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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 16119/2024 RG;
T R A
, Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FO PE e dall'Avv. Angela De Luca;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava: “a) di aver effettuato Domanda all' in data 2016 per CP_1 ottenere l'Indennità di disoccupazione NASpI, che gli veniva concessa dall'istituto predetto con provvedimento NASpI N. 943113/2016, con pagamento effettuato dal 16/02/2018 al 31/03/2018 per complessivi €1.341,67; b) che, in data 05/03/2024 (V.doc.3) riceveva dall' n. 66494575656-2, avente ad oggetto l'Accertamento di Controparte_2 somme indebitamente percepite sulla prestazione “Indennità di disoccupazione NASpI, con richiesta di ripetizione di indebito della somma di €. 1.341,67, che sarebbero state riscosse dal Sig. secondo la motivazione dell' a seguito di “prestazione di indennità di Pt_1 CP_1 disoccupazione NASpI (N. 943113/2016) in misura parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Deduceva l'insussistenza dell'indebito. Parte resistente ha esposto che “Rispetto alla fattispecie che ci occupa, l'Ufficio amministrativo competente ha comunicato di aver effettuato più approfondite valutazioni in esito alle quali ha ritenuto di poter abbandonare l'indebito oggetto di contenzioso. L'indebito è stato, dunque, stornato ed abbandonato, in data 16.01.2025, come da estratto della procedura indebiti che si versa in atti”; ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito la documentazione depositata in atti dall' , attestante l'abbandono CP_1 dell'indebito, determina la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il
1 sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite deve seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 198 del 2011). La Corte afferma testualmente nella sentenza sopra menzionata : “3. Premette la Corte che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.” Nel caso che ci occupa deve rilevarsi che non sono state indicate in maniera specifica nel provvedimento elaborato dall' le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione CP_1 delle somme erogate, laddove si espone in maniera generica che il provvedimento di recupero dell'indebito si fonda su “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Pertanto parte ricorrente non ha avuto un'adeguata conoscenza delle ragioni che hanno comportato il formarsi dell'indebito, dovendosi anche rilevare che l' non ha fornito CP_1 prova della ricezione di ulteriori comunicazioni idonee a chiarire le ragioni della richiesta di ripetizione. Inoltre l'indebito è stato abbandonato solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto consistente nell'abbandono dell'indebito, l' sarebbe stato dichiarato soccombente. CP_1
Le suddette spese di lite sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha abbandonato l'indebito. CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 27.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 16119/2024 RG;
T R A
, Cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FO PE e dall'Avv. Angela De Luca;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava: “a) di aver effettuato Domanda all' in data 2016 per CP_1 ottenere l'Indennità di disoccupazione NASpI, che gli veniva concessa dall'istituto predetto con provvedimento NASpI N. 943113/2016, con pagamento effettuato dal 16/02/2018 al 31/03/2018 per complessivi €1.341,67; b) che, in data 05/03/2024 (V.doc.3) riceveva dall' n. 66494575656-2, avente ad oggetto l'Accertamento di Controparte_2 somme indebitamente percepite sulla prestazione “Indennità di disoccupazione NASpI, con richiesta di ripetizione di indebito della somma di €. 1.341,67, che sarebbero state riscosse dal Sig. secondo la motivazione dell' a seguito di “prestazione di indennità di Pt_1 CP_1 disoccupazione NASpI (N. 943113/2016) in misura parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Deduceva l'insussistenza dell'indebito. Parte resistente ha esposto che “Rispetto alla fattispecie che ci occupa, l'Ufficio amministrativo competente ha comunicato di aver effettuato più approfondite valutazioni in esito alle quali ha ritenuto di poter abbandonare l'indebito oggetto di contenzioso. L'indebito è stato, dunque, stornato ed abbandonato, in data 16.01.2025, come da estratto della procedura indebiti che si versa in atti”; ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito la documentazione depositata in atti dall' , attestante l'abbandono CP_1 dell'indebito, determina la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il
1 sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite deve seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 198 del 2011). La Corte afferma testualmente nella sentenza sopra menzionata : “3. Premette la Corte che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.” Nel caso che ci occupa deve rilevarsi che non sono state indicate in maniera specifica nel provvedimento elaborato dall' le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione CP_1 delle somme erogate, laddove si espone in maniera generica che il provvedimento di recupero dell'indebito si fonda su “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Pertanto parte ricorrente non ha avuto un'adeguata conoscenza delle ragioni che hanno comportato il formarsi dell'indebito, dovendosi anche rilevare che l' non ha fornito CP_1 prova della ricezione di ulteriori comunicazioni idonee a chiarire le ragioni della richiesta di ripetizione. Inoltre l'indebito è stato abbandonato solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Pertanto deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto consistente nell'abbandono dell'indebito, l' sarebbe stato dichiarato soccombente. CP_1
Le suddette spese di lite sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha abbandonato l'indebito. CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Così deciso il 27.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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