Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 maggio 1886 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2020 |
Commentari • 23
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Giurisprudenza • 50
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- art. 7 D.Lgs. 546/1992·
- art. 60 DPR 600/1973·
- esenzione IMU/TASI·
- notifica avvisi di accertamento·
- Opera Pia·
- onlus di diritto·
- diritto di difesa·
- onere della prova·
- tardiva costituzione in giudizio·
- art. 7 D.Lgs. 504/1992
Versioni del testo
- Art. 1. ((Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita':
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.)) - Art. 2. ((Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere attivita' di impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali.)) - Art. 3.
La costituzione della Societa' e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente:
la sede della Societa';
i fini pei quali e' costituita;
le condizioni e le modalita' di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
le discipline alla cui osservanza e' condizionata la validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
la costituzione della rappresentanza della Societa' in giudizio e fuori;
le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Societa' e le modificazioni dello statuto, semprecche' le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
((Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari))