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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere estensore
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 17 luglio 2024
Da
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Colle (BA) il 10 ottobre 1965, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Mario Botta, presso il cui studio in Como, via Rovelli n.
10, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
(c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/04/1953 e residente in [...], (c.f. CP_2
pagina 1 di 18 ) nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._3
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dagli Avv. Lorenzo Spallino e Paola Radaelli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Spallino, in Como, via Volta 66.
APPELLATI
e
(c.f. ), con studio professionale in Controparte_4 C.F._5
Cernobbio (CO), via Regina n. 53, rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Corti, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como (CO), Via G. Borsieri n. 21.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e
(c.f. e p. iva con sede in Mogliano Controparte_5 P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 ed elettivamente domiciliata in Como, Via Mugiasca n.
10, presso lo studio dell'avv. Andrea Orlandoni, che la rappresenta e difende giusta procura generale per atto del notaio dott. rep. 186905, racc. Persona_1
30367, prodotta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Como n. 650/2024, emessa all'esito del procedimento rubricato al n. 4630/2020 R.G., pubblicata in data 8 giugno 2024 e notificata dai sig.ri il 18 giugno 2024. CP_1
OGGETTO: Proprietà.
Conclusioni per : “Voglia la Corte d'Appello di Milano, in Parte_1
accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. Parte_1
pagina 2 di 18 650/2024 pubblicata in data 8 giugno 2024, in sua riforma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa valuta-zione positiva dell'ammissibilità del presente gravame, così provvedere:
i. disporre, in via preliminare, l'immediata sospensione dell'esecutività della Sentenza con riferimento ai capi impugnati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni innanzi esposte;
ii. rigettare, nel merito, le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, accertando la legittimità dell'opera effettuata dal sig. e revocando le statuizioni relative alla Parte_1 condanna alla relativa rimozione/demolizione nonché al risarcimento del danno. Con ogni pronuncia connessa e conseguenziale, anche in punto di spese dei terzi chiamati, come indicato al paragrafo B del presente atto. Anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si reiterano in ogni caso le conclusioni rassegnate in primo grado, qui di seguito riportate:« in via principale, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle stesse, accertata la responsabilità del p.i.e. Controparte_4 quale progettista e direttore dei lavori, dichiararlo tenuto a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannarlo a tenere indenne il sig. per tutto quanto Parte_1 questi sarà eventualmente tenuto a pagare e sostenere in conseguenza dell'accoglimento delle domande attoree, ivi compresi i danni tutti, nessuno escluso, le spese processuali ed i costi che dovessero sostenersi per la demolizione e/o l'arretramento delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi».
iii. con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in favore di
[...]
(rideterminate, per il giudizio di primo grado, come indicato al paragrafo G del Parte_1 presente atto)”.
Conclusioni per i Sigg. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza CP_1 ed eccezione respinta, così giudicare:
- confermare la sentenza n. 650/2024 emessa dal Tribunale civile di Como all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 4630/2020, per l'effetto rigettando l'appello proposto dal signor;
Parte_1
pagina 3 di 18 - condannare il signor alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
procedimento, oneri e accessori inclusi”.
Conclusioni per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, in funzione Controparte_4 di Giudice di Appello, Sezione Seconda Civile, respinta ogni contraria e diversa istanza, azione od eccezione, così statuire:
- In via preliminare: sospendere immediatamente, ricorrendo i presupposti applicativi
(alternativi) di cui all'art. 283 c.p.c. e meglio specificati nella narrativa del presente atto,
l'efficacia esecutiva della Sentenza numero 650/2024 emessa inter partes dal Tribunale di
Como ed oggetto della presente impugnazione.
- Nel merito, in via principale: in riforma della Sentenza numero 650/2024, in via di impugnazione incidentale, rigettare, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte spiegate dal signor nei confronti del p.i.e. in virtù Parte_1 Controparte_4 delle argomentazioni tutte sviluppate nella narrativa del presente atto, revocando le statuizioni assunte dal Giudice di Primo Grado ritrascritte e specificate nel punto II.B. del presente scritto difensivo;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse confermare la statuizione adottata dal Tribunale di Como nei rapporti tra il signor (appellante) ed il p.i.e. (appellato e Parte_1 Controparte_4 già terzo chiamato) ed accogliere in tutto o in parte la domanda di garanzia esercitata dall'allora convenuto ed odierno appellante ( , condannare a titolo di Parte_1 malleva la compagnia in forza della polizza assicurativa stipulata, a Controparte_5 rifondere tutti i danni e le spese che dovessero essere liquidati e che il p.i.e. Controparte_4 dovesse essere chiamato a rifondere a qualsiasi titolo.
- Sulle spese: con vittoria delle competenze professionali da liquidarsi ai sensi del D.M.
147/2022, CPA 4%, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del doppio grado di giudizio, con riconoscimento delle anticipazioni sostenute (Euro 518,00 per la chiamata di terzo nel giudizio di ed Euro 777,00 per il presente appello CP_6 incidentale)”.
pagina 4 di 18 Conclusioni per “Nel merito: previe le opportune declaratorie, Controparte_5 rigettare ogni domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Controparte_5 diritto.
Spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta a mantenere indenne il geom. entro i Controparte_5 CP_4 limiti e le clausole contrattuali e al netto degli scoperti e delle franchigie previsti nel contratto assicurativo.
Spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2020, i Sig. e CP_1 [...] convenivano, avanti al Tribunale di Como, allegando Parte_2 Parte_1 quanto segue:
a. e sono proprietari - per atti (a) 31.051989 rep. CP_1 Controparte_7
69202 racc. 8167 a firma dott. notaio in Como, (b) 22.07.2004 n. rep. Persona_2
32.050 racc. 16.100 a firma dott. notaio in Como, (c) 22.07.2004 rep. Persona_3
32.049 racc. 16.099 a firma dott. notaio in Como - di un immobile Persona_3 residenziale sito nel Comune di Cernobbio, via Ortigara 7 (distinto al NCU di Como,
Comune di Cernobbio sezione censuaria di Piazza Santo Stefano, foglio 6, part. 2243 sub
702, 703, 704 e 705).
La proprietà dei signori e confina sul lato sud-est e in lato sud- CP_1 Parte_2 ovest con il mappale 1842, su cui sorge l'edificio di proprietà del signor
[...]
. Parte_1
b. Nel 2018 il signor presentava al Comune di Cernobbio S.C.I.A Parte_1
89/2018, alternativa al permesso di costruire ex art. 23 D.p.r. 380/2001, al fine della realizzazione di un “intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi” ai sensi degli artt. 63 ss. della L.R. Lombardia n. 12/2005, relativamente alla proprietà di cui al mappale n. 1842.
L'intervento che prevedeva la sopraelevazione di una porzione del fabbricato esistente, al fine di ricavarvi degli spazi abitativi dal sottotetto e la realizzazione di un pagina 5 di 18 porticato coperto, con la creazione di un nuovo colmo e due nuove falde a copertura dello stesso.
c. Nel novembre 2018 i signori e proponevano ricorso per CP_1 Parte_2 denuncia di nuova opera, ai sensi dell'art. 1171 c.c., rilevando che la sopraelevazione del fabbricato esistente, da parte di , costituiva a tutti gli effetti “nuova Parte_1 costruzione”, e lamentando che la stessa fosse posta a distanza dal confine con la proprietà inferiore a quella di mt 5,00, prescritta dall'art.
8.2. delle Disposizioni CP_1 comuni del P.G.T. del Comune di Cernobbio, nonché a distanza dal fabbricato CP_1 inferiore a quella di mt 10,00, fissata dall'articolo 9 del d.m. 1444/1968.
Il ricorso veniva iscritto al n. 5177/2018 R.G. e si concludeva con l'ordinanza 22 luglio 2019, che lo rigettava non ritenendone sussistenti i presupposti.
d. Avverso tale ordinanza i signori e proponevano reclamo, CP_1 Parte_2 iscritto al n. 3829/2020 R.G. Nell'ambito del giudizio, veniva espletata CTU a cura dell'Ing. e del Geom. la quale riscontrava, rispetto al lato Sud- Persona_4 Persona_5
Ovest, una distanza della parte sopraelevata dal confine su un lato di mt. 3,82 su un lato e di mt.
4.44 sull'altro, oltre al mancato rispetto della distanza di 10 mt. fra i due fabbricati.
Con ordinanza del 4 febbraio 2020 il Tribunale di Como accoglieva pertanto integralmente il reclamo.
e. Il signor depositava, al prot. 12160 del Comune di Cernobbio, S.C.I.A. Parte_1
13 luglio 2020 finalizzata a risolvere la questione del mancato rispetto della distanza di mt.
10 tra i fabbricati, tramite la riprofilatura della porzione in sopraelevazione verso il fabbricato Controparte_8
f. Ritenendo ancora sussistente la violazione, dopo l'esito negativo del procedimento di mediazione, i signori e citavano dunque in giudizio CP_1 Parte_2 [...]
, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna dello stesso al Parte_1 risarcimento dei danni.
Nella causa, rubricata al n. 4630/2020 R.G., si costituiva il Sig. , Parte_1 eccependo la derogabilità delle distanze dai confini previste dal PGT del Comune di
Cernobbio, essendo l'intervento eseguito riconducibile alla disciplina legislativa della Legge
pagina 6 di 18 Regionale della Lombardia n. 12/2005 in tema di recupero ai fini abitativi del sottotetto. Il disposto dell'art. 64 co. 2 di tale legge, infatti, consentirebbe una deroga alle disposizioni locali diverse dalla mera riproposizione dell'articolo 9 dm 1444/1968 in materia di distanze tra fabbricati: l'art.
8.2. PGT Comune di Cernobbio si limita a stabilire la sola distanza dal confine dei fondi, nulla dicendo in merito alla distanza fra i fabbricati.
Il convenuto altresì chiamava in causa, per esserne garantito, il p.i.e. Controparte_4 quale progettista e direttore dei lavori oggetto di contestazione, e quest'ultimo, ritualmente costituitosi, a sua volta chiamava la propria compagnia assicurativa, Controparte_5
Nelle more del procedimento, venuta a mancare la signora si Controparte_7 costituivano in giudizio gli eredi e facendo proprie le difese e le CP_2 Controparte_3 conclusioni svolte nell'interesse della propria dante causa.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 650/2024 dell'8 giugno 2024, definiva il giudizio accogliendo la domanda attorea e le domande di manleva. In particolare il giudice di primo grado:
•riteneva fondata la domanda svolta dai signori nei confronti del signor CP_1
in punto arretramento del manufatto, con condanna alla demolizione delle Parte_1 opere realizzate a distanza inferiore ai m. 5,00 dal confine fissati dall'art.
8.2 del
Regolamento Edilizio del Comune di Cernobbio.
•accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dai signori CP_1 liquidando lo stesso in € 5.000,00, avuto riguardo allo stato dei luoghi e al periodo di realizzazione della sopraelevazione, oltre rivalutazione e interessi compensativi fino al giorno della liquidazione e legali dalla liquidazione al saldo.
•riteneva fondata la domanda svolta dal signor nei confronti del terzo Parte_1 chiamato condannando quest'ultimo a tenere indenne per tutte Controparte_4 Parte_1 le somme da pagare, compresi i costi per la demolizione ed arretramento del manufatto.
•riteneva infine fondata la domanda di garanzia svolta dal terzo chiamato nei CP_4 confronti della propria compagnia assicurativa, condannando Controparte_5 quest'ultima a manlevare l'assicurato per tutti i costi e le spese che sia costretto a pagare per effetto della sentenza.
pagina 7 di 18 Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 17 luglio 2024, lamentando in particolare:
1. La contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto inderogabili, da parte dell'art. 64 legge regionale n. 12/2005, le disposizioni locali in tema di distanza dai confini (art.
8.2. PGT Cernobbio), basandosi sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 64 co. 2 data da Corte cost. ord. 173/2011. La Corte costituzionale si è limitata infatti a stabilire l'inderogabilità, da parte della citata norma, della disciplina locale relativa alla distanza fra fabbricati, in quanto rientrante nella materia dell'ordinamento civile, spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato: nulla invece ha stabilito con riguardo alle norme locali che si limitano a prescrivere una certa distanza dal confine del fondo, trattandosi di profilo non coinvolgente interessi pubblicistici
(tanto che la distanza dal confine è derogabile dalla volontà privata).
2. L'omessa motivazione in ordine all'estensione analogica della disciplina della distanza tra fabbricati rispetto a quella della distanza dai confini, con conseguente pretesa inderogabilità di entrambe. L'equiparazione è erronea nella parte in cui l'art. 873 c.c., richiamando i regolamenti locali, fa esclusivo riferimento alle distanze fra fabbricati, mentre il giudice di primo grado dà per scontato che il suddetto richiamo debba ritenersi esteso anche alla disciplina della distanza dal confine, senza motivare debitamente a riguardo. Né può ipotizzarsi un'estensione analogica della disciplina sulla distanza fra fabbricati a quella dal confine dei fondi, non sussistendo l'eadem ratio. La legge regionale prevale pertanto sullo strumento di pianificazione locale e può derogarlo.
3. L'erronea applicazione dell'art. 872 c.c. e l'omessa applicazione dell'art. 2058 c.c.
Ciò in quanto solo la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali dà luogo alla tutela ripristinatoria e risarcitoria, mentre la violazione delle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali dà luogo alla sola tutela risarcitoria. Il giudice ha applicato il primo regime, sull'erroneo presupposto che le norme del PGT del Comune di Cernobbio sulle distanze dal pagina 8 di 18 confine fossero norme integrative dell'art. 873 c.c., mentre quest'ultimo fa riferimento esclusivo alle distanze fra fabbricati. La violazione contestata è pertanto ascrivibile a quelle che danno luogo alla sola tutela risarcitoria, con applicazione dell'art. 2058 c.c., il quale esclude il risarcimento in forma specifica
(e dunque il ripristino dello status quo ante) ove impossibile o eccessivamente oneroso.
4. L'erroneità della tesi relativa alla sussistenza di un danno “in re ipsa”, che integrerebbe una vera e propria ipotesi di danno “punitivo” non prevista, e l'assenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno, che richiede a monte il concreto accertamento, anche in via presuntiva, dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato. Inoltre il giudice di prime cure ha omesso di esplicitare il parametro oggettivo della propria quantificazione, con ciò impedendo di esercitare il necessario controllo sull'iter logico seguito in tale determinazione.
5. L'erronea applicazione dell'art. 4 co. 5, lett. c, del d.m. 55/2014 nella liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il primo giudice ha escluso la condanna di alla rifusione delle spese relative alla fase di Persona_6 trattazione/istruttoria.
L'appellante ha proposto altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio i Sig. contestando CP_1 integralmente le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
Si è altresì costituito proponendo appello incidentale e Controparte_4 sostanzialmente associandosi ai primi due motivi di appello formulati da
[...]
: dunque affermando che la deroga prevista dall'art. 64 co. 2 L. Reg. può Parte_1 operare anche rispetto alle distanze dei fabbricati dal confine previste dall'art.
8.2. PGT
Comune di Cernobbio, sicché l'intervento di recupero a fini abitativi del sottotetto era del tutto a norma, come del resto osservato dal CTU e nessuna negligenza o imperizia Per_4
pagina 9 di 18 può essere addebitata al direttore dei lavori. In ogni caso, anche ritenendo sussistente la violazione, nessuna colpa sarebbe imputabile a sé imputabile per aver fatto affidamento su un quadro normativo articolato e opinabile (prevalenza del regolamento comunale sulla legge regionale), oltretutto in presenza dell'assenso del Comune di Cernobbio all'intervento edilizio.
L'appellante incidentale ha inoltre rilevato che la L. 24 luglio 2024, n. 105, di conversione del D.L. 69/2024 (cd. “Salva casa”), entrata in vigore dopo la notifica dell'appello principale, ha introdotto nell'art. 2 bis D.p.r. 380/2001, il comma 1 quater, che espressamente consente gli interventi di recupero dei sottotetti, anche in deroga alle distanze minime fra gli edifici e dai confini. In particolare, afferma che, nel Controparte_4 caso di specie, sono state rispettate le condizioni previste dalla norma sopravvenuta, ossia:
a) il rispetto dei limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio; b)
l'assenza di modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali;
c) il rispetto dell'altezza massima dell'edificio consentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.
Infine, ha rinnovato la chiamata in garanzia proposta in primo grado Controparte_4 verso Controparte_5
Quest'ultima si è a sua volta costituita, associandosi alle censure mosse dagli appellanti e alla pronuncia di primo grado, chiedendo il rigetto delle Parte_1 CP_4 domande avanzate nei propri confronti e, in subordine, chiedendo di dichiarare
[...] tenuta a mantenere indenne il geom. entro i limiti e le clausole CP_5 CP_4 contrattuali e al netto degli scoperti e delle franchigie previsti nel contratto assicurativo.
Alla prima udienza del 26 novembre 2024, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensiva a fronte dell'impegno dei Sig. a non porre in esecuzione la CP_1 pronuncia impugnata fino all'esito del presente grado di giudizio. Le parti hanno chiesto la rimessione in decisione della causa, riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
pagina 10 di 18 Il Consigliere istruttore ha rinviato la causa, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 14 gennaio 2025, assegnando alle parti termine per note conclusionali fino al 30 dicembre
2024. Tutte le parti hanno depositato tempestivamente le rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre esaminare la questione dell'applicabilità dello ius superveniens al caso di specie, sollevata dall'appellante incidentale Controparte_4
L'allegata modifica normativa è stata introdotta dalla legge 24 luglio 2024 n. 105, in sede di conversione con emendamenti del D.L. 29 maggio 2024 n. 69 (cd. decreto «Salva
Casa»), ed è pertanto successiva alla proposizione dell'appello principale, notificato il 17 luglio 2024.
Tale legge di conversione ha aggiunto, all'art. 2 bis D.p.r. 380/2001 (T.U. Edilizia), il comma 1 quater, del seguente tenore: “al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata
l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli”.
Della nuova norma è necessario dunque vagliare in primo luogo l'applicabilità ratione temporis all'intervento edilizio oggetto di causa e, in caso affermativo, la ricorrenza nel caso di specie dei requisiti sostanziali in essa previsti.
Quanto al primo profilo, gli appellati nelle note conclusionali, hanno CP_1 rilevano come la nuova disciplina, in assenza di espresse disposizioni intertemporali, operi solo per il futuro in forza del principio di irretroattività (art. 11 Preleggi) e che, diversamente opinando, la stessa configurerebbe un'ipotesi surrettizia di sanatoria.
L'assunto non ha pregio.
La Suprema Corte ha infatti recentemente ribadito la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui, “in materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una pagina 11 di 18 disposizione più favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione – il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore
(tra le tante, da ultimo Cass. Sez. II, 04/02/2021, n. 2640; Cass. Sez. II, 26/07/2013, n. 18119).
Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. Tale effetto deriva dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene però meno l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore (Cass. Sez. II, 22/02/1996, n. 1368; Cass. Sez.
II, 15/06/2010, n. 14446; Cass. Sez. II, 24/11/2020, n. 26713)” (così Cass. civ., Sez. II, ord.
802 del 12 gennaio 2022).
In altri termini, non viene in rilievo, nel caso in esame, il generale principio di irretroattività della legge: il consolidamento del diritto del costruttore al mantenimento dell'opera (e la conseguente erroneità della pronuncia di condanna alla demolizione) non deriva dalla retroattività delle norme sopravvenute, bensì dalla circostanza che la nuova disciplina rende conforme la situazione di fatto preesistente (cfr. Cass. civ. 17 agosto 2022
n. 2844; Cass. civ. 8 maggio 2023 n. 12061).
Quanto alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 bis co. 1 quater T.U.
Edilizia, in relazione all'intervento di recupero del sottotetto realizzato dal , i Parte_1 puntuali rilievi del CTU Ing. appaiono inequivoci a riguardo e inducono a dare Per_4 risposta affermativa, a dispetto delle osservazioni contrarie, peraltro assai succinte e generiche, degli appellati Infatti: CP_1
a.Circa il rispetto dei limiti e delle procedure previste dalle leggi regionali: la L. Reg.
Lombardia n. 12/2005, agli articoli 63 ss., stabilisce i criteri per definire un intervento come “recupero abitativo del sottotetto”, tra i quali: la preesistenza del volume sottotetto e il raggiungimento di un'altezza media ponderale di 2,40 m. La relazione peritale (doc. 4
pagina 12 di 18 e 13 e la stessa sentenza impugnata confermano che l'intervento ha Parte_1 CP_1 soddisfatto integralmente tali requisiti.
b.Circa il rispetto delle distanze vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio:
l'immobile del sig. è stato costruito in data anteriore al 1900, sotto la vigenza Parte_1 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865. Quest'ultimo consentiva edificazioni sul confine oppure alle distanze specificate dall'art. 571, a norma del quale, in caso di costruzione a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine, era facoltà del vicino chiedere la comunione del muro e fabbricare in adiacenza ad esso. Ove il vicino non si fosse avvalso di tale facoltà, sarebbe stato onere di quest'ultimo costruire in modo da rispettare la distanza di tre metri dal muro dell'altro, secondo il principio di prevenzione.
In sede di CTU è stato accertato che il fabbricato di , anteriore alla Parte_1 costruzione dell'immobile dei signori è stato costruito esattamente sul confine per CP_1 quanto concerne i lati Sud Est e Nord Ovest, mentre il lato Sud Ovest è posto ad una distanza dal confine tra i 3,82 e i 4, 44 metri (pag. 32). La costruzione risulta dunque edificata nel rispetto dei limiti di distanza imposti dalla normativa vigente alla data di costruzione.
c.Circa l'assenza di modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali e il rispetto delle altezze: la relazione peritale ha più volte ribadito che l'intervento di recupero ha mantenuto invariata la verticalità del fabbricato preesistente (pagg. 31-33 e, in termini ancor più netti, pag. 35: “da accertamenti eseguiti direttamente ma soprattutto dalle fotografie qui inserite nella presente relazione, tutti i lati della sopraelevazione eseguita come Recupero di Sottotetto, sono stati realizzati in continuità verticale rispetto al sottostante edificio”).
L'applicazione del nuovo art. 2 bis co. 1 quater comporta dunque la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato alla Parte_1 riduzione in pristino, mediante demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze. La stessa non esclude tuttavia la sussistenza dell'obbligo risarcitorio, in capo al costruttore, nel caso in cui, in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova norma, la costruzione fosse stata effettivamente realizzata in violazione delle prescrizioni allora pagina 13 di 18 vigenti. Occorre pertanto accertare se tale sia il caso dell'intervento di recupero del sottotetto realizzato dal . Parte_1
2. A tale riguardo, va precisato che oggetto del presente giudizio è soltanto la pretesa violazione della distanza dal confine di proprietà, prevista dall'art.
8.2. PGT del Comune di
Cernobbio. Sulla distanza della costruzione di dal fabbricato degli Parte_1 CP_1 stabilita in 10 metri dall'art. 9 d.m. 1444/1968, sono gli stessi appellati a dichiarare, nella comparsa conclusionale in primo grado, che l'odierno appellante aveva provveduto a rimediare all'accertata violazione della distanza minima di 10 metri tra fabbricati (mediante
SCIA in variazione di cui al doc. 17). Tanto è vero che i Sig. non hanno proposto CP_1 alcuna domanda a riguardo nelle conclusioni rassegnate in primo grado, limitandosi a chiedere l'accertamento “che le opere eseguite sull'immobile di proprietà del convenuto
[...]
sito in Cernobbio via Ortigara 5, costituiscono nuova costruzione e sono state edificate in Parte_1 violazione della distanza di mt 5,00 dai confini prevista dall'articolo 8.2 delle Disposizioni Comuni della variante al PGT (…); condannare il convenuto alla riduzione in pristino dello stato Parte_1 dei luoghi e/o all'arretramento a metri 5,00 dalla linea di confine”.
3. Quanto alla distanza dai confini, pacifica è l'applicabilità del citato art.
8.2. PGT
Comune di Cernobbio. L'opera eseguita sulla proprietà è senz'altro da Parte_1 qualificare come “nuova costruzione”, per tale intendendosi ogni intervento che determini
“una modifica della volumetria del fabbricato o qualsivoglia opera, installazione, installazione che comporta una trasformazione permanente di un'area edificata o una trasformazione quantitativamente non irrilevante di un'area già edificata” (Cass. civ. 15041/2018) Nel caso di specie è la stessa SCIA originaria, n. 89/2018, ad attestare l'aumento di volumetria.
Inoltre, la norma sulle distanze è applicabile “ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti”. Nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dal p.i.e. CP_4
l'intervento edilizio, pur mantenendo la verticalità dell'edificio preesistente, modifica la sagoma dello stesso. Per “sagoma” si intende infatti, in applicazione del Regolamento edilizio tipo nazionale del 2016, “la conformazione planivolumetrica della costruzione, ossia il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio nella sua struttura fuori terra (esclusa, quindi, la parte interrata), ivi comprese le strutture perimetrali con
pagina 14 di 18 gli aggetti e gli sporti, delle superfici utili, della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari o del loro numero” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile-20 novembre 2017, n.
5319). Nel caso in esame, il perimetro in verticale è stato modificato dall'innalzamento del sottotetto, come attestato dalla SCIA 89/2018 (pag. 9) e dal CTU, in termini inequivoci
(pag. 45 della relazione: “nel caso di specie qui considerato, si ricade nel caso B, ovvero nel recupero di sottotetto con modifica della sagoma”).
4. Ciò che invece è controverso è la derogabilità dello strumento di pianificazione locale da parte della legge regionale, ed in specie da parte dell'art. 64 co. 2 L. Regionale
Lombardia n. 12/2005, a norma del quale “il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3”.
Tale è appunto l'oggetto dei primi due motivi dell'appello principale proposto da
, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi. Parte_1
I motivi appaiono fondati.
In primo luogo, si osserva che lo stesso strumento locale contiene una clausola di sussidiarietà a favore della normativa statale e regionale. Il PGT di Cernobbio dispone infatti, all'art. 3, che “oltre alle prescrizioni del presente Piano di Governo del Territorio, sul territorio comunale si applicano le disposizioni legislative statali e regionali di riferimento. In caso di incompatibilità
e contrasto, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono su quelle di PGT;
sono altresì prevalenti su quelle del PGT le prescrizioni, ovunque contenute, in attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali”. Il medesimo articolo 8 - in cui rientra il n. 2 rilevante per il presente giudizio - precisa ulteriormente che “la distanza minima tra fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e dai confini delle aree con diversa classificazione urbanistica è disciplinata dalle disposizioni di cui appresso, ferme comunque le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti in materia”.
La difesa degli appellati cita, in senso contrario alla derogabilità delle CP_1 previsioni locali da parte della legge regionale n. 12/2005, l'ordinanza della Corte
pagina 15 di 18 costituzionale n. 173/2011, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità proprio dell'art. 64 co. 2, della citata legge della Regione
Lombardia. Tale pronuncia ha stabilito che “l'art. 64 co. 2, della legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2005, (…) deve interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest'ultima materia inerente all'ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Tuttavia, come si evince testualmente, l'ordinanza, nel sancire l'inderogabilità delle previsioni locali da parte della legge regionale, fa esclusivo riferimento alle distanze fra fabbricati. Solo queste ultime appaiono del resto oggetto del rinvio ai regolamenti locali operato d all'art. 873 c.c., che parla infatti di distanze fra costruzioni (“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute. a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggio”).
Che soltanto le distanze fra fabbricati (e non anche quelle dai confini) rientrino nella materia dell'ordinamento civile e siano pertanto inderogabili da parte della normativa regionale, si desume fra l'altro dalla seconda ipotesi di inderogabilità prospettata dalla
Corte costituzionale nell'ordinanza, ossia il caso in cui lo strumento urbanistico locale
“riproduca disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile, quali sono quelle dell'art.
41-quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nella parte in cui regolano le distanze tra fabbricati”.
Entrambe le norme richiamate infatti (art. 41 quinquies L. 1150/1942 e art. 9 d.m.
1444/1968), sono dichiarate inderogabili dalla legge regionale “nella parte in cui regolano le distanze fra fabbricati”; inoltre né l'una né l'altra fanno riferimento alla distanza della nuova costruzione dai confini del fondo.
Incidentalmente, si osserva che la tesi della derogabilità della disciplina delle distanze dal confine previste dal PGT di Cernobbio è stata condivisa anche dal CTU Ing. il Per_4 quale, in risposta al quesito numero 6 (“indichi le opere necessarie a rendere l'immobile conforme alla distanza di 5 metri dal confine con la proprietà dei reclamanti”), ha dichiarato: “pertanto,
pagina 16 di 18 configurato tutto l'intervento come previsto dalla legge Regione Lombardia 12/2005, rispettoso nella continuità delle murature dell'edificio sottostante, sarebbero derogate le distanze dai confini delle nuove porzioni in sopraelevazione. Nessuna opera pertanto è necessaria a rendere l'immobile conforme alla distanza dei 5 metri dal confine” (pag. 37 della relazione peritale).
A sostegno di tale tesi va in ultimo citata la sentenza n. 119/2020 della Corte costituzionale, relativa all'art. 64 della Legge Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30.
Essa, nel rigettare la relativa questione di legittimità, ha stabilito, per quanto d'interesse in questa sede, che alle Regioni non è precluso fissare distanze in deroga a quelle stabilite nelle normative statali, purché la deroga sia giustificata dal perseguimento di interessi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazione dell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo riguardare singole costruzioni, individualmente ed isolatamente considerate. Nel caso del recupero dei sottotetti, già previsto dalla L.
Lombardia n. 12/2005 e oggi disciplinato dall'art. 2 bis co. 1 quater D.p.r. 380/2001, tali interessi pubblici sussistono e sono costituiti dall'esigenza dichiarata di ampliare l'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo.
Per tutte le ragioni indicate, non si ravvisa alcuna violazione nell'intervento edilizio realizzato da in conformità all'art. 64 co. 2 L. Lombardia n. 12/2005, Parte_1 neppure con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 105/2024.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata anche nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante al risarcimento del danno nei confronti dei Signori
CP_1
5. Stante l'accoglimento dei primi due motivi di gravame, appaiono assorbiti i motivi
3 e 4 dell'appello principale, relativi al danno patito dagli appellati e ai relativi CP_1 criteri di liquidazione. Nulla essendo dovuto dall'appellante , sono Parte_1 assorbite altresì le domande di manleva di quest'ultimo nei confronti di e di Controparte_4 nei confronti di Del pari assorbito è l'appello incidentale CP_4 Controparte_5 proposto da Controparte_4
6. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, oggetto del quinto motivo di appello, in ragione della imprevedibile sopravvenienza normativa rappresentata dalla legge pagina 17 di 18 n. 105/2024 e della conseguente novità della questione trattata, appare congruo compensare integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
650/2024 del Tribunale di Como e, per l'effetto:
• Rigetta tutte le domande proposte da , e nei CP_1 CP_2 Controparte_3 confronti di;
Parte_1
• Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti Parte_1
di Controparte_4
• Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_4
Controparte_5
• Compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Giovanna Ferrero
Il Consigliere estensore
Maria Elena Catalano
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere estensore
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2205 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 17 luglio 2024
Da
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Colle (BA) il 10 ottobre 1965, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Mario Botta, presso il cui studio in Como, via Rovelli n.
10, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
(c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
28/04/1953 e residente in [...], (c.f. CP_2
pagina 1 di 18 ) nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F._3
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dagli Avv. Lorenzo Spallino e Paola Radaelli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Spallino, in Como, via Volta 66.
APPELLATI
e
(c.f. ), con studio professionale in Controparte_4 C.F._5
Cernobbio (CO), via Regina n. 53, rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Corti, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como (CO), Via G. Borsieri n. 21.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e
(c.f. e p. iva con sede in Mogliano Controparte_5 P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 ed elettivamente domiciliata in Como, Via Mugiasca n.
10, presso lo studio dell'avv. Andrea Orlandoni, che la rappresenta e difende giusta procura generale per atto del notaio dott. rep. 186905, racc. Persona_1
30367, prodotta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Como n. 650/2024, emessa all'esito del procedimento rubricato al n. 4630/2020 R.G., pubblicata in data 8 giugno 2024 e notificata dai sig.ri il 18 giugno 2024. CP_1
OGGETTO: Proprietà.
Conclusioni per : “Voglia la Corte d'Appello di Milano, in Parte_1
accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. Parte_1
pagina 2 di 18 650/2024 pubblicata in data 8 giugno 2024, in sua riforma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa valuta-zione positiva dell'ammissibilità del presente gravame, così provvedere:
i. disporre, in via preliminare, l'immediata sospensione dell'esecutività della Sentenza con riferimento ai capi impugnati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni innanzi esposte;
ii. rigettare, nel merito, le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, accertando la legittimità dell'opera effettuata dal sig. e revocando le statuizioni relative alla Parte_1 condanna alla relativa rimozione/demolizione nonché al risarcimento del danno. Con ogni pronuncia connessa e conseguenziale, anche in punto di spese dei terzi chiamati, come indicato al paragrafo B del presente atto. Anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si reiterano in ogni caso le conclusioni rassegnate in primo grado, qui di seguito riportate:« in via principale, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle stesse, accertata la responsabilità del p.i.e. Controparte_4 quale progettista e direttore dei lavori, dichiararlo tenuto a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannarlo a tenere indenne il sig. per tutto quanto Parte_1 questi sarà eventualmente tenuto a pagare e sostenere in conseguenza dell'accoglimento delle domande attoree, ivi compresi i danni tutti, nessuno escluso, le spese processuali ed i costi che dovessero sostenersi per la demolizione e/o l'arretramento delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi».
iii. con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in favore di
[...]
(rideterminate, per il giudizio di primo grado, come indicato al paragrafo G del Parte_1 presente atto)”.
Conclusioni per i Sigg. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza CP_1 ed eccezione respinta, così giudicare:
- confermare la sentenza n. 650/2024 emessa dal Tribunale civile di Como all'esito del procedimento rubricato al n. R.G. 4630/2020, per l'effetto rigettando l'appello proposto dal signor;
Parte_1
pagina 3 di 18 - condannare il signor alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
procedimento, oneri e accessori inclusi”.
Conclusioni per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, in funzione Controparte_4 di Giudice di Appello, Sezione Seconda Civile, respinta ogni contraria e diversa istanza, azione od eccezione, così statuire:
- In via preliminare: sospendere immediatamente, ricorrendo i presupposti applicativi
(alternativi) di cui all'art. 283 c.p.c. e meglio specificati nella narrativa del presente atto,
l'efficacia esecutiva della Sentenza numero 650/2024 emessa inter partes dal Tribunale di
Como ed oggetto della presente impugnazione.
- Nel merito, in via principale: in riforma della Sentenza numero 650/2024, in via di impugnazione incidentale, rigettare, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte spiegate dal signor nei confronti del p.i.e. in virtù Parte_1 Controparte_4 delle argomentazioni tutte sviluppate nella narrativa del presente atto, revocando le statuizioni assunte dal Giudice di Primo Grado ritrascritte e specificate nel punto II.B. del presente scritto difensivo;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse confermare la statuizione adottata dal Tribunale di Como nei rapporti tra il signor (appellante) ed il p.i.e. (appellato e Parte_1 Controparte_4 già terzo chiamato) ed accogliere in tutto o in parte la domanda di garanzia esercitata dall'allora convenuto ed odierno appellante ( , condannare a titolo di Parte_1 malleva la compagnia in forza della polizza assicurativa stipulata, a Controparte_5 rifondere tutti i danni e le spese che dovessero essere liquidati e che il p.i.e. Controparte_4 dovesse essere chiamato a rifondere a qualsiasi titolo.
- Sulle spese: con vittoria delle competenze professionali da liquidarsi ai sensi del D.M.
147/2022, CPA 4%, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del doppio grado di giudizio, con riconoscimento delle anticipazioni sostenute (Euro 518,00 per la chiamata di terzo nel giudizio di ed Euro 777,00 per il presente appello CP_6 incidentale)”.
pagina 4 di 18 Conclusioni per “Nel merito: previe le opportune declaratorie, Controparte_5 rigettare ogni domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in Controparte_5 diritto.
Spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta a mantenere indenne il geom. entro i Controparte_5 CP_4 limiti e le clausole contrattuali e al netto degli scoperti e delle franchigie previsti nel contratto assicurativo.
Spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2020, i Sig. e CP_1 [...] convenivano, avanti al Tribunale di Como, allegando Parte_2 Parte_1 quanto segue:
a. e sono proprietari - per atti (a) 31.051989 rep. CP_1 Controparte_7
69202 racc. 8167 a firma dott. notaio in Como, (b) 22.07.2004 n. rep. Persona_2
32.050 racc. 16.100 a firma dott. notaio in Como, (c) 22.07.2004 rep. Persona_3
32.049 racc. 16.099 a firma dott. notaio in Como - di un immobile Persona_3 residenziale sito nel Comune di Cernobbio, via Ortigara 7 (distinto al NCU di Como,
Comune di Cernobbio sezione censuaria di Piazza Santo Stefano, foglio 6, part. 2243 sub
702, 703, 704 e 705).
La proprietà dei signori e confina sul lato sud-est e in lato sud- CP_1 Parte_2 ovest con il mappale 1842, su cui sorge l'edificio di proprietà del signor
[...]
. Parte_1
b. Nel 2018 il signor presentava al Comune di Cernobbio S.C.I.A Parte_1
89/2018, alternativa al permesso di costruire ex art. 23 D.p.r. 380/2001, al fine della realizzazione di un “intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi” ai sensi degli artt. 63 ss. della L.R. Lombardia n. 12/2005, relativamente alla proprietà di cui al mappale n. 1842.
L'intervento che prevedeva la sopraelevazione di una porzione del fabbricato esistente, al fine di ricavarvi degli spazi abitativi dal sottotetto e la realizzazione di un pagina 5 di 18 porticato coperto, con la creazione di un nuovo colmo e due nuove falde a copertura dello stesso.
c. Nel novembre 2018 i signori e proponevano ricorso per CP_1 Parte_2 denuncia di nuova opera, ai sensi dell'art. 1171 c.c., rilevando che la sopraelevazione del fabbricato esistente, da parte di , costituiva a tutti gli effetti “nuova Parte_1 costruzione”, e lamentando che la stessa fosse posta a distanza dal confine con la proprietà inferiore a quella di mt 5,00, prescritta dall'art.
8.2. delle Disposizioni CP_1 comuni del P.G.T. del Comune di Cernobbio, nonché a distanza dal fabbricato CP_1 inferiore a quella di mt 10,00, fissata dall'articolo 9 del d.m. 1444/1968.
Il ricorso veniva iscritto al n. 5177/2018 R.G. e si concludeva con l'ordinanza 22 luglio 2019, che lo rigettava non ritenendone sussistenti i presupposti.
d. Avverso tale ordinanza i signori e proponevano reclamo, CP_1 Parte_2 iscritto al n. 3829/2020 R.G. Nell'ambito del giudizio, veniva espletata CTU a cura dell'Ing. e del Geom. la quale riscontrava, rispetto al lato Sud- Persona_4 Persona_5
Ovest, una distanza della parte sopraelevata dal confine su un lato di mt. 3,82 su un lato e di mt.
4.44 sull'altro, oltre al mancato rispetto della distanza di 10 mt. fra i due fabbricati.
Con ordinanza del 4 febbraio 2020 il Tribunale di Como accoglieva pertanto integralmente il reclamo.
e. Il signor depositava, al prot. 12160 del Comune di Cernobbio, S.C.I.A. Parte_1
13 luglio 2020 finalizzata a risolvere la questione del mancato rispetto della distanza di mt.
10 tra i fabbricati, tramite la riprofilatura della porzione in sopraelevazione verso il fabbricato Controparte_8
f. Ritenendo ancora sussistente la violazione, dopo l'esito negativo del procedimento di mediazione, i signori e citavano dunque in giudizio CP_1 Parte_2 [...]
, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna dello stesso al Parte_1 risarcimento dei danni.
Nella causa, rubricata al n. 4630/2020 R.G., si costituiva il Sig. , Parte_1 eccependo la derogabilità delle distanze dai confini previste dal PGT del Comune di
Cernobbio, essendo l'intervento eseguito riconducibile alla disciplina legislativa della Legge
pagina 6 di 18 Regionale della Lombardia n. 12/2005 in tema di recupero ai fini abitativi del sottotetto. Il disposto dell'art. 64 co. 2 di tale legge, infatti, consentirebbe una deroga alle disposizioni locali diverse dalla mera riproposizione dell'articolo 9 dm 1444/1968 in materia di distanze tra fabbricati: l'art.
8.2. PGT Comune di Cernobbio si limita a stabilire la sola distanza dal confine dei fondi, nulla dicendo in merito alla distanza fra i fabbricati.
Il convenuto altresì chiamava in causa, per esserne garantito, il p.i.e. Controparte_4 quale progettista e direttore dei lavori oggetto di contestazione, e quest'ultimo, ritualmente costituitosi, a sua volta chiamava la propria compagnia assicurativa, Controparte_5
Nelle more del procedimento, venuta a mancare la signora si Controparte_7 costituivano in giudizio gli eredi e facendo proprie le difese e le CP_2 Controparte_3 conclusioni svolte nell'interesse della propria dante causa.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 650/2024 dell'8 giugno 2024, definiva il giudizio accogliendo la domanda attorea e le domande di manleva. In particolare il giudice di primo grado:
•riteneva fondata la domanda svolta dai signori nei confronti del signor CP_1
in punto arretramento del manufatto, con condanna alla demolizione delle Parte_1 opere realizzate a distanza inferiore ai m. 5,00 dal confine fissati dall'art.
8.2 del
Regolamento Edilizio del Comune di Cernobbio.
•accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dai signori CP_1 liquidando lo stesso in € 5.000,00, avuto riguardo allo stato dei luoghi e al periodo di realizzazione della sopraelevazione, oltre rivalutazione e interessi compensativi fino al giorno della liquidazione e legali dalla liquidazione al saldo.
•riteneva fondata la domanda svolta dal signor nei confronti del terzo Parte_1 chiamato condannando quest'ultimo a tenere indenne per tutte Controparte_4 Parte_1 le somme da pagare, compresi i costi per la demolizione ed arretramento del manufatto.
•riteneva infine fondata la domanda di garanzia svolta dal terzo chiamato nei CP_4 confronti della propria compagnia assicurativa, condannando Controparte_5 quest'ultima a manlevare l'assicurato per tutti i costi e le spese che sia costretto a pagare per effetto della sentenza.
pagina 7 di 18 Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 17 luglio 2024, lamentando in particolare:
1. La contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto inderogabili, da parte dell'art. 64 legge regionale n. 12/2005, le disposizioni locali in tema di distanza dai confini (art.
8.2. PGT Cernobbio), basandosi sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 64 co. 2 data da Corte cost. ord. 173/2011. La Corte costituzionale si è limitata infatti a stabilire l'inderogabilità, da parte della citata norma, della disciplina locale relativa alla distanza fra fabbricati, in quanto rientrante nella materia dell'ordinamento civile, spettante alla potestà legislativa esclusiva dello Stato: nulla invece ha stabilito con riguardo alle norme locali che si limitano a prescrivere una certa distanza dal confine del fondo, trattandosi di profilo non coinvolgente interessi pubblicistici
(tanto che la distanza dal confine è derogabile dalla volontà privata).
2. L'omessa motivazione in ordine all'estensione analogica della disciplina della distanza tra fabbricati rispetto a quella della distanza dai confini, con conseguente pretesa inderogabilità di entrambe. L'equiparazione è erronea nella parte in cui l'art. 873 c.c., richiamando i regolamenti locali, fa esclusivo riferimento alle distanze fra fabbricati, mentre il giudice di primo grado dà per scontato che il suddetto richiamo debba ritenersi esteso anche alla disciplina della distanza dal confine, senza motivare debitamente a riguardo. Né può ipotizzarsi un'estensione analogica della disciplina sulla distanza fra fabbricati a quella dal confine dei fondi, non sussistendo l'eadem ratio. La legge regionale prevale pertanto sullo strumento di pianificazione locale e può derogarlo.
3. L'erronea applicazione dell'art. 872 c.c. e l'omessa applicazione dell'art. 2058 c.c.
Ciò in quanto solo la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali dà luogo alla tutela ripristinatoria e risarcitoria, mentre la violazione delle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali dà luogo alla sola tutela risarcitoria. Il giudice ha applicato il primo regime, sull'erroneo presupposto che le norme del PGT del Comune di Cernobbio sulle distanze dal pagina 8 di 18 confine fossero norme integrative dell'art. 873 c.c., mentre quest'ultimo fa riferimento esclusivo alle distanze fra fabbricati. La violazione contestata è pertanto ascrivibile a quelle che danno luogo alla sola tutela risarcitoria, con applicazione dell'art. 2058 c.c., il quale esclude il risarcimento in forma specifica
(e dunque il ripristino dello status quo ante) ove impossibile o eccessivamente oneroso.
4. L'erroneità della tesi relativa alla sussistenza di un danno “in re ipsa”, che integrerebbe una vera e propria ipotesi di danno “punitivo” non prevista, e l'assenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno, che richiede a monte il concreto accertamento, anche in via presuntiva, dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato. Inoltre il giudice di prime cure ha omesso di esplicitare il parametro oggettivo della propria quantificazione, con ciò impedendo di esercitare il necessario controllo sull'iter logico seguito in tale determinazione.
5. L'erronea applicazione dell'art. 4 co. 5, lett. c, del d.m. 55/2014 nella liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il primo giudice ha escluso la condanna di alla rifusione delle spese relative alla fase di Persona_6 trattazione/istruttoria.
L'appellante ha proposto altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio i Sig. contestando CP_1 integralmente le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di impugnazione.
Si è altresì costituito proponendo appello incidentale e Controparte_4 sostanzialmente associandosi ai primi due motivi di appello formulati da
[...]
: dunque affermando che la deroga prevista dall'art. 64 co. 2 L. Reg. può Parte_1 operare anche rispetto alle distanze dei fabbricati dal confine previste dall'art.
8.2. PGT
Comune di Cernobbio, sicché l'intervento di recupero a fini abitativi del sottotetto era del tutto a norma, come del resto osservato dal CTU e nessuna negligenza o imperizia Per_4
pagina 9 di 18 può essere addebitata al direttore dei lavori. In ogni caso, anche ritenendo sussistente la violazione, nessuna colpa sarebbe imputabile a sé imputabile per aver fatto affidamento su un quadro normativo articolato e opinabile (prevalenza del regolamento comunale sulla legge regionale), oltretutto in presenza dell'assenso del Comune di Cernobbio all'intervento edilizio.
L'appellante incidentale ha inoltre rilevato che la L. 24 luglio 2024, n. 105, di conversione del D.L. 69/2024 (cd. “Salva casa”), entrata in vigore dopo la notifica dell'appello principale, ha introdotto nell'art. 2 bis D.p.r. 380/2001, il comma 1 quater, che espressamente consente gli interventi di recupero dei sottotetti, anche in deroga alle distanze minime fra gli edifici e dai confini. In particolare, afferma che, nel Controparte_4 caso di specie, sono state rispettate le condizioni previste dalla norma sopravvenuta, ossia:
a) il rispetto dei limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio; b)
l'assenza di modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali;
c) il rispetto dell'altezza massima dell'edificio consentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.
Infine, ha rinnovato la chiamata in garanzia proposta in primo grado Controparte_4 verso Controparte_5
Quest'ultima si è a sua volta costituita, associandosi alle censure mosse dagli appellanti e alla pronuncia di primo grado, chiedendo il rigetto delle Parte_1 CP_4 domande avanzate nei propri confronti e, in subordine, chiedendo di dichiarare
[...] tenuta a mantenere indenne il geom. entro i limiti e le clausole CP_5 CP_4 contrattuali e al netto degli scoperti e delle franchigie previsti nel contratto assicurativo.
Alla prima udienza del 26 novembre 2024, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensiva a fronte dell'impegno dei Sig. a non porre in esecuzione la CP_1 pronuncia impugnata fino all'esito del presente grado di giudizio. Le parti hanno chiesto la rimessione in decisione della causa, riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
pagina 10 di 18 Il Consigliere istruttore ha rinviato la causa, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 14 gennaio 2025, assegnando alle parti termine per note conclusionali fino al 30 dicembre
2024. Tutte le parti hanno depositato tempestivamente le rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre esaminare la questione dell'applicabilità dello ius superveniens al caso di specie, sollevata dall'appellante incidentale Controparte_4
L'allegata modifica normativa è stata introdotta dalla legge 24 luglio 2024 n. 105, in sede di conversione con emendamenti del D.L. 29 maggio 2024 n. 69 (cd. decreto «Salva
Casa»), ed è pertanto successiva alla proposizione dell'appello principale, notificato il 17 luglio 2024.
Tale legge di conversione ha aggiunto, all'art. 2 bis D.p.r. 380/2001 (T.U. Edilizia), il comma 1 quater, del seguente tenore: “al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata
l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli”.
Della nuova norma è necessario dunque vagliare in primo luogo l'applicabilità ratione temporis all'intervento edilizio oggetto di causa e, in caso affermativo, la ricorrenza nel caso di specie dei requisiti sostanziali in essa previsti.
Quanto al primo profilo, gli appellati nelle note conclusionali, hanno CP_1 rilevano come la nuova disciplina, in assenza di espresse disposizioni intertemporali, operi solo per il futuro in forza del principio di irretroattività (art. 11 Preleggi) e che, diversamente opinando, la stessa configurerebbe un'ipotesi surrettizia di sanatoria.
L'assunto non ha pregio.
La Suprema Corte ha infatti recentemente ribadito la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui, “in materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una pagina 11 di 18 disposizione più favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione – il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore
(tra le tante, da ultimo Cass. Sez. II, 04/02/2021, n. 2640; Cass. Sez. II, 26/07/2013, n. 18119).
Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. Tale effetto deriva dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene però meno l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore (Cass. Sez. II, 22/02/1996, n. 1368; Cass. Sez.
II, 15/06/2010, n. 14446; Cass. Sez. II, 24/11/2020, n. 26713)” (così Cass. civ., Sez. II, ord.
802 del 12 gennaio 2022).
In altri termini, non viene in rilievo, nel caso in esame, il generale principio di irretroattività della legge: il consolidamento del diritto del costruttore al mantenimento dell'opera (e la conseguente erroneità della pronuncia di condanna alla demolizione) non deriva dalla retroattività delle norme sopravvenute, bensì dalla circostanza che la nuova disciplina rende conforme la situazione di fatto preesistente (cfr. Cass. civ. 17 agosto 2022
n. 2844; Cass. civ. 8 maggio 2023 n. 12061).
Quanto alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 bis co. 1 quater T.U.
Edilizia, in relazione all'intervento di recupero del sottotetto realizzato dal , i Parte_1 puntuali rilievi del CTU Ing. appaiono inequivoci a riguardo e inducono a dare Per_4 risposta affermativa, a dispetto delle osservazioni contrarie, peraltro assai succinte e generiche, degli appellati Infatti: CP_1
a.Circa il rispetto dei limiti e delle procedure previste dalle leggi regionali: la L. Reg.
Lombardia n. 12/2005, agli articoli 63 ss., stabilisce i criteri per definire un intervento come “recupero abitativo del sottotetto”, tra i quali: la preesistenza del volume sottotetto e il raggiungimento di un'altezza media ponderale di 2,40 m. La relazione peritale (doc. 4
pagina 12 di 18 e 13 e la stessa sentenza impugnata confermano che l'intervento ha Parte_1 CP_1 soddisfatto integralmente tali requisiti.
b.Circa il rispetto delle distanze vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio:
l'immobile del sig. è stato costruito in data anteriore al 1900, sotto la vigenza Parte_1 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865. Quest'ultimo consentiva edificazioni sul confine oppure alle distanze specificate dall'art. 571, a norma del quale, in caso di costruzione a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine, era facoltà del vicino chiedere la comunione del muro e fabbricare in adiacenza ad esso. Ove il vicino non si fosse avvalso di tale facoltà, sarebbe stato onere di quest'ultimo costruire in modo da rispettare la distanza di tre metri dal muro dell'altro, secondo il principio di prevenzione.
In sede di CTU è stato accertato che il fabbricato di , anteriore alla Parte_1 costruzione dell'immobile dei signori è stato costruito esattamente sul confine per CP_1 quanto concerne i lati Sud Est e Nord Ovest, mentre il lato Sud Ovest è posto ad una distanza dal confine tra i 3,82 e i 4, 44 metri (pag. 32). La costruzione risulta dunque edificata nel rispetto dei limiti di distanza imposti dalla normativa vigente alla data di costruzione.
c.Circa l'assenza di modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali e il rispetto delle altezze: la relazione peritale ha più volte ribadito che l'intervento di recupero ha mantenuto invariata la verticalità del fabbricato preesistente (pagg. 31-33 e, in termini ancor più netti, pag. 35: “da accertamenti eseguiti direttamente ma soprattutto dalle fotografie qui inserite nella presente relazione, tutti i lati della sopraelevazione eseguita come Recupero di Sottotetto, sono stati realizzati in continuità verticale rispetto al sottostante edificio”).
L'applicazione del nuovo art. 2 bis co. 1 quater comporta dunque la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato alla Parte_1 riduzione in pristino, mediante demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze. La stessa non esclude tuttavia la sussistenza dell'obbligo risarcitorio, in capo al costruttore, nel caso in cui, in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova norma, la costruzione fosse stata effettivamente realizzata in violazione delle prescrizioni allora pagina 13 di 18 vigenti. Occorre pertanto accertare se tale sia il caso dell'intervento di recupero del sottotetto realizzato dal . Parte_1
2. A tale riguardo, va precisato che oggetto del presente giudizio è soltanto la pretesa violazione della distanza dal confine di proprietà, prevista dall'art.
8.2. PGT del Comune di
Cernobbio. Sulla distanza della costruzione di dal fabbricato degli Parte_1 CP_1 stabilita in 10 metri dall'art. 9 d.m. 1444/1968, sono gli stessi appellati a dichiarare, nella comparsa conclusionale in primo grado, che l'odierno appellante aveva provveduto a rimediare all'accertata violazione della distanza minima di 10 metri tra fabbricati (mediante
SCIA in variazione di cui al doc. 17). Tanto è vero che i Sig. non hanno proposto CP_1 alcuna domanda a riguardo nelle conclusioni rassegnate in primo grado, limitandosi a chiedere l'accertamento “che le opere eseguite sull'immobile di proprietà del convenuto
[...]
sito in Cernobbio via Ortigara 5, costituiscono nuova costruzione e sono state edificate in Parte_1 violazione della distanza di mt 5,00 dai confini prevista dall'articolo 8.2 delle Disposizioni Comuni della variante al PGT (…); condannare il convenuto alla riduzione in pristino dello stato Parte_1 dei luoghi e/o all'arretramento a metri 5,00 dalla linea di confine”.
3. Quanto alla distanza dai confini, pacifica è l'applicabilità del citato art.
8.2. PGT
Comune di Cernobbio. L'opera eseguita sulla proprietà è senz'altro da Parte_1 qualificare come “nuova costruzione”, per tale intendendosi ogni intervento che determini
“una modifica della volumetria del fabbricato o qualsivoglia opera, installazione, installazione che comporta una trasformazione permanente di un'area edificata o una trasformazione quantitativamente non irrilevante di un'area già edificata” (Cass. civ. 15041/2018) Nel caso di specie è la stessa SCIA originaria, n. 89/2018, ad attestare l'aumento di volumetria.
Inoltre, la norma sulle distanze è applicabile “ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti”. Nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dal p.i.e. CP_4
l'intervento edilizio, pur mantenendo la verticalità dell'edificio preesistente, modifica la sagoma dello stesso. Per “sagoma” si intende infatti, in applicazione del Regolamento edilizio tipo nazionale del 2016, “la conformazione planivolumetrica della costruzione, ossia il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio nella sua struttura fuori terra (esclusa, quindi, la parte interrata), ivi comprese le strutture perimetrali con
pagina 14 di 18 gli aggetti e gli sporti, delle superfici utili, della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari o del loro numero” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile-20 novembre 2017, n.
5319). Nel caso in esame, il perimetro in verticale è stato modificato dall'innalzamento del sottotetto, come attestato dalla SCIA 89/2018 (pag. 9) e dal CTU, in termini inequivoci
(pag. 45 della relazione: “nel caso di specie qui considerato, si ricade nel caso B, ovvero nel recupero di sottotetto con modifica della sagoma”).
4. Ciò che invece è controverso è la derogabilità dello strumento di pianificazione locale da parte della legge regionale, ed in specie da parte dell'art. 64 co. 2 L. Regionale
Lombardia n. 12/2005, a norma del quale “il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3”.
Tale è appunto l'oggetto dei primi due motivi dell'appello principale proposto da
, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi. Parte_1
I motivi appaiono fondati.
In primo luogo, si osserva che lo stesso strumento locale contiene una clausola di sussidiarietà a favore della normativa statale e regionale. Il PGT di Cernobbio dispone infatti, all'art. 3, che “oltre alle prescrizioni del presente Piano di Governo del Territorio, sul territorio comunale si applicano le disposizioni legislative statali e regionali di riferimento. In caso di incompatibilità
e contrasto, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono su quelle di PGT;
sono altresì prevalenti su quelle del PGT le prescrizioni, ovunque contenute, in attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali”. Il medesimo articolo 8 - in cui rientra il n. 2 rilevante per il presente giudizio - precisa ulteriormente che “la distanza minima tra fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e dai confini delle aree con diversa classificazione urbanistica è disciplinata dalle disposizioni di cui appresso, ferme comunque le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti in materia”.
La difesa degli appellati cita, in senso contrario alla derogabilità delle CP_1 previsioni locali da parte della legge regionale n. 12/2005, l'ordinanza della Corte
pagina 15 di 18 costituzionale n. 173/2011, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità proprio dell'art. 64 co. 2, della citata legge della Regione
Lombardia. Tale pronuncia ha stabilito che “l'art. 64 co. 2, della legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2005, (…) deve interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest'ultima materia inerente all'ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Tuttavia, come si evince testualmente, l'ordinanza, nel sancire l'inderogabilità delle previsioni locali da parte della legge regionale, fa esclusivo riferimento alle distanze fra fabbricati. Solo queste ultime appaiono del resto oggetto del rinvio ai regolamenti locali operato d all'art. 873 c.c., che parla infatti di distanze fra costruzioni (“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute. a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggio”).
Che soltanto le distanze fra fabbricati (e non anche quelle dai confini) rientrino nella materia dell'ordinamento civile e siano pertanto inderogabili da parte della normativa regionale, si desume fra l'altro dalla seconda ipotesi di inderogabilità prospettata dalla
Corte costituzionale nell'ordinanza, ossia il caso in cui lo strumento urbanistico locale
“riproduca disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile, quali sono quelle dell'art.
41-quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nella parte in cui regolano le distanze tra fabbricati”.
Entrambe le norme richiamate infatti (art. 41 quinquies L. 1150/1942 e art. 9 d.m.
1444/1968), sono dichiarate inderogabili dalla legge regionale “nella parte in cui regolano le distanze fra fabbricati”; inoltre né l'una né l'altra fanno riferimento alla distanza della nuova costruzione dai confini del fondo.
Incidentalmente, si osserva che la tesi della derogabilità della disciplina delle distanze dal confine previste dal PGT di Cernobbio è stata condivisa anche dal CTU Ing. il Per_4 quale, in risposta al quesito numero 6 (“indichi le opere necessarie a rendere l'immobile conforme alla distanza di 5 metri dal confine con la proprietà dei reclamanti”), ha dichiarato: “pertanto,
pagina 16 di 18 configurato tutto l'intervento come previsto dalla legge Regione Lombardia 12/2005, rispettoso nella continuità delle murature dell'edificio sottostante, sarebbero derogate le distanze dai confini delle nuove porzioni in sopraelevazione. Nessuna opera pertanto è necessaria a rendere l'immobile conforme alla distanza dei 5 metri dal confine” (pag. 37 della relazione peritale).
A sostegno di tale tesi va in ultimo citata la sentenza n. 119/2020 della Corte costituzionale, relativa all'art. 64 della Legge Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30.
Essa, nel rigettare la relativa questione di legittimità, ha stabilito, per quanto d'interesse in questa sede, che alle Regioni non è precluso fissare distanze in deroga a quelle stabilite nelle normative statali, purché la deroga sia giustificata dal perseguimento di interessi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazione dell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo riguardare singole costruzioni, individualmente ed isolatamente considerate. Nel caso del recupero dei sottotetti, già previsto dalla L.
Lombardia n. 12/2005 e oggi disciplinato dall'art. 2 bis co. 1 quater D.p.r. 380/2001, tali interessi pubblici sussistono e sono costituiti dall'esigenza dichiarata di ampliare l'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo.
Per tutte le ragioni indicate, non si ravvisa alcuna violazione nell'intervento edilizio realizzato da in conformità all'art. 64 co. 2 L. Lombardia n. 12/2005, Parte_1 neppure con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 105/2024.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata anche nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante al risarcimento del danno nei confronti dei Signori
CP_1
5. Stante l'accoglimento dei primi due motivi di gravame, appaiono assorbiti i motivi
3 e 4 dell'appello principale, relativi al danno patito dagli appellati e ai relativi CP_1 criteri di liquidazione. Nulla essendo dovuto dall'appellante , sono Parte_1 assorbite altresì le domande di manleva di quest'ultimo nei confronti di e di Controparte_4 nei confronti di Del pari assorbito è l'appello incidentale CP_4 Controparte_5 proposto da Controparte_4
6. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, oggetto del quinto motivo di appello, in ragione della imprevedibile sopravvenienza normativa rappresentata dalla legge pagina 17 di 18 n. 105/2024 e della conseguente novità della questione trattata, appare congruo compensare integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
650/2024 del Tribunale di Como e, per l'effetto:
• Rigetta tutte le domande proposte da , e nei CP_1 CP_2 Controparte_3 confronti di;
Parte_1
• Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti Parte_1
di Controparte_4
• Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_4
Controparte_5
• Compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Giovanna Ferrero
Il Consigliere estensore
Maria Elena Catalano
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