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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/09/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1732/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1732/2018 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Vincenzo Battiloro e Massimo Di Prima, per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, n.q. esecutore testamentario Controparte_1 C.F._1 dell'originario opponente , , Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA M. POLO 89, 98066, PATTI, presso lo studio dell'avv. AMATO VINCENZO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2018 emesso dal
Tribunale di Patti in data 31.07.2018
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2018 emesso dal Tribunale di Patti in data 31.07.2018, con cui era stato intimato all'opponente di pagare in favore di la somma di € Controparte_2
237.375,81, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di
1 regresso delle somme pagate per l'estinzione delle obbligazioni contratte dalla Parte_1
L'opponente premetteva che:
- il aveva prestato fideiussione omnibus nei confronti della CP_2 banca Intesa Sanpaolo S.p.A., in favore della a Parte_1 garanzia delle obbligazioni scaturenti dall'apertura di credito sul conto corrente n. 69830172 acceso presso la filiale di Brolo, Via Dante Alighieri,
29 e da altre operazioni finanziarie, nonché stipulato con la medesima banca contratto di pegno e deposito titoli a garanzia n.
06997/3100/000004087676 del 12.4.2013, sempre in favore della società opponente;
- successivamente, la aveva provveduto Controparte_3
a vendere sul mercato i valori ed i titoli concessi in pegno per un prezzo complessivo di € 241.462,76, il cui realizzo aveva determinato € 1.959,14 per commissioni, € 698,53 per ritenuta fiscale, per un ricavo netto di €
238.805,09 destinato all'estinzione delle obbligazioni garantite;
- dunque, il aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per CP_2 ottenere la restituzione di quanto gli era stato escusso per adempiere alle obbligazioni contratte dalla società opponente.
Tanto premesso, la con un unico motivo di Parte_1 opposizione, eccepiva l'inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opposto, il quale, a sua volta, rilevava l'inapplicabilità al caso di specie della postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che: il aveva prestato le garanzie citate CP_2 in qualità di amministratore unico e non di socio e che, in ogni caso, per effetto dell'escussione della garanzia da parte di Banca Intesa San
Paolo, doveva ritenersi operante la surrogazione dell'opposto nel credito vantato dalla nei confronti della società; deduceva, CP_3 inoltre, che al momento del rilascio delle garanzie da parte dell'opposto non sussistevano i presupposti per invocare l'applicazione dell'art. 2467
c.c. e che, ad ogni modo, la consistenza patrimoniale della Parte_1
è tale da impedire che possano trovare applicazione i presupposti
[...]
2 richiesti dall'art. 2467 c.c. per postergare il rimborso dei finanziamenti effettuati.
In data 27.11.2024 il giudizio veniva interrotto per la morte dell'opposto,
. Controparte_2
A seguito della tempestiva riassunzione da parte della società opponente, si costituiva in giudizio , nella qualità di Controparte_1 esecutore testamentario dell'originario opposto, il quale faceva proprie le deduzioni, eccezioni e domande già formulate dal . CP_2
La causa, istruita mediante prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 12.05.2025 con la concessione dei termini di cui agli articoli 281 quinquies e 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali scaduto il 31.7.2025.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, in ragione dell'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 2467
c.c.
Tale norma dispone l'inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, che perdura fino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria della società.
Ai fini dell'operatività della postergazione del credito dei soci devono sussistere determinati requisiti di carattere soggettivo (concessione di un finanziamento da parte di un soggetto che rivesta la qualifica di socio)
e oggettivo (concessione del suddetto finanziamento in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento).
I superiori requisiti, per come di seguito si rileva, sono tutti riscontrabili nella vicenda de quo.
In primo luogo, dagli atti di causa non emerge che la fideiussione, la costituzione del pegno e il deposito dei titoli a garanzia siano stati effettuati da quale amministratore unico della Controparte_2
3 al contrario, deve ritenersi che le suddette obbligazioni Parte_1 siano state contratte nella qualità di socio, e ciò in quanto la documentazione prodotta reca solo la firma di senza Controparte_2 alcun riferimento alla spiegata qualità.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dall'opponente, con riferimento alla garanzia della fideiussione omnibus del 10.01.2011, il non avrebbe potuto agire nella qualità di amministratore unico, CP_2 poiché in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società si sarebbe determinata la inammissibile situazione della Parte_1 garante di sé stessa, finendo, dunque, per coincidere le due figure del garante e del garantito con conseguente non configurabilità ontologica e giuridica della stessa fideiussione.
In merito al contratto di pegno e al deposito titoli a garanzia del
12.4.2013 è lo stesso a dichiarare che entrambe le forme di CP_2 garanzia citate hanno ad oggetto strumenti finanziari di proprietà del solo opposto.
In secondo luogo, l'escussione delle garanzie da parte della banca non fa venire meno il presupposto di operatività dell'art. 2467 c.c., che testualmente prevede che “s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati”.
Ciò esplicita la precisa volontà del legislatore di prescindere dalla struttura formale dell'operazione economica dando esclusivo rilievo all'elemento causale, cioè alla ragione pratica dell'affare.
Tale ratio legis è valorizzata da costante giurisprudenza secondo la quale “la nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione.” (cfr. Cass. civ. n. 3017/2019).
4 Priva di pregio è, dunque, l'invocata operatività di una presunta surrogazione dell'opposto nei diritti dell'istituto bancario a seguito della vendita dei valori da parte di quest'ultimo.
Infatti, nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dalla legge per l'applicabilità del citato istituto, né lo stesso risulta altrimenti applicabile atteso che, diversamente opinando, si determinerebbe una elusione della disciplina della postergazione.
Sul punto si riporta un significativo arresto giurisprudenziale, che, pur relativo ad una fattispecie in parte differente, esplicita il diverso meccanismo che opera in caso di postergazione del credito, specificando che “il pagamento, da parte di un socio, di un debito della società poi fallita rientra tra i finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento e, come tale, è assoggettato al regime della postergazione a norma dell'art. 2467, comma 2, c.c., con la conseguenza che solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori al socio potrà essere rimborsato il finanziamento, non potendosi invocare la surroga legale di cui all'art. 1203, n. 1), c.c.”; ciò in quanto “i soci i cui crediti sono assoggettati al regime di postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., non possono essere affatto ritenuti dei comuni creditori chirografari, non concorrendo il loro credito con quello degli altri creditori (non muniti di cause di prelazione) in proporzione all'ammontare dei crediti, essendo, viceversa, la loro soddisfazione sempre posposta a quella integrale degli altri creditori.” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 31 luglio 2019, n. 20649).
Ancora, va rilevato come ai fini dell'operatività della disciplina prevista dall'art. 2467 c.c. non è necessaria alcuna delibera assembleare da parte della società.
Passando ai requisiti di carattere oggettivo relativi alla situazione finanziaria in cui versava la società nel momento in cui il ha CP_2 prestato le garanzie, dalla CTU contabile è emerso che vi era un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.
5 Orbene, in merito alla consulenza espletata va, anzitutto, rilevata la legittima acquisizione da parte del perito, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., dei bilanci non prodotti dalle parti.
Com'è noto, tale disposizione consente al giudice di acquisire anche d'ufficio informazioni e documenti necessari ai fini della definizione della controversia.
Il CTU nell'ambito del processo ha facoltà analoghe a quelle del magistrato, potendo dunque egli stesso acquisire ai sensi dell'art. 213
c.p.c. le suddette informazioni e i documenti come se fosse mandatario del giudice, anche qualora si tratti di materiale nuovo.
Infatti, non è in dubbio che l'attività di cui all'art. 213 c.p.c. possa essere delegata al CTU e che riguardi appunto l'acquisizione di documentazione che potrebbe acquisirsi per ordine diretto del giudice, purché sia funzionale all'espletamento dell'incarico affidato al consulente.
A ciò si aggiunga che nel caso di CTU contabile la giurisprudenza ha chiarito che il perito può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (cfr.
SS.UU. 3086/2022).
Ciò posto, per potere verificare l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2467 c.c. è pacifico che la situazione finanziaria vada accertata sia nel momento in cui il finanziamento è stato concesso, sia nel momento in cui il socio ne chiede il rimborso.
Infatti, “in presenza dei presupposti di postergazione di cui al comma 2 dell'art.2467c.c., sia al momento di esecuzione del finanziamento sia al momento della richiesta di rimborso da parte del socio finanziatore, gli amministratori sono tenuti ad eccepire la condizione di inesigibilità del credito derivante dalla postergazione al socio richiedente il rimborso del finanziamento laddove al momento del richiesto rimborso sussistano creditori “ordinari” (vale a dire creditori non soci, soggetti allo stesso
6 vincolo) titolari di crediti scaduti e non soddisfatti o comunque non ancora scaduti.” (cfr, ex multis, Tribunale Milano 14 marzo 2014 n. 3621).
Nel caso di specie è, inoltre, incontestato che: la fideiussione omnibus del 10/01/2011 concessa inizialmente fino alla concorrenza di €
65.000,00, è stata aggiornata una prima volta il 12/04/2013 fino alla concorrenza di € 97.500,00 oltre interessi moratori e una seconda volta il
30/09/2015 fino alla concorrenza di € 156.000,00 oltre interessi moratori;
il contratto di pegno del 12/04/2013 è stato confermato ed aggiornato il
30/09/2015 a seguito di ampliamento dell'apertura di credito da €
50.000,00 ad € 120.000 ed è stato altresì stipulato un altro contratto di pegno del 12/05/2016; deposito titoli a garanzia n.
06997/3100/000004087676 del 12/04/2013.
Le suddette operazioni comportano la necessità di verificare la situazione finanziaria della società non solo relativamente agli anni 2013
e 2014 ma anche rispetto agli anni in cui le garanzie sono state concesse per la prima volta e aggiornate (e dunque l'impegno è stato rinnovato e allargato) e, infine, relativamente al momento in cui si chiede il rimborso delle somme.
A ciò si aggiunga che i bilanci del 2013 e 2014 risultano non perfettamente rispondenti al reale stato patrimoniale della società, atteso che “l'estrazione, consultazione ed analisi del bilancio al
31/12/2015 evidenzia una situazione economico patrimoniale molto peggiorativa rispetto a quella degli anni precedenti. Il risultato d'esercizio riporta una perdita pari a € 2.339.843,00 riconducibile in massima parte all'emersione di passività in precedenza non rilevate. Il redattore del bilancio ha, infatti, inserito le superiori passività risalenti a diverse precedenti annualità, integralmente nel bilancio al 31/12/2015, evidenziandone gli importi tra le componenti straordinarie, piuttosto che riaprire, modificare, riapprovare e ridepositare tutti i bilanci del decennio precedente.” (cfr. p. 17 della CTU).
7 Dunque, anche per tale ragione, i bilanci degli anni 2013 e 2014 non possono essere assunti come unica documentazione utile ai fini della configurabilità dell'art. 2467 c.c.
Ancora, in merito alla necessità di acquisire la documentazione citata, si riporta l'orientamento in base al quale “in caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato.” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 12994/2019).
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene legittimo l'operato del CTU che, dopo aver chiesto e ottenuto la relativa autorizzazione (v. istanza depositata il 14.10.2024 e visto del giorno seguente), ha utilizzato documenti reperibili in pubblici registri ai fini del corretto espletamento del mandato affidatogli.
Corrette e condivisibili appaiono, inoltre, le conclusioni cui lo stesso è addivenuto, le quali chiariscono che “sia all'epoca della loro concessione/rinnovo/mantenimento/ampliamento (anni d'imposta
2015/2016) sia alla data dell'ultimo bilancio (2023) approvato il
08/08/2024, la società opponente, anche avendo riguardo al tipo di attività esercitata, versava in una situazione di importante indebitamento complessivo rispetto al patrimonio netto e, quindi in uno squilibrio finanziario che avrebbe, come di fatti ha reso (nel 2015), ragionevole un conferimento piuttosto che un finanziamento. Prova ne sia che i soci hanno deliberato destinarsi a capitale di rischio e, quindi, a copertura perdita, la gran parte di debito iscritto in bilancio a titolo di
“debiti verso soci per finanziamenti”. Anche l'esame dell'indice di liquidità (ottenuto rapportando le liquidità immediate e differite sul
8 totale delle passività a breve) ha evidenziato, negli anni interessati, una totale ed assoluta incapacità dell'azienda di far fronte con i propri crediti anche ai soli debiti a breve termine.” (cfr. pag. 27 CTU).
Infine, è infondata l'eccezione avanzata dall'opposto in merito alla capienza del patrimonio immobiliare di proprietà della società, che permetterebbe all'opponente di restituire le somme richieste atteso che, da un lato, il patrimonio immobiliare non va confuso con la liquidità di cui dispone la società e, dall'altro lato, la situazione finanziaria che emerge dai bilanci del 2023 è, come detto, deteriore rispetto a quella degli anni precedentemente esaminati e, pertanto, ostativa all'accoglimento delle richieste dell'opposto.
In conclusione, l'eccezione avanzata dall'opponente è fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1732/2018 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 468/2018, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 468/2018 emesso dal Tribunale di Patti in data 31.07.2018;
Condanna l'opposto al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 14.482,50 (di cui € 379,50 per esborsi) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 01/09/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1732/2018 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Vincenzo Battiloro e Massimo Di Prima, per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, n.q. esecutore testamentario Controparte_1 C.F._1 dell'originario opponente , , Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA M. POLO 89, 98066, PATTI, presso lo studio dell'avv. AMATO VINCENZO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2018 emesso dal
Tribunale di Patti in data 31.07.2018
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2018 emesso dal Tribunale di Patti in data 31.07.2018, con cui era stato intimato all'opponente di pagare in favore di la somma di € Controparte_2
237.375,81, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di
1 regresso delle somme pagate per l'estinzione delle obbligazioni contratte dalla Parte_1
L'opponente premetteva che:
- il aveva prestato fideiussione omnibus nei confronti della CP_2 banca Intesa Sanpaolo S.p.A., in favore della a Parte_1 garanzia delle obbligazioni scaturenti dall'apertura di credito sul conto corrente n. 69830172 acceso presso la filiale di Brolo, Via Dante Alighieri,
29 e da altre operazioni finanziarie, nonché stipulato con la medesima banca contratto di pegno e deposito titoli a garanzia n.
06997/3100/000004087676 del 12.4.2013, sempre in favore della società opponente;
- successivamente, la aveva provveduto Controparte_3
a vendere sul mercato i valori ed i titoli concessi in pegno per un prezzo complessivo di € 241.462,76, il cui realizzo aveva determinato € 1.959,14 per commissioni, € 698,53 per ritenuta fiscale, per un ricavo netto di €
238.805,09 destinato all'estinzione delle obbligazioni garantite;
- dunque, il aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per CP_2 ottenere la restituzione di quanto gli era stato escusso per adempiere alle obbligazioni contratte dalla società opponente.
Tanto premesso, la con un unico motivo di Parte_1 opposizione, eccepiva l'inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opposto, il quale, a sua volta, rilevava l'inapplicabilità al caso di specie della postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che: il aveva prestato le garanzie citate CP_2 in qualità di amministratore unico e non di socio e che, in ogni caso, per effetto dell'escussione della garanzia da parte di Banca Intesa San
Paolo, doveva ritenersi operante la surrogazione dell'opposto nel credito vantato dalla nei confronti della società; deduceva, CP_3 inoltre, che al momento del rilascio delle garanzie da parte dell'opposto non sussistevano i presupposti per invocare l'applicazione dell'art. 2467
c.c. e che, ad ogni modo, la consistenza patrimoniale della Parte_1
è tale da impedire che possano trovare applicazione i presupposti
[...]
2 richiesti dall'art. 2467 c.c. per postergare il rimborso dei finanziamenti effettuati.
In data 27.11.2024 il giudizio veniva interrotto per la morte dell'opposto,
. Controparte_2
A seguito della tempestiva riassunzione da parte della società opponente, si costituiva in giudizio , nella qualità di Controparte_1 esecutore testamentario dell'originario opposto, il quale faceva proprie le deduzioni, eccezioni e domande già formulate dal . CP_2
La causa, istruita mediante prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 12.05.2025 con la concessione dei termini di cui agli articoli 281 quinquies e 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali scaduto il 31.7.2025.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, in ragione dell'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 2467
c.c.
Tale norma dispone l'inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, che perdura fino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria della società.
Ai fini dell'operatività della postergazione del credito dei soci devono sussistere determinati requisiti di carattere soggettivo (concessione di un finanziamento da parte di un soggetto che rivesta la qualifica di socio)
e oggettivo (concessione del suddetto finanziamento in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento).
I superiori requisiti, per come di seguito si rileva, sono tutti riscontrabili nella vicenda de quo.
In primo luogo, dagli atti di causa non emerge che la fideiussione, la costituzione del pegno e il deposito dei titoli a garanzia siano stati effettuati da quale amministratore unico della Controparte_2
3 al contrario, deve ritenersi che le suddette obbligazioni Parte_1 siano state contratte nella qualità di socio, e ciò in quanto la documentazione prodotta reca solo la firma di senza Controparte_2 alcun riferimento alla spiegata qualità.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dall'opponente, con riferimento alla garanzia della fideiussione omnibus del 10.01.2011, il non avrebbe potuto agire nella qualità di amministratore unico, CP_2 poiché in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società si sarebbe determinata la inammissibile situazione della Parte_1 garante di sé stessa, finendo, dunque, per coincidere le due figure del garante e del garantito con conseguente non configurabilità ontologica e giuridica della stessa fideiussione.
In merito al contratto di pegno e al deposito titoli a garanzia del
12.4.2013 è lo stesso a dichiarare che entrambe le forme di CP_2 garanzia citate hanno ad oggetto strumenti finanziari di proprietà del solo opposto.
In secondo luogo, l'escussione delle garanzie da parte della banca non fa venire meno il presupposto di operatività dell'art. 2467 c.c., che testualmente prevede che “s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati”.
Ciò esplicita la precisa volontà del legislatore di prescindere dalla struttura formale dell'operazione economica dando esclusivo rilievo all'elemento causale, cioè alla ragione pratica dell'affare.
Tale ratio legis è valorizzata da costante giurisprudenza secondo la quale “la nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione.” (cfr. Cass. civ. n. 3017/2019).
4 Priva di pregio è, dunque, l'invocata operatività di una presunta surrogazione dell'opposto nei diritti dell'istituto bancario a seguito della vendita dei valori da parte di quest'ultimo.
Infatti, nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dalla legge per l'applicabilità del citato istituto, né lo stesso risulta altrimenti applicabile atteso che, diversamente opinando, si determinerebbe una elusione della disciplina della postergazione.
Sul punto si riporta un significativo arresto giurisprudenziale, che, pur relativo ad una fattispecie in parte differente, esplicita il diverso meccanismo che opera in caso di postergazione del credito, specificando che “il pagamento, da parte di un socio, di un debito della società poi fallita rientra tra i finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento e, come tale, è assoggettato al regime della postergazione a norma dell'art. 2467, comma 2, c.c., con la conseguenza che solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori al socio potrà essere rimborsato il finanziamento, non potendosi invocare la surroga legale di cui all'art. 1203, n. 1), c.c.”; ciò in quanto “i soci i cui crediti sono assoggettati al regime di postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., non possono essere affatto ritenuti dei comuni creditori chirografari, non concorrendo il loro credito con quello degli altri creditori (non muniti di cause di prelazione) in proporzione all'ammontare dei crediti, essendo, viceversa, la loro soddisfazione sempre posposta a quella integrale degli altri creditori.” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 31 luglio 2019, n. 20649).
Ancora, va rilevato come ai fini dell'operatività della disciplina prevista dall'art. 2467 c.c. non è necessaria alcuna delibera assembleare da parte della società.
Passando ai requisiti di carattere oggettivo relativi alla situazione finanziaria in cui versava la società nel momento in cui il ha CP_2 prestato le garanzie, dalla CTU contabile è emerso che vi era un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.
5 Orbene, in merito alla consulenza espletata va, anzitutto, rilevata la legittima acquisizione da parte del perito, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., dei bilanci non prodotti dalle parti.
Com'è noto, tale disposizione consente al giudice di acquisire anche d'ufficio informazioni e documenti necessari ai fini della definizione della controversia.
Il CTU nell'ambito del processo ha facoltà analoghe a quelle del magistrato, potendo dunque egli stesso acquisire ai sensi dell'art. 213
c.p.c. le suddette informazioni e i documenti come se fosse mandatario del giudice, anche qualora si tratti di materiale nuovo.
Infatti, non è in dubbio che l'attività di cui all'art. 213 c.p.c. possa essere delegata al CTU e che riguardi appunto l'acquisizione di documentazione che potrebbe acquisirsi per ordine diretto del giudice, purché sia funzionale all'espletamento dell'incarico affidato al consulente.
A ciò si aggiunga che nel caso di CTU contabile la giurisprudenza ha chiarito che il perito può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (cfr.
SS.UU. 3086/2022).
Ciò posto, per potere verificare l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2467 c.c. è pacifico che la situazione finanziaria vada accertata sia nel momento in cui il finanziamento è stato concesso, sia nel momento in cui il socio ne chiede il rimborso.
Infatti, “in presenza dei presupposti di postergazione di cui al comma 2 dell'art.2467c.c., sia al momento di esecuzione del finanziamento sia al momento della richiesta di rimborso da parte del socio finanziatore, gli amministratori sono tenuti ad eccepire la condizione di inesigibilità del credito derivante dalla postergazione al socio richiedente il rimborso del finanziamento laddove al momento del richiesto rimborso sussistano creditori “ordinari” (vale a dire creditori non soci, soggetti allo stesso
6 vincolo) titolari di crediti scaduti e non soddisfatti o comunque non ancora scaduti.” (cfr, ex multis, Tribunale Milano 14 marzo 2014 n. 3621).
Nel caso di specie è, inoltre, incontestato che: la fideiussione omnibus del 10/01/2011 concessa inizialmente fino alla concorrenza di €
65.000,00, è stata aggiornata una prima volta il 12/04/2013 fino alla concorrenza di € 97.500,00 oltre interessi moratori e una seconda volta il
30/09/2015 fino alla concorrenza di € 156.000,00 oltre interessi moratori;
il contratto di pegno del 12/04/2013 è stato confermato ed aggiornato il
30/09/2015 a seguito di ampliamento dell'apertura di credito da €
50.000,00 ad € 120.000 ed è stato altresì stipulato un altro contratto di pegno del 12/05/2016; deposito titoli a garanzia n.
06997/3100/000004087676 del 12/04/2013.
Le suddette operazioni comportano la necessità di verificare la situazione finanziaria della società non solo relativamente agli anni 2013
e 2014 ma anche rispetto agli anni in cui le garanzie sono state concesse per la prima volta e aggiornate (e dunque l'impegno è stato rinnovato e allargato) e, infine, relativamente al momento in cui si chiede il rimborso delle somme.
A ciò si aggiunga che i bilanci del 2013 e 2014 risultano non perfettamente rispondenti al reale stato patrimoniale della società, atteso che “l'estrazione, consultazione ed analisi del bilancio al
31/12/2015 evidenzia una situazione economico patrimoniale molto peggiorativa rispetto a quella degli anni precedenti. Il risultato d'esercizio riporta una perdita pari a € 2.339.843,00 riconducibile in massima parte all'emersione di passività in precedenza non rilevate. Il redattore del bilancio ha, infatti, inserito le superiori passività risalenti a diverse precedenti annualità, integralmente nel bilancio al 31/12/2015, evidenziandone gli importi tra le componenti straordinarie, piuttosto che riaprire, modificare, riapprovare e ridepositare tutti i bilanci del decennio precedente.” (cfr. p. 17 della CTU).
7 Dunque, anche per tale ragione, i bilanci degli anni 2013 e 2014 non possono essere assunti come unica documentazione utile ai fini della configurabilità dell'art. 2467 c.c.
Ancora, in merito alla necessità di acquisire la documentazione citata, si riporta l'orientamento in base al quale “in caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato.” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 12994/2019).
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene legittimo l'operato del CTU che, dopo aver chiesto e ottenuto la relativa autorizzazione (v. istanza depositata il 14.10.2024 e visto del giorno seguente), ha utilizzato documenti reperibili in pubblici registri ai fini del corretto espletamento del mandato affidatogli.
Corrette e condivisibili appaiono, inoltre, le conclusioni cui lo stesso è addivenuto, le quali chiariscono che “sia all'epoca della loro concessione/rinnovo/mantenimento/ampliamento (anni d'imposta
2015/2016) sia alla data dell'ultimo bilancio (2023) approvato il
08/08/2024, la società opponente, anche avendo riguardo al tipo di attività esercitata, versava in una situazione di importante indebitamento complessivo rispetto al patrimonio netto e, quindi in uno squilibrio finanziario che avrebbe, come di fatti ha reso (nel 2015), ragionevole un conferimento piuttosto che un finanziamento. Prova ne sia che i soci hanno deliberato destinarsi a capitale di rischio e, quindi, a copertura perdita, la gran parte di debito iscritto in bilancio a titolo di
“debiti verso soci per finanziamenti”. Anche l'esame dell'indice di liquidità (ottenuto rapportando le liquidità immediate e differite sul
8 totale delle passività a breve) ha evidenziato, negli anni interessati, una totale ed assoluta incapacità dell'azienda di far fronte con i propri crediti anche ai soli debiti a breve termine.” (cfr. pag. 27 CTU).
Infine, è infondata l'eccezione avanzata dall'opposto in merito alla capienza del patrimonio immobiliare di proprietà della società, che permetterebbe all'opponente di restituire le somme richieste atteso che, da un lato, il patrimonio immobiliare non va confuso con la liquidità di cui dispone la società e, dall'altro lato, la situazione finanziaria che emerge dai bilanci del 2023 è, come detto, deteriore rispetto a quella degli anni precedentemente esaminati e, pertanto, ostativa all'accoglimento delle richieste dell'opposto.
In conclusione, l'eccezione avanzata dall'opponente è fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1732/2018 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 468/2018, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 468/2018 emesso dal Tribunale di Patti in data 31.07.2018;
Condanna l'opposto al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 14.482,50 (di cui € 379,50 per esborsi) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 01/09/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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