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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/09/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3965/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maurizio Minucci;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Michela Mancini.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “a) dichiarare la separazione personale dei ricorrenti alle condizioni che seguono;
b) decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale:
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e facoltà di risiedere ove riterranno più opportuno;
- 1 - 2) la casa coniugale, già di proprietà esclusiva del Sig. , sarà assegnata a Parte_1 quest'ultimo, compresi i mobili e gli elettrodomestici ivi presenti ad eccezione di quelli di cui all'elenco che segue che invece saranno assegnati in via esclusiva alla Sig.ra Pt_2
- Tavolo cucina con sedie;
- Sala: Mobile ovale, vetrinetta, tavolinetto, 2 poltrone;
- la scarpiera;
- Camera matrimoniale: letto, comò, armadio, sedia, due comodini, lampadario, TV, abat jour;
- mobile bagno con specchio e mobile porta asciugamani;
- effetti personali tutti ivi compresi quelli giacenti all'interno del garage;
con la precisazione che la signora provvederà a lasciare la suddetta casa Parte_2 coniugale, liberandola anche dai propri effetti personali e dagli arredi sopra specificati, entro il 31.10.2024;
3) il Sig. in occasione della sottoscrizione del presente ricorso, restituisce la somma Pt_1 di € 10.000,00= (diecimila/00) alla Sig.ra mediante consegna di Assegno Circolare Non Pt_2
Trasferibile n. 4056356225 della somma di € 10.000,00 , emesso in data 03.09.2024 da ICCREA
Banca – Banca di Filottrano ed a favore di , che ne rilascia quietanza;
Parte_2
4) i coniugi rinunciano rispettivamente e reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o alimenti, dichiarando di essere indipendenti economicamente;
5) i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni altra questione di carattere economico e di non aver più null'altro a pretendere gli uni dagli altri per qualsiasi titolo e/o ragione;
6) le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cupramontana il 02/07/1989.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
- 2 - Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 71/2025 del 23.1.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cupramontana il 02/07/1989 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupramontana al n. 7, parte 2, serie A dell'anno 1989.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento al figlio della coppia, maggiorenni ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
Cupramontana il 02/07/1989 e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Cupramontana al n. 7, parte 2, serie A dell'anno 1989; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupramontana di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3965/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maurizio Minucci;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Michela Mancini.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “a) dichiarare la separazione personale dei ricorrenti alle condizioni che seguono;
b) decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale:
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e facoltà di risiedere ove riterranno più opportuno;
- 1 - 2) la casa coniugale, già di proprietà esclusiva del Sig. , sarà assegnata a Parte_1 quest'ultimo, compresi i mobili e gli elettrodomestici ivi presenti ad eccezione di quelli di cui all'elenco che segue che invece saranno assegnati in via esclusiva alla Sig.ra Pt_2
- Tavolo cucina con sedie;
- Sala: Mobile ovale, vetrinetta, tavolinetto, 2 poltrone;
- la scarpiera;
- Camera matrimoniale: letto, comò, armadio, sedia, due comodini, lampadario, TV, abat jour;
- mobile bagno con specchio e mobile porta asciugamani;
- effetti personali tutti ivi compresi quelli giacenti all'interno del garage;
con la precisazione che la signora provvederà a lasciare la suddetta casa Parte_2 coniugale, liberandola anche dai propri effetti personali e dagli arredi sopra specificati, entro il 31.10.2024;
3) il Sig. in occasione della sottoscrizione del presente ricorso, restituisce la somma Pt_1 di € 10.000,00= (diecimila/00) alla Sig.ra mediante consegna di Assegno Circolare Non Pt_2
Trasferibile n. 4056356225 della somma di € 10.000,00 , emesso in data 03.09.2024 da ICCREA
Banca – Banca di Filottrano ed a favore di , che ne rilascia quietanza;
Parte_2
4) i coniugi rinunciano rispettivamente e reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o alimenti, dichiarando di essere indipendenti economicamente;
5) i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni altra questione di carattere economico e di non aver più null'altro a pretendere gli uni dagli altri per qualsiasi titolo e/o ragione;
6) le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cupramontana il 02/07/1989.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
- 2 - Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 71/2025 del 23.1.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cupramontana il 02/07/1989 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupramontana al n. 7, parte 2, serie A dell'anno 1989.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento al figlio della coppia, maggiorenni ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
Cupramontana il 02/07/1989 e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Cupramontana al n. 7, parte 2, serie A dell'anno 1989; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupramontana di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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