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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/04/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 30/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7260 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Ruggieri Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di inabilità (art. 12 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.8.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71) – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott.
quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O., e lamentando, in Parte_2
particolare, che non era stato adeguatamente valutato il proprio quadro clinico, quale ulteriormente aggravatosi nel corso del procedimento, giusta certificazione del 21.8.2024, recante diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva con IVS. Classe NYHA III”.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente invocava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e riconoscere il diritto della sig.ra allo status d'invalido Pt_1 civile totale sensi del decreto legislativo del 23.11.1988 n. 509”; “Voglia per l'effetto dichiarare la sig.ra n possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici economici Pt_1
a far tempo dalla data della domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con beneficio alla pensione di invalidità civile o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
“Voglia dichiarare il diritto della sig.ra alla Pt_1 corresponsione nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
della pensione di invalidità maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_2
Sottoposta al C.T.U. la nuova documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente, all'esito dell'udienza del giorno 30.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione, alla luce della documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti nel corso del presente giudizio di merito ed utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019).
2.3. Più in dettaglio, il dott. quale C.T.U. officiato nel procedimento per Parte_2
A.T.P.O. iscritto al n. 7202/2023 R.G.L., dopo aver scrutinato la nuova documentazione versata in atti, ha riferito quanto segue: “SUSSISTONO I REQUISITI SANITARI per il riconoscimento della PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE ai sensi dell'art. 12 L. 118/1971 in quanto presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%
2 (cento%). Tale stato invalidante non era presente alla data di presentazione dell'istanza amministrativa di accertamento dell'invalidità civile ma dal mese di AGOSTO 2024, in seguito alla comparsa di una cardiopatia ipertensiva con una ipertrofia ventricolare sinistra con classe NYHA III, come si evince dalla consulenza cardiologica della dott.ssa Per_1
rilasciata in data 21/08/2024:”…Dispnea da sforzo lieve e ipertensione arteriosa
[...] da diversi mesi, sintomatica per cefalea…ECG: R.S. IVS, sovraccarico VS…Conclusioni:
Cardiopatia vipertensiva con IVS. Classe NYHA III…” (cfr., in tal senso, il supplemento peritale depositato in data 31.1.2025).
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza individuata dal C.T.U. (agosto 2024), il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto
a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto della decorrenza ampiamente differita dell'accertamento.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7260/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L.
n. 118/71), a decorrere da agosto 2024;
b) compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 30/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 30/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7260 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Ruggieri Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di inabilità (art. 12 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.8.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1
tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71) – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott.
quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O., e lamentando, in Parte_2
particolare, che non era stato adeguatamente valutato il proprio quadro clinico, quale ulteriormente aggravatosi nel corso del procedimento, giusta certificazione del 21.8.2024, recante diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva con IVS. Classe NYHA III”.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente invocava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e riconoscere il diritto della sig.ra allo status d'invalido Pt_1 civile totale sensi del decreto legislativo del 23.11.1988 n. 509”; “Voglia per l'effetto dichiarare la sig.ra n possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici economici Pt_1
a far tempo dalla data della domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con beneficio alla pensione di invalidità civile o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
“Voglia dichiarare il diritto della sig.ra alla Pt_1 corresponsione nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
della pensione di invalidità maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_2
Sottoposta al C.T.U. la nuova documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente, all'esito dell'udienza del giorno 30.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione, alla luce della documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti nel corso del presente giudizio di merito ed utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c. (che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019).
2.3. Più in dettaglio, il dott. quale C.T.U. officiato nel procedimento per Parte_2
A.T.P.O. iscritto al n. 7202/2023 R.G.L., dopo aver scrutinato la nuova documentazione versata in atti, ha riferito quanto segue: “SUSSISTONO I REQUISITI SANITARI per il riconoscimento della PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE ai sensi dell'art. 12 L. 118/1971 in quanto presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%
2 (cento%). Tale stato invalidante non era presente alla data di presentazione dell'istanza amministrativa di accertamento dell'invalidità civile ma dal mese di AGOSTO 2024, in seguito alla comparsa di una cardiopatia ipertensiva con una ipertrofia ventricolare sinistra con classe NYHA III, come si evince dalla consulenza cardiologica della dott.ssa Per_1
rilasciata in data 21/08/2024:”…Dispnea da sforzo lieve e ipertensione arteriosa
[...] da diversi mesi, sintomatica per cefalea…ECG: R.S. IVS, sovraccarico VS…Conclusioni:
Cardiopatia vipertensiva con IVS. Classe NYHA III…” (cfr., in tal senso, il supplemento peritale depositato in data 31.1.2025).
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza individuata dal C.T.U. (agosto 2024), il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto
a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto della decorrenza ampiamente differita dell'accertamento.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7260/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L.
n. 118/71), a decorrere da agosto 2024;
b) compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 30/04/2025
Il Giudice
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