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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1359/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230019372811000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Ricorrente_1 con sede in Siracusa, Indirizzo_1, codice fiscale: P.IVA_1 qui rappresentata dal liquidatore Rappresentante_1 rappresentata e difesa nel presente procedimento dal Dott. Difensore_2 e dal Dott. Rag. Difensore_1
, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cartella di pagamento n.
29820230019372811000 contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi e la seguente descrizione:
Ruolo n. 2023/250406 reso esecutivo in data 28.06.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro
6.298,04 “Dichiarazione modello Redditi/2020 presentata per il periodo d' imposta 2019.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. Vizi di notifica inesistenza della notificazione avvenuta tramite PEC.
2. Decadenza;
3. Mancata notifica avviso bonario;
4. Inesistenza della pretesa tributaria;
5. Violazione ed errata applicazione art. 36 bis dpr 600/73 e art.6 comma 54 legge 212/2000;
6. Violazione ed errata applicazione art. 2 comma 2 d.lgs. 462/1997;
7. Difetto di sottoscrizione del ruolo;
8. Difetto di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha contro dedotto su tutte le eccezioni del ricorso introduttivo chiedendo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 – introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 220/2023. Ha, quindi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate competente per le eccezioni riguardanti il merito, della pretesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto su ciascuna eccezione di parte ricorrente significando, in particolare, che non sarebbe intervenuta alcuna decadenza in forza della norma di proroga dell'art. 1, comma 158, della Legge 197 del 2022.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Il primo motivo di ricorso, volto a dedurre l'inesistenza della notificazione, è infondato per genericità, spettando al ricorrente esternare puntualmente se e quali violazioni siano state commesse nell'ambito del processo notificatorio. Parte ricorrente ha svolto compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto impugnato: la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento produce comunque l'effetto di sanare "ex tunc"
l'eccepita nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.
Appare fondato il richiamo, di parte resistente, dell'art. 1, comma 158, della Legge 197 del 2022 che ha disposto la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Conseguentemente non sarebbe intervenuta alcuna decadenza.
D'altra parte la società ricorrente ha ammesso nel ricorso di aver ricevuto il 26.07.2023 la cartella, che è stata pure prodotta in giudizio, con ciò comprovandosi che la cartella è comunque pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente e sanandosi ogni eventuale irregolarità.
Con specifico riferimento alla eccezione di violazione ed errata applicazione art. 36 bis dpr 600/73 e art.6 comma 54 legge 212/2000, questa Corte ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: "In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno bonario" (Cass. n. 11292 del 2016).>
Nel caso in questione, la cartella di pagamento è stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, per omesso versamento di versamenti IVA da liquidazioni periodiche
(primo e secondo trimestre 2021). Si tratta quindi di una di quelle ipotesi in cui il dovuto è “determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente”.
Sul punto il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la necessità della notifica della cosiddetta comunicazione bonaria.
Infatti, in tema di applicazione delle procedure di controllo automatico il potere attribuito agli Uffici finanziari è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e correggibili dall'amministrazione anche a vantaggio del contribuente.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso.
La genericità ed indeterminatezza della asserita inesistenza della pretesa erariale avanzata, non supportata da alcun elemento probatorio, non consente alla Corte di valutare la fondatezza dell'eccezione.
Ancora, la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione relativo agli interessi la cartella contiene esattamente i riferimenti normativi con particolare riferimento all'art. 20 del DOR n. 602/1973.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.1.400,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1359/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230019372811000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la Ricorrente_1 con sede in Siracusa, Indirizzo_1, codice fiscale: P.IVA_1 qui rappresentata dal liquidatore Rappresentante_1 rappresentata e difesa nel presente procedimento dal Dott. Difensore_2 e dal Dott. Rag. Difensore_1
, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cartella di pagamento n.
29820230019372811000 contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi e la seguente descrizione:
Ruolo n. 2023/250406 reso esecutivo in data 28.06.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro
6.298,04 “Dichiarazione modello Redditi/2020 presentata per il periodo d' imposta 2019.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. Vizi di notifica inesistenza della notificazione avvenuta tramite PEC.
2. Decadenza;
3. Mancata notifica avviso bonario;
4. Inesistenza della pretesa tributaria;
5. Violazione ed errata applicazione art. 36 bis dpr 600/73 e art.6 comma 54 legge 212/2000;
6. Violazione ed errata applicazione art. 2 comma 2 d.lgs. 462/1997;
7. Difetto di sottoscrizione del ruolo;
8. Difetto di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi;
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha contro dedotto su tutte le eccezioni del ricorso introduttivo chiedendo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 – introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 220/2023. Ha, quindi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate competente per le eccezioni riguardanti il merito, della pretesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto su ciascuna eccezione di parte ricorrente significando, in particolare, che non sarebbe intervenuta alcuna decadenza in forza della norma di proroga dell'art. 1, comma 158, della Legge 197 del 2022.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Il primo motivo di ricorso, volto a dedurre l'inesistenza della notificazione, è infondato per genericità, spettando al ricorrente esternare puntualmente se e quali violazioni siano state commesse nell'ambito del processo notificatorio. Parte ricorrente ha svolto compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto impugnato: la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento produce comunque l'effetto di sanare "ex tunc"
l'eccepita nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.
Appare fondato il richiamo, di parte resistente, dell'art. 1, comma 158, della Legge 197 del 2022 che ha disposto la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Conseguentemente non sarebbe intervenuta alcuna decadenza.
D'altra parte la società ricorrente ha ammesso nel ricorso di aver ricevuto il 26.07.2023 la cartella, che è stata pure prodotta in giudizio, con ciò comprovandosi che la cartella è comunque pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente e sanandosi ogni eventuale irregolarità.
Con specifico riferimento alla eccezione di violazione ed errata applicazione art. 36 bis dpr 600/73 e art.6 comma 54 legge 212/2000, questa Corte ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: "In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno bonario" (Cass. n. 11292 del 2016).>
Nel caso in questione, la cartella di pagamento è stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, per omesso versamento di versamenti IVA da liquidazioni periodiche
(primo e secondo trimestre 2021). Si tratta quindi di una di quelle ipotesi in cui il dovuto è “determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente”.
Sul punto il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante la necessità della notifica della cosiddetta comunicazione bonaria.
Infatti, in tema di applicazione delle procedure di controllo automatico il potere attribuito agli Uffici finanziari è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e correggibili dall'amministrazione anche a vantaggio del contribuente.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso.
La genericità ed indeterminatezza della asserita inesistenza della pretesa erariale avanzata, non supportata da alcun elemento probatorio, non consente alla Corte di valutare la fondatezza dell'eccezione.
Ancora, la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Per quanto riguarda il difetto di motivazione relativo agli interessi la cartella contiene esattamente i riferimenti normativi con particolare riferimento all'art. 20 del DOR n. 602/1973.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.1.400,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025