Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di notifica inesistenza della notificazione avvenuta tramite PEC

    Il motivo è infondato per genericità. La tempestiva proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Decadenza

    Il richiamo all'art. 1, comma 158, della Legge 197 del 2022, che ha disposto la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, rende infondata tale eccezione. Inoltre, la cartella è pervenuta nella sfera di conoscenza della contribuente, sanando ogni eventuale irregolarità.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso bonario

    La cartella di pagamento è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 e art. 54 bis D.P.R. 633/72, per omesso versamento IVA da liquidazioni periodiche. Tale controllo è meramente cartolare e non richiede l'avviso bonario preventivo, salvo casi eccezionali non ricorrenti in questa fattispecie.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    L'eccezione è generica e indeterminata, non supportata da alcun elemento probatorio, pertanto non può essere valutata nel merito.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione art. 36 bis dpr 600/73 e art.6 comma 54 legge 212/2000

    La cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 e art. 54 bis D.P.R. 633/72, per omesso versamento IVA da liquidazioni periodiche. Questo rientra nelle ipotesi di controllo meramente cartolare.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione art. 2 comma 2 d.lgs. 462/1997

    Non specificato nella sentenza, ma implicitamente rigettato con il rigetto generale del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione del ruolo

    La cartella di pagamento non necessita di sottoscrizione leggibile da parte del funzionario competente, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi

    La cartella contiene i riferimenti normativi per il calcolo degli interessi, in particolare l'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 112
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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