto impugnato. Tale circostanza sposta l'asse della decisione sul piano della legittimità sostanziale dell'intimazione.
La normativa vigente in materia di definizione agevolata è perentoria nel disporre che, a seguito della presentazione della dichiarazione e fintanto che i pagamenti vengono regolarmente eseguiti, non possono essere avviate nuove procedure esecutive. L'intimazione di pagamento, per sua natura, costituisce l'atto prodromico e necessario per l'avvio dell'esecuzione forzata. Pertanto, l'aver incluso nell'atto carichi per i quali il diritto alla riscossione era sospeso per legge determina un vizio insanabile dell'atto stesso.
Non può trovare accoglimento la tesi dell'Ufficio secondo cui la presenza di alcune cartelle non incluse nella rottamazione giustificherebbe la validità dell'intero atto. L'intimazione di pagamento impugnata si presenta come un atto unitario, basato su un calcolo complessivo che somma indebitamente carichi esigibili e carichi sospesi. L'effetto di tale commistione non permette di scindere con chiarezza la pretesa legittima da quella illegittima al momento della notifica, alterando il presupposto di certezza che deve assistere ogni atto della riscossione coattiva. Inoltre, è principio consolidato che In pendenza di una definizione agevolata regolarmente onorata dal contribuente, l'Agente della Riscossione non può procedere alla notifica di atti prodromici all'esecuzione forzata per i carichi inclusi nella predetta definizione, pena l'illegittimità dell'atto impositivo.
In conclusione, la documentata regolarità dei pagamenti della rottamazione quater da parte della società ricorrente rende illegittima l'intimazione di pagamento emessa in violazione dei divieti imposti dalla legge speciale. L'atto deve quindi essere integralmente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29620259000532975/000 meglio identificata in atti.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 1.844,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, CPA ed
IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Palermo 20.01.2026.
Il AT Il Presidente
(NO PI) (NC Lo AN)