CASS
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/2025, n. 24122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24122 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24122 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 06/05/2025 bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, hanno espresso alcune significative indicazioni sul sindacato giudiziale in tale ambito. In questa pronuncia le Sezioni unite hanno rilevato che «Non vi è alcun dubbio che con riferimento all’istituto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34, e a quello del controllo giudiziario a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio sia doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie. Con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, tale accertamento.. non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarità dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso 4 della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta» (Sez. U, n. 46989 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 – 01). 3.2. Muovendo da questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di misure di prevenzione, qualora l’impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.Ra.Fer., Rv. 287660 – 01; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Società costruzione s.r.l., Rv. 280851 - 01). La verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dunque, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall’art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Gruppo Samir Global Service s.r.l., Rv. 281834 – 01). Il sindacato demandato al giudice della prevenzione investito della richiesta di controllo giudiziario c.d. volontario assume, dunque, una struttura bifasica, in quanto ad una fase di matrice statico/retrospettiva sul carattere occasionale dell’agevolazione, si aggiunge una fase di tipo dinamico/prospettica sulle possibilità di recupero dell’impresa all’economia sana, analogamente allo schema, tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità, che deve seguire il giudice chiamato a decidere su una proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.Ra.Fer., Rv. 287660 – 01). 3.3. La Corte d’appello di Bologna, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto. 5 La Corte di appello, infatti, pur richiamando espressamente le due fasi in cui si compone il sindacato riservato dall’art. 34-bis d. lgs. n. 159 del 2011 al giudice della misura di prevenzione, ha motivato solo sull’aspetto statico dell’infiltrazione mafiosa e ha ritenuto insussistenti le possibilità di bonifica della società ricorrente in modo apodittico. La Corte d’appello ha, infatti, analiticamente ricostruito le relazioni di parentela che caratterizzano i titolari della compagine sociale della società ricorrente con condannati per delitti di associazione mafiosa, analizzando al contempo la trama dei suoi rapporti commerciali. La Corte di appello, tuttavia, non ha motivato sul secondo polo del proprio sindacato, confrontandosi con gli elementi prodotti dalla difesa al fine di comprovare le misure adottate per superare l’infiltrazione mafiosa. In particolare, i giudici di appello hanno espresso una prognosi sfavorevole quanto all’aspetto dinamico della bonificabilità della ricorrente, in quanto non sarebbero stati documentati «concreti elementi di emendabilità dell’azienda». Questo rilievo è, tuttavia, stata espresso apoditticamente, senza muovere dal necessario confronto con il percorso di emenda intrapreso dalla società mediante l’adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con il recesso esercitato dalla ricorrente dai consorzi esclusi dalle white list e con la deduzione della sporadicità dei contratti con tali imprese, in ragione della loro modesta incidenza sul fatturato annuo della Edil Bonaccio. La Corte di appello di Bologna, dunque, ha non ha motivato sulle censure, astrattamente decisive, proposte dal difensore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento della propria decisione siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall’Agnola, Rv. 257967). 4. Alla stregua dei rilievi che precedono il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, che provvederà a motivare sulle censure pretermesse.
P.Q.M.
P.Q.M.