Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 4863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4863 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Casoria, Parte_1 C.F._1
via P.pe di Piemonte , n. 58, presso lo studio dell'Avv. Fuccio Pasquale, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
in Casoria, via P.pe di Piemonte, n. 58, presso lo studio dell'Avv. Fuccio Pasquale, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: le parti, con note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 20.03.2025 per la comparizione figurata, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e dunque di separarsi alle condizioni precisate nella dichiarazione sottoscritta in pari data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 12.12.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 14.10.2006, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.03.2025, i ricorrenti in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, che con decreto del 17/3/2025 invitava le parti a integrare le condizioni concordate, hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni ivi indicate. Dunque, con provvedimento del 28.04.2025 il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al Collegio, sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui alla dichiarazione sottoscritta in data 20.3.2025, qui integralmente riportate: Autorizzazione alla separazione I coniugi e sono autorizzati a vivere separati e Controparte_1 Parte_1
viene pronunciata la separazione personale. Affidamento condiviso e regolamentazione degli incontri L'affidamento dei figli minori sarà condiviso tra entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore sono stabiliti come segue: Residenza privilegiata: i figli Per_1
e risiederanno presso la madre, IG.ra , in Casoria, Via Manzoni Per_2 Controparte_1
n.47.Feriali: Ogni martedì e giovedì, dalle 16:00 alle 20:00, i figli resteranno con il padre, IG.
con l'obbligo per quest'ultimo di presiedere a tutte le attività scolastiche e Parte_1 necessarie. Il prelievo e la riconsegna avverranno presso l'abitazione materna. Fine settimana: A settimane alterne, dalle 10:00 del sabato fino alle 18:00 della domenica. Festività: Natale:
Alternanza annuale, anni pari con la madre (dal 24 dicembre alle 12:00 al 25 dicembre alle
20:00), anni dispari con il padre. Pasqua: Alternanza annuale tra i genitori. Vacanze estive: Due settimane consecutive nel mese di luglio con la madre e due settimane nel mese di agosto con il padre. Assegnazione della casa coniugale La casa coniugale sita in Casoria, Via Manzoni n.47, viene assegnata alla IG.ra , in quanto rispondente all'interesse della prole. La Controparte_1
casa coniugale è in locazione Disposizioni economiche La IG.ra rinuncia al Controparte_1 mantenimento da parte del IG. . Il IG. riconosce il diritto alla IG. ra Parte_1 Parte_1
2 R.g. n. 4863/2024
il diritto a trattenere l'intero assegno unico per i figli, oltre all'intero assegno Controparte_1 riconosciuto per il reddito di inclusione, pari complessivamente a € 1.035,00. Il IG. Parte_1 si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari a €
150,00 mensili, con adeguamento automatico ISTAT annuale. Il 50 % delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentato sarà ripartito tra i due genitori. Incontri con gli ascendenti Le parti convengono che gli incontri tra i minori e i nonni paterni e materni avvengano liberamente, senza necessità di una specifica regolamentazione giudiziale, purché nell'interesse dei minori e previo accordo tra le parti. Regolamentazione patrimoniale Le parti dichiarano di aver fornito tutte le indicazioni richieste dal Tribunale in merito alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e agli oneri economici a proprio carico attraverso il deposito delle proprie dichiarazioni Rinuncia ad ulteriori pretese e impugnazioni Le parti rinunciano a qualsiasi impugnazione dell'emananda sentenza di omologazione della separazione. Per tutto quanto sopra esposto, i coniugi concludono affinché il Tribunale voglia omologare la loro separazione personale consensuale alle condizioni di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Casoria, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 51, P. I, Serie A, Anno 2006);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28.04.2025.
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Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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