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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12115/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12115/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERTI MARCO che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e lettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE ANGELI SILVIA MILA CP_1
ANNA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SETTIMO Parte_1 CP_1
TORINESE il 07/05/2016. Per_ Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/06/2020.
Con ricorso depositato il 15/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
I) DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
II) Casa coniugale.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Alpignano, via Colgiansesco n. 42, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, alla moglie con tutti i mobili e le suppellettili attualmente ivi presenti. La sig.ra continuerà ad abitarvi col figlio, facendosi interamente carico delle spese condominiali CP_1 ordinarie, nonché delle utenze domestiche relativamente alle quali la sig.ra provvederà ad CP_1 effettuare la voltura a suo nome entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
DA' ATTO che il sig. ha già lasciato la predetta abitazione in data 11.01.2024; resta inteso che Pt_1 le spese per la gestione ordinaria e le utenze domestiche, ancora intestate allo stesso o cointestate, rimarranno a carico della sig.ra a decorrere dalla predetta data. CP_1
DA' ATTO che il pagamento delle rate del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale verrà sostenuto interamente dal sig. sino alla data della sua estinzione o sino alla data della vendita Pt_1 della casa. In quest'ultimo caso, il denaro realizzato dalla vendita verrà in parte utilizzato per l'estinzione del mutuo e, nella rimanente parte, ripartito tra i coniugi in parti uguali, dedotti gli acconti che ciascuno di essi ha corrisposto.
III) Beni mobili e denaro.
DA' ATTO che:
- i ricorrenti dichiarano di non possedere attualmente beni mobili o immobili in proprietà comune, ad eccezione della casa coniugale.
- dichiarano inoltre di non possedere conti correnti e/o depositi cointestati e di non detenere, a qualsiasi titolo, beni di proprietà dell'altro coniuge, ad eccezione del conto corrente aperto presso Intesa San Paolo sul quale è appoggiato il mutuo e dell'auto Opel Grandland di proprietà del sig. che rimarrà Pt_1 assegnata ed in uso allo stesso.
IV) Figlio.
pagina 2 di 5 Per_ AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
pertanto ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita del minore dovrà essere presa di comune accordo dai genitori, salvo decisioni urgenti che riguardino la salute del minore stesso.
V) Frequentazioni col padre.
a) Settimana.
DISPONE che:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica sera prima di cena.
- Durante la settimana, il padre potrà trascorrere col figlio un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, dal pomeriggio dopo il lavoro alla sera dopo cena;
potrà inoltre recare visita al figlio presso l'abitazione materna e/o prelevarlo da scuola o dalle attività per accompagnarlo a casa negli altri pomeriggi della settimana, previo accordo con la madre con almeno 2 giorni di anticipo, salvo imprevisti.
- Da quando ES inizierà la scuola primaria, qualora sussisteranno le condizioni, potrà essere praticata la seguente alternanza: nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana col padre, quest'ultimo potrà altresì trascorrere col figlio un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, dal pomeriggio dopo il lavoro alla mattina successiva (orario di rientro a scuola); nella settimana in cui il minore non trascorrerà il fine settimana col padre, quest'ultimo potrà trascorrere col figlio due giorni infrasettimanali, di norma il mercoledì e il giovedì, dal pomeriggio dopo il lavoro alla mattina successiva (orario di rientro a scuola).
- Resta inteso che, qualora il figlio non volesse pernottare presso l'abitazione del padre data la tenera età al momento della separazione, il sig. si impegnerà a ricondurlo presso l'abitazione materna. Pt_1
Parimenti, la sig.ra si impegnerà a fare altrettanto. CP_1
- Resta altresì inteso che, qualora il minore sia malato nei giorni di competenza paterna, il padre si organizzerà per trascorrere comunque tali giorni col figlio. Qualora il sig. ritenesse di non Pt_1 occuparsi del figlio in caso di malattia dello stesso e dovesse quindi occuparsene la madre, i relativi giorni/fine settimana non verranno comunque recuperati dal padre, salvo diverso accordo tra le parti.
b) CP_2
DISPONE che:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo compreso tra il 26 dicembre e il 30.12 e quello del 30.12 al 6.01; per il giorno di Natale e per il Capodanno, i genitori si alterneranno in base alle abitudini delle rispettive famiglie e alle esigenze del figlio.
- Per il giorno di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo, il minore starà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, trascorrendo quindi con ciascuno la metà delle relative vacanze.
- Il minore potrà trascorrere alternativamente con la madre o col padre i giorni di ponte e/o festa e/o vacanza scolastica breve (ad esempio: 25 aprile, 1° maggio, Carnevale, ecc.), con le modalità che i genitori potranno di volta in volta concordare in base alle rispettive esigenze e soprattutto in base ai desideri del figlio. Per_
- Durante le vacanze estive, potrà stare con ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi per data e modalità entro il 30 maggio di ogni anno. In tali periodi, i diritti pagina 3 di 5 di visita rimarranno sospesi. Periodi aggiuntivi di permanenza con l'uno o l'altro genitore verranno concordati di anno in anno tra i genitori. Per_
- Il tutto, fatta comunque salva la volontà di di poter vedere il padre anche in altre occasioni e comunque al di fuori dei giorni e delle fasce orarie e dei periodi sopra indicati e fatti salvi eventuali diversi impegni che potranno gravare sull'uno o sull'altro coniuge.
VI) Mantenimento.
DISPONE che il sig. corrisponda a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di Pt_1
Euro 700,00= (settecento) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che l'assegno unico erogato dall' in favore dei figli non autonomi economicamente CP_3 verrà incassato per intero dalla sig.ra la quale potrà altresì usufruire delle detrazioni fiscali per CP_1 le spese sostenute nell'interesse del figlio in ragione del 100%.
VII) Spese straordinarie.
DISPONE che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere effettuate previa approvazione scritta del genitore non anticipatario, secondo il seguente schema:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, dopo il primo anno fuori corso;
c) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica sportiva e/o di istruzione all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; c) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia, baby sitter, se rese necessarie da impegni di lavoro di entrambi genitori o in caso di malattia del genitore o del minore;
c) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pagina 4 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
VIII) DA' ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, in quanto ciascuno di essi è in possesso di reddito e patrimonio proprio atti a soddisfare ogni loro esigenza di vita.
IX) DA' ATTO che le parti si impegnano a concedersi reciprocamente il nulla osta per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore.
X) DA' ATTO che le su estese condizioni esauriscono ogni questione e pendenza tra le parti, che pertanto si danno reciprocamente atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12115/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERTI MARCO che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e lettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE ANGELI SILVIA MILA CP_1
ANNA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SETTIMO Parte_1 CP_1
TORINESE il 07/05/2016. Per_ Dal matrimonio è nato un figlio: il 17/06/2020.
Con ricorso depositato il 15/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
I) DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
II) Casa coniugale.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Alpignano, via Colgiansesco n. 42, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, alla moglie con tutti i mobili e le suppellettili attualmente ivi presenti. La sig.ra continuerà ad abitarvi col figlio, facendosi interamente carico delle spese condominiali CP_1 ordinarie, nonché delle utenze domestiche relativamente alle quali la sig.ra provvederà ad CP_1 effettuare la voltura a suo nome entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
DA' ATTO che il sig. ha già lasciato la predetta abitazione in data 11.01.2024; resta inteso che Pt_1 le spese per la gestione ordinaria e le utenze domestiche, ancora intestate allo stesso o cointestate, rimarranno a carico della sig.ra a decorrere dalla predetta data. CP_1
DA' ATTO che il pagamento delle rate del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale verrà sostenuto interamente dal sig. sino alla data della sua estinzione o sino alla data della vendita Pt_1 della casa. In quest'ultimo caso, il denaro realizzato dalla vendita verrà in parte utilizzato per l'estinzione del mutuo e, nella rimanente parte, ripartito tra i coniugi in parti uguali, dedotti gli acconti che ciascuno di essi ha corrisposto.
III) Beni mobili e denaro.
DA' ATTO che:
- i ricorrenti dichiarano di non possedere attualmente beni mobili o immobili in proprietà comune, ad eccezione della casa coniugale.
- dichiarano inoltre di non possedere conti correnti e/o depositi cointestati e di non detenere, a qualsiasi titolo, beni di proprietà dell'altro coniuge, ad eccezione del conto corrente aperto presso Intesa San Paolo sul quale è appoggiato il mutuo e dell'auto Opel Grandland di proprietà del sig. che rimarrà Pt_1 assegnata ed in uso allo stesso.
IV) Figlio.
pagina 2 di 5 Per_ AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
pertanto ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita del minore dovrà essere presa di comune accordo dai genitori, salvo decisioni urgenti che riguardino la salute del minore stesso.
V) Frequentazioni col padre.
a) Settimana.
DISPONE che:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica sera prima di cena.
- Durante la settimana, il padre potrà trascorrere col figlio un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, dal pomeriggio dopo il lavoro alla sera dopo cena;
potrà inoltre recare visita al figlio presso l'abitazione materna e/o prelevarlo da scuola o dalle attività per accompagnarlo a casa negli altri pomeriggi della settimana, previo accordo con la madre con almeno 2 giorni di anticipo, salvo imprevisti.
- Da quando ES inizierà la scuola primaria, qualora sussisteranno le condizioni, potrà essere praticata la seguente alternanza: nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana col padre, quest'ultimo potrà altresì trascorrere col figlio un giorno infrasettimanale, di norma il mercoledì, dal pomeriggio dopo il lavoro alla mattina successiva (orario di rientro a scuola); nella settimana in cui il minore non trascorrerà il fine settimana col padre, quest'ultimo potrà trascorrere col figlio due giorni infrasettimanali, di norma il mercoledì e il giovedì, dal pomeriggio dopo il lavoro alla mattina successiva (orario di rientro a scuola).
- Resta inteso che, qualora il figlio non volesse pernottare presso l'abitazione del padre data la tenera età al momento della separazione, il sig. si impegnerà a ricondurlo presso l'abitazione materna. Pt_1
Parimenti, la sig.ra si impegnerà a fare altrettanto. CP_1
- Resta altresì inteso che, qualora il minore sia malato nei giorni di competenza paterna, il padre si organizzerà per trascorrere comunque tali giorni col figlio. Qualora il sig. ritenesse di non Pt_1 occuparsi del figlio in caso di malattia dello stesso e dovesse quindi occuparsene la madre, i relativi giorni/fine settimana non verranno comunque recuperati dal padre, salvo diverso accordo tra le parti.
b) CP_2
DISPONE che:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo compreso tra il 26 dicembre e il 30.12 e quello del 30.12 al 6.01; per il giorno di Natale e per il Capodanno, i genitori si alterneranno in base alle abitudini delle rispettive famiglie e alle esigenze del figlio.
- Per il giorno di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo, il minore starà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, trascorrendo quindi con ciascuno la metà delle relative vacanze.
- Il minore potrà trascorrere alternativamente con la madre o col padre i giorni di ponte e/o festa e/o vacanza scolastica breve (ad esempio: 25 aprile, 1° maggio, Carnevale, ecc.), con le modalità che i genitori potranno di volta in volta concordare in base alle rispettive esigenze e soprattutto in base ai desideri del figlio. Per_
- Durante le vacanze estive, potrà stare con ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi per data e modalità entro il 30 maggio di ogni anno. In tali periodi, i diritti pagina 3 di 5 di visita rimarranno sospesi. Periodi aggiuntivi di permanenza con l'uno o l'altro genitore verranno concordati di anno in anno tra i genitori. Per_
- Il tutto, fatta comunque salva la volontà di di poter vedere il padre anche in altre occasioni e comunque al di fuori dei giorni e delle fasce orarie e dei periodi sopra indicati e fatti salvi eventuali diversi impegni che potranno gravare sull'uno o sull'altro coniuge.
VI) Mantenimento.
DISPONE che il sig. corrisponda a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di Pt_1
Euro 700,00= (settecento) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che l'assegno unico erogato dall' in favore dei figli non autonomi economicamente CP_3 verrà incassato per intero dalla sig.ra la quale potrà altresì usufruire delle detrazioni fiscali per CP_1 le spese sostenute nell'interesse del figlio in ragione del 100%.
VII) Spese straordinarie.
DISPONE che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere effettuate previa approvazione scritta del genitore non anticipatario, secondo il seguente schema:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, dopo il primo anno fuori corso;
c) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica sportiva e/o di istruzione all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; c) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia, baby sitter, se rese necessarie da impegni di lavoro di entrambi genitori o in caso di malattia del genitore o del minore;
c) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pagina 4 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
VIII) DA' ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, in quanto ciascuno di essi è in possesso di reddito e patrimonio proprio atti a soddisfare ogni loro esigenza di vita.
IX) DA' ATTO che le parti si impegnano a concedersi reciprocamente il nulla osta per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore.
X) DA' ATTO che le su estese condizioni esauriscono ogni questione e pendenza tra le parti, che pertanto si danno reciprocamente atto di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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