TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 538/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via J.F. Kennedy n. 470 presso lo studio dell'Avv. Santo Napoli che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2025 formulava Parte_1 opposizione avverso l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della prestazione invocata (assegno ordinario di invalidità), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della prestazione invocata
(assegno ordinario di invalidità), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, Persona_1 ha accertato che la ricorrente è affetta da “voluminoso gozzo da
Adenoma di Plummer, in trattamento farmacologico cronico, con cardiopatia ipertensiva, con cardiopalmo aritmico frequente, con broncopneumopatia cronica in forte fumatore, con poliartralgia, con cervicobrachialgia bilaterale, con cervicoartrosi, con parestesie a interessamento funzionale di 2/3, con periatrite della spalla destra da lesione cronica della cuffia dei rotatori con grave limitazione funzionale, con postumi di lesione da ustione del palmo della mano con limitazione del flessore e turbe della sensibilità, con dolore palpatorio, con postumi di frattura del polso dx e limitazione funzionale, con lombosciatalgia dx da ernia del disco L5-S1 e turbe sensitive, con limitazione funzionale, con algoparestesie, con disestesie alle mani”.
Il consulente ha, quindi, concluso che le patologie da cui è affetto il ricorrente determinano, dal punto di vista clinico, una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attività confacenti le proprie attitudini da marzo 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata (assegno ordinario di invalidità) a far data da marzo 2025.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. Cass. n.
14577/2025).
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che sussiste in capo a il requisito sanitario Parte_1 utile al conseguimento della prestazione invocata (assegno ordinario di invalidità) a decorrere da marzo 2025; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino