Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/05/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. Rg137-1/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente relatore
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
Dott. Vincenzo Landolfi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale rubricato al n. 137/2024 RGPU promosso da rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
nei confronti di
, ( C.F./P.I. Parte_2
) con sede legale in San GI del NI alla via Barone Nisco P.IVA_1
n.70, numero REA BN – 111651
Nonché
nato LL ( Av) il 17.7.1977 CF , Parte_2 C.F._1 residente in [...]del NI ( BN ) Vicolo Freddo,1 n.q. di socio accomandatario del Parte_2
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2024 ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe e del suo socio illimitatamente responsabile denunciandone l'insolvenza.
Il Collegio,
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore, in quanto imprenditore commerciale (cfr. risultanze visura camerale in atti), è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
nel caso di specie deve ritenersi sussistente il requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che come noto, “ l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi)…. si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità ( Cass . Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017) ed invero costituisce patrimonio giurisprudenziale consolidato, sin dalla vigenza della previgente normativa, che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità
…. grava sul debitore, atteso che ….[ costituisce] regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali” cfr. Cass 625/2016) sicché nel caso di specie, stante la contumacia della parte debitrice, a carico della quale grava il relativo onere , non è fornita la prova del mancato superamento delle soglie di liquidabilità ; ritenuto, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, ed invero va osservato in primo luogo che la ricorrente, stante la irreperibilità della società e del socio illimitatamente responsabile rispettivamente presso la sede dell'impresa e la residenza , non ha potuto esperire procedure esecutive individuali in danno degli stessi, non senza evidenziare che dalla documentazione acquisita emerge che i resistenti sono del tutto privi di patrimonio utilmente aggredibile per la soddisfazione della pretesa creditoria vantata dal ricorrente, peraltro portata da titolo di formazione giudiziale assistito da stabilità di giudicato per mancata impugnazione, neppure è superfluo rimarcare che la predetta società non deposita documenti contabili , emergendo in suo danno titoli protestati per oltre 80 mila euro ed essendo certificati debiti verso l' per oltre 135 mila euro CP_1
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, essendo a tal fine sufficiente il solo credito azionato dalla ricorrente, ben superiore alla somma di euro 30.000,00 ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, ( C.F./P.I. Parte_2
) con sede legale in San GI del NI alla via Barone Nisco P.IVA_1
n.70, numero REA BN – 111651
Nonché
nato LL ( Av) il 17.7.1977 CF , Parte_2 C.F._1 residente in [...]del NI ( BN ) Vicolo Freddo,1 n.q. di socio accomandatario del Parte_2
[...]
nomina la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Giudice Delegato per la procedura in oggetto nomina curatore l'avv. , che alla luce dell'organizzazione dello Parte_3 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al rappresentante legale della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18 settembre 2025 ore 10,45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Benevento, 14/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi