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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/09/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9500/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9500/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
, (C.F. , residente in [...], n.q. di titolare della cessata omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Michele Santonastaso e dall'Avv. Fabio Esposito ed elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla via VIA G. DORSO, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
( , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
21.10.1970, residente a [...], elettivamente domiciliato in Milano, Largo Quinto Alpini n. 1, presso lo studio dell'avv. Stefano Fornasier che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: Revocazione sentenza ex art. 395 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 12.06.2025):
“ CONCLUSIONI Ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 93/2023 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 06.03.23 poiché la sua esecuzione arreca danno grave ed irreparabile al sig. . Pt_1
pagina 1 di 6 Revocare la sentenza n. 93/22 del 6.03.23 pronunciata dal Tribunale di Monza per i motivi su esposti e con ogni consequenziale provvedimento di legge. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 12.06.2025)
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così decidere: In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità delle domande di revocazione proposte, per le ragioni di cui alla narrativa. In via principale e nel merito dei motivi di revocazione: rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata e nel solo caso di giudizio rescissorio: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, e quindi di instaurazione del giudizio rescissorio, accogliere le domande avanzate nel giudizio a quo (RG 558/2022) che vengono di seguito riproposte:
“In via principale: 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 30 luglio 2021 e, per l'effetto, condannare l' al Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento danni ex artt. 3 e 9 D.Lgs. n. 23/2015 e successive modifiche, della somma netta di € 2.058,00 corrispondenti a n. 3 mensilità, o della diversa somma che il Giudice riterrà congrua e di giustizia. 2) Condannare l al pagamento della somma di € Controparte_2
5.222,24 a titolo di trattamento di fine rapporto. In ogni caso: Con rivalutazione monetaria di ogni somma oltre interessi come per legge ex art. 429 c.p.c., sulle somme via via rivalutate, dalla scadenza all'effettivo pagamento. In via istruttoria: Chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alle premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, capitolate, e precedute dalle parole “Vero che” espunte eventuali forme negative e valutative, nonché sui seguenti capitoli istruttori: a) “Vero che il 13 luglio 2021 il signor e il signor Parte_1 Controparte_1 avrebbero dovuto incontrarsi presso lo studio dell'avvocato Cherchi Eugenio per sottoscrivere una transazione rivolta a definire le pendenze economiche in essere tra le parti?” b) “Vero che il 13 luglio 2021 alle ore 9,00 il signor si presentava presso lo Pt_1 studio dell'avv. Cherchi Eugenio per la sottoscrizione della transazione?”; c) “Vero che il signor in data 13 luglio 2021 si recava presso il Bar-Tabacchi CP_1
2000, in Vimodrone (MI), via A. Gramsci 29/31, per chiedere spiegazioni al signor
pagina 2 di 6 relativamente al suo comportamento e per prelevare le stecche di sigarette che Pt_1 aveva già pagato il precedente 17 giugno?” Si indicano a testi i signori:
1. Avv. Cherchi Eugenio, con studio in Vimodrone, via Sant'Anna 39;
2. Dott. , sindacalista, c/o studio legale Cherchi – Mattioni, in Controparte_3
Vimodrone, via Sant'Anna 39; 3. residente a [...]M Controparte_4 C.F._3
(dipendente del Bar 2000-Tabacchi); 4. – ( ), c/o il Bar 2000-Tabacchi di Controparte_5 C.F._4
Vimodrone (MI), via A. Gramsci 29/31. Chiede sin da ora di essere ammesso a prova contraria sui capitoli di parte resistente che venissero eventualmente ammessi, con i testi indicati. Chiede ammettersi, ove ritenuto necessario, CTU contabile per accertare l'esatto importo della retribuzione globale di fatto spettante, complessivamente, al ricorrente. Chiede, ai sensi dell'art. 421 cpc che il Giudice Istruttore disponga ogni altro mezzo istruttorio che fosse ritenuto utile ai fini della decisione della causa. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori
* * * Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”. In ogni caso: col favore di compensi e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto introduttivo, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la sospensione della sentenza n. 93/2023 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 06.03.2023 e la revocazione della sentenza stessa. Parte attrice ha esposto che:
-con ricorso in riassunzione depositato in data 30.03.2022, ha Controparte_1 citato in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, – ex Parte_1 datore di lavoro di – al fine di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del CP_1 licenziamento per giusta causa, intimatogli con effetto immediato con lettera del 30.07.2021 e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 5.224,24 maturata a titolo di TFR e mai corrisposta;
- la sentenza del Tribunale di Monza, giudizio nel quale è rimasto Parte_1 contumace, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato ed ha condannato il contumace al pagamento del TFR e di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale. Per tali ragioni, ha proposto revocazione avverso la sentenza n.92/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza in data 06.03.2023, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n.1 e n. 5 c.p.c. pagina 3 di 6 ha ritenuto che la sentenza suindicata fosse inficiata da dolo perpetrato Parte_1 dall'odierno convenuto in danno alla sua persona, poiché a seguito di rapporti burrascosi intercorsi tra i due - caratterizzati dal venir meno della buona fede di
[...]
nella gestione del bar-tabacchi – parte attrice veniva a conoscenza in data CP_1
17.05.2023, giorno in cui è stato convocato a rendere interrogatorio formale presso il Tribunale di Milano, di tutte le notifiche degli atti giudiziari che erano state effettuate presso l'indirizzo pec intestato a di cui disconosceva l'esistenza, così Parte_1 come della creazione di una pec a suo nome. In tale circostanza, come parte attrice ha riferito, veniva a conoscenza del giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di Monza e terminato con una sentenza di condanna nei suoi confronti. Inoltre, parte attrice ha invocato la revocazione della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in quanto in netto contrasto con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano sez. Lavoro che rigettava il ricorso presentato da affermando Controparte_1
l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa. In data 24.04.2024 si è costituito nel presente giudizio, Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto da parte attrice. In particolare, ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti di revocazione ex art. 395, comma 1 n.1 e 5, c.p.c. e ha chiesto, in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza e, in via preliminare di rito, di dichiarare l'inammissibilità delle domande di revocazione. All'udienza del 09.05.2024 il Giudice, a seguito dell'assenza del difensore di parte attrice, rinviava ad altra udienza di comparizione per la data del 17.09.2025, nel corso della quale il difensore di parte attrice eccepiva la tardività della costituzione di parte convenuta e chiedeva di essere autorizzato ad allegare tutta la documentazione – anche di carattere penale – prodottasi dopo l'instaurazione del presente giudizio. Inoltre, rinunciava all'istanza di sospensiva della sentenza. Il legale di parte convenuta si riportava agli scritti, rinunciava alle istanze istruttorie ivi formulate e si opponeva alla produzione documentale richiesta. Il Giudice concedeva termine per la produzione del documento suindicato e per il deposito di note esplicative;
fissava, inoltre, udienza di rimessione della causa in decisione per la data 12.12.2024. Alla predetta udienza il Giudice, lette le note depositate, si riservava e con ordinanza, emessa in data 03.03.2025, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data dell'11.09.2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c. All'esito dell'udienza suindicata la causa veniva rimessa in decisione.
II. Preliminarmente, è doveroso accogliere l'eccezione sollevata da parte attrice, all'udienza del 17.09.2025, nella quale veniva eccepita la tardività di costituzione di parte convenuta essendo la medesima costituitasi in data 24.04.2024, oltre i termini di legge.
pagina 4 di 6 Nel merito, la domanda formulata da deve essere dichiarata Parte_1 inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Parte attrice ha proposto la revocazione della sentenza n.92/2023, emessa dal Tribunale di Monza in data 06.03.2023, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.1 e n. 5 c.p.c. Con riferimento al primo motivo di revocazione, è doveroso evidenziare che l'art. 395, comma 1, n.1, c.p.c. (c.d. revocazione straordinaria) prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione “se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra”. Come noto, ricorre dolo revocatorio nel caso in cui la parte ponga in essere artifizi e raggiri tale da pregiudicare concretamente il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudicante di accertare la verità. Inoltre, è necessaria la sussistenza di un rapporto di causa/effetto tra il dolo posto in essere e la sentenza resa, in quanto l'elemento viziato dal dolo deve essere quello in base al quale si è formata la decisione. Tuttavia, l'esistenza di tale rapporto non è sufficiente poiché, colui che agisce in revocazione ha l'onere di provare il dolo e il momento in cui il dolo è stato scoperto al fine di consentire al Giudice di valutare la tempestività della proposizione dell'impugnazione. Tale termine perentorio indicato in giorni 30 dall'art. 325 c.p.c. inizia a decorrere per i casi di revocazione, tra cui quello indicato al n.1 dell'art. 395 c.p.c., dal giorno in cui il dolo è stato scoperto. Nel caso di specie, parte attrice, a parere di questo Giudicante, nonostante abbia lamentato l'esistenza di un dolo processuale, non ha fornito piena prova circa il giorno preciso della scoperta o dell'accertamento del dolo, in quanto dalla documentazione presente in atti, non è neppure ipotizzabile l'individuazione del giorno della scoperta dell'asserito dolo, potendo il medesimo essere ricollocabile, secondo la ricostruzione di entrambe le parti in diversi momenti temporali. Alla luce di quanto suesposto, non essendo sufficiente la mera sussistenza del rapporto causa/effetto ed essendo necessario ai fini dell'azione in revocazione dimostrare anche il momento in cui è stato scoperto il dolo, il primo motivo di revocazione deve essere dichiarato inammissibile. Analogo ragionamento deve essere applicato anche con riferimento al secondo motivo di revocazione, individuato da parte attrice nel n.5, comma 1, dell'art. 395 c.p.c. (c.d. revocazione ordinaria). In tale caso è possibile, come si legge testualmente nella disposizione normativa, impugnare le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.” Inoltre, affinché la sentenza possa essere considerata contraria ad un precedente giudicato, è necessario che tra i due giudizi sussista un'identità di soggetti e di oggetto, ossia che la precedente sentenza abbia ad oggetto il medesimo fatto o un fatto antitetico, e non un fatto costituente un possibile antecedente logico (cfr. Cass. Civ. sez. II, ord. n. 38230 del 3 dicembre 2021). pagina 5 di 6 Come noto, il riferimento alle sentenze emesse in un unico grado deve essere inteso in senso ampio poiché devono essere ricomprese non solo le sentenze inappellabili ex lege, ma anche quelle per quali sia decorso inutilmente il termine per promuovere l'appello purché si tratti di revocazione straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 396 c.p.c. Nel presente procedimento, la domanda di revocazione è stata proposta avverso una sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Monza in data 06.03.2023, mai impugnata e passata in giudicato. Pertanto, non sussistono le caratteristiche richieste dal legislatore per la proposizione della revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.5 (c.d. revocazione ordinaria) ossia il non passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. Inoltre, la sentenza impugnata è una sentenza precedente, passata in giudicato, contraria
– a detta di parte attrice – ad una sentenza successiva non ancora avente valore di giudicato tra le parti;
ne consegue che secondo le disposizioni normative e alla luce di una corretta lettura e interpretazione del codice, la sentenza di cui le parti avrebbero potuto chiedere la revocazione era, esclusivamente, la seconda - ossia quella emessa dal Tribunale di Milano in data 26 ottobre 2023 e pubblicata in data 28 dicembre 2023 - in quanto successiva e non ancora passata in giudicato. Per i motivi suesposti, anche il secondo motivo di revocazione, avente come riferimento l'art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente prestata e del comportamento processuale tenuto dalle parti. Deve, inoltre, disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Stefano Fornasier, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in euro 2127,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Stefano Fornasier. Monza, 30 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9500/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
, (C.F. , residente in [...], n.q. di titolare della cessata omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Michele Santonastaso e dall'Avv. Fabio Esposito ed elettivamente domiciliato in Caserta (CE) alla via VIA G. DORSO, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
( , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
21.10.1970, residente a [...], elettivamente domiciliato in Milano, Largo Quinto Alpini n. 1, presso lo studio dell'avv. Stefano Fornasier che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: Revocazione sentenza ex art. 395 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 12.06.2025):
“ CONCLUSIONI Ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 93/2023 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 06.03.23 poiché la sua esecuzione arreca danno grave ed irreparabile al sig. . Pt_1
pagina 1 di 6 Revocare la sentenza n. 93/22 del 6.03.23 pronunciata dal Tribunale di Monza per i motivi su esposti e con ogni consequenziale provvedimento di legge. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 12.06.2025)
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così decidere: In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità delle domande di revocazione proposte, per le ragioni di cui alla narrativa. In via principale e nel merito dei motivi di revocazione: rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata e nel solo caso di giudizio rescissorio: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, e quindi di instaurazione del giudizio rescissorio, accogliere le domande avanzate nel giudizio a quo (RG 558/2022) che vengono di seguito riproposte:
“In via principale: 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 30 luglio 2021 e, per l'effetto, condannare l' al Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento danni ex artt. 3 e 9 D.Lgs. n. 23/2015 e successive modifiche, della somma netta di € 2.058,00 corrispondenti a n. 3 mensilità, o della diversa somma che il Giudice riterrà congrua e di giustizia. 2) Condannare l al pagamento della somma di € Controparte_2
5.222,24 a titolo di trattamento di fine rapporto. In ogni caso: Con rivalutazione monetaria di ogni somma oltre interessi come per legge ex art. 429 c.p.c., sulle somme via via rivalutate, dalla scadenza all'effettivo pagamento. In via istruttoria: Chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alle premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, capitolate, e precedute dalle parole “Vero che” espunte eventuali forme negative e valutative, nonché sui seguenti capitoli istruttori: a) “Vero che il 13 luglio 2021 il signor e il signor Parte_1 Controparte_1 avrebbero dovuto incontrarsi presso lo studio dell'avvocato Cherchi Eugenio per sottoscrivere una transazione rivolta a definire le pendenze economiche in essere tra le parti?” b) “Vero che il 13 luglio 2021 alle ore 9,00 il signor si presentava presso lo Pt_1 studio dell'avv. Cherchi Eugenio per la sottoscrizione della transazione?”; c) “Vero che il signor in data 13 luglio 2021 si recava presso il Bar-Tabacchi CP_1
2000, in Vimodrone (MI), via A. Gramsci 29/31, per chiedere spiegazioni al signor
pagina 2 di 6 relativamente al suo comportamento e per prelevare le stecche di sigarette che Pt_1 aveva già pagato il precedente 17 giugno?” Si indicano a testi i signori:
1. Avv. Cherchi Eugenio, con studio in Vimodrone, via Sant'Anna 39;
2. Dott. , sindacalista, c/o studio legale Cherchi – Mattioni, in Controparte_3
Vimodrone, via Sant'Anna 39; 3. residente a [...]M Controparte_4 C.F._3
(dipendente del Bar 2000-Tabacchi); 4. – ( ), c/o il Bar 2000-Tabacchi di Controparte_5 C.F._4
Vimodrone (MI), via A. Gramsci 29/31. Chiede sin da ora di essere ammesso a prova contraria sui capitoli di parte resistente che venissero eventualmente ammessi, con i testi indicati. Chiede ammettersi, ove ritenuto necessario, CTU contabile per accertare l'esatto importo della retribuzione globale di fatto spettante, complessivamente, al ricorrente. Chiede, ai sensi dell'art. 421 cpc che il Giudice Istruttore disponga ogni altro mezzo istruttorio che fosse ritenuto utile ai fini della decisione della causa. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori
* * * Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”. In ogni caso: col favore di compensi e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto introduttivo, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la sospensione della sentenza n. 93/2023 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 06.03.2023 e la revocazione della sentenza stessa. Parte attrice ha esposto che:
-con ricorso in riassunzione depositato in data 30.03.2022, ha Controparte_1 citato in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, – ex Parte_1 datore di lavoro di – al fine di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del CP_1 licenziamento per giusta causa, intimatogli con effetto immediato con lettera del 30.07.2021 e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 5.224,24 maturata a titolo di TFR e mai corrisposta;
- la sentenza del Tribunale di Monza, giudizio nel quale è rimasto Parte_1 contumace, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato ed ha condannato il contumace al pagamento del TFR e di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale. Per tali ragioni, ha proposto revocazione avverso la sentenza n.92/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza in data 06.03.2023, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n.1 e n. 5 c.p.c. pagina 3 di 6 ha ritenuto che la sentenza suindicata fosse inficiata da dolo perpetrato Parte_1 dall'odierno convenuto in danno alla sua persona, poiché a seguito di rapporti burrascosi intercorsi tra i due - caratterizzati dal venir meno della buona fede di
[...]
nella gestione del bar-tabacchi – parte attrice veniva a conoscenza in data CP_1
17.05.2023, giorno in cui è stato convocato a rendere interrogatorio formale presso il Tribunale di Milano, di tutte le notifiche degli atti giudiziari che erano state effettuate presso l'indirizzo pec intestato a di cui disconosceva l'esistenza, così Parte_1 come della creazione di una pec a suo nome. In tale circostanza, come parte attrice ha riferito, veniva a conoscenza del giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di Monza e terminato con una sentenza di condanna nei suoi confronti. Inoltre, parte attrice ha invocato la revocazione della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in quanto in netto contrasto con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano sez. Lavoro che rigettava il ricorso presentato da affermando Controparte_1
l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa. In data 24.04.2024 si è costituito nel presente giudizio, Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto da parte attrice. In particolare, ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti di revocazione ex art. 395, comma 1 n.1 e 5, c.p.c. e ha chiesto, in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza e, in via preliminare di rito, di dichiarare l'inammissibilità delle domande di revocazione. All'udienza del 09.05.2024 il Giudice, a seguito dell'assenza del difensore di parte attrice, rinviava ad altra udienza di comparizione per la data del 17.09.2025, nel corso della quale il difensore di parte attrice eccepiva la tardività della costituzione di parte convenuta e chiedeva di essere autorizzato ad allegare tutta la documentazione – anche di carattere penale – prodottasi dopo l'instaurazione del presente giudizio. Inoltre, rinunciava all'istanza di sospensiva della sentenza. Il legale di parte convenuta si riportava agli scritti, rinunciava alle istanze istruttorie ivi formulate e si opponeva alla produzione documentale richiesta. Il Giudice concedeva termine per la produzione del documento suindicato e per il deposito di note esplicative;
fissava, inoltre, udienza di rimessione della causa in decisione per la data 12.12.2024. Alla predetta udienza il Giudice, lette le note depositate, si riservava e con ordinanza, emessa in data 03.03.2025, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data dell'11.09.2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c. All'esito dell'udienza suindicata la causa veniva rimessa in decisione.
II. Preliminarmente, è doveroso accogliere l'eccezione sollevata da parte attrice, all'udienza del 17.09.2025, nella quale veniva eccepita la tardività di costituzione di parte convenuta essendo la medesima costituitasi in data 24.04.2024, oltre i termini di legge.
pagina 4 di 6 Nel merito, la domanda formulata da deve essere dichiarata Parte_1 inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Parte attrice ha proposto la revocazione della sentenza n.92/2023, emessa dal Tribunale di Monza in data 06.03.2023, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.1 e n. 5 c.p.c. Con riferimento al primo motivo di revocazione, è doveroso evidenziare che l'art. 395, comma 1, n.1, c.p.c. (c.d. revocazione straordinaria) prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione “se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra”. Come noto, ricorre dolo revocatorio nel caso in cui la parte ponga in essere artifizi e raggiri tale da pregiudicare concretamente il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudicante di accertare la verità. Inoltre, è necessaria la sussistenza di un rapporto di causa/effetto tra il dolo posto in essere e la sentenza resa, in quanto l'elemento viziato dal dolo deve essere quello in base al quale si è formata la decisione. Tuttavia, l'esistenza di tale rapporto non è sufficiente poiché, colui che agisce in revocazione ha l'onere di provare il dolo e il momento in cui il dolo è stato scoperto al fine di consentire al Giudice di valutare la tempestività della proposizione dell'impugnazione. Tale termine perentorio indicato in giorni 30 dall'art. 325 c.p.c. inizia a decorrere per i casi di revocazione, tra cui quello indicato al n.1 dell'art. 395 c.p.c., dal giorno in cui il dolo è stato scoperto. Nel caso di specie, parte attrice, a parere di questo Giudicante, nonostante abbia lamentato l'esistenza di un dolo processuale, non ha fornito piena prova circa il giorno preciso della scoperta o dell'accertamento del dolo, in quanto dalla documentazione presente in atti, non è neppure ipotizzabile l'individuazione del giorno della scoperta dell'asserito dolo, potendo il medesimo essere ricollocabile, secondo la ricostruzione di entrambe le parti in diversi momenti temporali. Alla luce di quanto suesposto, non essendo sufficiente la mera sussistenza del rapporto causa/effetto ed essendo necessario ai fini dell'azione in revocazione dimostrare anche il momento in cui è stato scoperto il dolo, il primo motivo di revocazione deve essere dichiarato inammissibile. Analogo ragionamento deve essere applicato anche con riferimento al secondo motivo di revocazione, individuato da parte attrice nel n.5, comma 1, dell'art. 395 c.p.c. (c.d. revocazione ordinaria). In tale caso è possibile, come si legge testualmente nella disposizione normativa, impugnare le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.” Inoltre, affinché la sentenza possa essere considerata contraria ad un precedente giudicato, è necessario che tra i due giudizi sussista un'identità di soggetti e di oggetto, ossia che la precedente sentenza abbia ad oggetto il medesimo fatto o un fatto antitetico, e non un fatto costituente un possibile antecedente logico (cfr. Cass. Civ. sez. II, ord. n. 38230 del 3 dicembre 2021). pagina 5 di 6 Come noto, il riferimento alle sentenze emesse in un unico grado deve essere inteso in senso ampio poiché devono essere ricomprese non solo le sentenze inappellabili ex lege, ma anche quelle per quali sia decorso inutilmente il termine per promuovere l'appello purché si tratti di revocazione straordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 396 c.p.c. Nel presente procedimento, la domanda di revocazione è stata proposta avverso una sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Monza in data 06.03.2023, mai impugnata e passata in giudicato. Pertanto, non sussistono le caratteristiche richieste dal legislatore per la proposizione della revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.5 (c.d. revocazione ordinaria) ossia il non passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. Inoltre, la sentenza impugnata è una sentenza precedente, passata in giudicato, contraria
– a detta di parte attrice – ad una sentenza successiva non ancora avente valore di giudicato tra le parti;
ne consegue che secondo le disposizioni normative e alla luce di una corretta lettura e interpretazione del codice, la sentenza di cui le parti avrebbero potuto chiedere la revocazione era, esclusivamente, la seconda - ossia quella emessa dal Tribunale di Milano in data 26 ottobre 2023 e pubblicata in data 28 dicembre 2023 - in quanto successiva e non ancora passata in giudicato. Per i motivi suesposti, anche il secondo motivo di revocazione, avente come riferimento l'art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente prestata e del comportamento processuale tenuto dalle parti. Deve, inoltre, disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Stefano Fornasier, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in euro 2127,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Stefano Fornasier. Monza, 30 settembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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