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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Maristella SARDONE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 322/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni a cose,
TRA
Parte_1
in persona della titolare , e
[...] Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Parte_2
Farina, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliati in
Cerignola nel suo studio;
appellanti
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dall'Avv.
Antonio Manzi, elettivamente domiciliati in Foggia, nel suo studio;
appellati
All'udienza collegiale del 19/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 5/3/2025): L'Avv. Domenico Farina si riporta all'atto di appello e alle memorie redatte nell'interesse degli appellanti. Conclude per l'accoglimento dell'appello, all'uopo riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti>.
Il procuratore degli appellati ha così concluso (note scritte del 5/3/2025): contenuto della propria comparsa di costituzione ed alle successive memorie autorizzate con interesse alle deduzioni ed istanze nelle stesse espresse, e per l'effetto conclude chiedendo, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, l'accoglimento di tutti i motivi esposti nelle stesse che qui si riportano: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, ex art.
348 c.p.c.; - in via subordinata, dichiarare la nullità dell'appello per indeterminatezza e genericità nell'esposizione dei fatti ex art. 342 cpc;
- in via principale, rigettare integralmente il gravame proposto inammissibile ed infondato per tutte le ragioni in atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 257/2023 emessa dal Tribunale di
Foggia in data 27.01.2023; - in via subordinata, accertare
e dichiarare la nullità della proposta domanda per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della stessa;
- in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. >.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 257/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, il
Tribunale di Foggia ha accolto la domanda, proposta da
, , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
e , in
[...] Controparte_2 Controparte_5 qualità di proprietari dell'immobile, dagli stessi concesso in locazione alla ditta Parte_1
e del signor , danneggiato
[...] Parte_2 seriamente a causa di un incendio doloso, ad opera di terzi rimasti ignoti, avvenuto il 22 novembre 2012, verso le 22:30 in Trinitapoli.
Con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la responsabilità del conduttore, ex art. 1588 c.c., per non aver adempiuto adeguatamente l'obbligo di custodia della cosa affidata alla sua detenzione, ha condannato la convenuta al Controparte_6 risarcimento del danno, nella misura di € 90.134,61, oltre interessi di legge, nonché alla rifusione delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico della parte soccombente il costo dell'accertamento tecnico preventivo.
La responsabilità per l'accaduto è stata estesa anche a
, pur non essendo egli formalmente Parte_2 conduttore dell'immobile, perché ritenuto gestore e socio della ditta individuale della moglie . Parte_1
Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce della istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'esame dei testimoni e l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti,
Parte_3
, lamentando l'erroneità delle conclusioni
[...] cui è giunto il Tribunale, a causa di una non corretta applicazione dei principi di diritto in materia e di una altrettanto non corretta valutazione del quadro probatorio acquisito agli atti.
Il Tribunale avrebbe violato l'art. 1588 c.c., interpretandolo in maniera non conforme a quanto indicato dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, secondo cui il fatto doloso del terzo escluderebbe qualsiasi responsabilità del conduttore per violazione dell'obbligo di custodia del bene, affidatogli in detenzione. Aggiungono gli appellanti che, nel caso concreto, l'obbligo di custodia sarebbe stato adempiuto, essendo stato stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile, benchè esso non avesse avuto seguito, in quanto la compagnia di assicurazioni aveva rifiutato il pagamento, CP_7 ritenendo l'evento estraneo al rischio assicurato.
Inoltre, la ditta conduttrice si sarebbe comunque avvalsa della vigilanza, ad opera di ditta specializzata incaricata da terzi confinanti.
Quanto alla posizione del erroneamente - ad Pt_2 avviso degli appellanti - il Tribunale avrebbe ritenuto il medesimo gestore-socio di fatto dell'azienda, perché, a tal fine, non sarebbero stati sufficienti gli elementi acquisiti agli atti. In particolare, non sarebbe stato considerato che era marito della titolare dell'impresa Per_1 Pt_1 individuale, e che la stessa era in stato di avanzata gravidanza, sicché il coinvolgimento del marito, nell'attività aziendale della moglie, sarebbe stato determinato da tale condizione soggettiva di quest'ultima.
Nè – secondo gli appellanti - sarebbe stato sufficiente, ai fini della responsabilità del il fatto che il medesimo Pt_2 avrebbe firmato la denuncia sporta ai Carabinieri ed ivi il medesimo fosse stato qualificato come gestore della attività della moglie.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno resistito al gravame eccependo, in primis, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'udienza del 19/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello è totalmente privo di fondamento, avendo il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, adeguatamente e correttamente applicato i principi di diritto in tema di responsabilità del conduttore, in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di custodia del bene locato, ai sensi dell'art. 1588 cod. civ.
In punto di diritto, il fatto doloso commesso dal terzo non esonera da responsabilità il conduttore, custode del bene locato, in ogni caso, ma soltanto laddove egli adempia diligentemente l'obbligo di custodia, sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 1588 citato.
In questi termini è l'orientamento uniforme e costante del Supremo Collegio,1 anche con riferimento alle pronunce richiamate dalla stessa difesa appellante, qualora non ci si fermi alla lettura della mera massima giurisprudenziale ma si estenda l'analisi anche alla motivazione della sentenza.
Nel caso di specie, va sottolineato che, come correttamente osservato dal primo Giudice, il conduttore dell'immobile locato ha omesso di adottare le precauzioni che avrebbero ragionevolmente potuto prevenire, evitare o quantomeno contenere in maniera significativa, nelle sue proporzioni,
l'evento dannoso, verificatosi a causa dell'azione criminosa del terzo, rimasto ignoto.
Basti considerare che, nonostante le azioni intimidatorie e/o vandaliche, di analogo genere, precedentemente subite,2
l'azienda ortofrutticola ha omesso di dotare lo stabilimento di adeguati impianti di videosorveglianza e di allarme collegati ad un organo di vigilanza.3
Ad avviso della Corte, laddove tali accorgimenti fossero stati adottati, è ragionevole pensare che non si sarebbero verificati, almeno nelle proporzioni distruttive di fatto constatate, i danni oggi lamentati dai proprietari dell'immobile.
I Carabinieri di Trinitapoli, invero, riferiscono che gli ignoti malfattori si introdussero all'interno dei locali dello stabilimento attraverso un accesso, del quale fu rinvenuta semi-aperta la saracinesca.4
È evidente che la pronta attivazione del sistema d'allarme, qualora previsto, avrebbe certamente consentito un intervento immediato degli organi di sorveglianza e, conseguentemente, una attivazione altrettanto immediata dei soccorsi, così da fermare con prontezza le fiamme sviluppatosi all'interno dello stabilimento, fiamme che in tal modo non avrebbe avuto il tempo di propagarsi e di assumere le dimensioni incendiarie e distruttive invece concretamente manifestatesi.
Nè rilevanza può attribuirsi al fatto che fossero attivi, nelle vicinanze, impianti di videosorveglianza e/o organi di vigilanza, a tutela di aziende confinanti. Invero, l'intervento della vigilanza, a tutela di terzi, purtroppo è avvenuto non con la prontezza e l'immediatezza,5 che invece sarebbe stata auspicabile al fine di evitare i danni invece subiti dallo stabilimento.
Aggiungasi che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa degli appellanti, l'azienda ortofrutticola non risulta aver stipulato alcun contratto di vigilanza.6
La copertura assicurativa per responsabilità civile, poi, allegata dalla difesa appellante, non ha nulla a che vedere con l'obbligo di custodia, posto che l'assicurazione de qua, al più, protegge il patrimonio dell'azienda assicurata, non anche il fabbricato in sé, appartenente a terzi. Peraltro, nel caso in esame, tale copertura assicurativa non è stata neanche efficace, visto che, come la stessa parte appellante ammette, la compagnia assicuratrice non ha inteso pagare alcunché, non ricorrendone i presupposti contrattuali. È, quindi, da ritenere pienamente corretta la statuizione del primo Giudice in ordine all'inadempimento dell'obbligo di custodia e, conseguentemente, alla responsabilità della ditta Parte_1
qui appellante, conduttrice dell'immobile.
[...]
Anche con riguardo all'estensione al della Parte_2 responsabilità per danni, non sono fondate le censure dallo stesso formulate avverso la sentenza di primo grado.
Che il fosse socio della azienda ortofrutticola, solo Pt_2 apparentemente individuale, intestata alla moglie, lo si desume da una serie di elementi presuntivi tutti gravi, precisi e concordanti.
Non è, innanzitutto, da trascurare il fatto che la ditta aziendale stessa rechi inequivocabilmente proprio il cognome dell'appellante. Pt_2
Ancor più significativo è il ruolo di conduttore dell'attività dell'azienda, in capo al che si rinviene dagli atti Pt_2 delle indagini penali, svolte dai Carabinieri di Trinitapoli, a fronte della denuncia sporta dallo stesso e dalle Pt_2 dichiarazioni da quest'ultimo rese in sede di interrogatorio formale, ove egli ammette di essere gestore dell'attività aziendale intestata alla moglie.7
Secondo quanto emerge dagli atti di indagine,8 di natura pubblicistica e quindi fidefacenti fino a quella di falso, è lo stesso a qualificarsi come conduttore dell'attività Pt_2 aziendale e, quindi, direttamente coinvolto nella gestione della impresa, solo apparentemente individuale, intestata alla moglie.
Ulteriore riscontro al coinvolgimento diretto del Pt_2 nell'attività imprenditoriale in oggetto, si rinviene anche dalla deposizione dei testimoni escussi nel corso del primo grado di giudizio, da cui emerge la costante presenza attiva del nella gestione dell'azienda.9 Pt_2
D'altronde, l'affermazione - sostenuta dall'appellante - secondo cui il proprio coinvolgimento nell'attività imprenditoriale della moglie sarebbe stato del tutto provvisorio e temporaneo, ricollegabile alle condizioni soggettive di quest'ultima, in istato di gravidanza, non ha avuto alcun tipo di riscontro probatorio, soprattutto con riferimento all'impedimento, oggettivo e assoluto, della all'esercizio diretto della sua attività Pt_1 imprenditoriale.
Gli elementi presuntivi come sopra ricostruiti, invece, depongono per la qualità, in capo al di socio della Pt_2 moglie nell'attività imprenditoriale esercitata Pt_1 sotto il nome di quest'ultima, con la conseguente estensione della responsabilità, derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali in oggetto, ascrivibili all'impresa, anche al socio , in coerenza con la statuizione Parte_2 del primo Giudice.
In conclusione, quindi, le doglianze degli appellanti si appalesano del tutto infondate e il gravame non merita accoglimento.
Le spese processuali del presente grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e, poste a carico di parte appellante, vanno liquidate, come in dispositivo, applicati i parametri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della causa, desunto dall'ammontare del credito risarcitorio liquidato nella sentenza di primo grado e oggetto del presente gravame, e della modesta complessità della lite.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore degli appellati che ne ha avanzato richiesta.
È dovuto, infine, visto il rigetto dell'appello, il doppio contributo.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
in persona della titolare , e
[...] Parte_1
, nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 [...]
CP_2 Controparte_3 [...] , , avverso la sentenza n. CP_4 Controparte_5
257/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente grado, liquidate, per compensi, in € 5.000,00, oltre accessori di legge, spese che distrae in favore del procuratore costituito distrattario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 26/3/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. nn. 2644/24, 22289/23, 22823/18, 15721/15. 2 Sul punto v'è ammissione, in sede di interrogatorio formale, da parte di e di (cfr. Parte_1 CP_8 verbale udienza del 28/5/2019). 3 Sul punto v'è ammissione, in sede di interrogatorio formale, da parte di e di (cfr. Controparte_9 CP_8 verbale udienza del 28/5/2019). 4 Cfr. C.N.R. n. 11/31-1 del 23/1/2013, ove emerge che, al momento dell'intervento di Carabinieri, il capannone adibito a magazzino presentava la serranda di chiusura semi-aperta, con un vasto incendio al suo interno, che ormai aveva raggiunto proporzioni notevoli. 5 invece ottenibile se il servizio di vigilanza, collegato all'impianto di allarme in caso di intrusione abusiva all'interno dello stabilimento, fosse stato attivo nell'interesse dell'azienda appellante. 6 Come d'altronde ammesso in sede di interrogatorio formale dai convenuti in primo grado. 7 Cfr. verbale di interrogatorio formale in data 28/5/2019, ove il inequivocabilmente dichiara: …la ditta CP_8 Muscialà di mia moglie, sig.ra è gestita da me…>. Pt_1 8 Cfr. C.N.R. dei Carabinieri di Trinitapoli del 23/1/2013. 9 Riferisce il teste , sentito all'udienza del 28/5/2019: <…posso riferire che la ditta è gestita dai coniugi Testimone_1Persona_
personalmente ho incontrato sempre il sig. ma ho sentito dire che l'azienda è gestita da lui e CP_8 dalla moglie>. Il teste , sentito all'udienza del 23/2/2021, dichiara:…da qualche mese prima del Testimone_2 novembre 2012, mese in cui si è verificato l'incendio, vedevo entrare ed uscire da quei locali il sig. ed i suoi CP_8 operai>.
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Maristella SARDONE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 322/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni a cose,
TRA
Parte_1
in persona della titolare , e
[...] Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Parte_2
Farina, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliati in
Cerignola nel suo studio;
appellanti
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dall'Avv.
Antonio Manzi, elettivamente domiciliati in Foggia, nel suo studio;
appellati
All'udienza collegiale del 19/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 5/3/2025): L'Avv. Domenico Farina si riporta all'atto di appello e alle memorie redatte nell'interesse degli appellanti. Conclude per l'accoglimento dell'appello, all'uopo riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti>.
Il procuratore degli appellati ha così concluso (note scritte del 5/3/2025): contenuto della propria comparsa di costituzione ed alle successive memorie autorizzate con interesse alle deduzioni ed istanze nelle stesse espresse, e per l'effetto conclude chiedendo, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, l'accoglimento di tutti i motivi esposti nelle stesse che qui si riportano: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, ex art.
348 c.p.c.; - in via subordinata, dichiarare la nullità dell'appello per indeterminatezza e genericità nell'esposizione dei fatti ex art. 342 cpc;
- in via principale, rigettare integralmente il gravame proposto inammissibile ed infondato per tutte le ragioni in atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 257/2023 emessa dal Tribunale di
Foggia in data 27.01.2023; - in via subordinata, accertare
e dichiarare la nullità della proposta domanda per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della stessa;
- in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. >.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 257/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, il
Tribunale di Foggia ha accolto la domanda, proposta da
, , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
e , in
[...] Controparte_2 Controparte_5 qualità di proprietari dell'immobile, dagli stessi concesso in locazione alla ditta Parte_1
e del signor , danneggiato
[...] Parte_2 seriamente a causa di un incendio doloso, ad opera di terzi rimasti ignoti, avvenuto il 22 novembre 2012, verso le 22:30 in Trinitapoli.
Con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la responsabilità del conduttore, ex art. 1588 c.c., per non aver adempiuto adeguatamente l'obbligo di custodia della cosa affidata alla sua detenzione, ha condannato la convenuta al Controparte_6 risarcimento del danno, nella misura di € 90.134,61, oltre interessi di legge, nonché alla rifusione delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico della parte soccombente il costo dell'accertamento tecnico preventivo.
La responsabilità per l'accaduto è stata estesa anche a
, pur non essendo egli formalmente Parte_2 conduttore dell'immobile, perché ritenuto gestore e socio della ditta individuale della moglie . Parte_1
Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce della istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'esame dei testimoni e l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti,
Parte_3
, lamentando l'erroneità delle conclusioni
[...] cui è giunto il Tribunale, a causa di una non corretta applicazione dei principi di diritto in materia e di una altrettanto non corretta valutazione del quadro probatorio acquisito agli atti.
Il Tribunale avrebbe violato l'art. 1588 c.c., interpretandolo in maniera non conforme a quanto indicato dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, secondo cui il fatto doloso del terzo escluderebbe qualsiasi responsabilità del conduttore per violazione dell'obbligo di custodia del bene, affidatogli in detenzione. Aggiungono gli appellanti che, nel caso concreto, l'obbligo di custodia sarebbe stato adempiuto, essendo stato stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile, benchè esso non avesse avuto seguito, in quanto la compagnia di assicurazioni aveva rifiutato il pagamento, CP_7 ritenendo l'evento estraneo al rischio assicurato.
Inoltre, la ditta conduttrice si sarebbe comunque avvalsa della vigilanza, ad opera di ditta specializzata incaricata da terzi confinanti.
Quanto alla posizione del erroneamente - ad Pt_2 avviso degli appellanti - il Tribunale avrebbe ritenuto il medesimo gestore-socio di fatto dell'azienda, perché, a tal fine, non sarebbero stati sufficienti gli elementi acquisiti agli atti. In particolare, non sarebbe stato considerato che era marito della titolare dell'impresa Per_1 Pt_1 individuale, e che la stessa era in stato di avanzata gravidanza, sicché il coinvolgimento del marito, nell'attività aziendale della moglie, sarebbe stato determinato da tale condizione soggettiva di quest'ultima.
Nè – secondo gli appellanti - sarebbe stato sufficiente, ai fini della responsabilità del il fatto che il medesimo Pt_2 avrebbe firmato la denuncia sporta ai Carabinieri ed ivi il medesimo fosse stato qualificato come gestore della attività della moglie.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno resistito al gravame eccependo, in primis, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'udienza del 19/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello è totalmente privo di fondamento, avendo il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, adeguatamente e correttamente applicato i principi di diritto in tema di responsabilità del conduttore, in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di custodia del bene locato, ai sensi dell'art. 1588 cod. civ.
In punto di diritto, il fatto doloso commesso dal terzo non esonera da responsabilità il conduttore, custode del bene locato, in ogni caso, ma soltanto laddove egli adempia diligentemente l'obbligo di custodia, sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 1588 citato.
In questi termini è l'orientamento uniforme e costante del Supremo Collegio,1 anche con riferimento alle pronunce richiamate dalla stessa difesa appellante, qualora non ci si fermi alla lettura della mera massima giurisprudenziale ma si estenda l'analisi anche alla motivazione della sentenza.
Nel caso di specie, va sottolineato che, come correttamente osservato dal primo Giudice, il conduttore dell'immobile locato ha omesso di adottare le precauzioni che avrebbero ragionevolmente potuto prevenire, evitare o quantomeno contenere in maniera significativa, nelle sue proporzioni,
l'evento dannoso, verificatosi a causa dell'azione criminosa del terzo, rimasto ignoto.
Basti considerare che, nonostante le azioni intimidatorie e/o vandaliche, di analogo genere, precedentemente subite,2
l'azienda ortofrutticola ha omesso di dotare lo stabilimento di adeguati impianti di videosorveglianza e di allarme collegati ad un organo di vigilanza.3
Ad avviso della Corte, laddove tali accorgimenti fossero stati adottati, è ragionevole pensare che non si sarebbero verificati, almeno nelle proporzioni distruttive di fatto constatate, i danni oggi lamentati dai proprietari dell'immobile.
I Carabinieri di Trinitapoli, invero, riferiscono che gli ignoti malfattori si introdussero all'interno dei locali dello stabilimento attraverso un accesso, del quale fu rinvenuta semi-aperta la saracinesca.4
È evidente che la pronta attivazione del sistema d'allarme, qualora previsto, avrebbe certamente consentito un intervento immediato degli organi di sorveglianza e, conseguentemente, una attivazione altrettanto immediata dei soccorsi, così da fermare con prontezza le fiamme sviluppatosi all'interno dello stabilimento, fiamme che in tal modo non avrebbe avuto il tempo di propagarsi e di assumere le dimensioni incendiarie e distruttive invece concretamente manifestatesi.
Nè rilevanza può attribuirsi al fatto che fossero attivi, nelle vicinanze, impianti di videosorveglianza e/o organi di vigilanza, a tutela di aziende confinanti. Invero, l'intervento della vigilanza, a tutela di terzi, purtroppo è avvenuto non con la prontezza e l'immediatezza,5 che invece sarebbe stata auspicabile al fine di evitare i danni invece subiti dallo stabilimento.
Aggiungasi che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa degli appellanti, l'azienda ortofrutticola non risulta aver stipulato alcun contratto di vigilanza.6
La copertura assicurativa per responsabilità civile, poi, allegata dalla difesa appellante, non ha nulla a che vedere con l'obbligo di custodia, posto che l'assicurazione de qua, al più, protegge il patrimonio dell'azienda assicurata, non anche il fabbricato in sé, appartenente a terzi. Peraltro, nel caso in esame, tale copertura assicurativa non è stata neanche efficace, visto che, come la stessa parte appellante ammette, la compagnia assicuratrice non ha inteso pagare alcunché, non ricorrendone i presupposti contrattuali. È, quindi, da ritenere pienamente corretta la statuizione del primo Giudice in ordine all'inadempimento dell'obbligo di custodia e, conseguentemente, alla responsabilità della ditta Parte_1
qui appellante, conduttrice dell'immobile.
[...]
Anche con riguardo all'estensione al della Parte_2 responsabilità per danni, non sono fondate le censure dallo stesso formulate avverso la sentenza di primo grado.
Che il fosse socio della azienda ortofrutticola, solo Pt_2 apparentemente individuale, intestata alla moglie, lo si desume da una serie di elementi presuntivi tutti gravi, precisi e concordanti.
Non è, innanzitutto, da trascurare il fatto che la ditta aziendale stessa rechi inequivocabilmente proprio il cognome dell'appellante. Pt_2
Ancor più significativo è il ruolo di conduttore dell'attività dell'azienda, in capo al che si rinviene dagli atti Pt_2 delle indagini penali, svolte dai Carabinieri di Trinitapoli, a fronte della denuncia sporta dallo stesso e dalle Pt_2 dichiarazioni da quest'ultimo rese in sede di interrogatorio formale, ove egli ammette di essere gestore dell'attività aziendale intestata alla moglie.7
Secondo quanto emerge dagli atti di indagine,8 di natura pubblicistica e quindi fidefacenti fino a quella di falso, è lo stesso a qualificarsi come conduttore dell'attività Pt_2 aziendale e, quindi, direttamente coinvolto nella gestione della impresa, solo apparentemente individuale, intestata alla moglie.
Ulteriore riscontro al coinvolgimento diretto del Pt_2 nell'attività imprenditoriale in oggetto, si rinviene anche dalla deposizione dei testimoni escussi nel corso del primo grado di giudizio, da cui emerge la costante presenza attiva del nella gestione dell'azienda.9 Pt_2
D'altronde, l'affermazione - sostenuta dall'appellante - secondo cui il proprio coinvolgimento nell'attività imprenditoriale della moglie sarebbe stato del tutto provvisorio e temporaneo, ricollegabile alle condizioni soggettive di quest'ultima, in istato di gravidanza, non ha avuto alcun tipo di riscontro probatorio, soprattutto con riferimento all'impedimento, oggettivo e assoluto, della all'esercizio diretto della sua attività Pt_1 imprenditoriale.
Gli elementi presuntivi come sopra ricostruiti, invece, depongono per la qualità, in capo al di socio della Pt_2 moglie nell'attività imprenditoriale esercitata Pt_1 sotto il nome di quest'ultima, con la conseguente estensione della responsabilità, derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali in oggetto, ascrivibili all'impresa, anche al socio , in coerenza con la statuizione Parte_2 del primo Giudice.
In conclusione, quindi, le doglianze degli appellanti si appalesano del tutto infondate e il gravame non merita accoglimento.
Le spese processuali del presente grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e, poste a carico di parte appellante, vanno liquidate, come in dispositivo, applicati i parametri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della causa, desunto dall'ammontare del credito risarcitorio liquidato nella sentenza di primo grado e oggetto del presente gravame, e della modesta complessità della lite.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore degli appellati che ne ha avanzato richiesta.
È dovuto, infine, visto il rigetto dell'appello, il doppio contributo.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
in persona della titolare , e
[...] Parte_1
, nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 [...]
CP_2 Controparte_3 [...] , , avverso la sentenza n. CP_4 Controparte_5
257/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente grado, liquidate, per compensi, in € 5.000,00, oltre accessori di legge, spese che distrae in favore del procuratore costituito distrattario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 26/3/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. nn. 2644/24, 22289/23, 22823/18, 15721/15. 2 Sul punto v'è ammissione, in sede di interrogatorio formale, da parte di e di (cfr. Parte_1 CP_8 verbale udienza del 28/5/2019). 3 Sul punto v'è ammissione, in sede di interrogatorio formale, da parte di e di (cfr. Controparte_9 CP_8 verbale udienza del 28/5/2019). 4 Cfr. C.N.R. n. 11/31-1 del 23/1/2013, ove emerge che, al momento dell'intervento di Carabinieri, il capannone adibito a magazzino presentava la serranda di chiusura semi-aperta, con un vasto incendio al suo interno, che ormai aveva raggiunto proporzioni notevoli. 5 invece ottenibile se il servizio di vigilanza, collegato all'impianto di allarme in caso di intrusione abusiva all'interno dello stabilimento, fosse stato attivo nell'interesse dell'azienda appellante. 6 Come d'altronde ammesso in sede di interrogatorio formale dai convenuti in primo grado. 7 Cfr. verbale di interrogatorio formale in data 28/5/2019, ove il inequivocabilmente dichiara: …la ditta CP_8 Muscialà di mia moglie, sig.ra è gestita da me…>. Pt_1 8 Cfr. C.N.R. dei Carabinieri di Trinitapoli del 23/1/2013. 9 Riferisce il teste , sentito all'udienza del 28/5/2019: <…posso riferire che la ditta è gestita dai coniugi Testimone_1Persona_
personalmente ho incontrato sempre il sig. ma ho sentito dire che l'azienda è gestita da lui e CP_8 dalla moglie>. Il teste , sentito all'udienza del 23/2/2021, dichiara:…da qualche mese prima del Testimone_2 novembre 2012, mese in cui si è verificato l'incendio, vedevo entrare ed uscire da quei locali il sig. ed i suoi CP_8 operai>.